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Scioglimento del singolo rapporto e scioglimento della società

Il singolo socio può cessare di far parte della società per morte, recesso o esclusione. Il venir meno di uno o più soci non determina in alcun caso lo scioglimento della società, ma solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci rimasti ed il socio uscente o i suoi eredi, attraverso la liquidazione della quota sociale. Poi, sta ai soci superstiti decidere se porre fine alla società o continuarla. Questa disciplina si ispira al principio di conservazione della società. Tale principio opera anche quando rimane un solo socio. Infatti, la società si scioglie solo se la pluralità dei soci non si ricostituisce entro 6 mesi, art. 2272, n.4. La morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società.conseguente obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi entro 6 mesi, secondo gli articoli 2284 e 2289. Quindi, i soci superstiti non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto. L'articolo 2284 concede ai soci superstiti altre due possibilità: - Essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società. In tal caso, gli eredi del socio defunto non hanno più diritto alla liquidazione della quota entro i 6 mesi, ma devono attendere la liquidazione della società per partecipare alla divisione dell'attivo che residua dopo l'estinzione dei debiti sociali. - Essi possono decidere di continuare la società con gli eredi del defunto, ma in tal caso è necessario il consenso unanime di tutti i soci superstiti e degli eredi. Tali decisioni devono essere prese entro 6 mesi dai soci superstiti e gli eredi non hanno alcuno strumento giuridico per rimuovere lo stato di incertezza.costringere i soci ad una decisione anticipata. L'art. 2284 fa salve le diverse disposizioni del contratto sociale, lasciando ai soci ampia libertà. Le clausole più diffuse nella pratica sono: - la clausola di consolidazione, con la quale si stabilisce che la quota del socio defunto resterà acquisita agli altri soci, mentre agli eredi sarà liquidato solo il suo valore; - la clausola di continuazione con gli eredi, con la quale i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota mortis causa; tale clausola si distingue in tre gruppi: - la clausola vincola solo i soci superstiti, mentre gli eredi sono liberi di scegliere se aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota, detta clausola di continuazione facoltativa; - la clausola prevede anche l'obbligo degli eredi di entrare in società, con la conseguenza che essi saranno tenuti a risarcire i danni ai soci superstiti ove non prestino il loro consenso;

Detta clausola di discontinuazione obbligatoria; la clausola prevede l'automatico subingresso degli eredi in società; è detta clausola di successione. Queste due ultime clausole limitano la libertà di decisione degli eredi. Una parte della dottrina le ritiene valide, un'altra le ritiene invalide.

Il recesso. L'esclusione. La liquidazione della quota

Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio, art. 2285. Se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente. Il recesso dovrà essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi, art. 2285, 3° comma, ed ha effetto decorso tale termine. Nella snc, in caso di proroga tacita della società, il socio ha diritto di recesso, art. 2307, 3° comma. Se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per

legge solo sesussiste giusta causa, art. 2285, 2° comma, cioè se il recesso è una reazione ad un illegittimocomportamento degli altri soci tale da incrinare la reciproca fiducia. Anche la volontà di recedere pergiusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci, ma in tal caso il recesso ha effettoimmediato. Il contratto sociale può prevedere altre ipotesi di recesso oltre quelle stabilite per legge,specificandone le modalità di esercizio, detto recesso convenzionale.

L’esclusioneL’ultima delle cause di scioglimento parziale del rapporto sociale è costituita dall’ esclusione del sociodella società. Essa può aver luogo di diritto oppure è facoltativa, cioè è rimessa alla decisione degli altrisoci. È escluso di diritto, art. 2288:-il socio che sia dichiarato fallito; l’esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento;-il socio il cui creditore

particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, nei casi consentiti per legge;

l'esclusione opera solo quando la liquidazione sia avvenuta effettivamente.

