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Sicurezza sul lavoro - Legge 626/94 Pag. 1
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CENNI STORICI

Volendo ripercorrere in rapida sintesi l'evoluzione della normativa italiana in materia di salute e sicurezza del lavoro si può dire che:

Gli anni 1950/60 hanno introdotto una normativa legislativa, basata in particolare sui D.P.R. n.547/55 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che già poneva obblighi, ma solo a carico del datore di lavoro. La giurisprudenza era peraltro ancora lontana dall'affermare l'esistenza di un diritto soggettivo del lavoratore alla sicurezza;

La fine degli anni 60 e i primi anni 70 hanno rappresentato il momento di maggiore elaborazione in materia, nonché di acquisizione sul piano contrattuale e legislativo, in particolare con l'art. 9 dello statuto dei lavoratori;

In realtà, nonostante la riforma sanitaria (L. n. 833/78), già alla fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80 tale spinta è rimasta bloccata, sia per il riapparire di forme nuove di monetizzazione del

Rischiosia perché lo stesso sindacato, ha dato priorità ai temi dell’occupazione e della salvaguardia delle retribuzioni. La tutela della salute del lavoro è rimasta affidata all’iniziativa di volenterosi “appassionati” della materia o di magistrati sensibili, con interventi spesso significativi ma al di fuori di una strategia più ampia;

Gli anni 90 vedono una nuova attenzione alle questioni relative alla salute e sicurezza del lavoro grazie soprattutto all’impulso della normativa Cee. I tale contesto il provvedimento più significativo è senza dubbio il D.Lgs. 277/91 di attuazione di cinque direttive Cee, al quale occorre aggiungere ora il D.Lgs. 626/94, di recepimento di altre otto direttive comunitarie (in particolare: direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.242/96 (e in parte D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, conv. nella L. 608/1996 che ha integrato l'art.2 inserendo tra le categorie già presenti gli archivi, le biblioteche, i musei e le aree archeologiche dello Stato). Le principali norme di carattere legislativo in materia di salute e sicurezza del lavoro, oltre alla 626/94, che si possono richiamare sono: l'art. 2087 del codice civile, le disposizioni contenute nel D.P.R. 547/55 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e nel D.P.R. 303/56 sull'igiene del lavoro; l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori (L.300/70); il D.Lgs. n. 277/91 di attuazione di direttive comunitarie (tra cui quelle su piombo, amianto, rumore). L'OBBLIGO DELLA SICUREZZA ART. 2087 COD.CIV. Di particolare rilievo è innanzitutto l'art. 2087 del codice civile che stabilisce il c.d. "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Si tratta di un obbligo preventivo di carattere generale in funzione del positivo apprestamento dei mezzi idonei ai fini della sicurezza. Al datore di lavoro è richiesta una diligenza particolare, dovendo egli adottare le misure dettate dalla:

  • particolarità del lavoro, individua i rischi e dalla nocività specifica dell'attività lavorativa in questione;
  • esperienza, con riguardo alle conseguenze dannose prevedibili in virtù di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;
  • tecnica, cioè dalle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico.

È questo il principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile".

Conseguente è l'obbligo di aggiornamento scientifico sugli sviluppi della tecnica e sulle scoperte circa gli aspetti rischiosi del lavoro a carico del datore di lavoro, il quale può eventualmente fare ricorso ad esperti esterni. All'obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore a condizioni di lavoro sicuro e non nocive. Pertanto, in caso di inadempienza del datore di lavoro, consistente nel mancato allestimento di un ambiente di lavoro igienico e sicuro o nell'affidamento a mansioni particolarmente rischiose senza le debite precauzioni, si è riconosciuto al lavoratore, in certi casi, il diritto a rifiutare la prestazione. La precedente normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. I D.P.R. n. 547/55 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e n.303/56 sull'igiene del lavoro, hanno rappresentato per lungo tempo i principali riferimenti legislativi.

Ordine generale sulla tutela delle condizioni di lavoro. I principali obblighi contenuti possono essere sintetizzati in:

  • L'obbligo di imposizione dei mezzi personali di protezione. Al riguardo si fa presente che l'imprenditore deve esigerne l'effettivo utilizzo da parte dei lavoratori e metterli a loro disposizione.
  • L'obbligo del controllo sanitario da parte di un medico competente all'atto dell'assunzione del lavoratore e ad intervalli periodici.
  • L'obbligo di informazione specifica dei lavoratori non solo sui rischi del lavoro ma anche sulle misure da prendere.

I decreti in esame individuano nel datore di lavoro il principale destinatario delle norme di prevenzione, delineando al contempo un quadro più complesso di obblighi di sicurezza estesi anche ai dirigenti, ai preposti, ai costruttori e commercianti di macchine ed infine ai lavoratori stessi, principali beneficiari della tutela.

La più recente legislazione allargherà

  • Ulteriormente l'area dei soggetti obbligati e penalmente sanzionabili. Così il nuovo decreto menziona espressamente tra i soggetti obbligati via generale e penalmente sanzionabili, oltre al medico competente, figura già considerata nel D.Lgs. n. 277/91, anche i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori di impianti e macchinari.
  • STATUTO DEI LAVORATORI ART. 9 L. n.300/70
  • L'ambiente di lavoro è stato tra i punti centrali delle rivendicazioni sindacali del periodo 1968/73. Il rifiuto della monetizzazione del rischio, il controllo di tutti i fattori nocivi presenti nell'ambiente di lavoro, la "validazione consensuale" cioè la conferma o meno della tollerabilità dell'ambiente di lavoro e delle modifiche proposte da parte del gruppo omogeneo dei lavoratori, sono state le richieste ed in certi casi le conquiste del movimento sindacale di quegli anni. I risultati contrattuali hanno avuto una corrispondenza sul piano

Legislativo nell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori cherecita: "I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione dellenorme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tute le misure idonee a tutelare la oro salute e la loro integrità fisica.". Si afferma quindi da parte dei lavoratori un diritto di controllo sulla situazione ambientale ed un diritto di promuovere nuove regolamentazioni. Si tratta del rafforzamento sul piano collettivo della posizione del lavoratore già tutelato come singolo dall'art. 2087 del codice civile.

Struttura

La disciplina posta dal decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994, così come modificata ed integrata da D.Lgs. n.2424 del 19 marzo 1996, innova sostanzialmente l'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, allargando il numero dei soggetti chiamati ad operare in materia.

infortuni sul lavoro, protezione da rischi chimici, protezione da rischi biologici, protezione da rischi fisici, protezione da rischi psicosociali); una parte dedicata alla formazione e informazione dei lavoratori; una parte relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori; una parte riguardante la vigilanza e il controllo da parte delle autorità competenti.

La disciplina posta dal D.Lgs. n.626/94 si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, a eccezione dei lavoratori autonomi e domestici.

Peraltro, nei confronti di una serie di soggetti, oltre a quelli già indicati nel testo originario (Forze Armate e di Polizia e Servizi di protezione civile), le norme del decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto ministeriale da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del nuovo decreto.

Si tratta nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività, di non meglio precisati, organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione e educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, agenti biologici), e infine un apparato sanzionatorio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Dei musei e delle aree archeologiche dello Stato (comma così integrato dall'art. 9, co. 22 del D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, conv. nella L. 608/1996) delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi. Come si può notare il campo delle regolamentazioni è stato notevolmente ampliato. Il decreto, se da un lato esclude dalla sua applicazione i lavoratori a domicilio e i rapporti di portierato, se non nei casi espressamente previsti, dall'altro equipara al lavoratore dipendente i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, nonché altre figure rientranti in percorsi di tipo scolastico o professionale, quali ad esempio gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro.

In genere, agenti chimici, fisici e biologici (tali ultimi soggetti non sono peraltro computazionali).
Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sicurezza e tutela ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Avio Alberto.