1.LE SOCIETA’ E IL CONTRATTO DI SOCIETA’.
Le società sono organizzazioni di mezzi e persone create dall’autonomia privata
per l’esercizio comune di un’attività produttiva. Il legislatore italiano prevede 8
tipi di società:
1. SOCIETA’ SEMPLICE
2. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.)
3. SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (s.a.s.)
4. SOCIETA’ PER AZIONI (s.p.a.)
5. SOCIETA’ A RESPONDSABILITA’ LIMITATA (s.r.l.)
6. SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (s.a.p.a.)
7. SOCIETA’ COOPERATRICE
8. MUTUA ASSICURAZIONE
A queste vengono aggiunte con l’intervento comunitario la SOCIETA’ EUROPEA
e la SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPEA.
1,2,3 vengono definite SOCIETA’ DI PERSONE
4,5,6 sono le SOCIETA’ DI CAPITALI.
Le società, in base all’ art. 2247 sono degli enti associativi a base contrattuale
(a parte qualche eccezione come le srl e le spa che vengono costituite con atto
unilaterale). Lo stesso articolo dà la definizione di CONTRATTO DI SOCIETA’:
“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Il
contratto societario è PLURILATERALE (può essere stipulato da più parti ed il
numero può variare liberamente senza che occorra sciogliere l’originario
contratto o stipularne uno nuovo), è un CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE (dà
vita ad una nuova entità organizzata) ed è definito un CONTRATTO
ASSOCIATIVO (l’avvenimento che soddisfa l’interesse di tutti i contraenti è
unico, mentre nei contratti di scambio l’avvenimento che soddisfa l’interesse
delle due parti è diverso. Le prestazioni, ossia i conferimenti per le società,
possono anche essere di natura diversa e di diverso ammontare).
Le società si caratterizzano per la contemporanea presenza di 3 elementi:
1)CONFERIMENTI DEI SOCI. Sono le prestazioni cui le parti del contratto di
società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del
patrimonio iniziale della società, chiamato capitale di rischio. Con il
conferimento ogni socio destina stabilmente parte della propria ricchezza
personale all’attività comune e si espone al rischio d’impresa, cioè a rischiare
di non ricevere alcuna remunerazione se non ci sono utili, o di perdere, in tutto
o in parte, quanto apportato in caso di perdite. Possono essere costituiti da
denaro, beni in natura o prestazioni di attività lavorativa, ossia tutto ciò che ha
una valutazione economica.
Il PATRIMONIO SOCIALE è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che
fanno capo alla società. Esso, inizialmente è costituito dai conferimenti eseguiti
o promessi dai soci, successivamente subisce continue variazioni qualitative o
quantitative in relazione alle vicende economiche della società. La consistenza
del patrimonio sociale è accertata periodicamente attraverso la redazione del
bilancio annuale d’esercizio. La differenza tra attività e passività è definita
patrimonio netto. È garanzia esclusiva (se i soci rispondono solo con esso) o
principale (se i soci rispondono anche con il proprio patrimonio) dei creditori
della società.
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Il CAPITALE SOCIALE indica il valore monetario iniziale della somma dei
conferimenti dei soci. È destinato a rimanere invariato durante tutta la vita
della società, salvo modifica formale da parte dei soci. Coincide all’ inizio
dell’attività sociale con il valore del patrimonio. Da quel momento in poi resta
un valore numerico astratto, mentre il patrimonio corrisponde alla situazione
reale. È iscritto nel passivo del bilancio. Al termine dell’esercizio, il confronto tra
capitale e patrimonio consente di accertare se l’esercizio si è chiuso in utile o
perdita. È inoltre necessario riferirsi al capitale sociale per individuare la misura
delle partecipazioni sociali. Queste sono costituite da frazioni del capitale
sociale: la misura proporzionale di tali frazioni individua la misura dei diritti dei
soci, sia patrimoniali, sia amministrativi. (FUNZIONE ORGANIZZATIVA).
Inoltre, il patrimonio non è distribuibile tra i soci e deve restare a garanzia dei
creditori quanto meno in misura corrispondente al capitale sociale.
2)L’ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA. Tale attivitàà̀
deve essere predeterminata all’atto della costituzione della societàà̀ e
costituisce l’oggetto sociale. L’indicazione dell’oggetto sociale delimita la sfera
d’atti nell’ambito della quale la società è legittimata ad operare ed è
modificabile nel corso della vita societaria. L’attività economica dedotta dal
contratto sociale dev’essere un’attività produttiva (a contenuto patrimoniale,
condotta in modo economico e finalizzata alla produzione o scambio di beni o
servizi). Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il
godimento dei beni conferiti dai soci (comunione) ed è molto discusso se sia
possibile costituire una società per l’esercizio di un’attività professionale
(cosiddette società tra professionisti).
3)LO SCOPO. Tutte le società operano con il metodo economico per la
realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci. Pur essendo
sempre economicamente rilevante, può essere:
LUCRATIVO, proprio delle società che svolgono attività d’impresa allo scopo di
conseguire utili destinati ad essere successivamente divisi tra i soci.
MUTUALISTICO, proprio delle società che hanno lo scopo di procurare un
vantaggio ai soci attraverso la creazione di opportunità di lavoro più favorevoli.
CONSORTILE, la finalità è di consentire agli imprenditori consorziati di
conseguire un vantaggio consistente nella sopportazione di minori costi o nella
realizzazione di maggiori guadagni.
SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI. Con il contratto di associazioni in
partecipazione, un imprenditore (associante) attribuisce ad un altro soggetto
(associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari,
verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.). A differenza del
contratto di società i partecipanti non danno vita ad un n uovo soggetto, né
creano una struttura organizzativa attraverso cui esercitare in comune
l’impresa. Quest’ultima resta individuale. L’ imprenditore (associante) continua
ad essere l’unico soggetto gestore e responsabile dell’impresa. L’apporto dato
dall’associato non costituisce il conferimento per l’esercizio in comune
dell’attività, bensì solo il corrispettivo per potere poi avere in cambio una parte
degli utili. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle parti, all’associante
spetta la gestione dell’impresa e nei suoi confronti i terzi acquistano diritti ed
assumono obblighi, mentre l’associato partecipa agli utili e alle perdite ma mai
oltre il valore dell’apporto e ha il diritto di rendiconto relativamente all’affare a
cui partecipa.
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SOCIETA’ E COMUNIONE. Si ha comunione quando i comproprietari godono in
via indiretta del complesso dei beni, ovvero traggono da questo un’utilità di
scambio (ad esempio se l’azienda viene data in affitto), in questo caso non c’è
esercizio di attività imprenditoriali in quanto i comproprietari non traggono dai
beni alcuna utilità d’uso, quindi il loro rapporto è disciplinato dalle regole
relative alla comunione. Il criterio distintivo è quello dell’effettivo svolgimento
dell’attività di impresa.
TIPI DI SOCIETA’. Gli otto tipi di società possono essere aggregati secondo
vari criteri di classificazione. Le SOCIETA’ COMMERCIALI possono essere usate
per lo svolgimento di un’attività sia commerciale che non, le SOCIETA’ NON
COMMERCIALI possono svolgere solo un’attività commerciale. La più importante
distinzione è però fra:
SOCIETA’ CON PERSONALITA’ GIURIDICA, trattate dall’ ordinamento come
autonomi soggetti di diritto, distinti dalle persone dei soci. Esse sono le società
di capitali (spa, sapa, srl) e le società cooperative. La categoria delle società di
capitali è predisposta per regolare il fenomeno dell’impresa di medie e grandi
dimensioni. Rispetto alle società di persone si caratterizzano inoltre per una più
accentuata rilevanza dell’elemento organizzativo rispetto a quello personale.
Gli elementi caratterizzanti delle società di capitali sono
la PERSONALITA’ GIURIDICA, la qualifica di imprenditore spetta
unicamente alla società, che costituisce un soggetto giuridico
nettamente distinto dalle persone (fisiche o giuridiche) dei soci.
la RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI: Le società di capitali godono di
piena autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni sociali risponde
esclusivamente la società con il suo patrimonio e i soci rispondono
esclusivamente nei limiti della propria quota di partecipazione al capitale
sociale. I creditori sociali, ai fini del soddisfacimento del proprio credito,
possono rivalersi unicamente sui beni facenti parte del patrimonio della
società, non potendo aggredire (salvo alcune eccezioni) i beni personali
dei soci
l’ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA DELL’ENTE: la struttura interna
dell’ente è caratterizzata da un’organizzazione di tipo corporativo. Il
modello tradizionale di società di capitali prevede la contemporanea
presenza di 3 organi: l’ASSEMBLEA DEI SOCI, L’ORGANO AMMINISTRATIVO
e l’ORGANO DI CONTROLLO.
SOCIETA’ SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, sono dette società di persone
(società semplice, snc, sas). La mancanza di autonomia patrimoniale determina
che i creditori della società possono, se non soddisfatti, aggredire il patrimonio
personale dei soci. Possiamo dunque definire illimitata la responsabilità dei soci
per l’adempimento delle obbligazioni sociali.
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2.SOCIETA’ DI PERSONE.
SOCIETA’ SEMPLICE. Può esercitare solo attività non commerciale. Quando
l’attività è commerciale, non è necessaria un’esplicita scelta del tipo. Il silenzio
delle parti si interpreta, per esclusione, come implicita opzione per il regime di
società in nome collettivo. In sostanza può essere applicata solo per le imprese
agricole. Si costituisce con un contatto per il quale non è richiesta la forma
scritta. La costituzione della società resta infatti improntata alla massima
semplicità sia formale che sostanziale.