L'esclusione facoltativa, art. 2286, può avvenire per:

  • gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale, come il mancato conferimento di quanto promesso o il comportamento ostruzionistico del socio;
  • interdizione, inabilitazione del socio;
  • sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministratori.

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste, art. 2287. La deliberazione, motivata, deve essere comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione. Entro tale termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione della delibera. Se la società è formata da soli due soci,

L'esclusione di uno di essi è pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dell'altro, art. 2287, 3° comma, e diventa operante quando la sentenza sia passata in giudicato.

La liquidazione della quota

In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale. O meglio, hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, art. 2289. Ciò significa che il socio non ha diritto alla restituzione dei beni conferiti in proprietà o in godimento finché dura la società. Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, tenendo conto delle operazioni in corso. La situazione patrimoniale della società va determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo, nonché tenendo conto del valore di

avviamento dell'azienda sociale, degli utili e delle perdite delle operazioni in corso. Il pagamento della quota spettante al socio deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto, art. 2289, e se richiesto dal creditore particolare deve essere fatto entro tre mesi dalla richiesta, art. 2270. Il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono responsabili delle obbligazioni sociali contratte prima dello scioglimento del rapporto.

Le cause di scioglimento della società

Le cause di scioglimento della ss, valide anche per la snc, sono fissate dall'art. 2272 e sono:

  • per il decorso del termine fissato nell'atto costitutivo; è tuttavia prevista una proroga della durata della società, sia espressa, sia tacita. Secondo l'art. 2273, la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le
  1. operazionisociali;
  2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; fra le cause che rendono impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale la giurisprudenza ricomprende anche gli ostacoli al funzionamento della società determinati dall'insanabile discordia fra i soci;
  3. per la volontà di tutti i soci; salvo che l'atto preveda che lo scioglimento possa essere deliberato a maggioranza;
  4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  5. per le altre cause previste dal contratto sociale. Nella snc sono cause specifiche il fallimento della società e la liquidazione coatta amministrativa, art. 2308.

Tutte le cause di scioglimento operano automaticamente, di diritto, per il solo fatto che si sono verificate. Ogni socio può agire giudizialmente per il loro accertamento e gli effetti dello scioglimento decorrono in ogni caso da quando

la causa si è verificata, non da quando è accertata. La società in stato di liquidazione. Quando si verifica una causa di scioglimento la società entra automaticamente in stato di liquidazione e nella snc tale situazione deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza, art. 2250, 3° comma. La società però non si estingue immediatamente. Infatti, prima si deve provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali ed alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo. Tuttavia, si producono alcuni effetti preliminari. L'ulteriore attività della società deve tendere solo alla definizione dei rapporti in corso, perciò i poteri degli amministratori sono limitati al compimento degli affari urgenti, art. 2274 e i liquidatori che subentrano non possono intraprendere nuove operazioni e rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto, art. 2279. Tuttavia,I soci possono ratificare o autorizzare gli atti non urgenti compiuti dai soci amministratori o le nuove operazioni intraprese dai liquidatori, rimuovendo i limiti legali posti ai loro poteri. Per i soci, sorge il diritto alla nomina dei liquidatori, art. 2275 ed il diritto alla liquidazione della quota, una volta estinti i debiti sociali, art. 2282. Resta fermo l'obbligo dei soci ad eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, art. 2280. I creditori sociali non possono più ottenere la liquidazione della quota del socio loro debitore, ma dovranno attendere la liquidazione per rivalersi sulla quota di liquidazione del loro debitore. Lo stato di liquidazione può essere revocato dai soci con il conseguente ritorno della società alla normale attività di gestione. Con la revoca della liquidazione si avrà continuazione della stessa società e non lacostituzione di una nuova società. La decisione di revoca deve essere adottata all'unanimità. Il procedimento di liquidazione. Ferma restando la necessità del procedimento di liquidazione, le modalità dello stesso saranno definite successivamente.
Dettagli
A.A. 2020-2021
114 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefania99pipitone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Mangano Renato.