Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 94
Le società per azioni Pag. 1 Le società per azioni Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le società per azioni Pag. 91
1 su 94
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Diritto di voto e modalità di partecipazione all'assemblea

Lo statuto può prevedere la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, co. 4, c.c.).

Il diritto di voto compete al titolare dell'azione (art. 2351, co. 1, c.c.). Una deroga è ammessa nei casi di pegno e usufrutto (art. 2352, co. 1, c.c.). In questi casi il voto spetta al creditore pignoratizio e all'usufruttuario, i quali devono esercitare il diritto senza ledere gli interessi del socio. È ammessa convenzione contraria. Nel caso di sequestro di azioni, il voto è esercitato dal custode.

Lo statuto può derogare alla previsione di cui all'art. 2351, co. 1, c.c. creando categorie di azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti o condizionato, ecc. Il valore di tali azioni, nel complesso, non può superare la metà del capitale sociale (art. 2351, co. 2, c.c.).

La legge prevede cause di esclusione o limitazione del diritto.

di voto [art. 2344, co.4, c.c.: socio moroso]. L'azione, a prescindere dalla emissione del titolo, costituisce l'unità di misura del voto nel sistema deliberativo previsto nell'art. 2368 ss. L'esercizio del diritto di voto deve essere necessariamente unitario. In virtù del rispetto del principio di correttezza [art. 1175] non si ritiene ammissibile il c.d. voto divergente. Il diritto di voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, previa previsione statutaria [art. 2370,co. 4, c.c.]. Per le società quotate, la CONSOB ne stabilisce le modalità con Regolamento [art. 127 TUF]. Altri diritti amministrativi, oltre i più importanti di intervento e di voto sono:
  • Diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari. Può essere esercitato solo dai soci assenti, astenuti o dissenzienti che siano complessivamente titolari delle aliquote previste dall'art. 2377, co. 3, c.c.
  • Diritto di impugnare

Le deliberazioni consiliari lesive dei diritti dei soci[art. 2388, co. 4, c.c.]

• Diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee [art. 2422 c.c.].

Ai soci delle società quotate è riconosciuto anche il diritto di ottenere a proprie spese copia della documentazione assembleare [art. 130 TUF].

18domenica 29 marzo 2020

• Diritto di visionare il progetto di bilancio e le relazioni illustrative nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio [art. 2429 c.c.].

• Diritto di fare accertare il verificarsi della causa di scioglimento e dichiedere la nomina e la revoca dei liquidatori [art. 2487 c.c.].

• Diritto di richiedere agli amministratori la convocazione dell'assemblea [art. 2367 c.c.].

• Diritto di richiedere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, in quanto non sufficientemente informati sull'oggetto della deliberazione [art.

2374c.c.].• Diritto di denunciare al collegio sindacale fatti ritenuti censurabili, per i quali il collegio deve indagare senza ritardo ed eventualmente convocare l’assemblea[art. 2408 c.c.]• Diritto di denunciare fatti al tribunale, se vi è il fondato sospetto di gravi irregolarità [art. 2409 c.c.].• Diritto di promuovere l’azione di responsabilità [art. 2393-bis c.c.].

  1. I diritti patrimoniali principali sono il diritto agli utili e quello alla quota di liquidazione:
  • Diritto agli utili = Il diritto agli utili è subordinato a due presupposti:
    1. che l’utile sia realmente conseguito e risulti dal bilancio regolarmente approvato[art. 2350, co. 3 e 2433, co. 2, c.c.];
    2. che l’assemblea ne abbia deliberato la distribuzione [art. 2433, co. 1,c.c.].

L’assemblea è sovrana nel deliberare sulla destinazione dell’utile di bilancio: non esiste un diritto del socio agli utili.

Nel caso di azioni non interamente liberate,

Il diritto agli utili sarà proporzionale ai decimi versati.

Diritto alla quota di liquidazione = diritto a una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione [art. 2350, co. 1, c.c.]

Diritti di natura mista patrimoniali-amministrativi:

  • diritto all'assegnazione di azioni in caso di aumento gratuito del capitale sociale [art. 2442 c.c.];
  • diritto di opzione in caso di aumento del capitale a pagamento [art. 2441 c.c.].

Nel caso in cui il diritto di opzione venga limitato o escluso [art. 2441, co. 6, c.c.], è obbligatoria l'emissione con sovrapprezzo se il valore reale delle azioni è superiore a quello nominale;

diritto di recesso [art. 2437 c.c.].

Principio di inscindibilità dei diritti inerenti la partecipazione sociale:

L'inscindibilità consiste nel fatto che ogni azionista ha diritto a tutti i diritti pertinenti la partecipazione sociale.

C'è solo una ipotesi di

separazione fra i diritti che è l'ipotesi di pegno usufrutto e sequestro di azioni (soggetti diversi dal socio) -> art.2352 :- Co.1 = A loro spetta il diritto di voto salvo "clausola di salvezza" (convenzione contraria, vista già nelle società di persone), ovvero salvo che i soci prevedano diversamente, riservando il diritto di voto al socio; non è ammessa questa convenzione contraria per il sequestro di azioni dove il diritto di voto è esercitato sempre dal custode dell'azione- Co.2 = il diritto di opzione in caso di pegno spetta al socio...- Co.3 = la garanzia si estende anche alle azioni di nuova emissione- Co.4 = per le azioni per le quali sono richiesti ulteriori conferimenti, in caso di pegno, il versamento residuo spetta al socio, in caso di usufrutto, spetta all'usufruttuarioPer alcuni diritti la regola della inscindibilità non si traduce nell'incedibilità del diritto, ovvero in alcuni

casi è prevista la possibilità di cedere taluni diritti come:

  • il diritto agli utili, una volta deliberata la distribuzione, è cedibile in quanto diritto di credito non più sottoposto all'ordinamento sociale;
  • il diritto di voto e il diritto di opzione possono essere conferiti a terzi dal titolare della partecipazione;
  • Nel caso citato precedentemente, ovvero quello di deroga alla inscindibilità dei diritti, per pegno, usufrutto e sequestro di azioni. In questi casi, il diritto di intervento o quello di voto spetta al creditore pignoratizio, all'usufruttuario o al custode.

domenica 29 marzo 2020

Trasferimento dei titoli azionari (circolazione) - Titoli nominativi e al portatore (art. 2355)

Per quanto riguarda il dubbio circa la qualificazione del titolo azionario, pochi sono invece i dubbi in materia di circolazione dello stesso per il quale si applica la disciplina della circolazione dei titoli di credito.

I titoli possono essere

  • Nominativi e al portatore, a scelta del socio [art.2354, co. 1, c.c.].
  • Per quanto riguarda le azioni ordinarie c'è l'obbligo di nominatività del titolo azionario.
  • Il trasferimento del titolo ordinario nominativo avverrà attraverso la girata in pieno e l'annotazione nel libro dei soci.
  • L'annotazione è essenziale ai fini della legittimazione dell'acquirente e nei confronti della società, ma i diritti possono essere esercitati già a seguito della girata.
  • Solo le azioni di risparmio e quelle delle SICAV (società di investimento a capitale variabile) o SICAF (società di investimento a capitale fisso) possono essere al portatore; il loro trasferimento avviene tramite consegna del titolo (Co.2).

Dematerializzazione e gestione accentrata

"La dematerializzazione degli strumenti finanziari consiste nella trasformazione del certificato cartaceo (titolo azionario) in una scrittura contabile su di un registro"

“La creazione e la circolazione dei titoli dematerializzati avviene tramite il sistema digestione accentrata che è il sistema che si occupa della gestione dei titoli senzatitolo azionario e serve a sostituire il materiale trasferimento delle azioni, chepotrebbe comportare anche la dispersione o il furto di titoli azionari.

Le azioni sono liberamente trasferibili e di regola sono rappresentate dadocumenti (titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli dicredito.

  • Le azioni destinate alla negoziazione sui mercati regolamentati non possonoessere rappresentati da documenti: dematerializzazione obbligatoria.
  • La dematerializzazione può anche essere volontaria e le s.p.a. cheintendono assoggettare le proprie azioni alla relativa disciplina devono prevedereuna apposita clausola nello statuto [art. 2354, co. 7, c.c.].

domenica 29 marzo 2020

Il trasferimento di un titolo dematerializzato avviene tramite registrazioni

contabilielettroniche effettuate dalla società di gestione accentrata e interessa i contidell’intermediario dell’acquirente e dell’intermediario dell’alienante.La registrazione in favore del compratore produce gli stessi effetti della girata; oltrealla registrazione è comunque necessaria l’annotazione nel libro dei sociI diritti relativi ai titoli si esercitano mediante esibizione di certificazioni rilasciatedagli intermediari in conformità alle proprie scritture contabili [art. 83-quinquiesTUF].

Altri strumenti finanziari partecipativi (vedi anche art.2351ultimo comma)Dal 2003, le s.p.a. possono specificamente prevedere nello statuto l’emissione dialtri strumenti finanziari partecipativiSecondo l’art. 2346 c.c. la società oltre ad emettere azioni, può emettere a seguitodell’apporto di socio o terzi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali oamministrativi, eccezion fatta per il diritto di

o apporto finanziario non diventa proprietario della società, ma ha diritto a un rendimento finanziario sotto forma di interessi o dividendi. Inoltre, l'assemblea generale degli azionisti ha il potere di deliberare sull'emissione di questi strumenti finanziari partecipativi, nonché di stabilire le modalità e le condizioni per la loro emissione. In caso di mancato adempimento delle prestazioni previste, lo statuto disciplinare prevede anche sanzioni. L'articolo 2349, comma 2, prevede che l'assemblea straordinaria possa deliberare l'assegnazione di strumenti finanziari ai dipendenti della società o di società controllate. È importante sottolineare che la disciplina relativa agli strumenti finanziari è molto limitata. Questi strumenti possono essere emessi anche da società non quotate e comprendono tutti i mezzi attraverso cui la società ottiene finanziamenti o altre utilità, riconoscendo dei diritti a coloro che effettuano l'apporto finanziario. Tuttavia, è importante notare che si fa riferimento a titoli di debito e non a capitale di rischio. Ciò significa che il socio che conferisce un apporto finanziario non diventa proprietario della società, ma ha diritto a un rendimento finanziario sotto forma di interessi o dividendi.
Dettagli
A.A. 2020-2021
94 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiostamegna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristina.