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IL CONCORDATO FALLIMENTARE

È una particolare modalità di chiusura del fallimento, il cui tratto caratteristico è quello di essere un istituto

funzionale ad ottenere l’esdebitazione, in deroga agli effetti ordinari che la chiusura del fallimento produce. A

disposizione di qualsiasi soggetto sottoposto a fallimento. Profonde modifiche con la riforma, è uno strumento

più elastico e efficace.

Prima della riforma: era uno strumento di chiusura a disposizione esclusiva del fallito, la proposta poteva essere

formulata solo da lui. Proposta che poteva avere 3 contenuti: 39

─ Concordato dilatorio: il fallito si impegnava a soddisfare tutti i creditori in un arco temporale

─ Concordato remissorio: il fallito proponeva al ceto creditorio una soddisfazione parziale e con votazione

a maggioranza il concordato veniva approvato

─ Concordato misto: soddisfazione parziale dilazionata nel tempo

Figura dell’assuntore: un terzo soggetto il quale interveniva nella procedura secondo le modalità dell’accollo.

L’assuntore del concordato accollava su di sé i debiti del fallito a fronte del trasferimento a suo favore di tutto

l’attivo della procedura.

Intervento di un fideiussore: finanziatore che decide di finanziare il fallito ai fini di un concordato fallimentare.

La disciplina previgente era però rigida:

─ La proposta poteva essere solo di concordato dilatorio, remissorio, misto.

─ La proposta, con riferimento ai creditori privilegiati, ne imponeva sempre e comunque la soddisfazione

per intero, non potevano essere soddisfatti parzialmente. Rendeva la procedura molto onerosa.

─ Rigidità del possibile oggetto della proposta

La riforma del 2006 ha introdotto caratteristiche che lo rendono strumento più efficace. La nuova disciplina è

stata ripresa da quella utilizzata per risolvere il dissesto della Parmalat (amministrazione straordinaria).

Rivoluzione per le procedure concordatarie in genere, fortemente ridotto il potere di sindacato dell’autorità

giudiziaria sulla proposta concordataria.

fallito, uno o più creditori, terzi. L’ordinamento favorisce i terzi e creditori rispetto al

Legittimato attivo:

fallito perché la proposta possono farla anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo. Il fallito può

di fallimento e non oltre 2 anni il decreto. L’ordinamento mette a

presentarla 1 anno dopo la dichiarazione

disposizione tanti strumenti funzionali ad evitare il fallimento per il quale è legittimato solo l’imprenditore,

per cui se non ne usufruisce si danno possibilità anche ad altri soggetti.

Misure di allerta: esistono in tutti gli ordinamenti, funzione di indurre l’imprenditore in crisi ad accedere a

procedura concorsuale idonea ad evitare la dichiarazione di fallimento. Nel nostro ordinamento si lamenta una

scarsità delle misure d’allerta. La previsione del concordato fallimentare è una misura d’allerta, l’imprenditore

in crisi deve sapere che se dovesse fallire può intervenire un terzo concordatario (quindi dovrebbe essere

preferibile scegliere altre procedure).

Contenuto della proposta, art. 124:

─ Lett. C: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche

mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie. Prima della riforma, il creditore poteva

essere soddisfatto solo con denaro. Il diritto di credito può essere trasformato in capitale di rischio.

─ C. 3: introduce una disciplina diversa rispetto al passato, per creditori privilegiati potrà essere formulata

una soddisfazione anche non integrale dei crediti, a condizione che un professionista stenda una relazione

giurata dalla quale risulti che la soddisfazione proposta non sia inferiore alla somma ricavabile dalla

vendita del bene sul quale grava il privilegio.

Professionista attestatore: requisiti indicati nell’art. 67 (sulla revocatoria fallimentare). Figura introdotta

con le ultime riforme, è un soggetto che ha le caratteristiche dei revisori contabili. Svolgono una serie di

ruoli chiave nelle procedure concorsuali. Responsabilità specifiche anche penali in ragione delle funzioni

svolte nelle procedure.

─ Lett. A: la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; 40

─ Lett. B: trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti

differenziati dei medesimi

Possibilità di suddividere in creditori in classi: esigenza data dal fatto che la massa dei creditori è formata da

soggetti con interessi ed esigenze diverse. Il legislatore consente di suddividere i creditori chirografari in classi

alle quali appartengono creditori espressione di interessi diversi (classe dei fornitori strategici; creditori

finanziari). Prima della riforma i creditori chirografari dovevano essere soddisfatti nella stessa misura, ora

possono essere soddisfatti in modo diverso in relazione alle modalità, alla misura e al tempo.

Iter per la proposta: presentazione, esame, votazione, omologazione.

La proposta è presentata con ricorso al giudice delegato. Egli acquisisce il parere del curatore e poi quello

favorevole del comitato dei creditori. La proposta è comunicata a cura del curatore a tutti i creditori (insieme

ai pareri). Il curatore deve avvisare i creditori che la loro mancata risposta sarà considerata come voto

favorevole (il parere favorevole dei creditori viene formato con silenzio assenso).

