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SVANTAGGI  

Il  metodo  del  silenzio  assenso  nella  votazione  non  è  possibile  individuare  la  proposta  che  

ogni  creditore  ha  voluto  approvare  

Soluzioni  ricercate  in  dottrina:    modalità  di  voto  differenti;    votazioni  espresse  

 

Se  si  arriva  ad  una  situazione  di  parità  di  dissensi  chi  sceglie?    

si   prosegue   con   la   liquidazione   (nardecchia)   (erronea   in   quanto   i   creditori   con   la   sola  

  

votazione   esprimono   la   loro   preferenza   sula   soluzione   concordataria   rispetto   a   quella  

creditoria)  

proposta   presentata   per   prima   (si   tutela   chi   ha   sofferto   maggiori   oneri   soprattutto  

  

informativi)  

  giudizio  comparativo  da  parte  del  tribunale  (urta  con  l’art.  129  che  parla  solo  di  legittimità  

e  non  di  merito  ne  di  valutazione  di  convenienza  di  una  data  proposta)  

TEOREMA  DI  ARROW  (vedi  tesi)  OGNI  MECCANISMO  DI  VOTAZIONE  SU  SCELTE  MULTIPLE  

NON  è  ESENTE  DA  DIFFICOLTA’  DI  ASSURGERE  AD  UNA  REALIZZAZIONE  GIUSTA  ED  EQUA  

 

SCREENING  PREVENTIVO  DA  PARTE  DEL  COMITATO  DEI  CREDITORI    

Il   comitato   con   la   riforma   del   2007   ottiene   maggiori   poteri   e   un   ruolo   preminente   nel  

concordato;   esprime   un   parere   vincolante   e   vanta   quindi   e   vero   e   proprio   diritto   di   veto  

  

sulla  possibilità  di  continuare  o  meno  con  la  soluzione  concordataria  

Questa  tesi  affida  al  CDC  il  potere  di  scegliere  la  proposta  reputata  maggiormente  vantaggiosa  

e  quindi  la  proposta  che  sarà  sottoposta  alla  votazione  di  tutti  i  creditori  

VANTAGGI  

No  problem  con  il  meccanismo  del  silenzio-­‐assenso  

Coincide   con   lo   spirito   di   gara   della   riforma   (anche   se   c’è   chi   non   è   d’accordo   dato   che   la   gara  

si  realizza  effettivamente  non  tra  tutti  i  creditori  ma  solo  tra  i  componenti  del  comitato  LA  

RISPOSTA   A   TALE   DUBBIO:   affidare   la   scelta   solamente   a   tre   dei   creditori   di   un   dissesto  

imprenditoriale   non   equivale   a   non   assicurare   una   tutela   dei   loro   interessi   creditori:   per  

comprendere   meglio   le   ragioni   di   questa   affermazione   osserviamo   una   giusta   riflessione  

effettuata   in   dottrina,   secondo   la   quale   “sotto   questo   profilo   non   pare   che   il   comitato   dei  

creditori   possa   essere   un   organo   che   tutela   gli   interessi   del   ceto   creditorio   meno   della  

votazione   perché,   anche   in   questa   sede,   la   composizione   delle   classi   o   la   presenza   dei  

creditori,   che   siano   portatori   di   un   credito   ingente   idoneo   ad   influenzare   o   addirittura  

condizionare  gli  esiti  della  votazione,  può  incidere  sul  risultato  finale.  

SVANTAGGI  

Una prima difficoltà riguarda il fatto che una “gara” tra proponenti può

realizzarsi soltanto nel caso in cui tutte le proposte di concordato siano state

ritualmente presentate. È, in effetti, evidente il grave squilibrio che si verrebbe

a creare, a danno del proponente, nel caso in cui questo dovesse trovarsi a

gareggiare con un soggetto che non ha ancora formalizzato la propria

proposta, che non potrebbe quindi essere valutata dal punto di vista della

ritualità, della completezza e dell’idoneità delle garanzie che la assistono.

Una seconda complicazione è legata al caso in cui le plurime proposte

intervenute in cancelleria non siano facilmente confrontabili tra di loro in

quanto presentano condizioni molto diverse. Le diversità possono riguardare

non solo il risultato utile per il ceto creditorio, in termini di percentuale offerta

ai creditori, ma anche condizioni riservate a talune categorie di creditori: ad

esempio possono differenziarsi anche per il sol fatto di prevedere o non

prevedere la formazione di classi di creditori e la formazione delle classi può

assumere connotati diversi.

Per ovviare a tale difficoltà in dottrina si suggerisce al comitato dei creditori,

prima di invitare gli offerenti alla gara, di dettare regole generali relative allo

svolgimento della stessa, dando vita ad una sorta di capitolato affinchè le

proposte diventino confrontabili tra loro. (bah)

PROBLEMATICHE  SU  RUOLO  DEL  COMITATO  E  LA  NATURA  DEL  SUO  PARERE  

Che   chi   contrasta   tale   teoria   dicendo   che   il   parere   del   comitato   è   si   vincolante   ma   deve  

riguardare   per   legge   la   presunta   convenienza   della   proposta   in   relazione   alla   liquidazione  

concorsuale   (viene   posto   un   termine   di   paragone,   non   prevedendo   quindi   una   discrezionalità  

assoluta  del  comitato  sull’oggetto  del  parere);  inoltre  si  afferma  che  il  potere  di  veto  si  attiva  

(e   quindi   viene   rilasciato   un   parere   negativo)   solo   nel   caso   in   cui   si   parli   di   manifesta   non  

convenienza  o  non  fattibilità.  

PROBLEMATICHE  RELATIVE  ALLA  MANCANZA  DEL  PARERE  ED  ALL’ASSENZA  DEL  CDC  

CDC   inerte   o   non   costituito   (i   componenti   non   sono   scelti   autoritativamente   ma   devono   voler  

far  parte  del  comitato)  

SOLUZIONI:    

-­‐  LA  PROCEDURA  DI  CONCORDATO  è  IMPROCEDIBILE  (il  parere  non  è  surrogabile  da  

parte   del   GD   in   quanto   tale   parere   ha   ad   oggetto   la   convenienza)   la   procedura   è  

improcedibile  per  il  mancato  parere  del  CDC.    SOLUZIONE  NON  CONDIVISIBILE:  In

dottrina c’è, infatti, chi afferma che la prescrizione legislativa circa la

necessaria acquisizione di un parere favorevole del comitato dei creditori

sta a significare che il parere negativo dello stesso comitato impedisce la

comunicazione della proposta ai creditori, ma non che per portare in

votazione una proposta di concordato occorre, sempre e

necessariamente, il preventivo parere favorevole del comitato dei

creditori. Altrimenti si arriverebbe alla paradossale conclusione di

ritenere che il concordato fallimentare non sia una soluzione realizzabile

in tutti i fallimenti, essendo tale strada non percorribile in quelle

procedure nelle quali il numero dei creditori ammessi non consente la

formazione del comitato, dovendo questo, ai sensi dell’art. 40 l.fall.,

essere composto da almeno tre creditori, ovvero pur astrattamente

consentendolo, la nomina del comitato è resa concretamente

impraticabile dal rifiuto dei creditori ammessi di farvi parte.

-­‐  IL  PARERE  VIENE  RILASCIATO  IN  SURROGA  DAL  GIUDICE  DELEGATO  applicazione  

dell’art.  41  che  attribuisce  al  giudice  delegato  di  sostituirsi  al  comitato  quando  questo  

non  è  in  grado  di  funzionare  In  dottrina,  i  sostenitori  di  tale  soluzione  giustificano  il  

richiamo  all’art.  41,  quarto  comma,  l.fall.  affermando  che  “dato  che  il  sistema  riformato  

ha   una   sua   coerenza   nel   riservare   al   comitato   dei   creditori &nbs

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher novelli80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Cavallini Cesare.