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IL CONCORDATO FALLIMENTARE
È una particolare modalità di chiusura del fallimento, il cui tratto caratteristico è quello di essere un istituto
funzionale ad ottenere l’esdebitazione, in deroga agli effetti ordinari che la chiusura del fallimento produce. A
disposizione di qualsiasi soggetto sottoposto a fallimento. Profonde modifiche con la riforma, è uno strumento
più elastico e efficace.
Prima della riforma: era uno strumento di chiusura a disposizione esclusiva del fallito, la proposta poteva essere
formulata solo da lui. Proposta che poteva avere 3 contenuti: 39
─ Concordato dilatorio: il fallito si impegnava a soddisfare tutti i creditori in un arco temporale
─ Concordato remissorio: il fallito proponeva al ceto creditorio una soddisfazione parziale e con votazione
a maggioranza il concordato veniva approvato
─ Concordato misto: soddisfazione parziale dilazionata nel tempo
Figura dell’assuntore: un terzo soggetto il quale interveniva nella procedura secondo le modalità dell’accollo.
L’assuntore del concordato accollava su di sé i debiti del fallito a fronte del trasferimento a suo favore di tutto
l’attivo della procedura.
Intervento di un fideiussore: finanziatore che decide di finanziare il fallito ai fini di un concordato fallimentare.
La disciplina previgente era però rigida:
─ La proposta poteva essere solo di concordato dilatorio, remissorio, misto.
─ La proposta, con riferimento ai creditori privilegiati, ne imponeva sempre e comunque la soddisfazione
per intero, non potevano essere soddisfatti parzialmente. Rendeva la procedura molto onerosa.
─ Rigidità del possibile oggetto della proposta
La riforma del 2006 ha introdotto caratteristiche che lo rendono strumento più efficace. La nuova disciplina è
stata ripresa da quella utilizzata per risolvere il dissesto della Parmalat (amministrazione straordinaria).
Rivoluzione per le procedure concordatarie in genere, fortemente ridotto il potere di sindacato dell’autorità
giudiziaria sulla proposta concordataria.
fallito, uno o più creditori, terzi. L’ordinamento favorisce i terzi e creditori rispetto al
Legittimato attivo:
fallito perché la proposta possono farla anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo. Il fallito può
di fallimento e non oltre 2 anni il decreto. L’ordinamento mette a
presentarla 1 anno dopo la dichiarazione
disposizione tanti strumenti funzionali ad evitare il fallimento per il quale è legittimato solo l’imprenditore,
per cui se non ne usufruisce si danno possibilità anche ad altri soggetti.
Misure di allerta: esistono in tutti gli ordinamenti, funzione di indurre l’imprenditore in crisi ad accedere a
procedura concorsuale idonea ad evitare la dichiarazione di fallimento. Nel nostro ordinamento si lamenta una
scarsità delle misure d’allerta. La previsione del concordato fallimentare è una misura d’allerta, l’imprenditore
in crisi deve sapere che se dovesse fallire può intervenire un terzo concordatario (quindi dovrebbe essere
preferibile scegliere altre procedure).
Contenuto della proposta, art. 124:
─ Lett. C: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie. Prima della riforma, il creditore poteva
essere soddisfatto solo con denaro. Il diritto di credito può essere trasformato in capitale di rischio.
─ C. 3: introduce una disciplina diversa rispetto al passato, per creditori privilegiati potrà essere formulata
una soddisfazione anche non integrale dei crediti, a condizione che un professionista stenda una relazione
giurata dalla quale risulti che la soddisfazione proposta non sia inferiore alla somma ricavabile dalla
vendita del bene sul quale grava il privilegio.
Professionista attestatore: requisiti indicati nell’art. 67 (sulla revocatoria fallimentare). Figura introdotta
con le ultime riforme, è un soggetto che ha le caratteristiche dei revisori contabili. Svolgono una serie di
ruoli chiave nelle procedure concorsuali. Responsabilità specifiche anche penali in ragione delle funzioni
svolte nelle procedure.
─ Lett. A: la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; 40
─ Lett. B: trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti
differenziati dei medesimi
Possibilità di suddividere in creditori in classi: esigenza data dal fatto che la massa dei creditori è formata da
soggetti con interessi ed esigenze diverse. Il legislatore consente di suddividere i creditori chirografari in classi
alle quali appartengono creditori espressione di interessi diversi (classe dei fornitori strategici; creditori
finanziari). Prima della riforma i creditori chirografari dovevano essere soddisfatti nella stessa misura, ora
possono essere soddisfatti in modo diverso in relazione alle modalità, alla misura e al tempo.
Iter per la proposta: presentazione, esame, votazione, omologazione.
La proposta è presentata con ricorso al giudice delegato. Egli acquisisce il parere del curatore e poi quello
favorevole del comitato dei creditori. La proposta è comunicata a cura del curatore a tutti i creditori (insieme
ai pareri). Il curatore deve avvisare i creditori che la loro mancata risposta sarà considerata come voto
favorevole (il parere favorevole dei creditori viene formato con silenzio assenso).
In caso di presentazione di più proposte, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre ad approvazione
dei creditori.
Se la proposta prevede una suddivisione dei creditori in classi, iter più complicato che incrementa il ruolo
dell’autorità giudiziaria: la proposta prima di essere approvata dai creditori deve essere approvata dal tribunale,
che può sindacare i criteri secondo i quali i creditori sono stati divisi in classi. Il tribunale verifica che
effettivamente le classi rappresentino interessi diversi e che non ci sia rischio di conflitto di interessi e mercato
del voto.
Quali creditori hanno diritto al voto e in che misura:
Legittimati attivi sono solo i creditori ai quale si propone una soddisfazione non integrale. Quelli per i
quali è proposta soddisfazione integrale possono votare solo se rinunciano al diritto di prelazione, rinuncia
che ha effetti solo ai fini del voto. Quando rinunciano sono assimilabili (per la parte per cui hanno
rinunciato) ai creditori chirografari.
Sono esclusi dal voto anche il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al 4 grado e coloro che sono
diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della
dichiarazione di fallimento
Esclusi anche i crediti infragruppo, le società appartenenti al gruppo non votano nella proposta
concorsuale. Il consenso non deve essere falsato.
I trasferimenti di crediti non attribuiscono diritto di voto al cessionario, a meno che non si tratti di una
banca.
─ Legittimati al voto:
Se c’è già decreto di esecutività dello stato passivo, sono legittimati anche i creditori con riserva
- Se è formulata prima, il punto di riferimento è l’elenco dei creditori predisposto dal curatore dopo
- la
sua nomina
─ Maggioranze: principio del silenzio assenso. Maggioranza che si forma con riferimento ai crediti, ciò che
rileva è l’importo dei crediti. Se ci sono diverse classi non è sufficiente la semplice maggioranza dei crediti
realizzi la maggioranza all’interno della maggioranza delle classi.
ma occorre anche che si
Se la proposta è approvata, al tribunale fallimentare giudizio di omologazione del concordato fallimentare. Il
tribunale fallimentare ha potere di sindacato molto circoscritto, deve limitarsi ad una valutazione di legittimità
della procedura. Non può sindacare la convenienza della proposta. 41
Il sindacato del tribunale è però più significativo se i creditori sono divisi in classi e non tutte hanno votato a
favore. Solo in questo caso il tribunale ha il potere di compiere una valutazione sulla convenienza della
proposta con riferimento alle classi dissenzienti.
Il giudizio davanti al tribunale è camerale, secondo la struttura normale. Si chiude con decreto di omologazione
in corte d’appello che decide con decreto. Anche questo è reclamabile in
del concordato, reclamabile
cassazione entro 30gg.
Efficacia del decreto di omologazione: determina la chiusura del fallimento. Equivale al decreto di chiusura
reso ex art. 118. È una chiusura i cui effetti vanno specificati meglio, rispetto al decreto ordinario il decreto ha
effetto esdebitatorio
Art. 135: la proposta concordataria, una volta che è approvata ed è stata omologata, diventa vincolante per tutti
La forza del vincolo dell’omologazione si estende anche chi
i creditori anteriori (anche chi era dissenziente).
non aveva chiesto l’ammissione al passivo (non si estendono però le garanzie prestate da terzi).
Da quel momento in poi tutti i creditori avranno il diritto di esigere dal fallito la soddisfazione solo della misura
del credito prevista dalla proposta concordataria. Per quella parte bisogna dare esatta esecuzione, per la parte
esclusa cade il vincolo sostanziale.
L’effetto esdebitatorio si produce solo per il soggetto che è coinvolto dal concordato, se c’è un coobbligato
questo resta obbligato per l’intero.
dell’esecuzione del concordato fallimentare:
Fase eseguire ciò che è stato fissato nella proposta. Premesso
che è chiusa la procedura, gli organi della procedura restano in carica perché a loro spetta la vigilanza sulla
corretta esecuzione della proposta concordataria. Spesso il decreto di omologazione specifica le modalità in
cui questa sorveglianza si può svolgere.
Una volta conclusa l’esecuzione del concordato, cessa la funzione di sorveglianza e in questo momento il
giudice delegato con decreto dichiara la chiusura (cancella le ipoteche e libera i beni vincolati).
Inadempimento del proponente nella fase dell’esecuzione: risoluzione del concordato fallimentare, art.
137. Preposto a risolvere il concordato è il tribunale fallimentare, ciascun creditore può chiedere la risoluzione.
Il procedimento che si apre è identico a quello prodromico (si applica l’art. 15).
Non rileva qualsiasi inadempimento, deve essere importante. Quando si verifica, il tribunale con sentenza
ed è provvisoriamente esecutiva. Sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 18.
riapre il fallimento
Un solo caso in cui l’inadempimento del concordato non determina la riapertura del fallimento. La
legittimazione attiva per la proposta di concordato può spettare anche a un terzo, detto assuntore. In questo
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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