Le successioni
Con i termini latini succedere e successio i giuristi classici intendono il subentrare di una persona ad un’altra nell’insieme dei rapporti giuridico-patrimoniali trasmissibili. Solo con Giustiniano questa successione sarà detta universale perché sarà chiamata successione anche quella a titolo particolare, cioè in singoli e determinati rapporti.
Tipologie di successione
Una successione universale può avvenire sia tra vivi sia a causa di morte. Tra vivi si ha in tre situazioni già note, cioè nella arrogazione, nella conventio in manum di una donna sui iuris e, con le precisazioni fatte a suo tempo, nella vendita all’asta dei beni di un fallito. Molto più rilevante giuridicamente e socialmente è la successione universale a causa di morte, come dimostrano le ampie trattazioni giuridiche e sistematiche specie in età classica.
I giuristi, in relazione a questo tema, oltre che trattando di compravendita consensuale, affrontano anche molti aspetti che noi riferiamo alla teoria generale del negozio giuridico o del contratto come i vizi della volontà o come i cosiddetti elementi accidentali del negozio come condizione, termine e modo che vedremo presto.
La successione secondo ius civile
Già i mores fissati nelle 12 Tavole, cioè il nucleo più antico di ius civile, esigono che alla morte di un pater familias vi siano una o più persone che assicurino continuità al patrimonio o ai culti familiari. Per ius civile il complesso dei rapporti trasmissibili a uno o più successori prende il nome di hereditas e il successore quello di erede. Se vi sono più eredi ciascuno di loro succede in una quota di eredità.
L’erede succede nei rapporti sia attivi sia passivi (debiti e crediti). Delle passività del defunto, l’erede risponde non solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio perché si verifica la confusione dei due patrimoni. I giuristi chiamano dannosa questa eredità passiva.
Non tutti i diritti sono trasmissibili infatti non lo sono i diritti reali limitati che hanno un carattere strettamente personale, come l’usufrutto. Non lo sono i rapporti obbligatori legati alla qualità delle persone come ad esempio il contratto di società oppure di locazione di opere. Non sono trasmissibili neppure dal lato passivo tutte le obbligazioni da atto illecito e dal lato attivo quelle che hanno un carattere strettamente personale come la iniuria.
Presupposti per l'acquisto di una eredità
Presupposto necessario per l’acquisto di una eredità è la chiamata a succedere ossia la vocatio (essere chiamati). Con la vocazione si ha una dilazione cioè un’offerta dell’eredità. Tuttavia l’acquisto dell’eredità per alcuni eredi si verifica automaticamente, per altri invece occorre un atto di accettazione.
Per ius civile la delazione può avvenire o secondo la volontà del defunto nel suo testamento o, in mancanza di esso, secondo i mores fissati nelle 12 Tavole, perciò si distingue tra successione testamentaria e successione legittima o intestata. Queste due delazioni sono incompatibili tra loro perché in via di principio un pater familias col testamento non può disporre di una parte dei suoi beni e lasciare che il resto dei beni sia devoluto secondo le regole della successione intestata. Se ciò accade, la parte dei beni per il quale il pater familias non ha disposto va all’erede istituito e se vi sono più eredi va ad accrescere le rispettive quote in misura proporzionale. In ogni caso non va a chi sarebbe l’erede intestato.
Successione pretoriana
La successione a causa di morte non si esaurisce nelle regole poste dal ius civile per l’eredità, ma si forma e si evolve anche grazie all’attività dei pretori, quindi in ambito di diritto onorario. Qui l’intervento del pretore è ancora più incisivo che in altri settori, sebbene egli non abbia il potere di riconoscere la qualità di erede a chi non è tale per ius civile perché il pretore non può mai costruire direttamente una posizione di ius civile. Tuttavia, il pretore può costituire situazioni possessorie e questo fa anche per la successione almeno dalla tarda repubblica, e lo fa immettendo persone meritevoli di essere prese in considerazione nel possesso dei beni del defunto. Questo possesso ha il nome tecnico di bonorum possessio.
In una prima fase questo possesso dei beni è destinato a cadere di fronte all’azione intentata dall’erede civile e perciò è detto possesso sine re. Poi però il pretore nella maggior parte dei casi appresta vari mezzi idonei a difendere anche nei confronti dell’erede e perciò si parla di una possessio cum re. Nell’editto del pretore sono previsti i casi di concessione della bonorum possessio che gli interessati possono ottenere se ne fanno richiesta al pretore entro i termini stabiliti.
Finalità della bonorum possessio
Il pretore, come sempre si fa interprete delle esigenze sociali, usa la bonorum possessio a tre fini:
- Il primo per favorire chi è stato istituito erede in un testamento che presenta vizi di formula e quindi che sia invalido per ius civile, in questo caso il possessore è detto "secondo le tavole".
- Il secondo per estendere la successione intestata prevista dal ius civile anche a favore di altre persone, in questo caso la bonorum possessio è detta sine tabulis, ossia senza le tavole.
- Il terzo per ammettere alla successione alcuni congiunti che il testatore ha ignorato nel testamento, in questo caso il possesso è detto contra tabulas.
Questa triplice finalità trova un puntuale riscontro nella definizione di diritto pretorio data da Papiniano verso il 200 d.C.: "il diritto pretorio è quello che per l’interesse generale i pretori hanno introdotto allo scopo di aiutare o integrare o correggere il ius civile". I tre verbi trovano corrispondenza nel possesso dei beni rispettivamente secondo, senza, contro le tavole.
