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UTILI, RISERVE, DIVIDENDI
7.
L'assemblea ordinaria delibera, su proposta degli amministratori, circa la
(art. 2433 cc).
distribuzione degli utili ai soci
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in
misura corrispondente;
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del seguente articolo non
sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Gli utili di cui l'assemblea che approva il bilancio può disporre a favore dei soci
sono costituiti:
a) dagli utili distribuibili di esercizio
b) dagli utili accertati e non distribuiti negli esercizi precedenti.
art. 2430 cc
Ai sensi dell’ , dagli utili netti annuali, non assorbiti da perdite
precedenti, deve essere poi dedotta una somma corrispondente almeno al 5%
degli stessi per costituire una riserva (riserva legale).
La riserva legale ordinaria è infruttifera per i soci e non può mai essere
distribuita come utile; se diminuita per qualsiasi ragione (perdite), deve essere
reintegrata mediante accantonamenti di utili annuali pari almeno al 5 %.
Le riserve facoltative o straordinarie possono essere costituite in aggiunta a
quella legale: sono deliberate dall’assemblea e sempre disponibili.
La riserva statutaria invece può essere eventualmente imposta dall’atto
costitutivo, in aggiunta a quella legale, al solo fine di rafforzare la posizione
economica della società.
Non è rivolta a garantire creditori e l’assemblea può legittimamente deliberarne
la distribuzione totale o parziale, previa modificazione dello statuto.
GLI ACCONTI DIVIDENDO
Solo con la chiusura dell’esercizio sociale e con l’approvazione del relativo
bilancio è possibile
sapere se vi sono utili distribuibili ai soci sotto forma di dividendi.
La distribuzione di acconti dividendo non è consentita a tutte le spa, ma solo a
quelle il cui
bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione
iscritte nell’albo
speciale.
La distribuzione di acconti dividendo da parte di tali società è sottoposta ad
una serie di condizioni per evitare che vengano distribuiti utili solo sperati e
difficilmente recuperabili dagli azionisti dopo l’approvazione del bilancio di
esercizio:
1) deve essere prevista dallo statuto
2) può essere deliberata dagli amministratori solo dopo il rilascio da parte delle
società di
revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio precedente e
l’approvazione dello
stesso
3) non è consentita quando dall’ultimo bilancio approvato risultano perdite.
Gli acconti dividendo erogati rispettando queste disposizioni non sono ripetibili se
i soci li
hanno riscossi in buona fede, anche se sia successivamente accertata
l’inesistenza degli utili
di periodo risultanti dal prospetto. Sanzioni penali sono previste a carico degli
amministratori
che violino la disciplina esposta.
8. IL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO
Il bilancio consolidato è un bilancio redatto dalla società capogruppo in aggiunta
al proprio bilancio
di esercizio. In esso è rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica del
gruppo considerato nella sua unità.
Il bilancio consolidato costituisce un utile strumento di informazione sulla
situazione globale del gruppo. Non incide invece sulla determinazione dell'utile
distribuibile.
Il bilancio consolidato deve essere redatto dalla società di capitali che controlla
altre imprese
e dalle società cooperative che controllano società di capitali.
Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo ed ha la
stessa
struttura del bilancio di esercizio. Si articola perciò nello stato patrimoniale, nel
conto economico
e nella nota integrativa. Deve inoltre essere corredato da una relazione degli
amministratori
sulla situazione complessiva delle imprese comprese nel consolidamento.
Il bilancio consolidato, a differenza di quello di esercizio, non è assoggettato ad
approvazione
da parte dell'assemblea. Esso costituisce perciò, nel sistema tradizionale e
monistico,
atto degli amministratori. Nel sistema dualistico invece, il bilancio consolidato è
approvato
dal consiglio di sorveglianza. Perciò nei confronti del bilancio consolidato si
applica la disciplina
relativa all’invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione.
8. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
1. NOZIONE
Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni
mutamento del contenuto
oggettivo del contratto sociale; mutamento che può consistere sia
nell'inserimento di
nuove clausole, sia nella modificazione o soppressione di clausole preesistenti.
2. IL PROCEDIMENTO
Le modificazioni statutarie rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci in
sede
straordinaria.
La delibera è adottata con le maggioranze previste in via generale per
l'assemblea
straordinaria, e per le società quotate sono inoltre previsti specifici obblighi
informativi
nei confronti della Consob e del pubblico.
