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AMMINISTRATORI VERSO I SINGOLI SOCI ED I TERZI

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione di responsabilità da parte della società e/o dei creditori sociali, gli amministratori sono responsabili dei danni cagionati ai singoli soci e/o terzi, che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. I presupposti di tale responsabilità sono il compimento, da parte degli amministratori, di un atto doloso o colposo e la produzione di un danno diretto al singolo socio o al terzo, ossia di un danno che non costituisca unicamente la conseguenza del danno arrecato al patrimonio sociale (es. amministratori che, redigendo un bilancio falso, inducono i terzi a sottoscrivere le azioni di nuova emissione).

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale o un sindaco unico è l'organo di controllo interno della spa con funzione di vigilanza sugli amministratori della società. Il collegio sindacale delle società con azioni

Il numero di sindaci per le società non quotate si compone di norma di 3 (1 effettivo e 2 supplenti) o 5 (3 effettivi e 2 supplenti) membri. Per le società aventi un patrimonio inferiore ad 1 milione di euro, lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia costituito da un sindaco unico.

Per le società quotate si può determinare liberamente il numero dei sindaci, ferma restando il numero minimo di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. I primi sindaci sono nominati dall'atto costitutivo, successivamente essi sono nominati dall'assemblea ordinaria, al pari degli amministratori.

Nelle società con azioni non quotate, almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali, nel quale possono iscriversi sia persone fisiche che società di persone o capitali (quindi il sindaco può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica).

Per le società quotate i requisiti di professionalità dei sindaci

prevedono che un solo sindaco effettivo (su 3) o due (se il numero è maggiore a 3) e in ogni caso un sindaco supplente devono essere necessariamente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori. Non possono essere nominati sindaci (cause di ineleggibilità) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e coloro che sono legati alla società o facenti parte dello stesso gruppo. I sindaci restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. Costituiscono causa di cessazione dell'ufficio prima della scadenza del termine la morte, la revoca, la rinuncia e la decadenza dall'ufficio. In caso di morte o decadenza (per una delle cause di ineleggibilità) subentra automaticamente il supplente. Nomina e cessazione dei sindaci devono essere iscritte nel registro delle imprese entro 30 giorni. Il loro compenso è predeterminato dall'assemblea e rimane invariato per tutto l'incarico. Il controllo

Sull'amministrazione viene svolto in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile, dei sistemi di controllo. A carico dei sindaci sono poi posti poteri/doveri di iniziativa, in sostituzione dell'assemblea e/o degli amministratori (quando questi ultimi non vi provvedano a convocarla) e di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Lo statuto può prevedere anche in alcuni casi che la revisione legale dei conti sia effettuata dal collegio sindacale. Altrimenti esso vigila solamente sulla revisione contabile. Nelle società quotate il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea e nelle società quotate dev'essere scelto fra i sindaci eletti dalla minoranza. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza di sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni socio può denunziare al collegio fatti che ritiene censurabili.

Il collegio è obbligato solo a tenerne conto nell'elaborazione annuale dell'assemblea, a meno che la denuncia arrivi da soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale (2% per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio). In questo caso il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati, presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza (CRITERIO DI DILIGENZA) richiesta dalla natura dell'incarico. L'obbligo al risarcimento grava sui sindaci solo qualora il danno sia imputabile solo al mancato o negligente adempimento dei loro doveri. Sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi (CULPA IN VIGILANDO).

REVISIONE DEI CONTI. L'affidamento del controllo contabile ad un revisore esterno è stato avviato nel 1974 per le società quotate ed esteso con la

Riforma del 2003 a tutte le spa. La revisione legale è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali dei conti o, talvolta, dal collegio sindacale. Il revisore legale o la società di revisione devono essere indipendenti dalla società controllata; l'incarico dura 3 esercizi e può essere revocato per giusta causa. La Consob effettua almeno ogni 3 anni il controllo della qualità sui revisori e sulle società di revisione che svolgono la revisione legale di enti di interesse pubblico. Tale disciplina è molto rigida, ed è stata in prevalenza introdotta nel 2005 a seguito di molti scandali. L'attuale disciplina stabilisce in primo luogo il principio della rotazione periodica del revisore: l'incarico scaduto non può essere rinnovato o nuovamente conferito al medesimo soggetto se non siano decorsi almeno 3 esercizi. Negli enti pubblici l'incarico ha durata di 9.