La successione intestata
La successione pretoria, sebbene sia distinta da quella civile, sotto il profilo formale e concettuale tende ad avvicinarsi a quella civile durante il principato. Il possessore dei beni, pur non essendo erede, è considerato equivalente all’erede civile. Il pretore, grazie alla finzione della qualità dell’erede, riconosce al possessore dei beni la possibilità di agire in giudizio o di essere convenuto in giudizio con le azioni che si sarebbero potute esperire dal defunto o contro di lui; il possessore dei beni ha la legittimazione attiva e passiva alle azioni esperibili dal defunto o contro il defunto. La formula è quella fittizia riportata al numero 7, con essa il possessore dei beni agisce in giudizio come se fosse erede.
La successione pretoria si avvicina ancora più a quella civile durante il terzo periodo, quando scompare la distinzione tra ius civile e diritto onorario fino a che si giunge a configurare un sistema unitario di successione e poi a introdurre una radicale riforma sulla successione intestata che diventa molto simile a quella oggi in vigore.
Quando si apre la successione intestata
Quando un pater familias muore senza lasciare testamento o il suo testamento risulta invalido, si apre la successione intestata. Nel primo periodo essa è regolata dai mores, regolata cioè da norme del solo ius civile. Al pater familias defunto subentrano quei sottoposti che alla sua morte diventano persone sui iuris; si tratta sempre dei figli e anche della moglie vedova se era nella manus del marito defunto perché così vi era un rapporto di agnazione che la equiparava ad una figlia del suo marito. I figli e la moglie in manu sono detti "eredi sui", cioè propri del defunto, tra loro l’eredità si divide per capi, cioè in quote uguali. Per la divisione è prevista una apposita azione divisoria.
Spesso però i figli coeredi tengono unito il patrimonio nel consorzio per mantenere la loro posizione nell’ordinamento centuriato. Nel consorzio tutti i fratelli sono titolari di tutto perciò è sufficiente l’atto di uno solo, ad esempio, per manomettere uno schiavo o trasferire la proprietà di un bene. Se uno dei figli è premorto al pater familias, i discendenti del figlio premorto, quale che sia il loro numero, ricevono la quota che sarebbe spettata al loro genitore.
Se mancano eredi sui, le 12 Tavole attribuiscono il patrimonio all’agnato prossimo che agli inizi non è considerato erede civile ma lo diventa presto per interpretazione creatrice dei pontefici. L’agnato prossimo, a differenza dei sui che sono eredi automaticamente, può non accettare l’eredità; se non accetta, l’eredità non è offerta all’agnato di grado ulteriore ma resta vacante. Perciò chiunque può occuparla e diventarne titolare dopo un anno di usucapione.
Tuttavia questa usucapione nel secondo periodo sarà sentita come iniqua, finché verso la fine della repubblica saranno introdotti vari rimedi con cui si consentirà solo l’usucapione singolo dei beni ereditari e poi si giungerà ad escludere l’usucapione dall’eredità. Infine, secondo le 12 Tavole, se mancano gli agnati l’occupazione del patrimonio è assicurata ai gentiles, cioè membri della stessa gens del pater familias defunto. I gentili non sono mai considerati eredi anche perché il loro ruolo successorio è marginale già verso la fine del primo periodo. Nel secondo periodo si perde ogni traccia dei gentili nella successione, restano invece le altre due categorie che sono formalmente mantenute fino alla riforma di Giustiniano.
Tuttavia questa successione civile che si fonda sul vincolo di agnazione viene ora avvertita come troppo rigorosa perché esclude sia i figli emancipati, sia la moglie se non è nella manus, sia i parenti per parte femminile. Con tutte queste persone il legame affettivo è almeno forte come quello con gli agnati. A ottenere la disparità nella successione intestata interviene il pretore che dal 100 a.C. comincia a tenere in considerazione il vincolo di agnazione, cioè la parentela di sangue in linea femminile, nasce così la bonorum possessio senza le tavole.
Il pretore concede questa bonorum possessio a quattro classi di persone nate libere che nell’ordine sono ammesse a richiederla entro i termini prestabiliti. Le quattro classi sono: i liberi, i legitimi, i cognati e il coniuge superstite. Se mancano i membri di una di queste classi o manca una loro richiesta, si passa alla classe successiva.
La prima classe è dei liberi, ossia i figli, che comprende tutti i figli ed anche i discendenti di eventuali figli premorti al padre, senza fare distinzione tra i figli rimasti in potestà del pater familias fino alla sua morte e i figli usciti dalla sua potestà per emancipazione. Tuttavia i figli emancipati hanno potuto crearsi un patrimonio proprio quindi è iniquo farli concorrere alla pari coi figli rimasti in potestà, perciò il pretore dispone che una parte del patrimonio degli emancipati, stimata da lui stesso secondo equità, sia conferita a vantaggio dei figli rimasti sempre in potestà del pater familias. Tra questi ultimi può esservi anche una figlia andata sposa senza l’acquisto della manus che abbia ricevuto una dote, anche essa è tenuta ad un conferimento perché la dote, a suo tempo, aveva diminuito il patrimonio del pater familias defunto.
Nella seconda classe, quella dei legitimi, sono compresi gli agnati perché i gentili non hanno più alcun ruolo successorio. In base ad una antica regola l’agnato prossimo, anche se rinuncia, esclude gli altri agnati che retrocedono nella classe successiva e si aggiungono ai suoi membri che sono i cognati.
I cognati, che il ius civile ignora, sono i parenti di sangue in linea femminile fino al sesto grado. Se il cognato di grado più vicino rinuncia, il pretore ammette la richiesta dei cognati di grado ulteriore.