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Funzioni dell'organo di direzione

Come già detto tale organo è, di regola, nominato dall'organo di vigilanza; Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione e le regole per determinarlo. Uno Stato membro può però stabilire un numero minimo e/o massimo dei membri.

Passiamo ora ad analizzare le funzioni dell'organo di direzione:

  • Gli è affidata la gestione della SE sotto la propria responsabilità (art. 39 e 40); uno Stato membro può prevedere che l'amministratore o gli amministratori delegati siano responsabili della gestione corrente alle medesime condizioni previste per le società per azioni aventi la sede sociale nel territorio di detto Stato membro
  • Informa l'organo di vigilanza almeno ogni tre mesi sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione (art. 41)
  • Comunica in tempo utile all'organo di vigilanza le informazioni su avvenimenti che possono avere ripercussioni sensibili sulla

situazionedella SE (art. 41)

Direzione e controllo nel sistema monistico

Nel nostro sistema monistico abbiamo, com’è noto, un solo organo di amministrazionee controllo, e cioè un consiglio di amministrazione che nomina al suo interno uncomitato di controllo sulla gestione, che svolge la funzione di controllo spettante, nelsistema tradizionale, al collegio sindacale.

Nella SE, invece, il sistema monistico prevede solo il consiglio diamministrazione, mentre nulla è detto circa la possibilità che gliamministratori svolgano anche la funzione di controllo o che nominino uncomitato di controllo sulla gestione, come accade per l’Italia, ma l’intrecciotra normativa comunitaria e quella nazionale può far ritenere che in Italia5sarà necessario nominare anche il comitato di controllo sulla gestione,regolato dalla normativa italiana.

Nel sistema monistico generale della SE, invece, tutto ruota intorno agliamministratori, ed infatti solo a

loro è dedicato l'art. 43. Vediamone i punti salienti: - Nomina: il membro o i membri dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia, i membri del primo organo di amministrazione possono essere designati dallo statuto della SE, salvi i casi in cui la nomina di alcuni membri del consiglio di amministrazione spetti ai lavoratori che partecipano alla gestione. - Poteri degli amministratori: l'organo di amministrazione gestisce la SE, ed è possibile nominare amministratori delegati, responsabili secondo le norme degli ordinamenti nazionali. - Numero dei componenti dell'organo amministrativo: lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di amministrazione o le regole per determinarlo, anche se uno Stato membro può indicare un numero minimo o massimo di amministratori. Se però vi sono stati accordi per la nomina di amministratori da parte dei lavoratori, gli amministratori nonpossono essere menodi tre. Norme e principi fondamentali per gli organi di SE:
  • Durata degli incarichi sociali: è stabilita dallo statuto, ma per non più di 6 anni. È possibile la rielezione.
  • Incompatibilità: non possono far parte dell'organo coloro che per la legge di uno Stato membro non possono ricoprirne le cariche, e nemmeno coloro che in seguito a decisione giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro sono stati interdetti da quelle cariche sociali. È invece possibile che una società o altro ente giuridico sia membro di tali organi sociali, ma la società o altra entità giuridica deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell'esercizio dei poteri nell'organo in questione.
  • Obbligo di segretezza: i membri degli organi della SE sono tenuti a non divulgare, nemmeno dopo la cessazione dalle funzioni, le informazioni in loro possesso riguardanti la SE, la cui divulgazione potrebbe

arrecare pregiudizio agli interessi della società, salvo i casi in cui la divulgazione sia richiesta o ammessa dalle disposizioni del diritto nazionale applicabili alle società per azioni o nel pubblico interesse.

Responsabilità dei membri degli organi = i membri dell'organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione sono responsabili, secondo le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SE applicabili alla società per azioni, dei danni subiti dalla SE in seguito all'inosservanza da parte loro degli obblighi legali, statutari o altri inerenti alle loro funzioni.

Quorum costitutivi e deliberativi = salvo sia diversamente disposto dallo statuto o dal regolamento sulla società europea, si hanno i seguenti quorum:

  • quorum costitutivo: almeno la metà dei membri deve essere presente o rappresentata;
  • quorum deliberativo: le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti o rappresentati (art. 50).
  1. L'assemblea generale dei soci.

Le competenze dell'assemblea sono determinate (art. 56) dal regolamento CE, e dallo statuto della società, oltre alle materie a lei riservate dalla legislazione dello Stato membro dove ha sede. Si è scelto, invece, di non prevedere una disciplina puntuale sul funzionamento dell'organo, preferendo, invece, regolare alcuni aspetti fondamentali, e rimettendo la restante disciplina alle singole legislazioni nazionali (art. 57).

Vediamo, quindi, i punti della disciplina del regolamento CE sulla SE.

  • Convocazione dell'assemblea = la convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente di azioni pari almeno al 10% del capitale sottoscritto. Una percentuale inferiore può essere prevista dallo statuto o dalla legge nazionale alle stesse condizioni applicabili alle società per azioni. Se
però l'assemblea non è convocata, la richiesta può essere rivolta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente (art. 55). Uno o più azionisti che dispongano congiuntamente almeno del 10% del capitale sottoscritto possono chiedere l'iscrizione di uno o più nuovi punti all'ordine del giorno di un'assemblea generale.
  • Quorum = il quorum previsto è al tempo stesso costitutivo e deliberativo perché l'art. 57 dispone che le deliberazioni dell'assemblea generale richiedono la maggioranza dei voti validamente espressi, a meno che il regolamento CE o, in mancanza, la legislazione applicabile alle società per azioni nello Stato membro della sede sociale della SE richiedano una maggioranza più elevata.
  • Quorum per le deliberazioni che modificano lo statuto = almeno i 2/3 dei voti espressi, a meno che la legge applicabile alle società per azioni soggette al diritto dello
Stato membro della sede sociale della SE preveda o permetta una maggioranza più elevata. • Esistenza di diverse categorie di azionisti = per le decisioni della assemblea generale che li pregiudicano, sarà necessaria una loro specifica deliberazione. Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione Un aspetto caratterizzante della SE è quello della partecipazione dei lavoratori alla gestione della società, alla gestione, però, non agli utili. La Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001 completa la disciplina della SE disciplinando le modalità di partecipazione. Per la precisione si parla di "coinvolgimento dei lavoratori" nella gestione, intendendosi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società. Bene,ciò stabilito, come si fa a coinvolgere i lavoratori nella gestione?
  • In primo luogo bisogna "contrattare" con i lavoratori le modalità del loro coinvolgimento, e per far ciò gli articoli 3 e ss. della direttiva prevedono delle "procedure di negoziazione" che dovrebbero sfociare in un accordo sulla partecipazione dei lavoratori, accordo indispensabile, perché in mancanza di questo non sarà possibile iscrivere la SE al registro delle imprese, e ciò vuol dire che non sarà possibile costituirla.
  • Sarà necessario individuare chi rappresenti i lavoratori. La direttiva prevede una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, delegazione formata in modi diversi secondo i vari modi di costituzione della SE (art. 3).
  • Le trattative tra la delegazione dei lavoratori e gli organi della SE, non dovrebbero durare

Per più di 6 mesi, e dovrebbero anche sfociare in un accordo, il cui contenuto è determinato dalle stesse parti, ma l'art. 4 della direttiva, fatta salva l'autonomia delle parti, dispone che l'accordo deve riguardare i seguenti punti:

  1. il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
  2. la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;
  3. le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;
  4. la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
  5. le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza;
  6. se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure.

perl'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;

h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

Ovviamente i rappresentanti dei lavoratori hanno l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate che ricevono (art. 8), devono collaborare con l'organo competente della SE con

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiostamegna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristina.