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REFERENDUM MANIPOLATIVI
Sono referendum parziali che intaccano singole parole o pari di frasi prive di significato autonomo, producendo così una "normativa di risulta" talvolta di significato anche molto diverso rispetto a quello originario.
MANIPOLAZIONE INAMMISSIBILE: Si tratta di quesiti referendari parziali che abrogando frammenti di una legge, come parole o segni di punteggiatura, mirano a modificare totalmente il significato precedente della legge, volendo così introdurre norme con un contenuto estraneo a quello originario. Sotto le spoglie dell'abrogazione si mira a un obiettivo diverso, quello di creare una nuova legge.
MANIPOLAZIONE AMMISSIBILE: Sono referendum parziali che mirano a espandere principi e regole già esistenti nella legge vigente.
INDIZIONE
Il referendum viene indetto dal Presidente della Repubblica tramite decreto, dopo la delibera del Consiglio dei ministri, fissando poi la data del referendum in una domenica compresa tra il 15 aprile e il
15 giugno.4) FASE DELLA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI Affinché il voto sia valido devono partecipare alla votazione il 50%+1 degli aventi diritto, e perché questo sia approvato si deve avere il voto positivo del 50%+1 dei votanti. Questo è il QUORUM DI VALIDITÀ. Vi è un graduale calo di partecipazione del popolo alla vita politica, infatti spesso accade che non si riesca a raggiungere il numero di voti richiesti per la validità. 5) FASE DELLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM Se l'esito è positivo: Il Presidente della Repubblica dichiara, tramite proprio decreto, avvenuta l'abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge. Il decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. Questo comporta il divieto per il legislatore di approvare una legge simile a quella abrogata. Se l'esito è negativo: Il Ministro della Giustizia lodichiara sulla Gazzetta Ufficiale, e non è più possibile effettuare una richiesta di referendum identico per 5 anni.
c) REGOLAMENTI PARLAMENTARI
I regolamenti parlamentari sono atti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle attività che ciascuna Camera del Parlamento svolge. Sono stabilite le regole di comportamento dei deputati e dei senatori, le regole di organizzazione degli organi interni a ciascuna Camera (gruppi parlamentari, Commissioni, ufficio di presidenza..), le regole che questi organi operano (es. nel procedimento legislativo), le regole sui rapporti di ciascuna Camera con i dipendenti e con i soggetti esteri come il Governo.
Sono fonti primarie del diritto, poste sullo stesso livello gerarchico delle leggi. Sono però FONTI DI COMPETENZA RISERVATA, infatti sulle materie che la Costituzione riserva ad essi, è vietato a qualsiasi legge intervenire. Si tratta della RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE. Art. 64 Cost.
L'art. 64 Cost.
stabilisce che “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. (50%+1 dei componenti dell’Assemblea)
Questo costituisce una garanzia per le minoranze politiche presenti nell’Assemblea parlamentare.
Le Camere hanno un POTERE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE, infatti sono loro a fissare le regole relative alla loro organizzazione e al loro funzionamento: massima autonomia delle Camere.
La Corte costituzionale ha stabilito che i regolamenti parlamentari (a differenza delle leggi) non possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, per due motivi:
- l’art. 134 Cost. non lo indica nella categoria degli atti aventi forza di legge tra gli atti sottoponibili al controllo di costituzionalità.
- alle Camere spetta una indipendenza garantita nei confronti di qualsiasi altro potere, infatti si urterebbe la loro posizione centrale. Questo perché espressione della sovranità popolare.
Le leggi adottate
tag html per formattare il testo fornito:senza rispettare una norma prevista dai regolamenti parlamentari non sono sottoposte al giudizio di costituzionalità, infatti il regolamento parlamentare non può fungere da parametro.
LEGISLAZIONE STATUTARIA DELLE REGIONI ORDINARIE
Gli Statuti delle quindici Regioni ordinarie sono fonti atipiche. Sono un particolare tipo di leggi regionali rinforzate, chiamate anche leggi statutarie regionali. Gli Statuti delle Regioni ordinarie prevalgono sulle leggi regionali, e sono subordinate alla Costituzione.
L'art. 123 Cost. afferma che "Ciascuna Regione ha uno statuto, che in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento", ovvero i rapporti tra gli organi della Regione.
Il procedimento di approvazione di uno Statuto regionale è diverso e più complesso di quello per approvare una legge regionale. La legge statutaria deve essere approvata con due deliberazioni successive dal Consiglio regionale, con un
intervallo di almeno 2 mesi, e in entrambe le deliberazioni occorre la maggioranza assoluta.
