Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 26
Legge 8 novembre 2000 Pag. 1 Legge 8 novembre 2000 Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legge 8 novembre 2000 Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legge 8 novembre 2000 Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legge 8 novembre 2000 Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legge 8 novembre 2000 Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legge 8 novembre 2000 Pag. 26
1 su 26
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI

E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di

seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi

dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti

l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo

1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni,

maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei

servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e

delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle

Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si

pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti

dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate,

con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in

condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da

integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4,

e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie,

pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente

assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi -

benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti,

tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui

all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16,

comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non

autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli

essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di

reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della

vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in

riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione

dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il

recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai

costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La

relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà

conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi

europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza

sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di

cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano

nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni

interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il

piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione

socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento

con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19.

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei

diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle

risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le

indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che

individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa

realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di

qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali,

con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della

solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1,

comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27

della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni

complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto,

nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di

cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie

locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il

raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare

progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle

risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di

cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di

concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le

risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700

milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere

dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per

l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002,

l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e

2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni

per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero

dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni

dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella

delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse

ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità

finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione

economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai se

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
26 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher berta12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecniche e metodi del servizio sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Armenise Cecilia.