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Fondamentali articolazioni del principio di trasparenza, anch’esse
soddisfatte dalla L241/1990 sono:
L’obbligatorietà della motivazione del provvedimento
o amministrativo, con conseguente possibilità del privato di
controllare l’esattezza dell’operato della P.A
Il diritto dei privati di partecipare attivamente al procedimento
o amministrativo, così da controllare dall’interno lo sviluppo
dell’azione dei pubblici poteri
CAPO 1
Articolo 2
(Conclusione del procedimento)
L’articolo 2 afferma il principio della certezza dei tempi del procedimento, individua il termine di
conclusione del procedimento amministrativo e stabilisce che questo deve essere necessariamente concluso
attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, sia nel caso di istanza di parte che in quella di istanza
d’ufficio.
30 giorni sono il termine entro cui devono concludersi i procedimenti delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale (comma 9)
CAPO 1
Articolo 2-bis
(Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento)
Questo articolo è stato introdotto dall’articolo 7, comma 1, legge n.69 del 2009.
1. “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento
2. “ Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni”
(comma abrogato dall’Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)
Le modifiche contemplano forme di responsabilità in caso di mancanza emanazione del provvedimento o
mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento (inosservanza dolosa o colposa)
Art1, comma 1-ter. “I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1”
CAPO 1
Articolo 3
(Motivazione del provvedimento)
Rubrica aggiunta dalla legge 11 frebraio 2005, n. 15
1. “Ogni provvedimento amministrativo, […] deve essere motivato. 2. La motivazione deve indivare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione,
in reazione alle risultanza dell’istruttoria”
2. “La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”
3. “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma
della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”
L’articolo 3 impone l’obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo, cioè vi dev’essere
una parte del provvedimento che enuncia l’iter logico seguito dal’amministrazione nell’emanazione dell’atto.
Prima dell’intervento della L.241/1990 non esisteva alcuna norma che sancisse in via generale l’obbligo di
motivazione, l’articolo 3, in ossequio al principio di trasparenza, ha sancito che ogni provvedimento
amministrativo (compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale) deve essere motivato, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto
generale, che sono considerati a motivazione libera.
La mancanza di motivazione, l’insufficienza della stessa la non indicazione e la mancata messa a
disposizione dell’atto da cui risultano le ragioni della decisione costituiscono vizi di legittimità ed in
particolare identificano il vizio di violazione di legge, laddove l’illogicità o la contraddittorietà della
motivazione vengono fatti risalire invece al vizio di eccesso di potere .
La sua funzione giuridica è quella di permettere un controllo di logicità e di complessiva correttezza della
decisione provvedi mentale; beneficiari del controllo sono, in primis, coloro che da tale decisione abbiano
subito un pregiudizio e, in secondo luogo, il giudice adito con l’eventuale impugnazione.
L’obbligo della motivazione si traduce nell’onere della P.A. di riprodurre nel provvedimento amministrativo
(o in altro documento accessibile all’interessato) le situazioni di fatto e le prospettazioni ideologico-culturali
che hanno ingluito sulla particolare decisione assunta dalla P.A. a conclusione del procedimento
amministrativo. CAPO 1