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ORDINAMENTO SOVRANAZIONALE DELL'UE

Sovranazionale= supera l'ordinamento internazionale con l'obiettivo di creare una sorta di federazione tra

Stati. Tuttavia ci sono ancora grandi limiti:

-Trattato di Maastricht (1992)-> ha dato vita all'UE e l'ha affiancata alle precedenti comunità, ma

comprendeva forte restrizioni riguardanti la finanza pubblica -> il debito pubblico in ogni stato non deve

superare il 3% del PIL -> stipulato in un periodo di benestare generale, in una situazione come oggi le regole

avrebbero dovuto adeguarsi (ad oggi Italia paese più indebitato).

-Presentazione di un progetto di Costituzione Europea (2004) -> non approvato dagli Stati Membri

(referendum con esiti negativi in Francia e Olanda)

-Trattato di Lisbona (2007-2009) -> Progetto di costituzione rivisto ma senza allusioni a creare un

ordinamento federale, eliminazione delle comunità europee e eliminati i tre settori che indicavano

cooperazione tra gli stati membri.

-Nonostante la moneta unica, non è stata ancora unificata la politica di bilancio, economica e fiscale

-> La Banca centrale europea (BCE) ha provato a combattere la crisi economica ma ha potere limitato.

-Solidarietà tra stati (art. 3 del trattato dell'UE), spesso non rispettata soprattutto da quelli più potenti

come la Germania LE FONTI DEL DIRITTO

 Le fonti sono I fatti o gli atti che l'ordinamento abilita a produrre norme giuridiche, le quali saranno

riconosciute come appartennenti all'ordinamento stesso.

I requisiti che le norme giuridiche prodotte devono avere sono:

-generalità -> essere riferite a più soggetti indistintamente

-astrattezza -> creare regole ripetibili nel tempo a prescindere dai singoli casi concreti, seguendo lo

schema "se..allora"

 Le fonti si distinguono in:

-fonti fatto: le norme sono prodotte direttamente dal corpo sociale e dalle sue consuetudini, senza

l'intervento di procedure e istituzioni particolari/fonti atto: le norme sono prodotte dalla volontà di

soggetti istituzionali nel rispetto delle procedure previste. Gli ordinamenti europei seguono

generalmente le fonti atto

-fonti di produzione: producono diritto/fonti sulla produzione: norme che disciplinano il

procedimento legislativo con il quale si produce il diritto (chi ha il potere normativo, come si

formano, che atti si producono)

-fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali le norme giuridiche si fanno conoscere e riconoscere

come tali dai destinatari (il pubblico o gli altri organi)

-> pubblicazione in forma ufficiale (es: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul

Bollettino Ufficiale delle Regioni)

-> principi iura novit curia (il giudice dev'essere il primo a conoscere le nuove leggi, per poterle

applicare ai casi concreti) e ignorantia legis non excusat (nessun cittadino può giustificare il suo

comportamento sbagliato dicendo di non conoscere la legge. Questa risulta spesso una presunzione

errata perché le leggi sono troppe e in continuo cambiamento: per questo è previsto il Ricorso di

Cassazione per violazione di legge, con cui ci si può opporre alla sentenza espressa da un giudice)

->interpretazione e applicazione delle preleggi

 Le fonti sono prodotte dagli appositi organi a cui l'ordinamento ha affidato funzione legislativa:

Nello Stato liberale 800esco, quando vigeva lo Statuto Albertino, il sistema dell e fonti era più

semplice e ruotava intorno ai due titolari del potere: il Parlamento, la cui legge era considerata la

fonte primaria, e il Re, che aveva su di essa diritto di veto ma che insieme al governo restava

comunque nella fonte secondaria. Quest'ultima si esprimeva nei regolamenti, chiamati oggi pre-leggi.

Il terzo strumento erano gli usi, che corrispondevano alle consuetudini.

Nel 1942 vennero promulgate le Disposizioni Preliminari al Codice Civile -> una sorta di elenco delle

fonti. Scritto durante il periodo fascista, viene utilizzato ancora oggi perché si tratta di principi

generali

Oggi abbiamo un Ordinamento Pluralista:

1)La fonte suprema, o SUPER PRIMARIA, è oggi la Costituzione Repubblicana, a cui le leggi

parlamentari sono subordinate e quindi non possono modificarla (-> Costituzione "rigida" / Statuto

Albertino "flessibile").

Le Fonti che si pongono sullo stesso piano della Costituzione sono:

-Leggi costituzionali: aggiungono leggi alla costituzione adeguandola ai cambiamenti storici ( Art 138).

Fin ora non è mai stata usata questa possibilità -> i soggetti che possono compierla sono gli stessi del

1948

-Leggi di revisione costituzionale: non aggiungono nulla ma modificano la Costituzione -> approvate

tramite procedimento legislativo aggravato, che riprende a grandi linee quello per approvare le leggi

normali ma aggiunge qualcosa in più: serve una doppia delibera (della camera dei deputati e della

camera del senato) si riuniscono 2 volte e tutto deve coincidere. La seconda deliberazione di ognuna

delle due camere è determinante -> se l'approvazione è data da almeno 2/3 dei componenti di

ognuna delle due camere (larga maggioranza) il processo è "perfetto" / "perfezionato" -> la legge è

approvata e verrà promulgata. Per far sì che si abbia questo risultato anche i partiti minori e

dell'opposizione devono essere d'accordo

2)Le leggi ordinarie/parlamentari sono la fonte PRIMARIA

Gli atti che si pongono sullo stesso piano di queste leggi sono:

