Diritto amministrativo: legge 241/90 commentata
Articolo 1
Il primo comma riprende quello che c'è nell'articolo 97 della Costituzione, ovvero che gli uffici pubblici sono organizzati secondo disposizioni di legge (come uffici intendiamo non semplicemente gli uffici nel senso letterale del termine ma in senso lato cioè le attività) e quindi in questo modo la legge diventa ciò che regola l'attività amministrativa. Il principio di legalità è inteso come legge e come fonte del potere amministrativo. La legge regola le modalità di esercizio del potere e stabilisce l'interesse pubblico che la pubblica amministrazione deve curare. Infatti, quando questo articolo 1 ci dice che la pubblica amministrazione persegue i fini determinati dalla legge, ci sta dicendo che la pubblica amministrazione persegue i fini determinati dalla legge e che è la legge che determina l'interesse pubblico della p.a. Ci sono poi i criteri di economicità ed efficacia ma non c'è l'efficienza che è data per scontata.
Questi tre principi sono strettamente collegati all'utilizzo delle risorse che l'amministrazione fa e alla capacità o meno della pubblica amministrazione di arrivare ai propri interessi, quelli che gli organi politici le hanno imposto. Questi tre concetti sono in grado di dirci come la pubblica amministrazione ha agito, ma sono inoltre in grado di dirci se la pubblica amministrazione ha una quantità di risorse adeguate o no al tipo di attività che deve svolgere e agli obiettivi che deve raggiungere. Quindi sono dei criteri che non ci descrivono l'attività dal punto di vista della legittimità, ma dal punto di vista della sua idoneità a realizzare gli obiettivi e raggiungere il risultato prestabilito. Infatti, il principio di riferimento è quello del buon andamento. Efficienza, efficacia ed economicità sono criteri di natura aziendalistica, che sono stati poi trasferiti sull'attività della pubblica amministrazione ed hanno una descrizione più specifica del principio del buon andamento che comunque rimane il contenitore di questi tre criteri.
Pubblicità e trasparenza — in realtà, dal punto di vista normativo non le abbiamo mai incontrate e non sono presenti neanche nell'articolo 97 della Costituzione. Questi due criteri sembrano la stessa cosa ma in realtà sono molto diversi. La pubblicità è un po' il risultato della trasparenza perché se la pubblica amministrazione agisce con trasparenza, vuol dire che è stata realizzata la pubblicità. La pubblicità è un'attività svolta secondo il criterio dell'essere visibile all'esterno. Un esempio di strumento di pubblicità sono i siti istituzionali dove possiamo trovare le informazioni più varie. Se l'amministrazione è tenuta a rendere visibile a noi destinatari la sua attività, se ne avvantaggiano i principi di legalità e imparzialità, perché se la pubblica amministrazione deve far vedere quello che sta facendo e deve spiegare le sue decisioni, è chiaro che dovrà avere rispettato la legge ed essere stata imparziale.
Alla fine del primo comma si fa riferimento ai principi dell'ordinamento comunitario. Ma quali sono? Qui vengono nominati e basta perché sono in continua evoluzione e trasformazione. Quindi quei principi di prevenzione, precauzione e proporzionalità sono tutti principi che non sono citati, ma che la pubblica amministrazione deve tenere in considerazione. La disciplina dell'Unione Europea prevale su quella interna. Quindi, tutte le volte che noi troviamo un regolamento interno che impone che una certa attività sia regolata da questo, in presenza della disciplina comunitaria, quest'ultima prevale. Esempio: finanziamenti dell'Unione Europea per l'agricoltura o la pesca.
Comma 1 bis
L'amministrazione si serve le norme del...
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