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LEGGE 397/2000 SULLE "INDAGINI DIFENSIVE"

La legge 397/2000 opera su tre piani di intervento:

  1. Introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale agli artt. 1-18;
  2. Apporta alcune modifiche al codice penale con l'introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici: le "false dichiarazioni al difensore" (art. 371 ter c.p.) e la "rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale" (art. 379 bis c.p.) agli artt. 19-22;
  3. Interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in particolare abrogando l'art. 38 disp. att.

Le innovazioni procedurali sono, ovviamente, le più significative ed il nucleo centrale della riforma è rappresentato dall'art. 11 della L. 397/2000 che - nel contesto del Libro V del codice di rito ("indagini preliminari e udienza preliminare") - introduce il nuovo Titolo VI-bis, il cui oggetto sono, appunto, le "investigazioni difensive".

L'art.

11 si sviluppa nei nuovi artt. 391 bis e 391 decies c.p.p.; l'art. 391 bis c.p.p.(la cui rubrica recita "colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore"), a sua volta, si compone di 11 commi: in questo senso la tecnica dell'intervento legislativo non brilla certo per facilità di lettura.

Il nucleo centrale della riforma è rappresentato, come detto, dall'art. 11 della L.397/2000 che introduce il Titolo VI-bis dedicato alle "investigazioni difensive".

Lo schema codicistico (originario) all'interno del quale il nuovo "pacchetto" viene ora innestato si fondava su due presupposti: 1) la presunzione di "completezza" delle indagini preliminari sancito dall'art. 358 c.p.p. che, nel disciplinare a carico del pubblico ministero anche l'onere delle investigazioni a favore dell'imputato, sanciva il monopolio dell'attività investigativa e 2) la

previsione del "diritto alla prova", di cui all'art. 190 c.p.p., in una proiezione (tendenzialmente) esclusivamente dibattimentale. A ciò si aggiunga il timidissimo correttivo dell'art. 38 disp. att. come riformato nel 1995. "Monopolio investigativo" e "diritto alla prova in proiezione esclusivamente dibattimentale": tali principi trovavano una loro coerente collocazione nell'ambito di un codice fondato su di una cesura rigidissima tra la fase investigativa e quella dibattimentale. In questo contesto si cala l'art. 11 della L. 397/2000 che opera in quattro direzioni. 1) a fronte dell'asfittico art. 38 disp. att. (che relegava l'attività difensiva di raccolta di elementi probatori nella sola fase delle indagini preliminari ed esclusivamente in vista di una "decisione da adottare" da parte del GIP) il provvedimento normativo "ricolloca" l'intervento difensivo di indagine dilatandone i

tempi.Il difensore può ora operare sin da una fase pre-procedimentale esercitando una“attività investigativa preventiva” anche per “l’eventualità” che si instauri un procedimento penale (ex art. 391 nonies c.p.p.) e l’attività di indagine può essere posta in essere anche in proiezione post-giudicato, in fase esecutiva o per promuovere il giudizio di revisione (come prevede l’art. 327bis c.p.p. introdotto dall’art. 7, L. 397/2000).

2) La riforma, inoltre, “tipizza” le attività investigative di indagine, individuando quattro modelli operativi:

  • l’assunzione di informazioni (art.391 bis c.p.p.), che a sua volta si distingue in:
    • colloquio non verbalizzato,
    • ricezione di una dichiarazione,
    • assunzione di informazione nella forma dell’intervista;
  • la richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art.391 quater c.p.p.);
  • la possibilità di accedere a luoghi anche

se privati o non aperti al pubblico e didocumentare l'attività di sopralluogo svolta (artt.391 sexies e 391 septies c.p.p.);

la possibilità di formare la documentazione di atti ed accertamenti tecnici non ripetibili destinati a confluire nel fascicolo del dibattimento (art.391 decies c.p.p.).

3) La riforma disciplina, inoltre, quelli che possono essere classificati come "meccanismi di garanzia" per l'attivazione delle attività investigative a fronte di una mancata collaborazione degli interlocutori.

Per quanto riguarda l'attività finalizzata all'assunzione di informazioni di cui all'art.391 bis c.p.p., a fronte della possibilità che il soggetto compulsato si avvalga della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione richiesta (facoltà prevista al comma 3, lett. d) della disposizione), il comma decimo della norma statuisce che, su richiesta del difensore, il pubblico ministero deve

Disporre l'audizione dell'interrogando entro 7 giorni e che il soggetto dovrà rispondere alle domande del difensore che lo sentirà per primo (tale meccanismo non si applica, però, nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p. - esame di persona imputata in un procedimento connesso).

In alternativa il difensore potrà chiedere che si proceda con incidente probatorio (art. 391 bis, comma 11 c.p.p.) "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 392, comma primo".

Laddove, invece, fosse la pubblica amministrazione a rifiutare la consegna della documentazione richiesta (art. 391 quater c.p.p.) è previsto il ricorso – per vero un po' criptico - alla disciplina di cui agli artt. 367 e 368 c.p.p. .

Secondo queste disposizioni, a fronte del "rifiuto" della pubblica amministrazione, il difensore può rivolgere istanza di sequestro al pubblico ministero, il quale se ritiene che non si debba

disporre trasmette la richiesta con il suo parere al GIP. Nel caso non è, però, chiaro che cosa debba intendersi per "rifiuto" (è necessaria una risposta scritta? è necessaria una messa in mora? il comportamento concludente può essere equiparato al rifiuto? e dopo quanto tempo?...) ed il meccanismo predisposto che prevede il "filtro" valutativo del pubblico ministero, inoltre, poteva essere evitato consentendo di adire direttamente il giudice per le indagini preliminari. Il ricorso diretto al giudice per le indagini preliminari è, invece, previsto nel caso in cui non vi sia il consenso all'accesso di chi ha la disponibilità dei luoghi privati o non aperti al pubblico presso i quali il difensore intenda accedere (art. 391 septies c.p.p.). Nel caso di mancanza di consenso (ma anche rispetto a questa fattispecie vi è incertezza in relazione alle forme con cui il dissenso debba essere manifestato) il difensore.

Potrà ottenere l'autorizzazione al sopralluogo da parte del GIP che, con decreto motivato, dovrà specificarne anche le concrete modalità. L'unica eccezione è prevista dal terzo comma della norma, che prevede un divieto di accesso nei luoghi di abitazione "salvo sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato".

Riassumendo abbiamo visto, sino ad ora, che la legge:

  1. ha dilatato i tempi di intervento investigativo del difensore,
  2. ha tipizzato le attività difensive di indagine e
  3. ha introdotto alcuni meccanismi di garanzia per l'attivazione delle stesse.

A ciò si aggiunga che la riforma ha:

  1. esplicitamente indicato i fini (in termini di utilizzazione ed utilizzabilità) dell'attività investigativa difensiva e
  2. disciplinato le formalità con cui dovranno essere assunte le indagini difensive.

4. L'art. 391 decies c.p.p. stabilisce, infatti, che le dichiarazioni

assunte dal difensore potranno essere utilizzate "a norma degli artt. 500, 512 e 513 c.p.p." e, cioè, per le contestazioni e le letture.

L'art. 18 della legge 397/2000 che modifica l'art. 512 c.p.p., inoltre, statuisce che anche delle dichiarazioni assunte "dai difensori delle parti private" potrà darne lettura in caso di sopravvenuta ed imprevedibile impossibilità di ripetizione dibattimentale.

Il difensore, ulteriormente, ha ora la facoltà di assumere e formare atti ed accertamenti tecnici irripetibili che possono confluire direttamente nel fascicolo dibattimentale ex artt. 391 decies e 431, secondo comma c.p.p..

5. L'ultimo aspetto "generale" della riforma sulle indagini difensive attiene alla disciplina delle formalità che dovranno assistere l'assunzione degli atti di investigazione.

La legge, in particolare, ha previsto un dettagliato "catalogo" di avvertimenti, avvisi ed accorgimenti da adottare,

a pena di inutilizzabilità, nel caso in cui il difensore intenda procedere ex art. 391 bis c.p.p. (colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). E’ necessario, preliminarmente, ricordare che la legge consente di “intervistare” sia le persone informate sui fatti, che le persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato (art. 391 bis, comma quinto c.p.p.); consente, inoltre, di assumere informazioni anche da soggetti già sentiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, nonché da persone detenute (art. 391 bis, comma settimo c.p.p.). Alcune formalità sono previste in via generale, indipendentemente dal tipo di “intervistando”, altre sono modellate sul tipo di interlocutore ed in relazione alla tipologia di atto da assumere (colloquio informale, assunzione di dichiarazioni scritte, intervista). Alla prima categoriaappartengono gli avvertimenti (elencati al comma terzo dell'art.391 bis c.p.p.) che il difensore - o l'incaricato - deve preliminarmente rivolgere alla persona da cui intende assumere informazioni:
  1. della propria qualità e dello scopo del colloquio;
  2. se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
  3. dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
  4. della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
  5. del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
  6. delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
È, inoltre, disposto che si debba interrompere l'assunzione di informazioni nel caso in cui vengano res
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A.A. 2007-2008
13 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Orlandi Renzo.