-atti con forza e valore di legge deliberati dal governo (consiglio dei ministri) cioè il decreto legislativo

delegato (art 76) e il decreto legge (art 77) -> detti atti normativi del governo con forza di legge, sono

disciplinati dai regolamenti della camera e del senato (presenti nella Costituzione) e dalla Legge 400

del 1988 che è specifica per le previsioni degli articoli 76/77

-atti normativi provenienti da organi regionali: in Italia il governo centrale riconosce l'autonomia

locale e il potere legislativo viene attribuito anche agli enti dell'ordiname nto locale (Art.5) -> le

Regioni e i Comuni (non più le Province dal 2014) sono enti territoriali minori con organi

rappresentativi:

L'unico organo rappresentativo della Regione è il Consiglio Regionale, la Legge Regionale è lo Statuto

che ogni singola regione regola con un atto normativo (Art 117-121)

Il potere legislativo tuttavia spetta solo agli organi Statali e non Regionali, poiché dipende dal Criterio

delle Materie -> sono state stabilite delle materie concorrenti dove collaboravano Stato (indicazi one

dei principi) e Regione (discipline di dettaglio), ma in generale alle Regioni sono affidate solo materie

di interesse locale

Le fonti primarie sono a numero chiuso -> per cambiare questo si dovrebbe modificare la

Costituzione

3)Fonte SECONDARIA-> i Regolamenti (come all'epoca dello Statuto Albertino). Comprendono una

categoria molto vasta e sono a numero aperto perché ogni nuova legge può necessitare di essere

attuata con dei regolamenti. (I regolamenti parlamentari non fanno parte delle fonti secondarie.

Sono adottati da camera e senato quindi hanno la stessa posizione delle leggi ordinarie anche se non

hanno una doppia delibera. Sono legati alla costituzione perché la costituzione prevede che il

procedimento legislativo sia affidato ai regolamenti parlamentari)

CARATTERISTICHE NECESSARIE DEL SISTEMA DELLE FONTI

1-Unità -> il sistema normativo dovrebbe essere unitario poiché generato da un unico costituente

(l'unica veramente rispettata)

2-Coerenza -> non dovrebbero essere introdotte disposizioni contrastanti a quelle fatte in

precedenza

->Per risolvere i possibili contrasti tra diverse norme si utilizzano diversi criteri:

-il criterio cronologico -> istituto della abrogazione: la legge posteriore modifica la legge anteriore e

quindi prevale, ma dipende anche dalla tipologia: se la legge posteriore è generale non modifica la

legge anteriore speciale / la legge posteriore speciale modifica quella anteriore generale solo in

situazioni specifiche (per esempio sul territorio in cui c'è stato un terremoto). Anche questo criterio è

regolato dalle Disposizioni Preliminari al Codice Civile-> la legge vale solo per i comportamenti che si

verificano in futuro, dopo che è stata approvata-> non può essere retroattiva (in realtà l'Art 25 vieta

la retroattività solo per le leggi penali)

-Il criterio gerarchico -> in questo caso la fonte che occupa il gradino più basso rischia di essere

eliminata e diventare atto invalido (un atto valido è stato approvato tutte le regole del procedimento

per la sua formazione)

-Il criterio della competenza -> alcune normative sono affidate esclusivamente ad alcune fonti, che

devono essere pronunciate solo dall'organo competente (carattere esclusivo)

-il criterio delle materie -> divisione tra Regioni e Stato (es: difesa = affidata esclusivamente alla

repubblica -> le regioni non possono intervenire e creare forze armate proprie) competenza

concorrente = le materie sono affidate sia allo Stato che alle regioni: allo Stato spetta la normazione

di principio, alle regioni spetta la normazione di dettaglio

-il criterio della specialità -> la legge che disciplina uno specifico argomento prevale sulla disciplina

generale (es: in caso di terremoto come quello attuale, è adottata una legge speciale per le imposte -

> i terremotati sono sospesi temporaneamente dal pagamento anche se la legge generale dice che

ogni cittadino ha il dovere di contribuire alle spese dello Stato con le imposte)

3-Completezza -> dovrebbero esserci previsioni per qualsiasi situazione sociale e individuale

-> quando per una determinata vicenda non si trova una norma si usa il criterio di analogia-> si usano

le norme usate in casi simili. Se non si trova, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento

INTERPRETAZIONE DELLE FONTI

-letterale -> quella che si ricava dalle parole scritte nel testo della legge -> spesso non è sufficiente

-teleologica -> fa riferimento alla finalità della legge

-sistematica -> si tengono presenti tutte le leggi che sono state fatte su quell'argomento

-autentica -> si adotta un'altra legge per capire una legge oscura

ANALISI DELLE SINGOLE FONTI

 La Costituzione Repubblicana

-1 gennaio 1948

-molto diversa dallo Statuto Albertino -> la nostra è una costituzione rigida

-c'è comunque una continuità perché lo Stato è rimasto una persona giuridica e alcune leggi sono

rimaste uguali

 Legge ordinaria

-di carattere generale -> si occupa di tutte le materie con due limitazioni: le fonti del diritto

internazionale e quelle del diritto dell'UE, che prevalgono sull'ordinamento italiano

-esistono poi delle rise

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Publisher
A.A. 2017-2018
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher buahbuah di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Marzona Nicoletta.