LEGGE 397/2000 SULLE “INDAGINI DIFENSIVE”
La legge 397/2000 opera su tre piani di intervento:
1) introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale agli artt. 1-18;
2) apporta alcune modifiche al codice penale con l’introduzione di due nuove
fattispecie incriminatrici e, cioè, le “false dichiarazioni al difensore” (art. 371 ter
c.p.) e la “rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale” (art. 379 bis c.p.)
agli artt. 19-22;
3) interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in
particolare abrogando l’art. 38 disp. att. .
Le innovazioni procedurali sono, ovviamente, le più significative ed il nucleo
centrale della riforma è rappresentato dall’art. 11 della L. 397/2000 che - nel
contesto del Libro V del codice di rito (“indagini preliminari e udienza preliminare”) -
introduce il nuovo Titolo VI-bis, il cui oggetto sono, appunto, le “investigazioni
difensive”.
L’art. 11 si sviluppa nei nuovi artt. 391 bis e 391 decies c.p.p.; l’art. 391 bis c.p.p.
(la cui rubrica recita “colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di
informazioni da parte del difensore”), a sua volta, si compone di 11 commi: in
questo senso la tecnica dell’intervento legislativo non brilla certo per facilità di
lettura.
Il nucleo centrale della riforma è rappresentato, come detto, dall’art. 11 della L.
397/2000 che introduce il Titolo VI-bis dedicato alle “investigazioni difensive”.
Lo schema codicistico (originario) all’interno del quale il nuovo “pacchetto” viene ora
innestato si fondava su due presupposti: 1) la presunzione di “completezza” delle
indagini preliminari sancito dall’art. 358 c.p.p. che, nel disciplinare a carico del
pubblico ministero anche l’onere delle investigazioni a favore dell’imputato, sanciva
il monopolio dell’attività investigativa e 2) la previsione del “diritto alla prova”, di cui
all’art. 190 c.p.p., in una proiezione (tendenzialmente) esclusivamente
dibattimentale. A ciò si aggiunga il timidissimo correttivo dell’art. 38 disp. att. come
riformato nel 1995.
“Monopolio investigativo” e “diritto alla prova in proiezione esclusivamente
dibattimentale”: tali principi trovavano una loro coerente collocazione nell’ambito di
un codice fondato su di una cesura rigidissima tra la fase investigativa e quella
dibattimentale.
In questo contesto si cala l’art. 11 della L. 397/2000 che opera in quattro direzioni.
1) a fronte dell’asfittico art. 38 disp. att. (che relegava l’attività difensiva di raccolta
di elementi probatori nella sola fase delle indagini preliminari ed esclusivamente in
vista di una “decisione da adottare” da parte del GIP) il provvedimento normativo
“ricolloca” l’intervento difensivo di indagine dilatandone i tempi.
Il difensore può ora operare sin da una fase pre-procedimentale esercitando una
“attività investigativa preventiva” anche per “l’eventualità” che si instauri un
procedimento penale (ex art. 391 nonies c.p.p.) e l’attività di indagine può essere
posta in essere anche in proiezione post-giudicato, in fase esecutiva o per
promuovere il giudizio di revisione (come prevede l’art. 327bis c.p.p. introdotto
dall’art. 7, L. 397/2000).
2) La riforma, inoltre, “tipizza” le attività investigative di indagine, individuando
quattro modelli operativi:
- l’assunzione di informazioni (art.391 bis c.p.p.), che a sua volta si distingue in:
a) colloquio non verbalizzato,
b) ricezione di una dichiarazione,
c) assunzione di informazione nella forma dell’intervista;
- la richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art.391 quater
c.p.p.);
- la possibilità di accedere a luoghi anche se privati o non aperti al pubblico e di
documentare l’attività di sopralluogo svolta (artt.391 sexies e 391 septies c.p.p.);
- la possibilità di formare la documentazione di atti ed accertamenti tecnici non
ripetibili destinati a confluire nel fascicolo del dibattimento (art.391 decies c.p.p.).
3) La riforma disciplina, inoltre, quelli che possono essere classificati come
“meccanismi di garanzia” per l’attivazione delle attività investigative a fronte di una
mancata collaborazione degli interlocutori.
Per quanto riguarda l’attività finalizzata all’assunzione di informazioni di cui all’art.
391 bis c.p.p., a fronte della possibilità che il soggetto compulsato si avvalga della
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facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione richiesta (facoltà prevista
al comma 3, lett. d) della disposizione), il comma decimo della norma statuisce che,
su richiesta del difensore, il pubblico ministero deve disporre l’audizione
dell’interrogando entro 7 giorni e che il soggetto dovrà rispondere alle domande del
difensore che lo sentirà per primo (tale meccanismo non si applica, però, nei
confronti dei soggetti indicati dall’art. 210 c.p.p. - esame di persona imputata in un
procedimento connesso).
In alternativa il difensore potrà chiedere che si proceda con incidente probatorio
(art. 391 bis, comma 11 c.p.p.) “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392,
comma primo”.
Laddove, invece, fosse la pubblica amministrazione a rifiutare la consegna della
documentazione richiesta (art. 391 quater c.p.p.) è previsto il ricorso – per vero un
pò criptico - alla disciplina di cui agli artt. 367 e 368 c.p.p. .
Secondo queste disposizioni, a fronte del “rifiuto” della pubblica amministrazione, il
difensore può rivolgere istanza di sequestro al pubblico ministero, il quale se ritiene
che non si debba disporre trasmette la richiesta con il suo parere al GIP.
Nel caso non è, però, chiaro che cosa debba intendersi per “rifiuto” (è necessaria
una risposta scritta? è necessaria una messa in mora? il comportamento
concludente può essere equiparato al rifiuto? e dopo quanto tempo?…) ed il
meccanismo predisposto che prevede il “filtro” valutativo del pubblico ministero,
inoltre, poteva essere evitato consentendo di adire direttamente il giudice per le
indagini preliminari.
Il ricorso diretto al giudice per le indagini preli
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Procedura penale
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Procedura penale - Investigazioni difensive e chiusura delle indagini preliminari
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Codice procedura penale