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Le società di persone
La società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice formano la categoria delle società di persone.
Artt. 2251-2290: la società semplice è un tipo di società che può esercitare solo attività non commerciale (imprese artigianali).
Artt. 2291-2312: la società in nome collettivo è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l'esercizio di attività commerciale che non commerciale. Essa è soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese con effetti di pubblicità legale. Tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario.
Artt. 2313-2324: nella società in accomandita semplice ci sono due categorie di soci:
- i soci accomandatari: che rispondono...
solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
b) i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita.
La costituzione della società speciale = pubblicità notizia) “non(s.s.) Il contratto di società semplice (iscrizione in una sezione èconferiti”.soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni Anche essa deveessere iscritta nel Registro delle Imprese nella sezione speciale che ha effetti, dal 2001, di pubblicitàlegale. La costituzione della s.s. è facile: il contratto può essere concluso anche verbalmente o puòrisultare da comportamenti concludenti (società di fatto).Eventuale silenzio delle parti, in merito a parti essenziali del contratto di società, è colmato dallegislatore con norme suppletive.Sono dettate regole di forma per il contratto sociale nell’art. 2296 e l’iscrizione nel Registro(s.n.c.) L’omessa registrazione
La condizione di regolarità delle Imprese è applicabile solo alla disciplina della società in nome collettivo (s.n.c.), ma non è considerata una condizione essenziale per l'esistenza della stessa come le società di capitale.
Una s.n.c. è considerata regolare se è iscritta nel Registro delle Imprese e viene integralmente disciplinata dalle norme della società in nome collettivo.
Una s.n.c. è considerata irregolare se non è iscritta nel Registro delle Imprese, perché le parti non hanno provveduto a redigere l'atto costitutivo (società di fatto) o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione. La disciplina applicabile è quella della s.n.c. irregolare.
Per quanto riguarda la registrazione e la regolarità della società in nome collettivo, l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere:
- Le generalità dei soci;
- La ragione sociale: nome di uno o più soci.
Società di fatto (società di persone)
Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto. Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di fatto, ed è regolata dalle norme della s.s. se non svolge attività commerciale, è regolata dalla s.n.c. irregolare se l'attività è commerciale. È esposta al fallimento della società che determina il fallimento di tutti i soci sia noti che occulti. L'esteriorizzazione della qualità di socio non è necessario perché si è comunque responsabili delle obbligazioni sociali e del fallimento.
Società occulta
La società occulta è la società costituita con l'espressa e concorda volontà dei soci di non
rivelarnel'esistenza all'esterno. Può essere una società di fatto o può risultare da atto scritto tenuto segreto. In essa l'attività di impresa è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. Questo viene fatto per limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore in modo da evitare che la società e altri soci siano esposti al fallimento. I terzi devono provare a posteriori l'esistenza del contratto di società e che gli atti posti in essere dal soggetto agente in proprio nome siano comunque riferibili a tale società, sia pure non esteriorizzato. Perciò, dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale, il fallimento viene esteso alla società ed agli altri soci occulti se esiste una società. Il nuovo art. 147 della riforma del 2006 si ritiene non necessaria l'esternalizzazione, è sufficiente la prova.dell'esistenza del contratto di società nei rapporti interni. La società apparente La giurisprudenza afferma che una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve essere considerata esistente all'esterno quando due o più persone operano in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l'incolpevole affidamento circa l'esistenza effettiva della società. Quindi la società apparente è assoggettata al fallimento come una società di fatto realmente esistente. Se non vi sono prove o non convincimenti la società fallisce. I conferimenti Con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale. La determinazione del conferimento non è condizione essenziale per la valida costituzione delle società di persone. Nel caso i conferimentinon sono determinati si presume che i soci siano tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto obbligati a conferire, in parti uguali sociale. Può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Per il conferimento di beni di proprietà è disposto che la garanzia (per evizione e per vizi) dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Sul socio grava il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita fin quando la proprietà non sia passata alla società. Per le cose conferite in godimento, il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Questi potrà essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per cause non imputabili agli amministratori. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. La proprietà delbene resta al socio che ha il diritto alla restituzione al termine della società nello stato in cui si trova. Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società all'insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento, se non versa tale valore può essere escluso. Nelle società di persone il conferimento può infine essere costituito dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale, intellettuale) a favore della società. Questo è il socio d'opera o d'industria, non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziali, il suo compenso è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. Egli corre il rischio di lavorare invano, così come il socio che ha apportato capitale rischia di non ricevere niente per l'uso sociale del proprio denaro. Gli altri soci possono escludere.Il socio d'operaper sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita.
Patrimonio sociale e capitale sociale
I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale di cui diviene proprietaria la società insieme ai beni conferiti di cui i soci non possono farne uso per fini estranei a quello della società. La violazione porta al risarcimento o all'esclusione.
Nella società semplice il capitale sociale è assente anzi non è neppure richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti perché non è tenuta alla scrittura contabile e al bilancio. Non solo il conferimento è presente nell'atto costitutivo.
Nella società in nome collettivo ma vi anche il loro valore e il modo di valutazione, in modo di determinare il capitale sociale nominale.
L'art. 2303 vieta la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (utili fittizi) e se vi sono perdite l'utile non può essere distribuito.
senza aver reintegrato il capitale o averlo ridotto in misura corrispondente. L'art. 2306 vieta agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarsi dall'obbligo di altri versamenti in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale, se ciò avviene si ha una riduzione reale del patrimonio netto a scapito dei creditori. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. L'autonomia privata è il solo limite posto agli utili o alle perdite. Il patto con il quale si esclude uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite è nullo. Criteri di ripartizione: - se il contratto non dispone nulla, le parti spettanti ai soci si presumono proporzionali ai conferimenti; - se neppure il valore di conferimento è determinato, le parti si presumono uguali; - se...è determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione.