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1.LE SOCIETA’ E IL CONTRATTO DI SOCIETA’.

Le società sono organizzazioni di mezzi e persone create dall’autonomia privata

per l’esercizio comune di un’attività produttiva. Il legislatore italiano prevede 8

tipi di società:

1. SOCIETA’ SEMPLICE

2. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.)

3. SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (s.a.s.)

4. SOCIETA’ PER AZIONI (s.p.a.)

5. SOCIETA’ A RESPONDSABILITA’ LIMITATA (s.r.l.)

6. SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (s.a.p.a.)

7. SOCIETA’ COOPERATRICE

8. MUTUA ASSICURAZIONE

A queste vengono aggiunte con l’intervento comunitario la SOCIETA’ EUROPEA

e la SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPEA.

1,2,3 vengono definite SOCIETA’ DI PERSONE

4,5,6 sono le SOCIETA’ DI CAPITALI.

Le società, in base all’ art. 2247 sono degli enti associativi a base contrattuale

(a parte qualche eccezione come le srl e le spa che vengono costituite con atto

unilaterale). Lo stesso articolo dà la definizione di CONTRATTO DI SOCIETA’:

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per

l’esercizio comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Il

contratto societario è PLURILATERALE (può essere stipulato da più parti ed il

numero può variare liberamente senza che occorra sciogliere l’originario

contratto o stipularne uno nuovo), è un CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE (dà

vita ad una nuova entità organizzata) ed è definito un CONTRATTO

ASSOCIATIVO (l’avvenimento che soddisfa l’interesse di tutti i contraenti è

unico, mentre nei contratti di scambio l’avvenimento che soddisfa l’interesse

delle due parti è diverso. Le prestazioni, ossia i conferimenti per le società,

possono anche essere di natura diversa e di diverso ammontare).

Le società si caratterizzano per la contemporanea presenza di 3 elementi:

1)CONFERIMENTI DEI SOCI. Sono le prestazioni cui le parti del contratto di

società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del

patrimonio iniziale della società, chiamato capitale di rischio. Con il

conferimento ogni socio destina stabilmente parte della propria ricchezza

personale all’attività comune e si espone al rischio d’impresa, cioè a rischiare

di non ricevere alcuna remunerazione se non ci sono utili, o di perdere, in tutto

o in parte, quanto apportato in caso di perdite. Possono essere costituiti da

denaro, beni in natura o prestazioni di attività lavorativa, ossia tutto ciò che ha

una valutazione economica.

Il PATRIMONIO SOCIALE è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che

fanno capo alla società. Esso, inizialmente è costituito dai conferimenti eseguiti

o promessi dai soci, successivamente subisce continue variazioni qualitative o

quantitative in relazione alle vicende economiche della società. La consistenza

del patrimonio sociale è accertata periodicamente attraverso la redazione del

bilancio annuale d’esercizio. La differenza tra attività e passività è definita

patrimonio netto. È garanzia esclusiva (se i soci rispondono solo con esso) o

principale (se i soci rispondono anche con il proprio patrimonio) dei creditori

della società.

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Il CAPITALE SOCIALE indica il valore monetario iniziale della somma dei

conferimenti dei soci. È destinato a rimanere invariato durante tutta la vita

della società, salvo modifica formale da parte dei soci. Coincide all’ inizio

dell’attività sociale con il valore del patrimonio. Da quel momento in poi resta

un valore numerico astratto, mentre il patrimonio corrisponde alla situazione

reale. È iscritto nel passivo del bilancio. Al termine dell’esercizio, il confronto tra

capitale e patrimonio consente di accertare se l’esercizio si è chiuso in utile o

perdita. È inoltre necessario riferirsi al capitale sociale per individuare la misura

delle partecipazioni sociali. Queste sono costituite da frazioni del capitale

sociale: la misura proporzionale di tali frazioni individua la misura dei diritti dei

soci, sia patrimoniali, sia amministrativi. (FUNZIONE ORGANIZZATIVA).

Inoltre, il patrimonio non è distribuibile tra i soci e deve restare a garanzia dei

creditori quanto meno in misura corrispondente al capitale sociale.

2)L’ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA. Tale attivitàà̀

deve essere predeterminata all’atto della costituzione della societàà̀ e

costituisce l’oggetto sociale. L’indicazione dell’oggetto sociale delimita la sfera

d’atti nell’ambito della quale la società è legittimata ad operare ed è

modificabile nel corso della vita societaria. L’attività economica dedotta dal

contratto sociale dev’essere un’attività produttiva (a contenuto patrimoniale,

condotta in modo economico e finalizzata alla produzione o scambio di beni o

servizi). Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il

godimento dei beni conferiti dai soci (comunione) ed è molto discusso se sia

possibile costituire una società per l’esercizio di un’attività professionale

(cosiddette società tra professionisti).

3)LO SCOPO. Tutte le società operano con il metodo economico per la

realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci. Pur essendo

sempre economicamente rilevante, può essere:

LUCRATIVO, proprio delle società che svolgono attività d’impresa allo scopo di

conseguire utili destinati ad essere successivamente divisi tra i soci.

MUTUALISTICO, proprio delle società che hanno lo scopo di procurare un

vantaggio ai soci attraverso la creazione di opportunità di lavoro più favorevoli.

CONSORTILE, la finalità è di consentire agli imprenditori consorziati di

conseguire un vantaggio consistente nella sopportazione di minori costi o nella

realizzazione di maggiori guadagni.

SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI. Con il contratto di associazioni in

partecipazione, un imprenditore (associante) attribuisce ad un altro soggetto

(associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari,

verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.). A differenza del

contratto di società i partecipanti non danno vita ad un n uovo soggetto, né

creano una struttura organizzativa attraverso cui esercitare in comune

l’impresa. Quest’ultima resta individuale. L’ imprenditore (associante) continua

ad essere l’unico soggetto gestore e responsabile dell’impresa. L’apporto dato

dall’associato non costituisce il conferimento per l’esercizio in comune

dell’attività, bensì solo il corrispettivo per potere poi avere in cambio una parte

degli utili. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle parti, all’associante

spetta la gestione dell’impresa e nei suoi confronti i terzi acquistano diritti ed

assumono obblighi, mentre l’associato partecipa agli utili e alle perdite ma mai

oltre il valore dell’apporto e ha il diritto di rendiconto relativamente all’affare a

cui partecipa.

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SOCIETA’ E COMUNIONE. Si ha comunione quando i comproprietari godono in

via indiretta del complesso dei beni, ovvero traggono da questo un’utilità di

scambio (ad esempio se l’azienda viene data in affitto), in questo caso non c’è

esercizio di attività imprenditoriali in quanto i comproprietari non traggono dai

beni alcuna utilità d’uso, quindi il loro rapporto è disciplinato dalle regole

relative alla comunione. Il criterio distintivo è quello dell’effettivo svolgimento

dell’attività di impresa.

TIPI DI SOCIETA’. Gli otto tipi di società possono essere aggregati secondo

vari criteri di classificazione. Le SOCIETA’ COMMERCIALI possono essere usate

per lo svolgimento di un’attività sia commerciale che non, le SOCIETA’ NON

COMMERCIALI possono svolgere solo un’attività commerciale. La più importante

distinzione è però fra:

SOCIETA’ CON PERSONALITA’ GIURIDICA, trattate dall’ ordinamento come

autonomi soggetti di diritto, distinti dalle persone dei soci. Esse sono le società

di capitali (spa, sapa, srl) e le società cooperative. La categoria delle società di

capitali è predisposta per regolare il fenomeno dell’impresa di medie e grandi

dimensioni. Rispetto alle società di persone si caratterizzano inoltre per una più

accentuata rilevanza dell’elemento organizzativo rispetto a quello personale.

Gli elementi caratterizzanti delle società di capitali sono

la PERSONALITA’ GIURIDICA, la qualifica di imprenditore spetta

 unicamente alla società, che costituisce un soggetto giuridico

nettamente distinto dalle persone (fisiche o giuridiche) dei soci.

la RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI: Le società di capitali godono di

 piena autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni sociali risponde

esclusivamente la società con il suo patrimonio e i soci rispondono

esclusivamente nei limiti della propria quota di partecipazione al capitale

sociale. I creditori sociali, ai fini del soddisfacimento del proprio credito,

possono rivalersi unicamente sui beni facenti parte del patrimonio della

società, non potendo aggredire (salvo alcune eccezioni) i beni personali

dei soci

l’ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA DELL’ENTE: la struttura interna

 dell’ente è caratterizzata da un’organizzazione di tipo corporativo. Il

modello tradizionale di società di capitali prevede la contemporanea

presenza di 3 organi: l’ASSEMBLEA DEI SOCI, L’ORGANO AMMINISTRATIVO

e l’ORGANO DI CONTROLLO.

SOCIETA’ SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, sono dette società di persone

(società semplice, snc, sas). La mancanza di autonomia patrimoniale determina

che i creditori della società possono, se non soddisfatti, aggredire il patrimonio

personale dei soci. Possiamo dunque definire illimitata la responsabilità dei soci

per l’adempimento delle obbligazioni sociali.

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2.SOCIETA’ DI PERSONE.

SOCIETA’ SEMPLICE. Può esercitare solo attività non commerciale. Quando

l’attività è commerciale, non è necessaria un’esplicita scelta del tipo. Il silenzio

delle parti si interpreta, per esclusione, come implicita opzione per il regime di

società in nome collettivo. In sostanza può essere applicata solo per le imprese

agricole. Si costituisce con un contatto per il quale non è richiesta la forma

scritta. La costituzione della società resta infatti improntata alla massima

semplicità sia formale che sostanziale.

Il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da

comportamenti concludenti. Forme speciali sono richieste dalla natura dei beni

convertiti: se si conferisce ad es. in società la proprietà di un locale per

l’esercizio dell’attività, poiché per la validità del trasferimento dei beni immobili

occorre la forma scritta, per il conferimento del suddetto bene sarà necessaria

la forma scritta, pena la nullità. Salvo diversa previsione contrattuale, tutte le

modificazioni del contratto sociale devono essere approvate all’ unanimità. Il

codice civile non prevede, per questa tipologia societaria, l’obbligo

d’iscrizione al Registro delle imprese

Stipulato il contratto sociale sui soci grava l’obbligo di eseguire i conferimenti:

non è prevista l’immediata esecuzione del conferimento, i soci non sono

obbligati a predeterminare nel contratto i conferimenti dovuti e anche se il

contratto sociale nulla dispone con riguardo ai conferimenti, la società è

ugualmente costituita. Se i conferimenti non sono determinati si presume

infatti che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario

per il conseguimento dell’oggetto sociale. Non ci sono limiti per le entità

conferibili (può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione

economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale).

I soci sono obbligati ad effettuare i conferimenti stabiliti nel contratto sociale,

hanno il diritto di partecipare agli utili e il dovere di partecipare alle perdite e

godono di ampia libertà nella determinazione della misura della partecipazione

di ciascuno ad utili e perdite. La legge prevede un solo limite all’autonomia

privata: il divieto del patto leonino (è nullo il patto con cui si esclude uno o più

soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite).

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Manca un organo collegiale ove si formi la volontà della platea sociale.

L’AMMINISTRAZIONE della società è l’attività di gestione dell’impresa sociale. Il

potere di amministrare è quello di compiere tutti gli atti che rientrano

nell’oggetto sociale. Secondo il modello legale (modello di organizzazione) ogni

socio illimitatamente responsabile è investito del potere di amministrazione e

per contro, che è necessario il consenso di tutti i soci per le modificazioni del

contratto sociale. è consentito però ai soci di modellare il funzionamento della

società nel modo in cui ritengono più opportuno (modelli statuari), quindi l’atto

costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni

soci, distinguendo tra soci amministratori e soci non amministratori. Quando

l’amministrazione della società spetta a più soci ed il contratto sociale nulla

dispone in merito, trova applicazione il modello legale dell’AMMINISTRAZIONE

DISGIUNTIVA, ovvero ciascun socio amministratore è investito del potere di

intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale.

Tuttavia il potere di iniziativa individuale è temperato dal DIRITTO DI

OPPOSIZIONE riconosciuto a ciascuno degli altri soci amministratori.

L’opposizione deve essere esercitata prima che l’operazione sia stata compiuta

e, se tempestiva, paralizza il potere decisorio del singolo amministratore. Sulla

fondatezza dell’opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata

secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Il legislatore prevede un

modello alternativo di amministrazione, ossia l’AMMINISTRAZIONE

CONGIUNTIVA, che deve essere espressamente convenuta dai soci nell’atto

costitutivo o con modificazione dello stesso, dato che nel silenzio delle parti la

regola è l’amministrazione disgiunta. Con l’amministrazione congiuntiva è

necessario avere l’unanimità (se non specificato diversamente) o la

maggioranza dei consensi dei soci amministratori per il compimento delle

operazioni sociali. Amministrazione disgiuntiva e congiuntiva possono essere

fra loro combinate.

La RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ si riferisce all’attività esterna nei

confronti dei terzi. Il potere di rappresentanza è quello di agire nei confronti dei

terzi in nome e per conto della società, dando luogo all’acquisto dei diritti e

all’assunzione di obbligazioni da parte della stessa. Se l’atto costitutivo non

dispone diversamente, la rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascun

socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’ oggetto

sociale. Per le obbligazioni sociali è responsabile, in primo luogo la società con

il suo patrimonio. Esso è la garanzia primaria di quanti concedono credito alla

stessa, ma non esclusiva, infatti per le obbligazioni sociali rispondono

personalmente e illimitatamente anche i singoli soci. La responsabilità dei soci

è ILLIMITATA, perché ogni socio risponde con tutto il suo patrimonio, e

SOLIDALE, perché ogni socio risponde dell’intero debito nei confronti dei

creditori sociali. Nella società semplice la responsabilità personale di tutti i soci

è PARZIALMENTE DEROGABILE, per le obbligazioni sociali rispondono

personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della

società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Quindi per i soci senza

rappresentanza la responsabilità personale può essere limitata o esclusa da un

apposito patto sociale, che è opponibile ai terzi solo se portato a loro

conoscenza con mezzi idonei. I soci sono responsabili in via sussidiaria: il loro

patrimonio personale potrà essere riscosso dai creditori sociali solo laddove il

patrimonio della società si rilevi insufficiente a soddisfare il credito vantato da

questi ultimi. Il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio

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illimitatamente responsabile, il quale dovràà̀ invocare la preventiva escussione

(un istituto giuridico mediante il quale il debitore che non sia unico obbligato a

eseguire una determinata prestazione, pretende che il creditore, prima di agire

esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso un altro

debitore) del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore può

agevolmente soddisfarsi. I creditori personali del socio non possono in alcun

caso aggredire il patrimonio sociale per soddisfare le proprie pretese, né

compensare un loro credito verso un socio con un debito verso la società.

Il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l’approvazione del

rendiconto, che va predisposto ogni anno dai soci amministratori, salvo diverso

termine contrattuale.

Il consenso di tutti i soci è espressamente richiesto per le modifiche dell’atto

costitutivo. Il principio ma

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giannicefalo98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Del Linz Manuel.
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