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6.1 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 2341: interessi degli amministratori

Nelle società quotate si crea una frattura tra l’interesse del socio di controllo e

l’interesse degli altri azionisti che non partecipano alla gestione dell’impresa.

Art. 2391-bis: operazioni con parti correlate

Gli organi di amministrazione della società che fanno ricorso al mercato del capitale di

rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano

21 Deve occuparsi anche della successione “alta” del top management 19

la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti

correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi

assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle

caratteristiche dell’operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o

per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di

competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo

vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce

nella relazione all'assemblea.

La Consob ha emanato un regolamento sulle operazioni con parti correlate 12 marzo

2010:

Art. 3: definizioni

Le parti correlate e le operazioni con parti correlate sono definiti

Un soggetto è parte correlata a una società

nell’allegato 1

se: • Direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o

interposte persone: Controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a

o

comune controllo;

Detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare

o un’influenza notevole su quest’ultima;

Esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

o

• È una società collegata della società;

• È una joint venture in cui la società è una partecipante;

• È uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua

controllante;

• È uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

• È un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il

controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o

indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei

diritti di voto.

Si tratta quindi di dirigenti, stretti familiari (coniuge, figli, persone a carico), cioè

persone fisiche ma anche persone giuridiche.

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di

risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia

stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

Le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso

- stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

Ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici,

- sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo

e ai dirigenti con responsabilità strategiche. Queste operazioni possono essere

di maggiore o minore rilevanza o ordinarie, queste ultime sono quelle operazioni

che riterranno nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa

attività finanziaria. Altra definizione importante è quella di amministratore

indipendente: soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 148

comma 3 del tuf; qualora la società dichiari di aderire ai sensi dell’articolo 123-

bis comma 2 tuf ad uno dei codici di comportamento che preveda requisiti di

indipendenza almeno equivalenti a quelli previsti dal comma terzo dell’articolo

148 del tuf. 20

Art. 4: adozione di procedure

1. I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo

i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e

la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In

particolare, tali procedure:

a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi

almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3;

b) identificano i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 ai quali le

società intendono fare ricorso;

c) identificano, ai fini del presente regolamento, i requisiti di indipendenza

degli amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza in conformità

a quanto previsto dall’articolo 3, lettera h);

d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni

con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società

esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;

e) fissano le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o

consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate

nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle

operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e

dopo l'esecuzione delle stesse;

f) indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni,

diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime

società dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere

favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente

da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di

amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di

sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori

indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori

indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante

di un esperto indipendente.

Il regolamento ipotizza che ci siano tre amministratori indipendenti, laddove non ce ne

siano 3 il regolamento e le procedure sono approvati con il parere di un

amministratore indipendente. Se non ci fosse nessuno è necessario il parere di un

esperto indipendente.

Art. 5: informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte

di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell’articolo

114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità

all'Allegato 4 .

22

2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1

anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte

correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime,

operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali,

pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino,

ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi

dell’articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le

operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le

operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14.

22 Dunque, le informazioni di maggiore rilevanza sono oggetto di informazione al pubblico. 21

3. Fermo quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il

documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso

la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento

emittenti, entro sette giorni dall’approvazione dell'operazione da parte dell'organo

competente ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta

contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base

alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il

medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni

dall'approvazione della proposta da sottoporre all’assemblea.

5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico,

in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali

pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. Con

riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli

elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta.

Effetti della regolamentazione: quando il CdA deve prendere una decisione su

un’operazione rilevante con parte correlata deve sentire il parere, produrre il

documento e infine deve motivare scendendo nel merito dell’operazione.

CASO PARMALAT e gruppo Lactalis

Uno degli scandali finanziari maggiori degli ultimi anni non tanto per la responsabilità

penale dei coinvolti ma per l’applicazione delle norme a tutela degli azionisti di

Parmalat che per certi profili non c’è stata. Dopo il crac del 2011 Lactalis inizia ad

acquistare azioni Parmalat fino a possederne il 29%, limite leggermente inferiore a

quello ce comporta l’obbligo di OPA. Il 26 aprile dello stesso anno Lactalis annuncia il

lancio di un’OPA totalitaria sul capitale di palma al prezzo di 2,60€. La nuova Parmalat

continua ad operare sul mercato e a compiere operazioni, ciò che cambia è la

presenza di un forte gruppo di controllo che ha causa l’ingresso di Parmalat nel gruppo

Lactalis. La maggioranza assoluta dei voti è nelle mani della società controllante

mentre le restanti azioni appartengono al pubblico.

Nel 2012 i fondi di investimento si rivolgono al tribunale di parma con una denuncia ex

23

art.2409 a causa di gravi irregolarità degli amministratori. Non raggiungendo il

ventesimo del capitale sociale sono passati al Pm.

Ad essere state denunciate sono una serie di operazioni i avvenute tra Parmalat e il

gruppo di controllo Lactalis che non erano avvenute seguendo la procedura corretta (la

Parmalat aveva acquistato dal gruppo Lactalis alcune azioni da altre società del

gruppo.

7 :

ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIO SINDACALE

La disciplina si ricava dal c.c. integrata dalle norme del tuf, il quid novi è costituito

dalla composizione del collegio e dal rapporto collegio-Consob, mentre i compiti sono

quelli previsti dal codice civile.

Art. 148 tuf: composizione

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

23 Denuncia il tribunale in caso di sospetto di gravi

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A.A. 2018-2019
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.tornassi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Cera Mario.