vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Chi accettà l'eredità subentra nei rapporti giuridici del de cuius sia passivi che attivi.
Art 470: L'accettazione può essere pura e semplice o con il benefizio di inventario.
Accettazione pura e semplice: in questo caso il patrimonio dl de cuius e quello dell'erede si
mischiano e di conseguenza l'erede risponderà illimitatamente delle situazioni passive del de cuius.
Accettazione con beneficio di inventario: in questo caso i due patrimoni rimangono rimangono
separati e l'erede risponderà dei rapporti passivi del de cuius con al limite con il patrimonio dello
stesso.
[L'accettazione una volta effetuata non può più essere revocata].
La forma dell'accettazione
Art 474: L'acettazione può essere espressa o tacita.
– Art 475: é espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato
all'eredità ha espresso di accettarla.
– Art 476: è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella
qualità di erede.
Il termine per l'accettazione
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione.
Art 481: è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria affinchè questa fissi un termine per
l'accettazione.
La rinunzia all'eredità
Il chiamto all'eredità può scegliere se rinunziarvi, quall'ora accetti non potrà più rinunziarvi.
Art 525: Il chiamto all'eredità che abbia rinunziato potrà porre fine agli effetti della rinunzia
quall'ora ricorrano due circostanze:
– Che l'eredità non sia stata acquistata da altri.
– Che il diritto di accettare non sia ancora prescritto.
Sostituzione, rappresentazione, accrescimento
Si spplicano questi istituti qualora il chiamto all'eredità non possa o non voglia accettare.
La sostituzione: opera automaticamente quall'ora il testatore abbia provveduto alla nomina di un
sostituto.
La rappresentazione [467-469]: Opera quall'ora non operi la sostituzione; nel luogo e nel grado
del chiamto subentrano i discendenti di questo [Soggetti art 468 comma 1]
L'accrescimento: Quall'ora non operi la rappresentazione opera l'accrescimento; la quota del
chiamto sia accresce a quella degli altri chiamti all'eredità. Occorre che gli eredi siano istituiti con
lo stesso testamento.
La comunione ereditaria
Quando più persone succedono a titolo universale si costituisce la comunione ereditaria sui beni del
de cuius. Tutti i coeredi sono cotitolari secondo le rispettive quote dell'eredità.
Ogni erede risponde degli eventuali debiti in proporzione alla propria quota.
Ciascuno dei coeredi ha il diritto di domandare la divisione dei beni comuni.
La divisione dei beni ereditari
Il testatore può porre delle regole per formare le quote spettanti ai singoli eredi.
Art 733: Queste regole sono vincolanti salvo che non corrispondano all'effetio valore dei beni delle
quote stabilite dal testatore.
Art 734: Il testatore può operare la divisione comprendendo anche la parte non diponibile.
Art 713. Il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno
dalla maggiore età dell'ultimo erede.
Può anche disporre che la divisione non avvenga prima che sia trascorso dalla sua morte un termine
non eccedente il quinquennio.
Art 757: con la divisione si considera ogni coerede proprietario della propria quota, e si considera
come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni che formano l'redità.
La divisione può essere consensuale (di comune accordo tra le parti) o giudiziale (d'avanti al
giudice).
L'eredità giacente
L'eredità è giacente quall'ora il chiamto all'eredità non è nel possesso dei beni ereditari e non ha
ancora accetato; in questo caso ad istanzi di qualunque interessato si provvede con la nomina di un
curatore che cessa le sue funzioni quando l'eredità sarà accettata.
L'azione di petizione ereditaria
L'azione di petizione ereditaria serve ha chiedere il riconoscimento delle qualità di erede ed ottenere
la restituzione dei beni in possesso di un altra persona [533].
L'azione è imprescrittibile salvo gli effetti dell'usucapione [533 comma 2].
La vendita dell'eredità
La vendita dell'eredità presuppone l'accettazione; oggetto della vendita sono i diritti ereditari ed
esclusi dalla vendita i diritti di natura personale e quelli non suscettibili di valutazione economica.
Il venditore non perde la qualità di erede (semel heres semper heres).
La succesione legittima
La successione legittima è la successione che si attua secondo le regole fissate dalla legge quall'ora
manchi in tutto o in parte quella testamentaria.
Erede legittimo: erede legittimo è il chiamato all'eredità che per legge deve avere riservata una
quota minima dell'eredità.
Leggittimario: la qualità di legittimario acquista rilievo unicamente quando la disposizione
testamentaria o altri fattori incidano sulla sua qualità di erede.
La qualità di erede legittimo si configura nel diritto ad una quota dell'eredità; tale quota si
concretizza in beni detrminati unicamente con la divisione dell'eredità.
Categorie dei successibili
Art 565: l'ereità si devolve al coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti (entro il sesto
grado), allo stato.
La regola generale è quella che il parente prossimo eslude quello remoto.
Il coniuge del defunto, qual'ora siano stati in regime di comunione legale, ha diritto alla metà dei
beni del defunto più ad una quota dell'altra metà.
I fratelli (discendenti), possono essere germani o unilaterali; ai fratelli unilaterali è attribuita metà
della quota che sarà attribuita ai germani.
Gli ascendenti; se vi sono più ascendenti dello stesso grado l'eredità si divide metà a favore della
linea materna e l'altra metà a favore di quella paterna.
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante o ai parenti dell'altro coniuge.
[Il riconoscimento non produce effetto che tra le persone legate dal riconoscimento; Art 258].
Quando manca il testamento, i conugi, discendenti, ascendenti, collaterali e parenti entro il sesto
grado, erede è lo stato.
Lo stato acquista l'ereeità senza bisogno di accettarla, l'accxetazione è automatica e senza possibilità
di ninuncia.
La qualità di erede dello stato non comporta responsabilità per i debiti del defunto se non nella
misura del patrimonio dello stesso (una sorta di beneficio di inventario).
Il testamento
IL testamento è un documento contenente una dichiarazione di volontà unilaterale con la quale
taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le sue sostanze o di parte di esse.
Art 587: atto revocabile con il quale taluno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà
cessato di vivere.
Disposizione a titolo unicersale o a titolo particolare costituiscono il contenuto tipico del
testamento, ma può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale.
Per produrre effetti giuridici il testamento deve presentare determinati requisiti: la volntà, la causa,
l'oggetto, la forma [1325].
La volontà del testamento
Per fare testamento è necessaria la capacità di agire.
Art 591: Non possono fare testamento i minori di età e gli interdetti per infermità di mente.
Art 624: é necessaria la capacità di intendere e volere quando si fa testamento; non deve poi essere
viziata da violenza, dolo e colpa.
La disposizione testamentaria affetta da uno dei vizi può essere impugnata da chiunque vi abbia
interesse (in questi casi la disposizione non è nulla ma annullabile).
La causa del testamento
Il testamento è sottoposto ad un controllo di liceità ossia ad una valutazione di conformità a nomrm
imperative, ordine pubblico e al buon costume.
Tematizzata come causa dell'atto negoziale.
Lilliceità può venire in evidenza:
– Come illiceità della ragione che ha spinto il soggetto a formulare il testamento (motivo
illecito).
– Come illiceità dell'azione che il testatore impone ai destinatari della disposizione
testamenaria (condizione illecita).
La condizione è illecità quando impone comportamenti contrari all'ordine pubblico, a norme
imperative e al buon costume; in questo caso la clausola condizionale è nulla ma non provoca la
nullità del testamento [458].
L'oggetto del testamento
La volontà testamentaria deve presentare requisiti tematizzati come oggetto della volontà
testamentaria. L'oggetto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile.
Fanno parte dell'oggetto del testamento:
– Le persone destinatarie dell'attribuzione.
Art 628: è nulla la disposizione fatta a favore di una persona che sia indicata in modo da non
poter essere determinata.
Art 625: L'incertezza o l'erroneità del destinatario dell'attribuzione può essere superata
quando dal contesto del testamento risulta in modo non equivoco quale persona il testatore
voleva nominare.
– Le cose che vengono attribuite
I beni del defunto possono essere indicati non attraverso specifica individuazione ma anche
attraverso l'attribuzione di una quota o della totalità di essi.
Tuttavia può darsi che la disposizione testamentaria abbia per oggetto una cosa e
l'individuazione sia incerta; in questo caso l'icertezza provoca la nullità della disposizione
anche se la legge impone di desumere dal contesto quale sia la cosa erroneamente indicata.
La forma del testamento
Per essere valida la volontà testamentaria deve essere sottoposta ad un controllo della sua forma.
Il testamento è valido se è espresso nelle forme indicate dagli articolo 603 ss.
Il mancato rispetto dell forme provoca la nullità del testamento.
Art 590: questa nullità è sanable qull'ora tutti gli eredi legittimari confermino o diano volontaria
esecuzione alle disposizioni testamentarie nulle pur conoscendo la causa di nullità.
Testamento olografo: Scritto per intero, datato e sottoscritto per mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni indicando nome e cognome, la data
deve contenere il giorno il mese e l'