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LEGGE 397/2000 SULLE “INDAGINI DIFENSIVE”

La legge 397/2000 opera su tre piani di intervento:

1) introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale agli artt. 1-18;

2) apporta alcune modifiche al codice penale con l’introduzione di due nuove

fattispecie incriminatrici e, cioè, le “false dichiarazioni al difensore” (art. 371 ter

c.p.) e la “rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale” (art. 379 bis c.p.)

agli artt. 19-22;

3) interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in

particolare abrogando l’art. 38 disp. att. .

Le innovazioni procedurali sono, ovviamente, le più significative ed il nucleo

centrale della riforma è rappresentato dall’art. 11 della L. 397/2000 che - nel

contesto del Libro V del codice di rito (“indagini preliminari e udienza preliminare”) -

introduce il nuovo Titolo VI-bis, il cui oggetto sono, appunto, le “investigazioni

difensive”.

L’art. 11 si sviluppa nei nuovi artt. 391 bis e 391 decies c.p.p.; l’art. 391 bis c.p.p.

(la cui rubrica recita “colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di

informazioni da parte del difensore”), a sua volta, si compone di 11 commi: in

questo senso la tecnica dell’intervento legislativo non brilla certo per facilità di

lettura.

Il nucleo centrale della riforma è rappresentato, come detto, dall’art. 11 della L.

397/2000 che introduce il Titolo VI-bis dedicato alle “investigazioni difensive”.

Lo schema codicistico (originario) all’interno del quale il nuovo “pacchetto” viene ora

innestato si fondava su due presupposti: 1) la presunzione di “completezza” delle

indagini preliminari sancito dall’art. 358 c.p.p. che, nel disciplinare a carico del

pubblico ministero anche l’onere delle investigazioni a favore dell’imputato, sanciva

il monopolio dell’attività investigativa e 2) la previsione del “diritto alla prova”, di cui

all’art. 190 c.p.p., in una proiezione (tendenzialmente) esclusivamente

dibattimentale. A ciò si aggiunga il timidissimo correttivo dell’art. 38 disp. att. come

riformato nel 1995.

“Monopolio investigativo” e “diritto alla prova in proiezione esclusivamente

dibattimentale”: tali principi trovavano una loro coerente collocazione nell’ambito di

un codice fondato su di una cesura rigidissima tra la fase investigativa e quella

dibattimentale.

In questo contesto si cala l’art. 11 della L. 397/2000 che opera in quattro direzioni.

1) a fronte dell’asfittico art. 38 disp. att. (che relegava l’attività difensiva di raccolta

di elementi probatori nella sola fase delle indagini preliminari ed esclusivamente in

vista di una “decisione da adottare” da parte del GIP) il provvedimento normativo

“ricolloca” l’intervento difensivo di indagine dilatandone i tempi.

Il difensore può ora operare sin da una fase pre-procedimentale esercitando una

“attività investigativa preventiva” anche per “l’eventualità” che si instauri un

procedimento penale (ex art. 391 nonies c.p.p.) e l’attività di indagine può essere

posta in essere anche in proiezione post-giudicato, in fase esecutiva o per

promuovere il giudizio di revisione (come prevede l’art. 327bis c.p.p. introdotto

dall’art. 7, L. 397/2000).

2) La riforma, inoltre, “tipizza” le attività investigative di indagine, individuando

quattro modelli operativi:

- l’assunzione di informazioni (art.391 bis c.p.p.), che a sua volta si distingue in:

a) colloquio non verbalizzato,

b) ricezione di una dichiarazione,

c) assunzione di informazione nella forma dell’intervista;

- la richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art.391 quater

c.p.p.);

- la possibilità di accedere a luoghi anche se privati o non aperti al pubblico e di

documentare l’attività di sopralluogo svolta (artt.391 sexies e 391 septies c.p.p.);

- la possibilità di formare la documentazione di atti ed accertamenti tecnici non

ripetibili destinati a confluire nel fascicolo del dibattimento (art.391 decies c.p.p.).

3) La riforma disciplina, inoltre, quelli che possono essere classificati come

“meccanismi di garanzia” per l’attivazione delle attività investigative a fronte di una

mancata collaborazione degli interlocutori.

Per quanto riguarda l’attività finalizzata all’assunzione di informazioni di cui all’art.

391 bis c.p.p., a fronte della possibilità che il soggetto compulsato si avvalga della

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facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione richiesta (facoltà prevista

al comma 3, lett. d) della disposizione), il comma decimo della norma statuisce che,

su richiesta del difensore, il pubblico ministero deve disporre l’audizione

dell’interrogando entro 7 giorni e che il soggetto dovrà rispondere alle domande del

difensore che lo sentirà per primo (tale meccanismo non si applica, però, nei

confronti dei soggetti indicati dall’art. 210 c.p.p. - esame di persona imputata in un

procedimento connesso).

In alternativa il difensore potrà chiedere che si proceda con incidente probatorio

(art. 391 bis, comma 11 c.p.p.) “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392,

comma primo”.

Laddove, invece, fosse la pubblica amministrazione a rifiutare la consegna della

documentazione richiesta (art. 391 quater c.p.p.) è previsto il ricorso – per vero un

pò criptico - alla disciplina di cui agli artt. 367 e 368 c.p.p. .

Secondo queste disposizioni, a fronte del “rifiuto” della pubblica amministrazione, il

difensore può rivolgere istanza di sequestro al pubblico ministero, il quale se ritiene

che non si debba disporre trasmette la richiesta con il suo parere al GIP.

Nel caso non è, però, chiaro che cosa debba intendersi per “rifiuto” (è necessaria

una risposta scritta? è necessaria una messa in mora? il comportamento

concludente può essere equiparato al rifiuto? e dopo quanto tempo?…) ed il

meccanismo predisposto che prevede il “filtro” valutativo del pubblico ministero,

inoltre, poteva essere evitato consentendo di adire direttamente il giudice per le

indagini preliminari.

Il ricorso diretto al giudice per le indagini preli

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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