Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 32
Diritto commerciale - le azioni Pag. 1 Diritto commerciale - le azioni Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - le azioni Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - le azioni Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - le azioni Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - le azioni Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - le azioni Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - le azioni Pag. 31
1 su 32
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CATEGORIE DI AZIONI

L’azione come complesso unitario di diritti e poteri è indivisibile: in caso di

comproprietà di una azione i diritti debbono essere esercitati da un rappresentante

comune e, in mancanza, è sufficiente che le dichiarazioni e le comunicazioni sociali

siano fatte da uno dei comproprietari.(art. 2347 cc).

Le azioni devono essere tutte di uguale valore (art. 2348 1° comma cc), cioè

rappresentare un’identica frazione del capitale sociale nominale. Le azioni

conferiscono ai loro possessori uguali diritti e precisamente il diritto a una parte

proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione,

nonché il diritto di voto.

Esse in tal modo assolvono alla loro funzione fondamentale che è quella di servire da

unità di misura per la determinazione quantitativa dei diritti del socio.

Questa esigenza di uguaglianza si pone essenzialmente con riferimento alle azioni che

attribuiscono i medesimi diritti. Essa, tuttavia, non impedisce che si creino in una

stessa società categorie diverse di azioni per modo che le azioni di ciascuna categoria

siano fornite di diritti particolari; e non impedisce che la società determini liberamente

il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Le categorie speciali di azioni sono, quindi, quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici

previsti dalla disciplina legale e si contrappongono quindi alle azioni ordinarie. Ci sono

quelle privilegiate, attribuenti diritti di priorità nella distribuzione degli utili, o nel

rimborso del capitale nello scioglimento della società; postergate nell’incidenza delle

perdite; correlate, fornite di diritti patrimoniali dipendenti dai risultati della attività

sociale in un determinato settore; azioni senza diritto di voto, azioni con voto

limitato a particolari argomenti, azioni con voto subordinato al verificarsi di

particolari condizioni, purchè il valore di tali azioni non superi complessivamente la

metà del capitale sociale. Così possono prevedersi ma solo da parte delle società che

NON fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, limiti di voto o suoi

scaglionamenti in ragione della quantità di azioni possedute da uno stesso

soggetto; così possono essere emesse azioni di lavoro e azioni riscattabili rispetto

alle quali viene riconosciuta agli altri soci o alla società un potere di acquisto per un

corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti per la liquidazione delle azioni in

caso di recesso.

È, invece, vietata la creazione di azioni a voto plurimo, cioè di azioni privilegiate nel

voto.

Un’ulteriore differenziazione delle azioni in categorie può dipendere dal fatto che il

capitale sociale sia rimborsato secondo un piano di ammortamento e, in sostituzione

delle azioni rimborsate, siano attribuite ai soci azioni di godimento. I diritti patrimoniali

inerenti a queste azioni sono necessariamente postergati rispetto a quelli dei

possessori delle azioni ordinarie, ai quali è riconosciuto dalla stessa legge un privilegio

sugli utili pari all’interesse legale, e normalmente esse non danno diritto di voto nelle

assemblee.

TITOLI AZIONARI

I titoli azionari (titolo circolanti) sono i documenti che rappresentano le quote di

partecipazione nella società per azioni e ne consentono il trasferimento secondo le

regole dei titoli di credito. La trasmissione dei diritti e dei poteri può attuarsi solo

mediante trasferimento del titolo azionario e così pure l’esercizio di tali diritti e poteri

è rimesso al possesso del titolo azionario. La circolazione del titolo determina la

sostituzione dell’acquirente all’alienante in tutte le posizioni soggettive attive e

passive inerenti alla azione. La tecnica di predeterminare l’azione facendo astrazione

dalle persone dei soci, vale anche ad agevolare la trasmissione ed la negoziazione

dell’azione stessa.

Società non quotate

La loro emissione è normale ma non essenziale nelle società con azioni non quotate in

borsa in quanto lo statuto può escludere l’emissione dei titoli azionari.

In tal caso la qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro dei soci, mentre il

trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina della cessione del

contratto ed ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro

dei soci.

Società quotate

Nelle società quotate in mercati regolamentati invece le azioni non possono più essere

rappresentate da titoli a decorrere dal 1 Ottobre 1998.

Infatti la circolazione basata sul trasferimento materiale del documento è stata

sostituita da un sistema fondato su semplici registrazioni contabili.

Questo sistema è obbligatorio anche per le società con azioni ed obbligazioni non

negoziate in mercati regolamentati ma diffuse tra il pubblico in misura rilevante,

secondo criteri individuati dalla Consob.

E’ invece facoltativo per le altre società.

Azioni e titoli di credito

E’ opinione consolidata che ai titoli azioni deve essere riconosciuta la natura di titoli di

credito (precisamente le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito casuali,

che possono essere emessi sono in base ad un determinato rapporto causale).

Si distinguono Azioni nominative e azioni al portatore.

Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell’azionista (art. 2354 1°

comma).

In questo modo si concede il beneficio dell’anonimato all’investimento azionario,

soprattutto a fini fiscali.

Nel sistema del codice elemento decisivo per l’esercizio dei diritti sociali, era

l’iscrizione nel libro dei soci, esso ora è divenuto irrilevante; ora il diritto al dividendo o

al voto sono diritti espressamente attribuiti al possessore del titolo azionario, in base

ad una serie continua di girate e rispetto ad essi l’iscrizione nel libro dei soci non è più

necessaria ne sufficiente. Perciò in sede di riforma si è provveduto ad una nuova

redazione dell’articolo 2355. Si è così ribadito che , in caso di mancata emissione dei

titoli azionari, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società e la

legittimazione ad esercitare i diritti relativi, si ottiene con l’iscrizione nel libro dei soci.

Mentre le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo (art. 2355 2°

comma cc)

Per le azioni nominative è invece dettata una specifica disciplina (vedi titoli di credito).

Ed anche è prevista dalla legge la presenza dei meccanismi del TRANSFERT e della

girata autenticata, ma si prevede una soluzione nettamente distinta da quella

generale: infatti, in caso di trasferimento mediante girata il giratario che si dimostra

possessore in base ad una serie continua di girate, non solo ha il diritto ad ottenere

l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ma è comunque legittimato ad

esercitare i diritti sociali, fermo restando l’obbligo della società di aggiornare il libro dei

soci. ( 2355 3 comma ).

Il ruolo della iscrizione nel libro dei soci è, quindi, ormai una funzione di sola

documentazione, che può attuarsi al di fuori di una richiesta del socio per il fatto

dell’esercizio dei diritti sociali da parte del possessore della azione.

L’iscrizione al libro dei soci è ormai priva di ogni funzione in ordine all’acquisto della

legittimazione all’esercizio dei diritti inerenti all’azione, si che viene meno la

caratteristica essenziale del titolo nominativo, anche se ne rimangono i caratteri

formali.

Così è ancor più sostenibile che le azioni nominative, come avviene in altri

ordinamenti, operano in termini sostanzialmente assimilabili a quelli propri dei titoli

all’ordine: nel senso che al di la di singoli aspetti tecnici, con essi dividono il ruolo

centrale assegnato alla girata sia a fini circolatori sia per la legittimazione all’esercizio

dei diritti.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni sono di regola liberamente trasferibili. La legge non consente di stabilire, a

differenza di quanto avviene per le quote di partecipazione delle s.r.l., un’indefinita

intrasferibilità delle azioni: ciò sarebbe in contrasto la sua funzione di consentire

all’investitore una smobilizzazione del suo impegno. Essa invece, pur ammettendo la

possibilità di vietare il trasferimento delle azioni, ne circoscrive l’operatività, nel

termine massimo di 5 anni, e prevede la possibilità di sottoporre a particolari

condizioni il trasferimento delle azioni rappresentate da titoli nominativi, nel qual caso

le limitazioni debbono risultare dal titolo.

Un’ulteriore ipotesi di intrasferibilità temporanea riguarda le azioni attribuite ai

creditori nell’ambito del concordato previsto nel programma di ristrutturazione

industriale di grandi imprese in stato di insolvenza: qualora sorgano contestazioni in

ordine ai relativi crediti il giudice delegato può ordinare anche l’intrasferibilità delle

azioni spettanti ai titolari di crediti contestati.

LIMITI LEGALI

La trasferibilità è tuttavia esclusa o limitata per legge in determinate ipotesi, ad

esempio:

-le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate

prima del controllo della valutazione (art. 2343 3° comma cc)

-le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del

consiglio di amministrazione (art. 2345 2° comma cc).

LIMITI STATUTARI

L’attuale disciplina (art. 2355 bis cc) ribadisce che lo statuto può sottoporre a

particolari condizioni il trasferimento delle azioni nominative.

Consente anche che lo statuto vieti del tutto la circolazione delle azioni sia pure per un

periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il

divieto viene introdotto.Le clausole statutarie finalizzate a limitare la circolazione delle

azioni possono assumere varie forme.Le più diffuse sono:

-Clausola di prelazione: è la clausola che impone al socio che intendere vendere le

azioni, di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di

condizioni.

La violazione di questo patto di preferenza comporta l’inefficacia del trasferimento non

solo nei confronti della società, che potrà rifiutare l’iscrizione dell’acquirente nel libro

dei soci, ma anche nei confronti dei soci beneficiari del diritto di prelazione. E’ da

ritenere che questi abbiano il diritto di riscattare dal terzo acquirente le azioni

-Clausole di gradimento; si tratta di quelle clausole che subordinano il trasferimento al

gradimento degli organi sociali,

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattorvergata di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ferri Giuseppe.