Il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da
comportamenti concludenti. Forme speciali sono richieste dalla natura dei beni
convertiti: se si conferisce ad es. in società la proprietà di un locale per
l’esercizio dell’attività, poiché per la validità del trasferimento dei beni immobili
occorre la forma scritta, per il conferimento del suddetto bene sarà necessaria
la forma scritta, pena la nullità. Salvo diversa previsione contrattuale, tutte le
modificazioni del contratto sociale devono essere approvate all’ unanimità. Il
codice civile non prevede, per questa tipologia societaria, l’obbligo
d’iscrizione al Registro delle imprese
Stipulato il contratto sociale sui soci grava l’obbligo di eseguire i conferimenti:
non è prevista l’immediata esecuzione del conferimento, i soci non sono
obbligati a predeterminare nel contratto i conferimenti dovuti e anche se il
contratto sociale nulla dispone con riguardo ai conferimenti, la società è
ugualmente costituita. Se i conferimenti non sono determinati si presume
infatti che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario
per il conseguimento dell’oggetto sociale. Non ci sono limiti per le entità
conferibili (può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione
economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale).
I soci sono obbligati ad effettuare i conferimenti stabiliti nel contratto sociale,
hanno il diritto di partecipare agli utili e il dovere di partecipare alle perdite e
godono di ampia libertà nella determinazione della misura della partecipazione
di ciascuno ad utili e perdite. La legge prevede un solo limite all’autonomia
privata: il divieto del patto leonino (è nullo il patto con cui si esclude uno o più
soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite).
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Manca un organo collegiale ove si formi la volontà della platea sociale.
L’AMMINISTRAZIONE della società è l’attività di gestione dell’impresa sociale. Il
potere di amministrare è quello di compiere tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale. Secondo il modello legale (modello di organizzazione) ogni
socio illimitatamente responsabile è investito del potere di amministrazione e
per contro, che è necessario il consenso di tutti i soci per le modificazioni del
contratto sociale. è consentito però ai soci di modellare il funzionamento della
società nel modo in cui ritengono più opportuno (modelli statuari), quindi l’atto
costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni
soci, distinguendo tra soci amministratori e soci non amministratori. Quando
l’amministrazione della società spetta a più soci ed il contratto sociale nulla
dispone in merito, trova applicazione il modello legale dell’AMMINISTRAZIONE
DISGIUNTIVA, ovvero ciascun socio amministratore è investito del potere di
intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale.
Tuttavia il potere di iniziativa individuale è temperato dal DIRITTO DI
OPPOSIZIONE riconosciuto a ciascuno degli altri soci amministratori.
L’opposizione deve essere esercitata prima che l’operazione sia stata compiuta
e, se tempestiva, paralizza il potere decisorio del singolo amministratore. Sulla
fondatezza dell’opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata
secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Il legislatore prevede un
modello alternativo di amministrazione, ossia l’AMMINISTRAZIONE
CONGIUNTIVA, che deve essere espressamente convenuta dai soci nell’atto
costitutivo o con modificazione dello stesso, dato che nel silenzio delle parti la
regola è l’amministrazione disgiunta. Con l’amministrazione congiuntiva è
necessario avere l’unanimità (se non specificato diversamente) o la
maggioranza dei consensi dei soci amministratori per il compimento delle
operazioni sociali. Amministrazione disgiuntiva e congiuntiva possono essere
fra loro combinate.
La RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ si riferisce all’attività esterna nei
confronti dei terzi. Il potere di rappresentanza è quello di agire nei confronti dei
terzi in nome e per conto della società, dando luogo all’acquisto dei diritti e
all’assunzione di obbligazioni da parte della stessa. Se l’atto costitutivo non
dispone diversamente, la rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascun
socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’ oggetto
sociale. Per le obbligazioni sociali è responsabile, in primo luogo la società con
il suo patrimonio. Esso è la garanzia primaria di quanti concedono credito alla
stessa, ma non esclusiva, infatti per le obbligazioni sociali rispondono
personalmente e illimitatamente anche i singoli soci. La responsabilità dei soci
è ILLIMITATA, perché ogni socio risponde con tutto il suo patrimonio, e
SOLIDALE, perché ogni socio risponde dell’intero debito nei confronti dei
creditori sociali. Nella società semplice la responsabilità personale di tutti i soci
è PARZIALMENTE DEROGABILE, per le obbligazioni sociali rispondono
personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della
società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Quindi per i soci senza
rappresentanza la responsabilità personale può essere limitata o esclusa da un
apposito patto sociale, che è opponibile ai terzi solo se portato a loro
conoscenza con mezzi idonei. I soci sono responsabili in via sussidiaria: il loro
patrimonio personale potrà essere riscosso dai creditori sociali solo laddove il
patrimonio della società si rilevi insufficiente a soddisfare il credito vantato da
questi ultimi. Il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio
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illimitatamente responsabile, il quale dovràà̀ invocare la preventiva escussione
(un istituto giuridico mediante il quale il debitore che non sia unico obbligato a
eseguire una determinata prestazione, pretende che il creditore, prima di agire
esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso un altro
debitore) del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore può
agevolmente soddisfarsi. I creditori personali del socio non possono in alcun
caso aggredire il patrimonio sociale per soddisfare le proprie pretese, né
compensare un loro credito verso un socio con un debito verso la società.
Il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l’approvazione del
rendiconto, che va predisposto ogni anno dai soci amministratori, salvo diverso
termine contrattuale.
Il consenso di tutti i soci è espressamente richiesto per le modifiche dell’atto
costitutivo. Il principio ma
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