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Il percepibili dopo approvazione del rendiconto in misura
proporzionale ai conferimenti.
liquidazione della quota,
Il diritto alla nell’ipotesi di scioglimento del
rapporto sociale limitatamente ad un socio.
quota di liquidazione
Il diritto alla c.d. (di patrimonio), all’atto di estinzione della
società. diritto alla restituzione
Ai soci che hanno conferito beni in godimento spetta il
(2281).
Gli utili quello derivante dall’attività economica
Premesso che per utile deve intendersi
(oggetto sociale) esercitata dalla società e che solo i guadagni effettivamente così
realizzati possono essere destinati alla ripartizione periodica ai soci .
articoli 2262-2265 cc.
Alla materia sono dedicate quattro norme, gli
L’articolo 2262 stabilisce il diritto del socio di società personale alla divisione
periodica degli utili; se il socio ha diritto alla ripartizione periodica integrale degli
utili, ogni cambiamento richiede il consenso del singolo titolare e quindi di ogni socio.
Le pattuizioni contrattuali sulla ripartizione degli utili non ammissibili sono quelli
che: stabiliscono devoluzioni dell’utile contrastanti con la causa del contratto
- sociale;
i patti diretti e indiretti con i quali uno o più soci vengono esclusi da ogni
- (art.2265 cc).
partecipazione agli utili o alle perdite c.d. patto leonino
rinunce preliminari del socio a percepire utili
Non sono ammissibili nemmeno : il socio
potrà solo rinunciare ad esigere il dividendo spettategli dopo l’approvazione del
rendiconto, poiché rinuncia a un diritto di credito che gli spetta come terzo e non come
socio (1260).
articoli 2263 e 2264,
Dagli riguardanti partecipazione dei soci a utili e perdite si
ricavano i seguenti principi:
Come regola generale, desumibile dall’articolo 2263, il principio per cui la
disciplina legale ha carattere suppletivo, cioè i soci sono liberi di
adottare, con il solo limite del patto leonino, il regolamento di interessi da loro
ritenuto più opportuno, come ad esempio una partecipazione in diversa misura
dello stesso socio a guadagni e perdite.
Principio inderogabile è il divieto del patto leonino.
Come principio suppletivo, in mancanza di pattuizioni contrattuali,
intervengono le presunzioni poste all’articolo 2263 cioè: il principio
Se il valore dei conferimenti è determinato nel contratto, vige
di proporzionalità, fra conferimenti e partecipazione ad utili e perdite.
Se manca la determinazione contrattuale del valore dei conferimenti,
presunzione di uguaglianza.
scatta la
presunzione di uguaglianza tra partecipazione ai guadagni e alle
La
perdite, se il contratto determini solo la parte di ciascuno nei guadagni.
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle
un terzo,
perdite può essere rimessa ad la cui decisione può essere
impugnata ai sensi dell’articolo 1349 salvo che dal socio il quale abbia
volontariamente eseguito la decisione di rimettere ad un terzo tale
determinazione.
I rapporti della società con i terzi
I rapporti della società con i terzi va considerato da due punti di vista:
1. Quello della rappresentanza
2. Quello della responsabilità per le obbligazioni sociali
1. La rappresentanza sociale
L’articolo 2266 Rappresentanza della società
=
«La società acquista i diritti e assume le obbligazioni per mezzo dei soci
che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei
medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza
spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che
rientrano nel’oggetto sociale.
Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate
dall’articolo 1396 ».
Questa norma detta le condizioni in presenza delle quali un diritto o un’ obbligazione
acquistata da un socio, che abbia la rappresentanza, può essere qualificata come
parte del patrimonio sociale obbligazione
o come della quale il patrimonio sociale e i
possono essere chiamati a rispondere
soci (1388).
Se il contratto sociale nulla dispone in ordine alla rappresentanza, questa
spetterà a ciascun socio amministratore, a seconda del sistema di
amministrazione essa spetterà disgiuntamente o congiuntamente ai soci
amministratori.
Se il contratto contiene disposizioni esplicite riguardo alla
rappresentanza, si tratterà di valutarne l’ammissibilità, a riguardo
dubbi sorgono sulle clausole di affidamento della rappresentanza
ad estranei.
Riguardo al contenuto e all’estensione dei poteri rappresentativi: se il
compimento di tutti gli atti
contratto nulla dispone, la rappresentanza si estende al
rientranti nell’oggetto sociale, facendo coincidere poteri amministrativi e di
rappresentanza.
Se il contratto detta disposizioni limitanti del contenuto, si tratterà di valutarne
l’ammissibilità.
Riguardo l’ammissibilità delle modificazioni o estinzioni dei poteri di
rappresentanza, incomberà sulla società l’onere di portare questi eventi a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei, in questo caso la nuova forma di pubblicità
(albo speciale) può aiutare. contemplatio
Va ricordato che anche nella rappresentanza sociale è necessaria la
domini, cioè se il rappresentante non spende il nome della società, o dei soci in
solo nei confronti del
caso di società di fatto, il negozio concluso avrà effetti
rappresentante.
Il problema della responsabilità e l’autonomia patrimoniale della società
La materia della responsabilità dei soci regolata da un sistema di cinque norme
articoli 2267‐ 2271 cc:
contenute negli
le prime tre riguardano la responsabilità per le obbligazioni sociali;
- la quarta (2270), la responsabilità dei soci verso i loro creditori
- particolari.
l’ultima regola una fattispecie mista.
-
La responsabilità per le obbligazioni sociali
L’articolo 2267 costituisce la norma centrale
«i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le
obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e illimitatamente i soci che
hanno agito in nome e per conto della società e , salvo patto contrario, gli altri soci».
È bene fare alcune precisazioni:
Per obbligazioni sociali, s’intendono le obbligazioni assunte dalla società per
mezzo dei soci. La società risponde anche delle obbligazioni nascenti da fatto
illecito.
Responsabilità illimitata dei soci = la legge opera una distinzione tra i soci
che hanno agito in nome e per conto della società (soci agenti) e gli altri soci.
Per i primi la responsabilità illimitata è inderogabile, mentre è derogabile per
i secondi.
La solidarietà (1292) si pone tra i soci e non tra soci e società
responsabili in via
= I soci sono responsabili in solido fra di loro, ma sono
sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di
preventiva escussione del patrimonio sociale (Art.2268) : i creditori sono
cioè tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter
aggredire il patrimonio personale dei soci.
Questo beneficio però opera diversamente a seconda del tipo di società:
nella società semplice il creditore può rivolgersi direttamente al singolo
- socio illimitatamente responsabile, e sarà questi a dover invocare la
preventiva escussione;
stessa cosa avviene nella società in nome collettivo irregolare;
- nella società in nome collettivo regolare, invece, il beneficio di escussione
- opera automaticamente.
I patti di limitazione della responsabilità nei rapporti interni non potranno mai essere
fatti valere dai soci agenti nei confronti dei terzi, al contrario ciò è possibile per gli
altri soci, a condizione di aver reso edotti i terzi con mezzi idonei.
Due sono le cose indiscutibili: garanzia esclusiva per i creditori sociali
Il patrimonio sociale costituisce la e
- non subisce, se non limitatamente, il concorso dei creditori particolari dei soci.
In nessun caso può restare esclusa la responsabilità personale di tutti i soci.
-
La responsabilità dei soci nei confronti dei propri creditori personali
articoli 2270 e 2271
Le norme regolatrici della materia sono gli
Queste norme consentono di affermare che il patrimonio sociale è un patrimonio
sensibile alle pretese dei creditori sociali ed è insensibile alle pretese dei creditori
particolari le cui ragioni si ricollegano ad affari personali dei singoli soci.
L’articolo 2270, a tutela del creditore, detta tre regole:
1. Far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore, ciò significa compiere
conservativi esecutivi
atti (esempio: sequestro) ed (esempio:
espropriazione)
2. Compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo (socio) nella
liquidazione, si discute se, oltre al sequestro conservativo, la quota
sia suscettibile anche di espropriazione e/o di pignoramento.
3. Ottenere la liquidazione della quota del suo debitore «se gli altri beni di questi
sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti».
A salvaguardia del patrimonio sociale nella società semplice vi sono due importanti
regole: l’onere di
a) Il creditore particolare, nel chiedere la liquidazione della quota, ha
provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi
crediti. non potrà agire direttamente sui beni della società
b) Il creditore personale , ma
potrà ottenere una somma di danaro corrispondente al valore della quota.
L’articolo 2270 per concorde opinione, si applica alle società di fatto e società
irregolari.
Le modificazioni soggettive del contratto
Le modificazioni soggettive del contratto sono le modificazioni del contratto che
riguardano le persone dei soci.
La manifestazione più significativa, oltre al trasferimento della quota, è lo
scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio .
Il socio può cessare di essere tale per :
a) Estinzione della società;
b) Morte del socio;
c) Recesso del socio;
d) Esclusione del socio;
e) Esclusione di diritto
A) L’estinzione e la proroga della società
L’estinzione della società avviene in seguito al compiersi di una fattispecie
composta di due
fasi distinte: causa di scioglimento
Verificarsi di una ;
procedimento di liquidazione
L’esaurirsi di un .