Le delibere modificative dello statuto erano originariamente soggette ad
omologazione da
parte del Tribunale. La soppressione del controllo giudiziario sullo statuto ed il
conseguente
affidamento al notaio non hanno fatto venire meno del tutto il controllo
giudiziario ma lo
hanno reso facoltativo ed eventuale: infatti, in base all’attuale disciplina è il
notaio che verifica
l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e, entro 30 gg, ne richiede
l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito. Per rendere
più agevole
la conoscenza del contenuto dello statuto dopo ogni modificazione dello stesso
ne deve essere
depositato nel registro delle imprese il testo integrale, nella sua redazione
aggiornata.
3. IL DIRITTO DI RECESSO
L'applicazione del principio maggioritario anche per le modifiche dello statuto fa
sì che nella SPA la minoranza non può impedire modifiche dell'assetto societario.
In presenza di delibere modificative di particolare rilievo, per tutelare la
minoranza sono riconosciute maggioranze più elevate ed il riconoscimento del
diritto di recesso dalla società (art. 2437 ss.).
Inoltre, il diritto di recesso è stato profondamente modificato dalla riforma del
2003 che ha ampliato i casi in cui il recesso è concesso: mentre la precedente
disciplina prevedeva solo 3 cause di recesso (cambiamento dell’oggetto sociale,
trasformazione e trasferimento della sede sociale all’estero), l’attuale disciplina
amplia le stesse, introducendo delle cause di recesso distinte in inderogabili,
derogabili dallo statuto e cause statutarie (oltre a quelle già previste in
precedenza). art 2437, co.1.
Le cause inderogabili: sono indicate dall’
Il diritto di recesso può essere esercitato, anche per parte delle azioni, dai soci
che non hanno concorso alle delibere riguardanti:
a. la modifica dell'oggetto sociale, purché questa consista in un cambiamento
significativo dell’attività della società; b. la trasformazione della società;
c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. l'eliminazione di una o più cause di recesso inderogabili o previste dallo
statuto;
f. la modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso;
g. le modificazioni dello statuto riguardanti il diritto di voto e di
partecipazione (=diritti patrimoniali)
In tutti questi casi il diritto di recesso non può essere soppresso dallo statuto ed
è nullo ogni patto volto ad escluderlo o a renderne più gravoso l’esercizio.
Il diritto di recesso spetta inoltre inderogabilmente:
ai soci assenti o dissenzienti
- rispetto alla delibera che introduce, modifica o
sopprime una clausola compromissoria nello statuto;
ai soci assenti o dissenzienti o astenuti quando si adotta nelle società
- nonché
quotate una delibera che comporta un’esclusione dalla quotazione.
art. 2437, co.2.
Le cause derogabili: sono contemplate dall’
Infatti, il diritto di recesso, salvo diversa disposizione dello statuto, spetta ai soci
che non hanno concorso all'approvazione della delibera riguardante:
a. la proroga del termine di durata della società;
b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.
In questi casi il recesso non può essere esercitato solo per parte delle azioni.
Nelle sole società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio lo
statuto può prevedere ulteriori cause di recesso.
Il recesso, in queste ipotesi, costituisce l’estrema reazione del socio di fronte ad
una modificazione non desiderata di elementi essenziali del contratto sociale
oppure ad un abuso di direzione unitaria.
Però, dopo la riforma del 2003 il recesso non ha più solo funzione di rimedio a
tutela della minoranza: infatti, nelle società a tempo indeterminato non quotate
esso costituisce un temperamento alla durata potenzialmente illimitata del
vincolo sociale, per evitare che i soci restino prigionieri della società (ex ante
funzione di deterrenza, ex post funzione di liberazione).
tutti i soci possono recedere liberamente da una società a tempo
Pertanto,
indeterminato non quotata con un preavviso di almeno 180 giorni, allungabile
dallo statuto fino ad un anno (art.2347 co.3).
Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione con
lettera raccomandata alla società entro 15 giorni dall’iscrizione nel
registro delle imprese della delibera che lo legittima; termine portato a 30
giorni dalla conoscenza da parte del socio, se il fatto che legittima il recesso non
è una delibera.
La dichiarazione di recesso non comporta però la perdita immediata della qualità
di socio, che si verifica invece solo in seguito al rimborso delle azioni.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere
cedute e devono essere depositate presso la sede della società, che può
sottrarsi al rimborso se entro 90 giorni revoca la delibera che lo legittima o se
i soci deliberano lo scioglimento della società.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione