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del non aggravamento impone alla pubblica amministrazione non
velocità, ma l'obbligo di gestire il procedimento in tempi ragionevoli senza
eccessiva lentezza. è strettamente collegato al principio del buon
andamento, però se dovessero emergere esigenze istruttorie straordinarie
non previste non prevedibili , Queste esigenze non è aggravamento. sto
giustificando l'allungamento dei tempi procedimentali nei casi in cui
emergano esigenze istruttorie, cioè conoscenze conoscitive. la sequenza
procedimentale tradizionalmente suddivisa in tre fasi:
- iniziativa: il procedimento si avvia e si svolgono tutte le attività
preparatorie. è la fase più delicata perché quella in cui ci sono tutte le
valutazioni e l'istruttoria procedimentale,
- decisione: dove si ammala il provvedimento e dove l'organo persona fisica
competente, il dirigente se c'è, sintetizza tutto quanto e decide la soluzione
più adeguata
- integrativa dell'efficacia: ci sono tutti gli adempimenti che servono a rendere
efficace il provvedimento Perché nella maggior parte dei casi non è ancora
efficace e ancora bisogno magari di altre ulteriori operazioni. ad esempio
esistono provvedimenti che non sono efficaci fino a quando non li portiamo a
conoscenza del destinatario, soprattutto quando sarà provvedimenti negativi.
queste tre fasi hanno un rilievo pratico E ci serve per rendere più facile la
comprensione del procedimento per capire meglio i vari istituti che si
collocano in ciascuna di queste fasi.
Il procedimento può iniziare per volontà della stessa pubblica
amministrazione e quindi iniziativa d'ufficio oppure su istanza di qualche
soggetto diverso ed esterno all'amministrazione quindi il procedimento ad
istanza di parte pubblica. In ogni caso la pubblica amministrazione deve fare
un previo accertamento sulla sussistenza nella realtà di tutti i
presupposti. distanza insieme non è quindi in grado di garantirci il buon esito
del procedimento non è di garantire il procedimento inizierà.
articolo 2
conclusione del procedimento( su istanza di parte)
1- la pubblica amministrazione è obbligata a concludere il procedimento con
un provvedimento espresso. se la pubblica amministrazione decide di non
iniziarlo lo deve comunicare. irricevibile inammissibile improcedibile o
infondata ce lo deve dire in forma semplificata con la motivazione.
3- la pubblica amministrazione può decidere i suoi tempi ma non possono
essere superiori a 90 giorni
4- se non sono sufficienti 90 giorni massimo 180. se non vengono rispettati i
termini si dava massimo di 30 giorni per emanare il provvedimento
6- il tempo inizia a decorrere dalla presentazione della domanda su istanza di
parte. invece se d'ufficio inizia a decorrere da quando è stato compiuto il
primo atto
articolo 3
motivazione del procedimento
la motivazione deve essere:
- espressa e articolata
-numerica (votazione)
e deve esserci sempre per provvedimenti(organizzazione della pubblica
amministrazione o svolgimento concorsi o personale)d'istanza e d'ufficio
la motivazione non può esserci per i regolamenti perché contengono regole
generali e non una decisione sul problema concreto. Questi non hanno
destinatari specifici Ma si rivolgono tutti.
la motivazione deve indicare:
- i presupposti di fatto: fatti circostanze accadimenti
- le ragioni giuridiche: norme applicate più ragionamento giuridico
la motivazione e la realizzazione della pubblicità della trasparenza ma può
essere organizzati in modo diverso se le ragioni gli elementi risultano da un
atto endoprocedimentale la pubblica amministrazione anziché scrivere la
motivazione può richiamare quella atto.
la motivazione deve indicare:
- autorità a cui è possibile fare ricorso
- il termine entro cui fare ricorso
la motivazione risulta viziata quando è ambigua o superficiale
articolo 4
unità organizzativa responsabile del procedimento
1- la pubblica amministrazione deve attribuire le competenze ogni suo ufficio
2- la ripartizione delle competenze deve essere pubblica
ARTICOLO 4
1- La p.a. deve attribuire le competenze ad ogni suo ufficio
2- La ripartizione delle competenze deve essere pubblica
ARTICOLO 5
Responsabile persona fisica
1- Assegna a sé (il dirigente) o ad un altro dirigente la
responsabilità dell’istruttoria
2- Se non nomina nessuno o non se ne preoccupa, sarà lui stesso
3- La p.a. deve dirci chi è
ARTICOLO 6
Compiti
1- Valutazione formale dell’istanza
2- Accerta i fatti tramite ispezioni, sopraluoghi ecc…
Può chiedere:
- Rilascio dichiarazioni
- Rettifica di dichiarazioni o istanze erronee
3- Indice o propone la conferenza di servizi
4- Gestisce i rapporti esterni e interni (partecipa a valutazioni,
tecniche o pareri)
5- Adotta il provvedimento o lo trasmette all’organo per prendere
una decisione
ARTICOLO 7
Comunicazione di avvio del procedimento
Pone della p.a. un obbligo di comunicare l’inizio del procedimento
ad una serie di persone.
L’avvio è comunicato e questo sottintende un obbligo. La p.a. deve
obbligatoriamente comunicare l’avvio sempre.
A chi?
Tre categorie di soggetti:
*I destinatari del provvedimento
* i destinatari che malauguratamente si trovano coinvolti in un
procedimento avviato d’ufficio.
Quelli che per legge debbono intervenirvi (che per volere del
legislatore devono essere coinvolti nel procedimento ad es. altre
amministrazioni che sono portatrici di interessi pubblici che in quel
procedimento possono essere colpiti)
*I soggetti che, pur non essendo destinatari del provvedimento,
potrebbero esserne pregiudicati. Bisogna avvisarli solo se si sa chi
sono e se è facile conoscere il loro indirizzo per far recapitare la
comunicazione. La comunicazione di avvio può non essere fatta
quando il procedimento, per il tipo di problema che deve risolvere,
si deve svolgere in frettissima. Es. il sindaco di fronte a un’alluvione
deve emettere un’ordinanza urgente per individuare le misure più
adeguate per cercare di mettere al sicuro la popolazione. Quindi,
fare la comunicazione di avvio a tutti i cittadini interessati da questa
ordinanza, comporterebbe una perdita di tempo tale che potrebbe
nel frattempo arrivare un’altra scossa.
Comma 2
Quando la PA fa la comunicazione di avvio del procedimento, può
adottare, anche prima dell’effettuazione della comunicazione,
provvedimenti cautelari. Cioè la PA in alcuni casi avvia dei
procedimenti che, se si lasciassero ai loro tempi normali, non
sortirebbero gli effetti sperati.
Es. uno evade le tasse. Prima di comunicargli il procedimento, gli si
blocca il patrimonio per far si che i soldi non spariscano.
ARTICOLO 8
MODALITà E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
Ci dice in cosa consiste la comunicazione di avvio e quindi quale
deve essere il suo contenuto e come si deve fare. Questo e il
precedente art. 7 hanno come soggetto agente la PA, ma in realtà
chi si occupa di questa comunicazione, è il responsabile del
procedimento.
Comma 1
“mediante comunicazione personale” vuol dire che la PA preparerà
una lettera che verrà recapitata a casa(raccomandata A/R) oppure
con il messo comunale oppure la notifica dell’ufficiale giudiziario.
Comma 3
Può succedere che i destinatari della comunicazione di avvio siamo
moltissimi e ci siano anche molti controinteressati. Preparare le
raccomandate diventerebbe costosissimo sia per tempo che per
soldi, quindi si potrebbe fare tramite tv o radio o giornali. Si deve
scegliere la forma pubblicitaria più idonea, per garantire che le
persone interessate ricevano la comunicazione. In questi casi si
deve formare la presunzione di conoscenza (finzione giuridica per
la quale noi consideriamo vero qualcosa che non è detto che sia
verificato). Se invece la forma di pubblicità non è idonea, cioè della
serie che la PA fa la pubblicità per solo un giorno e la presunzione di
conoscenza non si forma perché ciò non basta, quel giorno magari
gli interessati non hanno comprato quel determinato giornale.
Comma 2
La comunicazione deve avere un determinato contenuto:
a- La PA che manda la comunicazione
b- Oggetto del procedimento
c- Nome e cognome del responsabile del procedimento
C bis- la data di conclusione del procedimento
C ter- la Pa deve indicare quale è la data di presentazione
dell’istanza nei procedimenti a istanza di parte, così da poter fare
il conto dei giorni.
d- Uno dei diritti del partecipante al procedimento è vedere tutti
gli atti del procedimento stesso.
ARTICOLO 9
INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
A questi soggetti la pa non è obbligata a mandare la
comunicazione di avvio, ma vanno loro stessi dalla pa per chiedere
di partecipare. (sono diversi dai soggetti dell’art.7). c’è il
“qualunque” (ovvero la persona che non sappiamo chi sia fino a che
non si presenta) che può essere portatore anche di un interesse
diffuso.
Di interesse pubblico p.a. diverse dall’art.7 dove c’è scritto che
sono coloro che per legge devono intervenire. Sono soggetti
pubblici che non hanno l’obbligo di partecipare, quindi se si
accorgono che deve esserci la loro presenza assolutamente perché
il procedimento li riguarda, lo comunicano al responsabile del
procedimento.
Di interesse privatoun privato o soggetti collettivi, delle
associazioni di individui che sono portatrici dell’interesse di quella
categoria.
Interessi diffusisono gli interessi che non hanno un titolare, né
individuale né collettivo. Es. wwf
ARTICOLO 10
DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO
Questi diritti descritti nei commi a e b spettano indistintamente ai
soggetti dell’art. 7 e dell’art.9
La differenza in queste due categorie di soggetti, sta solo nella
modalità con cui entrano nel procedimento.
a- Diritto di accesso agli atti del procedimento. È possibile che da
questa documentazione ci possiamo fare una vaga idea della
direzione che la p.a. sta prendendo per risolvere il problema.
b- La partecipazione al procedimento, in senso stretto, consiste in
un contradditorio scritto con la pa. Nel senso che noi vediamo i
documenti ha in possesso (lettera a) e presentiamo documenti
e memorie (lettera b). la memoria è un atto che io scrivo per
dare alla p.a. tutte le informazioni di cui io sono in possesso e
le indico anche il mio punto di vista, quali sono l