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SEZ. VIII – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
1 – Competenza assembleare
Essendo in gioco le posizioni soggettive dei soci, consacrate nell’atto costitutivo, le modificazioni dello statuto
devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria (Art.2365), col rispetto di specifici quorum: più della metà
del capitale sociale in prima convocazione (Art.2368) e 2/3 del capitale (che deve essere più di 1/3) in seconda
convocazione. Tuttavia, in conformità a specifica previsione dello statuto, è consentito attribuire, per alcune di esse,
la decisione agli amministratori, consiglio di sorveglianza, consiglio di gestione (art.2365, 2443):
▪ Fusione e scissione (Art.2505, 2505bis)
▪ Istituzione o soppressione di sedi secondarie
▪ Indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza
▪ Adeguamenti dello statuto a disposizioni normative
▪ Trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale
▪ Aumenti del capitale sociale a pagamento (art.2443)
Ai sensi dell’Art.2369 l’assemblea straordinaria della società chiuse può deliberare Il cambiamento dell’oggetto
sociale, La trasformazione della societa ,. Il suo scioglimento anticipato,.La proroga della società, Revoca dello stato
di liquidazione, Il trasferimento della sede sociale all’estero, L’emissione di azioni privilegiate.
2 – Controllo della deliberazione
Il notaio che redige, nella forma dell’atto pubblico, il verbale dell’assemblea accerta l’adempimento delle condizioni
di legge (Art.2436). Se la verifica è positiva, nei trenta giorni successivi alla riunione, contestualmente al deposito
della deliberazione presso il registro delle imprese, ne chiede l’iscrizione. Se viceversa, il notaio rileva il mancato
rispetto delle condizioni di legge, ne informa tempestivamente (entro trenta giorni) gli amministratori. Questi, nei
successivi trenta giorni, possono riconvocare l’assemblea per le necessarie modifiche, o altresì possono ricorrere al
tribunale per l’omologazione che, se la concede, ordina l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese,
altrimenti tale iscrizione è inefficace. La deliberazione non produce effetti, né per i soci né per i terzi, se non dopo
l’iscrizione sul registro delle imprese.
3 – Diritto di recesso
Le modificazioni dello statuto determinano il mutamento delle situazioni soggettive dei soci. Queste possono
realizzarsi con delibere assunte dalla maggioranza dei soci che, quindi, incidono sulla minoranza. Per questo motivo è
stato riconosciuto il riconoscimento al socio dissenziente del diritto di recesso, per alcune modifiche ritenute più
incisive dal legislatore. L’Art.2437 elenca quindi un gruppo di vicende non derogabili dallo statuto per le quali il
socio, se assente, dissenziente o astenuto può recedere, con liquidazione di tutte o di parte delle azioni:
▪ Modifica dell’oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell’attività;
▪ Trasformazione della società, cioè cambiamento del tipo (da spa a srl..).
▪ Trasferimento di sede sociale all’estero, che assoggetta la società ad un diverso ordinamento giuridico e rende più
difficoltosa la partecipazione del socio alle vicende sociali.
▪ Revoca dello stato di liquidazione, con la quale la società fa cessare il procedimento di scioglimento e la
destinazione dell’eventuale residuo attivo alla ripartizione fra i soci.
▪ Eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto
▪ Modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni.
▪ Modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione.
E’ nullo qualsiasi patto con il quale si escluda il diritto del recesso in queste situazioni.
Derogabili dallo statuto sono, invece, le delibere riguardanti la proroga del termine della società o
l’introduzione/rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni. Lo statuto può prevedere altre ipotesi di recesso.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni sono quotate in borsa, l’azionista può recedere con il
preavviso compreso fra 180 giorni e un anno, a seconda delle previsioni statuarie.
L’azionista si avvale del diritto di recedere comunicandolo con lettera raccomandata che deve spedire entro quindici
giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione; deve indicare le proprie generalità nonché il
numero e la categoria delle azioni per le quali il recesso è esercitato.
Di difficile interpretazione la previsione dell’ultima parte del primo comma dell’art.2437bis secondo la quale se il
fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il diritto deve essere esercitato dal socio entro trenta
giorni dalla conoscenza del fatto stesso.
Nelle società quotate il socio ha diritto di recedere anche nella situazione in cui non ha concorso alla deliberazione
relativa all’esclusone dalla quotazione. Le ulteriori novità introdotte dalla riforma, riguardano l’obbligo per il
recedente di depositare le azioni presso la sede sociale; al servizio dell’opportunità concessa agli altri soci, di
rendersene acquirenti. È affermata la preclusione all’esercizio del recesso se entro novanta giorni viene revocata la
deliberazione che ne ha costituito il presupposto o viene deliberato lo scioglimento della società.
L’Art.2437ter contiene i criteri di determinazione del valore della liquidazione dell’azionista che recede, questi
criteri sono fissati dall’amministrazione sentito il collegio sindacale e il revisore; tale valore è definito alla stregua
della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di
mercato delle azioni. Nel caso di azioni quotate il valore viene determinato con riferimento alla media aritmetica dei
prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione. Lo statuto delle quotate può prevedere che il valore
sia determinato con il metodo delle non quotate, a patto che il valore risultante non sia inferiore a quello
determinato con il metodo ufficiale. Riguardo
L’Art.2437quater disciplina le regole sul procedimento di liquidazione: le azioni del socio che recede devono essere
offerte, dagli amministratori, agli altri azionisti (proporzionalmente alle azioni possedute) nonché ai possessori di
obbligazioni convertibili. Tale offerta deve essere depositata entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del
valore di liquidazione. Nell’eventualità di insuccesso dell’offerta ai soci e ai terzi, al socio recedente le azioni sono
rimborsate dalla società, che le acquista utilizzando risorse disponibili, anche in deroga al limite del decimo di
capitale prescritto al comma 3 dell’articolo 2357. Se tuttavia la società non dispone di utili o riserve disponibili deve
essere convocata l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale o lo scioglimento.
4 – Aumento del capitale a pagamento
L’aumento del capitale può essere a pagamento (reale – incremento effettivo del patrimonio sociale per effetto di
nuovi conferimenti) o gratuito (nominale – imputazione a capitale di risorse già facenti parte del patrimonio).
Con la delibera di aumento del capitale a pagamento la società chiede nuovo capitale di rischio, ossia conferimenti
da effettuare a fronte dell’emissione di nuove azioni (modifica dell’atto costitutivo).
L’Art.2438 stabilisce che, a tutela dell’integrità del capitale, non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle
emesse non siano interamente liberate, fin quando, cioè, la società vanta crediti da sottoscrizione nei confronti dei
soci. La violazione espone a responsabilità solidale gli amm.ri per i danni arrecati a soci e terzi.
Art.2443 La decisione dell’aumento del capitale spetta all’assemblea ordinaria, ma la decisione può essere delegata
all’organo amministrativo, che ha la facoltà di aumentarlo fino ad un ammontare determinato e per il periodo
massimo di 5 anni.
La deliberazione di aumento del capitale, sia se adottata dall’assemblea, sia, se in delega,dagli amministratori, fissa
tra l’altro il termine entro il quale deve intervenire la sottoscrizione dei titoli azionari. Trovano inoltre applicazione le
regole che disciplinano i conferimenti nella fase di costituzione, a partire dal principio per cui il valore dei
conferimento non può essere complessivamente inferiore all’aumento di capitale deliberato. Al momento della
sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% del valore nominale ed integralmente l’eventuale sovrapprezzo
direttamente alla società (e non, come in sede di costituzione presso una banca).
Con la deliberazione che aumenta il capitale si può stabilire che l’operazione sia ugualmente efficace anche se le
sottoscrizioni non lo coprono integralmente (aumento scindibile). In mancanza di tale previsione, in caso di non
totale sottoscrizione si determina la caducazione dell’operazione (aumento inscindibile), per cui chi ha sottoscritto è
liberato dall’obbligo di conferimento ed ha diritto alla restituzione del versamento (Art.2439).
Nei trenta giorni dalla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per
l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’avvenuta esecuzione dell’operazione, fino a tale iscrizione
l’ammontare di capitale aumentato non può essere menzionato negli atti della società (Art.2444).
Se i conferimenti sono rappresentati da beni in natura o crediti si applica la relativa disciplina prevista in sede di
costituzione (Art.2342 ss).
5 – Diritto di opzione e prelazione
L’aumento del capitale a pagamento può modificare la posizione del socio che non sottoscrive le nuove azioni
emesse, con ricadute sulla misura di esercizio dei diritti sociale e patrimoniali ad essa collegati.
Inoltre, se il valore del patrimonio netto supera quello del capitale, per cui il valore reale delle azioni è superiore a
quello nominale, la sottoscrizione di nuove azioni avvantaggerebbe i terzi a svantaggio dei soci.
Per evitare la modifica della situazione del socio che non sottoscrive e per permettergli di conservare inalterata la
partecipazione, nel caso di aumento del capitale, agli azionisti è concesso di esercitare il diritto di opzione
(Art.2441), ossia di sottoscrivere, in proporzione al numero delle azioni possedute, quelle di nuova emissione.
Identico diritto gli è riconosciuto in occasione dell’emissione di obbligazioni convertibili in azioni.
Se il socio se ne avvale, e le azioni non sono quotate in borsa, beneficia di un’altra opportunità: può chiedere, nel
momento in cui esercita il diritto di