In caso di presentazione di più proposte, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre ad approvazione

dei creditori.

Se la proposta prevede una suddivisione dei creditori in classi, iter più complicato che incrementa il ruolo

dell’autorità giudiziaria: la proposta prima di essere approvata dai creditori deve essere approvata dal tribunale,

che può sindacare i criteri secondo i quali i creditori sono stati divisi in classi. Il tribunale verifica che

effettivamente le classi rappresentino interessi diversi e che non ci sia rischio di conflitto di interessi e mercato

del voto.

Quali creditori hanno diritto al voto e in che misura:

 Legittimati attivi sono solo i creditori ai quale si propone una soddisfazione non integrale. Quelli per i

quali è proposta soddisfazione integrale possono votare solo se rinunciano al diritto di prelazione, rinuncia

che ha effetti solo ai fini del voto. Quando rinunciano sono assimilabili (per la parte per cui hanno

rinunciato) ai creditori chirografari.

 Sono esclusi dal voto anche il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al 4 grado e coloro che sono

diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della

dichiarazione di fallimento

 Esclusi anche i crediti infragruppo, le società appartenenti al gruppo non votano nella proposta

concorsuale. Il consenso non deve essere falsato.

 I trasferimenti di crediti non attribuiscono diritto di voto al cessionario, a meno che non si tratti di una

banca.

─ Legittimati al voto:

Se c’è già decreto di esecutività dello stato passivo, sono legittimati anche i creditori con riserva

- Se è formulata prima, il punto di riferimento è l’elenco dei creditori predisposto dal curatore dopo

- la

sua nomina

─ Maggioranze: principio del silenzio assenso. Maggioranza che si forma con riferimento ai crediti, ciò che

rileva è l’importo dei crediti. Se ci sono diverse classi non è sufficiente la semplice maggioranza dei crediti

realizzi la maggioranza all’interno della maggioranza delle classi.

ma occorre anche che si

Se la proposta è approvata, al tribunale fallimentare giudizio di omologazione del concordato fallimentare. Il

tribunale fallimentare ha potere di sindacato molto circoscritto, deve limitarsi ad una valutazione di legittimità

della procedura. Non può sindacare la convenienza della proposta. 41

Il sindacato del tribunale è però più significativo se i creditori sono divisi in classi e non tutte hanno votato a

favore. Solo in questo caso il tribunale ha il potere di compiere una valutazione sulla convenienza della

proposta con riferimento alle classi dissenzienti.

Il giudizio davanti al tribunale è camerale, secondo la struttura normale. Si chiude con decreto di omologazione

in corte d’appello che decide con decreto. Anche questo è reclamabile in

del concordato, reclamabile

cassazione entro 30gg.

Efficacia del decreto di omologazione: determina la chiusura del fallimento. Equivale al decreto di chiusura

reso ex art. 118. È una chiusura i cui effetti vanno specificati meglio, rispetto al decreto ordinario il decreto ha

effetto esdebitatorio

Art. 135: la proposta concordataria, una volta che è approvata ed è stata omologata, diventa vincolante per tutti

La forza del vincolo dell’omologazione si estende anche chi

i creditori anteriori (anche chi era dissenziente).

non aveva chiesto l’ammissione al passivo (non si estendono però le garanzie prestate da terzi).

Da quel momento in poi tutti i creditori avranno il diritto di esigere dal fallito la soddisfazione solo della misura

del credito prevista dalla proposta concordataria. Per quella parte bisogna dare esatta esecuzione, per la parte

esclusa cade il vincolo sostanziale.

L’effetto esdebitatorio si produce solo per il soggetto che è coinvolto dal concordato, se c’è un coobbligato

questo resta obbligato per l’intero.

dell’esecuzione del concordato fallimentare:

Fase eseguire ciò che è stato fissato nella proposta. Premesso

che è chiusa la procedura, gli organi della procedura restano in carica perché a loro spetta la vigilanza sulla

corretta esecuzione della proposta concordataria. Spesso il decreto di omologazione specifica le modalità in

cui questa sorveglianza si può svolgere.

Una volta conclusa l’esecuzione del concordato, cessa la funzione di sorveglianza e in questo momento il

giudice delegato con decreto dichiara la chiusura (cancella le ipoteche e libera i beni vincolati).

Inadempimento del proponente nella fase dell’esecuzione: risoluzione del concordato fallimentare, art.

137. Preposto a risolvere il concordato è il tribunale fallimentare, ciascun creditore può chiedere la risoluzione.

Il procedimento che si apre è identico a quello prodromico (si applica l’art. 15).

Non rileva qualsiasi inadempimento, deve essere importante. Quando si verifica, il tribunale con sentenza

ed è provvisoriamente esecutiva. Sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 18.

riapre il fallimento

Un solo caso in cui l’inadempimento del concordato non determina la riapertura del fallimento. La

legittimazione attiva per la proposta di concordato può spettare anche a un terzo, detto assuntore. In questo

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Marinucci Elena.