Lo Statuto una volta approvato, viene pubblicato a fini notiziali.
Entro 30 giorni il Governo può sottoporlo al controllo di costituzionalità dalla Corte costituzionale.
Entro 3 mesi può essere sottoposto a referendum popolare (richiesto da 1/50 degli elettori della Regione o da una minoranza politica, cioè 1/5 dei componenti del Consiglio regionale).
Per superare il referendum, deve essere approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Le leggi Regionali sono adottate da tutte le Regioni, indipendentemente dalla loro natura speciale o ordinaria. Sono leggi efficaci solo nel territorio della Regione, di grado primario.
Hanno però limiti nelle materie che possono disciplinare, e sono indicate nell'art. 117 Cost. per le Regioni a Statuto ordinario, e negli Statuti speciali per le Regioni speciali.
Sono poste sullo stesso livello delle leggi statali.
2 prevede che tutte le materie non espressamente riservate alla competenza esclusiva dello Stato o alla competenza concorrente tra Stato e Regioni sono di competenza legislativa delle Regioni. In caso di conflitto tra norme statali e regionali, si applica il principio di competenza prevalente, secondo il quale la norma statale prevale sulla norma regionale. Tuttavia, se la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma statale, la norma regionale che contrasta con essa può essere applicata. È importante sottolineare che la competenza legislativa delle Regioni non può essere limitata o sospesa dallo Stato, tranne nei casi espressamente previsti dalla Costituzione. In conclusione, il sistema di competenze legislative tra Stato e Regioni è fondamentale per garantire un equilibrio tra l'autonomia delle Regioni e l'unità dello Stato, evitando conflitti e assicurando una corretta organizzazione del sistema normativo italiano.4attribuisce alle Regioni le materie che non sono elencate precedentemente (esorganizzazione dei servizi sociali, turismo, polizia locale urbana, musei di entilocali, fiere, agricoltura). Clausola residuale.LE MATERIE TRASVERSALI: sono materie indicate nell'art. 117 Cost. che la Corte costituzionale affida allo Stato, abilitandolo a invadere aree di competenza regionale (es tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente).
Il procedimento è diviso in 3 fasi:
- L'INIZIATIVA: da parte della Giunta e dei Consiglieri regionali
- L'APPROVAZIONE: del Consiglio Regionale
- LA PROMULGAZIONE: da parte del Presidente della Regione.
3) LE FONTI SECONDARIE
a) REGOLAMENTI GOVERNATIVI
I regolamenti del potere esecutivo sono fonti statali secondarie (tutti subordinati alla legge), e si distinguono in:
- REGOLAMENTI GOVERNATIVI
- REGOLAMENTI MINISTERIALI E INTERMINISTERIALI (sottoposti a quelli governativi).
Sono disciplinati nell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, che ne
indica le tipologie e la procedura di adozione.- I REGOLAMENTI GOVERNATIVI:
PROCEDURA: il regolamento viene:
- proposto dal Ministero/i competente/i per materia,
- deliberato dal Consiglio dei Ministri,
- sottoposto ad un parere del Consiglio di Stato, che è obbligatorio (perché il Governo è tenuto a interpellarlo) ma non vincolante (perché non è tenuto a seguirne le indicazioni),
- emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
- sottoposto al controllo di legittimità dalla Corte dei conti,
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore.
Vi sono diverse tipologie di regolamenti governativi:
- REGOLAMENTI DI ESECUZIONE delle leggi e dei decreti legislativi: adottati quando è necessario specificare il contenuto di una legge o di un decreto legislativo o di un regolamento comunitario. Non hanno un vero e proprio carattere innovativo, sono atti posti in posizione accessoria e strumentale alla legge, in quanto non aggiungono nulla alla
ORGANIZZAZIONE: intervengono a disciplinare ciò che riguarda il personale, le strutture, e il funzionamento dei pubblici uffici. In questo caso esiste una riserva di legge relativa, che stabilisce che sia la legge a dettare i principi fondamentali della materia.
e) REGOLAMENTI AUTORIZZATI (regolamenti delegati o di delegificazione): sono adottati sulla base di leggi che delegano un regolamento successivo ad intervenire (in materie non coperte da riserva di legge assoluta). La legge che autorizza l'adozione di questi regolamenti deve fissare i principi generali della materia, e stabilisce che l'entrata in vigore di questi, comportino l'abrogazione delle leggi vigenti. La materia quindi non sarà più disciplinata da una legge, ma da un regolamento.
(Può sembrare che sia il regolamento a dettare le norme, ma in realtà è la legge che stabilisce i principi fondamentali e il regolamento si limita ad attuarli).