Concordato fallimentare
Da sempre si dimostra l’oggetto di una serie di dibattiti a partire dalla sua controversa natura
giuridica:
-‐ Teoria Privatistica o Contrattualistica si fa coincidere l’oggetto del concordato
fallimentare con la collocazione e l’organizzazione dei rapporti di natura patrimoniale
fra le parti all’interno della procedura fallimentare; la FONTE sta nella volontà delle
parti, cioè dei creditori e del debitore (non l’omologazione del Tribunale) è
l’assestamento dei crediti che determina il venir meno dell’insolvenza l’obiettivo del
concordato è la sistemazione del rapporto obbligatorio con i diversi creditori
NB: il linguaggio contrattualistico usato dal legislatore (richiamo agli articoli 1321 c.c.
(nozione di contratto); 1453 c.c. (risoluzione del contratto); 1427 c.c. (annullamento
del contratto per errore, violenza e dolo)
NB2: anche i sostenitore di questa tesi comprendono l’importanza del ruolo del
Tribunale intervento necessario per ACCERTARE la cessazione dell’insolvenza;
controlla la legalità e la convenienza dell’accordo.
Questa consapevolezza non contrasta con la teoria privatistica per due ragioni:
a) il Tribunale non può in nessun caso sostituirsi alle parti e definire i punti del
concordato
b) il suo ruolo di controllore della convenienza della proposta non è considerato come
violazione dell’autonomia negoziale delle parti in quanto è rivolto a garantire la
tutela di coloro che non partecipano all’approvazione del concordato, ma nei
confronti dei quali il concordato produce comunque effetti.
-‐ Teoria Pubblicistica il ruolo preminente viene ricoperto dal provvedimento
giudiziale quindi l’omologazione, mentre l’accoglimento della proposta del fallito da
parte dei creditori è un mero presupposto concordato come provvedimento del
giudice concordato sta nella sentenza.
Art. 135: “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori
all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di
ammissione al passivo…” tale efficacia erga omnes mal si concilia con una visione
contrattualistica
-‐ Teoria Mista da un lato l’elaborazione contrattualistica non riesce a rendere
comprensibile l’obbligatorietà del contratto per i terzi che non siano i creditori
assenzienti, dall’altro la chiusura del fallimento non può di certo avere luogo in forza di
un semplice contratto. La concezione pubblicistica, invero, evidenziando
esclusivamente il ruolo dell’autorità giudiziaria, non riconosce il peso che il fallito e i
creditori esercitano nel raggiungimento dell’accordo volto a consentire la rimozione
dello stato d’insolvenza; al perfezionamento del concordato concorrono sia le
manifestazioni di volontà delle parti, sia il controllo dell’autorità giudiziaria.
Il Regio decreto del 16 Marzo 1942 n. 267 non era più adeguato alle finalità che l’evoluzione
socio-‐economica intendeva realizzare nelle situazioni di insolvenza: conservazione delle
componenti ancora positive dell’azienda.
nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell’impresa, nelle quali non è più
individuabile un esclusivo interesse dell’imprenditore, ma confluiscono interessi economici e
sociali più ampi (risanamento e superamento della crisi aziendale)
fine di conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, assicurando la sopravvivenza di
queste e procurando alla collettività e agli stessi creditori una più consistente garanzia
patrimoniale attraverso il risanamento ed il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.
I dibattiti sulla natura giuridica non si esauriscono negli anni ed anzi vengono alimentati fino
ad oggi a causa delle continue riforme di tale disciplina.
Con quella del 2006 si assiste ad un cambio di direzione verso la gestione privatistica dello
stato di insolvenza
(relazione governativa sub art. 125 il procedimento in materia di esame della proposta è
stato configurato imprimendo una forte caratterizzazione privatistica al medesimo.
Con la riforma si apre alla trattativa tra privati sull’impresa e sull’azienda. Il concordato
fallimentare non viene più considerato soltanto come un mezzo per porre fine al fallimento
soddisfacendo meglio i creditori, ma uno strumento che consente a chiunque di investire in
quel complesso produttivo, cercando nel contempo di offrire una sistemazione del passivo
anche tramite il coinvolgimento dei creditori nella gestione di un’impresa che si avvalga delle
attività dell’impresa insolvente.
GLI OSTACOLI DEL 1942:
-‐ fallito unico legittimato (nonostante fosse ormai privato della possibilità di disporre di
tutti i suoi beni)
-‐ proposta risultava ingessata (eccessivo rigore della par condicio)
-‐ ruolo dell’organo giudicante (valutazione di convenienza del concordato e di serietà
delle garanzie offerte; il tribunale poteva non omologare una proposta approvata
all’unanimità dei creditori)
Trevisanato BIS (disegno di legge presentato luglio 2004) presenta tutte le novità che poi
saranno inserite nella prima riforma del 2005 per quanto riguarda il concordato fallimentare.
Principali Novità del concordato: la legittimazione a proporre il concordato viene attribuita
anche a soggetti terzi, sicchè il fallito non è più in grado di condizionare la soluzione
concordataria e chi fosse interessato ad acquisire il patrimonio fallimentare non potrebbe
certo sfuggire alla concorrenza di altri soggetti interessati, i quali potrebbero presentare una
proposta alternativa di concordato; il soddisfacimento dei creditori può avvenire attraverso
qualsiasi forma, non più attraverso la corresponsione di una somma di denaro, e il
soddisfacimento dei creditori assistiti da cause di prelazione può non essere integrale ed
essere correlato alla misura della capienza; infine la valutazione della convenienza della
proposta concordataria e della sicurezza del soddisfacimento dei creditori è effettuata dagli
stessi destinatari della proposta, cioè i creditori che sono chiamati ad accettarla a
maggioranza, mentre al tribunale, in sede di omologa, spetta un semplice controllo officioso di
mera legittimità ed un limitato controllo anche di merito in caso di opposizione.
SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE IL CONCORDATO
PRIMA DEL 15 LUGLIO 2006
Solo il fallito
Il soggetto fallito, in formula semplificata, presentava ai creditori chirografari la proposta,
accompagnata da garanzie, di pagare loro, direttamente o tramite un assuntore, una somma
entro una certa data.
Scelta dettata dalla finalità dell’istituto prima del 2006 istituto che non mirava al recupero
dell’impresa decotta; un istituto che non voleva favorire soluzioni anticipatorie della crisi
d’impresa.
In Dottrina si parlava di LOGICA PROPRIETARIAponendo il fallito come unico legittimato
alla proposta di concordato, si manifestava la prevalenza del diritto d proprietà rispetto ai
diritti dei soggetti creditori, i quali, in quanto destinatari di quel patrimonio in virtù del
fallimento, avrebbero avuto diritto di disporne.
CRITICHE:
-‐ il fallito da solo è l’unico soggetto che non è in grado di offrire nessun tipo di garanzia
ai propri creditori in quanto tutti i suoi beni vengono vincolati dalla procedura al
soddisfacimento dei creditori (per questo abbiamo figure come l’assuntore, il garante e
il fideiussore).
-‐ L’espromissione ed adempimento del terzo (art. 1180 e 1272 c.c.) come la legge
civile prevede la possibilità che il debito venga pagato da un terzo, anche senza il
consenso ed addirittura contro la volontà del debitore e senza che il creditore possa
opporsi (artt. 1180-‐1272 c.c.), ed anzi costruisce un istituto, quale la espromissione,
regolato precipuamente per risolvere i rapporti tra terzo e creditore, così mi sembra
attribuibile la legittimazione a proporre il concordato ad un terzo che si presenti come
concordatario, a prescindere da qualsiasi accordo col fallito ed anche contro la volontà
di questi.
L’attenzione si sposta dalla tutela dei creditori alla tutela e alla salvaguardia
dell’intero mercato e la legittimazione esclusiva non si concilia più con la
finalità e natura giuridica che si vuole dare all’istituto concordatario: pochi anni
prima della prima riforma si arriva ad affermare che valeva “la pena riflettere
se in un’economia che si vuole di mercato, anche il governo e la liquidazione
dell’impresa in crisi non debbano essere rimesse al mercato, nel nuovo
equilibrio individuato riconoscendo legittimazione gestionale al capitale di
credito una volta che il capitale di rischio, esaurito per le perdite patite, risulti
delegittimato; e in una libertà d’azione non compressa da formule di rito e da
controlli ufficiali, ma lasciata alle scelte dei nuovi gestori, in un’affermazione di
iniziativa privata in affari che, alla resa dei conti, si qualificano come privati”.
È possibile che più soggetti presentino più proposte?
NO;
Pajardi attraverso l’utilizzo dell’istituto dell’espromissione anticipa quello che poi sarà la
riforma del 2006 parlando del concordato come uno strumento flessibile in grado di
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