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Le società europee

Nozione

È un nuovo tipo di società per azioni che si caratterizza per il fatto di operare in più paesi dell’Unione Europea con regole parzialmente diverse e autonome da quelle previste dalle singole legislazioni nazionali in materia della s.p.a. Deve prevedere il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della società.

Parliamo quindi della società europea (SE, dal latino Societas Europaea), che non trova le sue principali fonti normative nella legge nazionale, ma nel regolamento comunitario n. 2157/2001 del Consiglio, dell'08.10.2001 e nella direttiva 2001/86/CE del Consiglio, del 08.10.2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della società, coinvolgimento indispensabile affinché possa costituirsi una SE.

Necessità di costituire una società europea

Chiediamoci in primo luogo come mai è sorta la necessità di costituire tale tipo di società, con caratteristiche transnazionali. Possiamo individuare, in proposito, quattro punti fondamentali, che emergono dal preambolo al regolamento comunitario n. 2157/2001, e che si possono così sintetizzare:

  • Diviene indispensabile che le imprese, la cui attività non è limitata al soddisfacimento di esigenze locali, possano progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria.
  • Una tale riorganizzazione presuppone la facoltà di mettere in comune, mediante operazioni di fusione, il potenziale delle imprese esistenti di Stati membri differenti, ma vi è pur sempre l’ostacolo di dover scegliere un tipo societario nazionale, e questo è di ostacolo allo sviluppo di un ente che possa strutturarsi con regole che trovino uniforme applicazione in tutta la comunità.
  • Di conseguenza è stato approvato il regolamento n. 2157/2001 che permette la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione.
  • Per dare maggiore impulso alla partecipazione dei lavoratori, le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto della direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Dette disposizioni costituiscono pertanto un complemento indissociabile del regolamento CE e devono poter essere applicate contemporaneamente.

Caratteristiche fondamentali della SE

Ente che può costituirsi come SE

Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea, con personalità giuridica, in cui ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto, che non può essere complessivamente inferiore a 120.000 euro, sempre ché la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le società che esercitano determinati tipi di attività.

Ma quali sono gli enti che possono diventare una società europea? L’art. 2 del regolamento ne indica diversi tipi e modalità di costituzione, vediamole:

  • Fusione: le società per azioni indicate nell'allegato I, del regolamento n. 2157/2001, costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri differenti. Ad esempio si possono fondere una s.p.a. italiana e una société anonyme francese. Si tratta, quindi, di una costituzione mediante fusione transfrontaliera le cui modalità sono indicate dagli articoli 17-31 del regolamento.
  • Costituzione di una holding: le società a responsabilità limitata e la società per azioni possono costituire una SE holding con le modalità indicate agli art. 32-34 del regolamento ma solo quando:
    • Sono soggette alla legge di Stati membri differenti, oppure:
    • Hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro.
  • Società Affiliata: le società per azioni e le società a responsabilità limitata costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire, sottoscrivendone le azioni, una SE affiliata se almeno due di esse:
    • sono soggette alla legge di Stati membri differenti, oppure
    • hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro.

    Ricordiamo che per la direttiva 2001/86/CE si considera "affiliata" di una società, un'impresa sulla quale la società esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 7 della direttiva 94/45/CE.

  • Trasformazione: una società per azioni costituita conformemente alla legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, può trasformarsi in una SE alle condizioni previste dall’art. 36 se ha da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.
  • Costituzione da parte di una SE già esistente: una società europea già esistente, può costituire altre SE affiliate (art. 3 comma 2).

Questi i diversi modi in cui può nascere una SE, ma una volta costituita a quale legislazione sarà sottoposta? Quale il suo regime giuridico?

Ci risponde l’art. 3 del regolamento secondo il quale la SE è considerata una società per azioni soggetta alla legge dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale. Ciò non vuol dire che la SE non possa trasferire la sua sede in un altro Stato membro. Tale eventualità è infatti prevista dall’art. 8 del regolamento, e con le

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiostamegna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristina.
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