Esercizi se conferita a società di revisione, di 7 se conferito ad una persona fisica. Funzione principale del revisore è quella di controllare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato. Ha anche funzione di consulenza in occasione di particolari operazioni. Ha il diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili per la revisione e può procedere autonomamente ad accertamenti, ispezioni o controlli. Deve adempiere ai suoi doveri con diligenza professionale e risponde in solido con gli amministratori per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri.

2. IL SISTEMA DUALISTICO. Il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. Il controllo contabile è poi affidato ad un revisore o ad una società di revisione. Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del CDA del sistema tradizionale.

Al consiglio di sorveglianza sono poi attribuite sia le funzioni di controllo propri del collegio sindacale, sia le funzioni di indirizzo della gestione che nel sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea dei soci, come la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione e l'approvazione del bilancio di esercizio. Per quanto riguarda il consiglio di sorveglianza, i primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria. La legge prevede dei requisiti di professionalità: non possono essere eletti i membri del consiglio di gestione, né coloro legati alla società o al gruppo e almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di conti. Trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste per amministratori e sindaci. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori del sistema tradizionale (e a differenza dei sindaci) sono inoltre liberamente revocabili dall'assemblea anche se non ricorre una giusta causa. Il consiglio di sorveglianza esercita il controllo dell'amministrazione che spetta al collegio sindacale nel sistema tradizionale. Come il collegio sindacale può convocare l'assemblea ma non è riconosciuto al consigliere di sorveglianza di esercitare atti d'ispezione e controllo (che spetteranno all'intero consiglio che può esercitarlo tramite un componente appositamente delegato). È inoltre attribuita al consiglio di sorveglianza larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria: nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso; approva il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ma la distribuzione degli utili resta di competenza dell'assemblea ordinaria. Le funzioni del CONSIGLIO DI GESTIONE coincidono con quelle del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a 2. I primi sono nominati nell'atto costitutivo. Restano in carica per non più di 3 esercizi ma sono rieleggibili. L'azione di responsabilità nei confronti del consiglio di gestione può essere promossa anche dal consiglio di sorveglianza.

3. SISTEMA MONISTICO. Il sistema monistico è caratterizzato dalla presenza di un organo di controllo (COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE) composto da alcuni membri dell'organo di gestione (CDA) e da quest'ultimo nominato. Si riconosce ai controllati la possibilità di essere al tempo stesso controllori. Il consiglio di amministrazione è l'organo deputato, in via esclusiva, alla gestione dell'ente. Ad esso si applica la normativa dettata per il corrispondente organo del sistema tradizionale. Per almeno un terzo dei suoi componenti devono ricorrere le condizioni previste per

L'eleggibilità dei sindaci. Salvo una diversa previsione statuaria, determina il numero dei componenti del comitato per il controllo della gestione e provvede alla loro nomina. I componenti del comitato per il controllo della gestione devono essere scelti tra i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza per i sindaci, oltre che dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente richiesti dallo statuto. Essi eleggono fra loro, a maggioranza assoluta, il presidente. Non possono essere nominati nel comitato per il controllo della gestione i consiglieri che fanno già parte del comitato esecutivo ed ai quali siano state attribuite deleghe o particolari cariche, ovvero svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società, o di società controllate o controllanti. Almeno uno dei componenti del comitato deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nel caso un componente del

Il comitato può essere accessibile durante il mandato, il consiglio di amministrazione provvederà.

Dettagli
A.A. 2019-2020
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giannicefalo98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Del Linz Manuel.