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SVANTAGGI
Il metodo del silenzio assenso nella votazione non è possibile individuare la proposta che
ogni creditore ha voluto approvare
Soluzioni ricercate in dottrina: modalità di voto differenti; votazioni espresse
Se si arriva ad una situazione di parità di dissensi chi sceglie?
si prosegue con la liquidazione (nardecchia) (erronea in quanto i creditori con la sola
votazione esprimono la loro preferenza sula soluzione concordataria rispetto a quella
creditoria)
proposta presentata per prima (si tutela chi ha sofferto maggiori oneri soprattutto
informativi)
giudizio comparativo da parte del tribunale (urta con l’art. 129 che parla solo di legittimità
e non di merito ne di valutazione di convenienza di una data proposta)
TEOREMA DI ARROW (vedi tesi) OGNI MECCANISMO DI VOTAZIONE SU SCELTE MULTIPLE
NON è ESENTE DA DIFFICOLTA’ DI ASSURGERE AD UNA REALIZZAZIONE GIUSTA ED EQUA
SCREENING PREVENTIVO DA PARTE DEL COMITATO DEI CREDITORI
Il comitato con la riforma del 2007 ottiene maggiori poteri e un ruolo preminente nel
concordato; esprime un parere vincolante e vanta quindi e vero e proprio diritto di veto
sulla possibilità di continuare o meno con la soluzione concordataria
Questa tesi affida al CDC il potere di scegliere la proposta reputata maggiormente vantaggiosa
e quindi la proposta che sarà sottoposta alla votazione di tutti i creditori
VANTAGGI
No problem con il meccanismo del silenzio-‐assenso
Coincide con lo spirito di gara della riforma (anche se c’è chi non è d’accordo dato che la gara
si realizza effettivamente non tra tutti i creditori ma solo tra i componenti del comitato LA
RISPOSTA A TALE DUBBIO: affidare la scelta solamente a tre dei creditori di un dissesto
imprenditoriale non equivale a non assicurare una tutela dei loro interessi creditori: per
comprendere meglio le ragioni di questa affermazione osserviamo una giusta riflessione
effettuata in dottrina, secondo la quale “sotto questo profilo non pare che il comitato dei
creditori possa essere un organo che tutela gli interessi del ceto creditorio meno della
votazione perché, anche in questa sede, la composizione delle classi o la presenza dei
creditori, che siano portatori di un credito ingente idoneo ad influenzare o addirittura
condizionare gli esiti della votazione, può incidere sul risultato finale.
SVANTAGGI
Una prima difficoltà riguarda il fatto che una “gara” tra proponenti può
realizzarsi soltanto nel caso in cui tutte le proposte di concordato siano state
ritualmente presentate. È, in effetti, evidente il grave squilibrio che si verrebbe
a creare, a danno del proponente, nel caso in cui questo dovesse trovarsi a
gareggiare con un soggetto che non ha ancora formalizzato la propria
proposta, che non potrebbe quindi essere valutata dal punto di vista della
ritualità, della completezza e dell’idoneità delle garanzie che la assistono.
Una seconda complicazione è legata al caso in cui le plurime proposte
intervenute in cancelleria non siano facilmente confrontabili tra di loro in
quanto presentano condizioni molto diverse. Le diversità possono riguardare
non solo il risultato utile per il ceto creditorio, in termini di percentuale offerta
ai creditori, ma anche condizioni riservate a talune categorie di creditori: ad
esempio possono differenziarsi anche per il sol fatto di prevedere o non
prevedere la formazione di classi di creditori e la formazione delle classi può
assumere connotati diversi.
Per ovviare a tale difficoltà in dottrina si suggerisce al comitato dei creditori,
prima di invitare gli offerenti alla gara, di dettare regole generali relative allo
svolgimento della stessa, dando vita ad una sorta di capitolato affinchè le
proposte diventino confrontabili tra loro. (bah)
PROBLEMATICHE SU RUOLO DEL COMITATO E LA NATURA DEL SUO PARERE
Che chi contrasta tale teoria dicendo che il parere del comitato è si vincolante ma deve
riguardare per legge la presunta convenienza della proposta in relazione alla liquidazione
concorsuale (viene posto un termine di paragone, non prevedendo quindi una discrezionalità
assoluta del comitato sull’oggetto del parere); inoltre si afferma che il potere di veto si attiva
(e quindi viene rilasciato un parere negativo) solo nel caso in cui si parli di manifesta non
convenienza o non fattibilità.
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA MANCANZA DEL PARERE ED ALL’ASSENZA DEL CDC
CDC inerte o non costituito (i componenti non sono scelti autoritativamente ma devono voler
far parte del comitato)
SOLUZIONI:
-‐ LA PROCEDURA DI CONCORDATO è IMPROCEDIBILE (il parere non è surrogabile da
parte del GD in quanto tale parere ha ad oggetto la convenienza) la procedura è
improcedibile per il mancato parere del CDC. SOLUZIONE NON CONDIVISIBILE: In
dottrina c’è, infatti, chi afferma che la prescrizione legislativa circa la
necessaria acquisizione di un parere favorevole del comitato dei creditori
sta a significare che il parere negativo dello stesso comitato impedisce la
comunicazione della proposta ai creditori, ma non che per portare in
votazione una proposta di concordato occorre, sempre e
necessariamente, il preventivo parere favorevole del comitato dei
creditori. Altrimenti si arriverebbe alla paradossale conclusione di
ritenere che il concordato fallimentare non sia una soluzione realizzabile
in tutti i fallimenti, essendo tale strada non percorribile in quelle
procedure nelle quali il numero dei creditori ammessi non consente la
formazione del comitato, dovendo questo, ai sensi dell’art. 40 l.fall.,
essere composto da almeno tre creditori, ovvero pur astrattamente
consentendolo, la nomina del comitato è resa concretamente
impraticabile dal rifiuto dei creditori ammessi di farvi parte.
-‐ IL PARERE VIENE RILASCIATO IN SURROGA DAL GIUDICE DELEGATO applicazione
dell’art. 41 che attribuisce al giudice delegato di sostituirsi al comitato quando questo
non è in grado di funzionare In dottrina, i sostenitori di tale soluzione giustificano il
richiamo all’art. 41, quarto comma, l.fall. affermando che “dato che il sistema riformato
ha una sua coerenza nel riservare al comitato dei creditori &nbs