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Le società

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall'autonomia privata per l'esercizio comune di una attività produttiva. Sono le strutture organizzative (non esclusive) previste dall'ordinamento per l'esercizio in forma associata dell'attività di impresa: le società costituiscono la categoria di impresa collettiva.

Tipi di società

Le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi: vi sono otto tipi di società:

  • Società di persone:
    • Società semplice
    • Società in nome collettivo
    • Società in accomandita semplice
  • Società di capitale:
    • Società per azioni
    • Società in accomandita per azioni
    • Società a responsabilità limitata
  • Poi:
    • Società cooperativa
    • Mutue assicuratrici (società mutualistiche)

Contratto di società

Art. 2247: "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Questa è la nozione legislativa del contratto di società.

Dal 2003 sia le s.r.l. che le s.p.a. possono essere costituite con atto unilaterale (costituzione della società da parte di una sola persona).

Elementi caratterizzanti delle società

Le società sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:

  • I conferimenti dei soci
  • Esercizio in comune di un'attività economica (c.d. scopo-mezzo)
  • Lo scopo di divisione degli utili (c.d. scopo-fine)

I conferimenti

I conferimenti sono le prestazioni a cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa. Ciascun socio, per conferimento, destina stabilmente (per la durata della società) parte della propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio di impresa: corre il rischio di non ricevere remunerazione, e corre il rischio di perdere tutto o parte del conferimento se la società subisce perdite.

Secondo l'art. 2247 il conferimento può essere in denaro o in beni di natura (mobili, immobili, materiali-immateriali), trasferimenti di proprietà o concessi in godimento, prestazioni di attività lavorativa manuale o intellettuale. Può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Patrimonio sociale e capitale sociale

Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Esso è costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dei soci. La consistenza del patrimonio sociale viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio. E si definisce patrimonio netto la differenza positiva fra attività e passività. Il patrimonio sociale costituisce la garanzia dei creditori della società.

Il capitale sociale nominale esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dall'atto costitutivo della società. Esso rimane invariato nel corso della vita della società, a meno che non si modifichi l'atto costitutivo, (aumento o diminuzione). Ha vincolante perché i soci si sono impegnati a non distrarre dall’attività d’impresa il valore dell’attività patrimoniale per la durata della società. Esso indica la frazione di patrimonio netto non distribuibili (capitale reale) e per evidenziare tale funzione del capitale sociale nominale, la cifra viene iscritta nelle passività insieme ai debiti. Esso svolge anche una funzione organizzatrice perché si usa per vedere utili e perdite inferiori alle passività, mentre l’utile se dal bilancio risulta che le attività superano le passività.

L'esercizio in comune di attività economica

L'esercizio in comune di una attività economica è lo scopo-mezzo del contratto di società ed oggetto sociale si definisce la specifica attività economica che soci si propongono di svolgere che deve essere condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Le società non possono essere invece costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci altrimenti si parlerebbe di comunione, e ciò comporta che i creditori personali dei singoli comproprietari potranno liberamente aggredire anche la cosa comune per soddisfare il proprio credito, dato che la comunione non gode dell’autonomia patrimoniale che è invece riconosciuta a tutte le società.

L'attività dei professionisti intellettuali

L'attività dei professionisti intellettuali è attività economica ma non è legislativamente considerata attività di impresa. L'art. 2247 parla di "attività economica" e non di impresa e perciò va coordinato con altre norme: art. 2232 impone di eseguire personalmente l’incarico assunto pur consentendogli di avvalersi di ausiliari che devono pur sempre operare sotto la loro direzione.

Con la legge del 1939: le persone munite dei necessari titoli di abilitazione che si associano per l'esercizio della professione "debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi la “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati (art.1). Anche se manca ancora una vera e propria legge.

Nel 2001 è stata ammessa la costituzione di società tra avvocati, volta a facilitare il libero esercizio della professione di avvocati nell’ambito dell’Unione Europea. Essa è iscritta nel Registro delle Imprese nella sezione speciale e l’iscrizione ha solo funzione di pubblicità notizia. La società fra avvocati non è soggetta a fallimento.

Lo scopo-fine delle società

L'art. 2247 enuncia solo uno dei possibili scopi del contratto di società: lo scopo di divisione degli utili.

  • Lucro oggettivo: per conseguire utili;
  • Lucro soggettivo: utile diviso tra i soci.

Sia per le società di persone e di capitali sono società lucrative. Sono società anche le società cooperative che devono perseguire per legge uno scopo mutualistico, cioè lo scopo di fornite direttamente ai soci beni, servizi ed occasioni di lavoro, a condizioni vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato, infatti non producono utili ma producono vantaggi patrimoniali diretti (risparmi di spese, maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa), cioè si producano direttamente nella sfera individuali dei singoli soci per effetto di rapporti di scambio che ciascuno di essi instaurerà con l’impresa cooperativa durante la vita societaria.

Quindi anche la società cooperativa è una società che deve operare con metodo economico (esercita attività di impresa) e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci (vantaggio patrimoniale diretto) che non ottiene lucro soggettivo ma oggettivo.

Anche le società consortili rientrano nel quadro dei possibili scopi del contratto di società, che è tenuta ad operare con metodo economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci consistente in un vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati (meno costi da sopportare, realizzare maggiori guadagni nelle rispettive imprese).

Tipi di società

  • Società mutualistiche: società cooperative e mutue assicuratrici
  • Società lucrative:
    • Società semplice: solo per attività non commerciali
    • Società commerciali: che possono svolgere attività commerciali e non, obbligatoria l’iscrizione nel Registro delle Imprese con effetti di pubblicità legale
    • Società dotate di personalità giuridica: società di capitali e le società cooperative
    • Società prive di personalità giuridica: le società di persone

Società di capitale: con personalità giuridica

  • Organizzazione di tipo amministrativo cioè con la presenza di organi (assemblea, organo di gestione e organo di controllo)
  • Principio maggioritario: maggioranze assembleari calcolate in base alla partecipazione di ciascun socio al Capitale Sociale
  • Ogni socio ha diritto di voto, di nomina e il loro peso è proporzionato al capitale sottoscritto. Partecipazioni sociali trasferibile.

Società di persone: senza personalità giuridica

  • Senza pluralità di organi
  • Riconosce ad ogni socio la responsabilità illimitata il potere di amministrare la società, con il consenso di tutti i soci per le modifiche dell’atto costitutivo
  • Ogni socio rappresenta e amministra la società indipendentemente dal capitale conferito ed alla consistenza del patrimonio personale:
    • Responsabilità illimitata: S.n.c. e S.s.
    • Responsabilità illimitata e limitata: S.a.s e S.p.a.
    • Alle obbligazioni sociali rispondono solo le società con proprio patrimonio: S.p.a. S.r.l. e le società cooperative.

Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale delle società

Nelle società di capitale e nelle società cooperative è riconosciuta la personalità giuridica cioè sono per legge trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci. Ha piena e perfetta autonomia patrimoniale.

Infatti, i beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società: questa è titolare di un proprio patrimonio su cui possono soddisfare solo i creditori sociali e non quelli personali. Alle società di persone non è riconosciuta la personalità giuridica.

Nelle società di persone

I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio delle società per soddisfarsi, può solo aspettare gli utili la liquidazione della società o è il creditore stesso a chiedere la liquidazione della quota. I creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. È necessario che prima si soddisfano con il patrimonio sociale e se ciò non basta potranno agire nei confronti soci. È per questo che si dice che il patrimonio della società è relativamente autonomo, così come quello dei soci.

Imprenditore è la società, non il gruppo dei soci, anche se il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

La società semplice. La società in nome collettivo

Le società di persone

La società semplice, la società in nome collettivo e società in accomandita semplice formano la categoria delle società di persone.

  • Artt. 2251-2290: la società semplice è un tipo di società che può esercitare solo attività non commerciale (imprese artigianali).
  • Artt. 2291-2312: la società in nome collettivo è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l'esercizio di attività commerciale e non commerciale. Essa è soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese con effetti di pubblicità legale. Tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario.
  • Artt. 2313-2324: la società in accomandita semplice ci sono due categorie di soci:
    • I soci accomandatari: che rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
    • I soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita

La costituzione della società semplice (s.s.) non è soggetta a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Anche essa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese nella sezione speciale che ha effetti, dal 2001, di pubblicità legale. La costituzione della s.s. è facile: il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto). Eventuale silenzio delle parti, in merito a parti essenziali del contratto di società, è colmato dal legislatore con norme suppletive.

Sono dettate regole di forma per il contratto sociale nell’art. 2296 e l’iscrizione nel Registro delle Imprese è condizione di regolarità. L’omessa registrazione incide solo sulla disciplina della s.n.c. (ma non è elevata a condizione di esistenza della stessa come le società di capitale).

  • S.n.c. è regolare: se iscritta nel Registro delle Imprese. Essa integralmente disciplinata dalle norme della società in nome collettivo.
  • S.n.c. è irregolare: se non è iscritta nel Registro delle Imprese, perché le parti non hanno provveduto a redigere l’atto costitutivo (società di fatto) o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione. La disciplina applicabile è quella della s.n.c. irregolare.

Ai fini della registrazione e della regolarità della società, l'atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve contenere:

  • Le generalità dei soci
  • La ragione sociale: nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale
  • I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società
  • Sede della società
  • L'oggetto sociale
  • Conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione
  • Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera
  • I criteri di ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e delle perdite
  • La durata della società

Il punto 3 e 8 non sono essenziali all’atto della registrazione. È necessaria la forma scritta, a pena di nullità, per il conferimento in proprietà di beni immobili. La forma scritta è richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare, non per la validità del contratto di società. In mancanza sarà perciò nulla solo la partecipazione del socio conferente e nullità della società potrà aversi solo se la partecipazione dello stesso è essenziale.

Società di fatto, società occulta, società apparente

Società di fatto (società di persone)

Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto. Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di fatto, ed è regolata dalle norme della s.s. se non svolge attività commerciale, è regolata dalla s.n.c. irregolare se l’attività è commerciale.

È esposta al fallimento della società che determina il fallimento di tutti i soci sia noti che occulti. L’esteriorizzazione della qualità di socio non è necessario perché si è comunque responsabili delle obbligazioni sociali e del fallimento.

Società occulta

La società occulta è la società costituita con l'espressa e concorda volontà dei soci di non rivelarne l'esistenza all'esterno. Può essere una società di fatto o risultare da atto scritto tenuto segreto. In essa l’attività di impresa è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. Questo viene fatto per limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore in modo da evitare che la società e altri soci siano esposti al fallimento. I terzi devono provare a posteriori l’esistenza del contratto di società e che gli atti posti in essere dal soggetto agente in proprio nome siano comunque riferibili a tale società, sia pure non esteriorizzato. Perciò, dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale, il fallimento viene esteso alla società ed agli altri soci occulti se esiste una società.

Il nuovo art. 147 della riforma del 2006 si ritiene non necessaria l’esternalizzazione, è sufficiente la prova dell’esistenza del contratto di società nei rapporti interni.

La società apparente

La giurisprudenza afferma che una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve essere considerata esistente all'esterno quando due o più persone operano in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l’incolpevole affidamento circa l’esistenza effettiva della società.

Quindi la società apparente è assoggettata al fallimento come una società di fatto realmente esistente. Se non vi sono prove o non convincimenti la società fallisce.

I conferimenti

Con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto di società.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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