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CATEGORIE DI AZIONI
L’azione come complesso unitario di diritti e poteri è indivisibile: in caso di
comproprietà di una azione i diritti debbono essere esercitati da un rappresentante
comune e, in mancanza, è sufficiente che le dichiarazioni e le comunicazioni sociali
siano fatte da uno dei comproprietari.(art. 2347 cc).
Le azioni devono essere tutte di uguale valore (art. 2348 1° comma cc), cioè
rappresentare un’identica frazione del capitale sociale nominale. Le azioni
conferiscono ai loro possessori uguali diritti e precisamente il diritto a una parte
proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione,
nonché il diritto di voto.
Esse in tal modo assolvono alla loro funzione fondamentale che è quella di servire da
unità di misura per la determinazione quantitativa dei diritti del socio.
Questa esigenza di uguaglianza si pone essenzialmente con riferimento alle azioni che
attribuiscono i medesimi diritti. Essa, tuttavia, non impedisce che si creino in una
stessa società categorie diverse di azioni per modo che le azioni di ciascuna categoria
siano fornite di diritti particolari; e non impedisce che la società determini liberamente
il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Le categorie speciali di azioni sono, quindi, quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici
previsti dalla disciplina legale e si contrappongono quindi alle azioni ordinarie. Ci sono
quelle privilegiate, attribuenti diritti di priorità nella distribuzione degli utili, o nel
rimborso del capitale nello scioglimento della società; postergate nell’incidenza delle
perdite; correlate, fornite di diritti patrimoniali dipendenti dai risultati della attività
sociale in un determinato settore; azioni senza diritto di voto, azioni con voto
limitato a particolari argomenti, azioni con voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni, purchè il valore di tali azioni non superi complessivamente la
metà del capitale sociale. Così possono prevedersi ma solo da parte delle società che
NON fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, limiti di voto o suoi
scaglionamenti in ragione della quantità di azioni possedute da uno stesso
soggetto; così possono essere emesse azioni di lavoro e azioni riscattabili rispetto
alle quali viene riconosciuta agli altri soci o alla società un potere di acquisto per un
corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti per la liquidazione delle azioni in
caso di recesso.
È, invece, vietata la creazione di azioni a voto plurimo, cioè di azioni privilegiate nel
voto.
Un’ulteriore differenziazione delle azioni in categorie può dipendere dal fatto che il
capitale sociale sia rimborsato secondo un piano di ammortamento e, in sostituzione
delle azioni rimborsate, siano attribuite ai soci azioni di godimento. I diritti patrimoniali
inerenti a queste azioni sono necessariamente postergati rispetto a quelli dei
possessori delle azioni ordinarie, ai quali è riconosciuto dalla stessa legge un privilegio
sugli utili pari all’interesse legale, e normalmente esse non danno diritto di voto nelle
assemblee.
TITOLI AZIONARI
I titoli azionari (titolo circolanti) sono i documenti che rappresentano le quote di
partecipazione nella società per azioni e ne consentono il trasferimento secondo le
regole dei titoli di credito. La trasmissione dei diritti e dei poteri può attuarsi solo
mediante trasferimento del titolo azionario e così pure l’esercizio di tali diritti e poteri
è rimesso al possesso del titolo azionario. La circolazione del titolo determina la
sostituzione dell’acquirente all’alienante in tutte le posizioni soggettive attive e
passive inerenti alla azione. La tecnica di predeterminare l’azione facendo astrazione
dalle persone dei soci, vale anche ad agevolare la trasmissione ed la negoziazione
dell’azione stessa.
Società non quotate
La loro emissione è normale ma non essenziale nelle società con azioni non quotate in
borsa in quanto lo statuto può escludere l’emissione dei titoli azionari.
In tal caso la qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro dei soci, mentre il
trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina della cessione del
contratto ed ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro
dei soci.
Società quotate
Nelle società quotate in mercati regolamentati invece le azioni non possono più essere
rappresentate da titoli a decorrere dal 1 Ottobre 1998.
Infatti la circolazione basata sul trasferimento materiale del documento è stata
sostituita da un sistema fondato su semplici registrazioni contabili.
Questo sistema è obbligatorio anche per le società con azioni ed obbligazioni non
negoziate in mercati regolamentati ma diffuse tra il pubblico in misura rilevante,
secondo criteri individuati dalla Consob.
E’ invece facoltativo per le altre società.
Azioni e titoli di credito
E’ opinione consolidata che ai titoli azioni deve essere riconosciuta la natura di titoli di
credito (precisamente le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito casuali,
che possono essere emessi sono in base ad un determinato rapporto causale).
Si distinguono Azioni nominative e azioni al portatore.
Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell’azionista (art. 2354 1°
comma).
In questo modo si concede il beneficio dell’anonimato all’investimento azionario,
soprattutto a fini fiscali.
Nel sistema del codice elemento decisivo per l’esercizio dei diritti sociali, era
l’iscrizione nel libro dei soci, esso ora è divenuto irrilevante; ora il diritto al dividendo o
al voto sono diritti espressamente attribuiti al possessore del titolo azionario, in base
ad una serie continua di girate e rispetto ad essi l’iscrizione nel libro dei soci non è più
necessaria ne sufficiente. Perciò in sede di riforma si è provveduto ad una nuova
redazione dell’articolo 2355. Si è così ribadito che , in caso di mancata emissione dei
titoli azionari, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società e la
legittimazione ad esercitare i diritti relativi, si ottiene con l’iscrizione nel libro dei soci.
Mentre le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo (art. 2355 2°
comma cc)
Per le azioni nominative è invece dettata una specifica disciplina (vedi titoli di credito).
Ed anche è prevista dalla legge la presenza dei meccanismi del TRANSFERT e della
girata autenticata, ma si prevede una soluzione nettamente distinta da quella
generale: infatti, in caso di trasferimento mediante girata il giratario che si dimostra
possessore in base ad una serie continua di girate, non solo ha il diritto ad ottenere
l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ma è comunque legittimato ad
esercitare i diritti sociali, fermo restando l’obbligo della società di aggiornare il libro dei
soci. ( 2355 3 comma ).
Il ruolo della iscrizione nel libro dei soci è, quindi, ormai una funzione di sola
documentazione, che può attuarsi al di fuori di una richiesta del socio per il fatto
dell’esercizio dei diritti sociali da parte del possessore della azione.
L’iscrizione al libro dei soci è ormai priva di ogni funzione in ordine all’acquisto della
legittimazione all’esercizio dei diritti inerenti all’azione, si che viene meno la
caratteristica essenziale del titolo nominativo, anche se ne rimangono i caratteri
formali.
Così è ancor più sostenibile che le azioni nominative, come avviene in altri
ordinamenti, operano in termini sostanzialmente assimilabili a quelli propri dei titoli
all’ordine: nel senso che al di la di singoli aspetti tecnici, con essi dividono il ruolo
centrale assegnato alla girata sia a fini circolatori sia per la legittimazione all’esercizio
dei diritti.
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
Le azioni sono di regola liberamente trasferibili. La legge non consente di stabilire, a
differenza di quanto avviene per le quote di partecipazione delle s.r.l., un’indefinita
intrasferibilità delle azioni: ciò sarebbe in contrasto la sua funzione di consentire
all’investitore una smobilizzazione del suo impegno. Essa invece, pur ammettendo la
possibilità di vietare il trasferimento delle azioni, ne circoscrive l’operatività, nel
termine massimo di 5 anni, e prevede la possibilità di sottoporre a particolari
condizioni il trasferimento delle azioni rappresentate da titoli nominativi, nel qual caso
le limitazioni debbono risultare dal titolo.
Un’ulteriore ipotesi di intrasferibilità temporanea riguarda le azioni attribuite ai
creditori nell’ambito del concordato previsto nel programma di ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza: qualora sorgano contestazioni in
ordine ai relativi crediti il giudice delegato può ordinare anche l’intrasferibilità delle
azioni spettanti ai titolari di crediti contestati.
LIMITI LEGALI
La trasferibilità è tuttavia esclusa o limitata per legge in determinate ipotesi, ad
esempio:
-le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate
prima del controllo della valutazione (art. 2343 3° comma cc)
-le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del
consiglio di amministrazione (art. 2345 2° comma cc).
LIMITI STATUTARI
L’attuale disciplina (art. 2355 bis cc) ribadisce che lo statuto può sottoporre a
particolari condizioni il trasferimento delle azioni nominative.
Consente anche che lo statuto vieti del tutto la circolazione delle azioni sia pure per un
periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il
divieto viene introdotto.Le clausole statutarie finalizzate a limitare la circolazione delle
azioni possono assumere varie forme.Le più diffuse sono:
-Clausola di prelazione: è la clausola che impone al socio che intendere vendere le
azioni, di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di
condizioni.
La violazione di questo patto di preferenza comporta l’inefficacia del trasferimento non
solo nei confronti della società, che potrà rifiutare l’iscrizione dell’acquirente nel libro
dei soci, ma anche nei confronti dei soci beneficiari del diritto di prelazione. E’ da
ritenere che questi abbiano il diritto di riscattare dal terzo acquirente le azioni
-Clausole di gradimento; si tratta di quelle clausole che subordinano il trasferimento al
gradimento degli organi sociali,