Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
Art. 18.
(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)
1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di
seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi
dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti
l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni,
maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei
servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e
delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti
dall'articolo 22;
b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate,
con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in
condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da
integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4,
e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie,
pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente
assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi -
benefici degli interventi e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti,
tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui
all'articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16,
comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non
autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli
essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di
reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della
vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in
riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione
dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il
recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai
costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La
relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà
conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi
europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di
cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano
nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni
interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione
socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento
con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
Art. 19.
(Piano di zona)
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei
diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le
indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che
individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa
realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di
qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali,
con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della
solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni
complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto,
nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di
cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie
locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il
raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare
progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle
risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di
concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto nel piano.
Art. 20.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700
milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per
l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella
delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse
ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai se