vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ORDINAMENTO SOVRANAZIONALE DELL'UE
Sovranazionale= supera l'ordinamento internazionale con l'obiettivo di creare una sorta di federazione tra
Stati. Tuttavia ci sono ancora grandi limiti:
-Trattato di Maastricht (1992)-> ha dato vita all'UE e l'ha affiancata alle precedenti comunità, ma
comprendeva forte restrizioni riguardanti la finanza pubblica -> il debito pubblico in ogni stato non deve
superare il 3% del PIL -> stipulato in un periodo di benestare generale, in una situazione come oggi le regole
avrebbero dovuto adeguarsi (ad oggi Italia paese più indebitato).
-Presentazione di un progetto di Costituzione Europea (2004) -> non approvato dagli Stati Membri
(referendum con esiti negativi in Francia e Olanda)
-Trattato di Lisbona (2007-2009) -> Progetto di costituzione rivisto ma senza allusioni a creare un
ordinamento federale, eliminazione delle comunità europee e eliminati i tre settori che indicavano
cooperazione tra gli stati membri.
-Nonostante la moneta unica, non è stata ancora unificata la politica di bilancio, economica e fiscale
-> La Banca centrale europea (BCE) ha provato a combattere la crisi economica ma ha potere limitato.
-Solidarietà tra stati (art. 3 del trattato dell'UE), spesso non rispettata soprattutto da quelli più potenti
come la Germania LE FONTI DEL DIRITTO
Le fonti sono I fatti o gli atti che l'ordinamento abilita a produrre norme giuridiche, le quali saranno
riconosciute come appartennenti all'ordinamento stesso.
I requisiti che le norme giuridiche prodotte devono avere sono:
-generalità -> essere riferite a più soggetti indistintamente
-astrattezza -> creare regole ripetibili nel tempo a prescindere dai singoli casi concreti, seguendo lo
schema "se..allora"
Le fonti si distinguono in:
-fonti fatto: le norme sono prodotte direttamente dal corpo sociale e dalle sue consuetudini, senza
l'intervento di procedure e istituzioni particolari/fonti atto: le norme sono prodotte dalla volontà di
soggetti istituzionali nel rispetto delle procedure previste. Gli ordinamenti europei seguono
generalmente le fonti atto
-fonti di produzione: producono diritto/fonti sulla produzione: norme che disciplinano il
procedimento legislativo con il quale si produce il diritto (chi ha il potere normativo, come si
formano, che atti si producono)
-fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali le norme giuridiche si fanno conoscere e riconoscere
come tali dai destinatari (il pubblico o gli altri organi)
-> pubblicazione in forma ufficiale (es: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul
Bollettino Ufficiale delle Regioni)
-> principi iura novit curia (il giudice dev'essere il primo a conoscere le nuove leggi, per poterle
applicare ai casi concreti) e ignorantia legis non excusat (nessun cittadino può giustificare il suo
comportamento sbagliato dicendo di non conoscere la legge. Questa risulta spesso una presunzione
errata perché le leggi sono troppe e in continuo cambiamento: per questo è previsto il Ricorso di
Cassazione per violazione di legge, con cui ci si può opporre alla sentenza espressa da un giudice)
->interpretazione e applicazione delle preleggi
Le fonti sono prodotte dagli appositi organi a cui l'ordinamento ha affidato funzione legislativa:
Nello Stato liberale 800esco, quando vigeva lo Statuto Albertino, il sistema dell e fonti era più
semplice e ruotava intorno ai due titolari del potere: il Parlamento, la cui legge era considerata la
fonte primaria, e il Re, che aveva su di essa diritto di veto ma che insieme al governo restava
comunque nella fonte secondaria. Quest'ultima si esprimeva nei regolamenti, chiamati oggi pre-leggi.
Il terzo strumento erano gli usi, che corrispondevano alle consuetudini.
Nel 1942 vennero promulgate le Disposizioni Preliminari al Codice Civile -> una sorta di elenco delle
fonti. Scritto durante il periodo fascista, viene utilizzato ancora oggi perché si tratta di principi
generali
Oggi abbiamo un Ordinamento Pluralista:
1)La fonte suprema, o SUPER PRIMARIA, è oggi la Costituzione Repubblicana, a cui le leggi
parlamentari sono subordinate e quindi non possono modificarla (-> Costituzione "rigida" / Statuto
Albertino "flessibile").
Le Fonti che si pongono sullo stesso piano della Costituzione sono:
-Leggi costituzionali: aggiungono leggi alla costituzione adeguandola ai cambiamenti storici ( Art 138).
Fin ora non è mai stata usata questa possibilità -> i soggetti che possono compierla sono gli stessi del
1948
-Leggi di revisione costituzionale: non aggiungono nulla ma modificano la Costituzione -> approvate
tramite procedimento legislativo aggravato, che riprende a grandi linee quello per approvare le leggi
normali ma aggiunge qualcosa in più: serve una doppia delibera (della camera dei deputati e della
camera del senato) si riuniscono 2 volte e tutto deve coincidere. La seconda deliberazione di ognuna
delle due camere è determinante -> se l'approvazione è data da almeno 2/3 dei componenti di
ognuna delle due camere (larga maggioranza) il processo è "perfetto" / "perfezionato" -> la legge è
approvata e verrà promulgata. Per far sì che si abbia questo risultato anche i partiti minori e
dell'opposizione devono essere d'accordo
2)Le leggi ordinarie/parlamentari sono la fonte PRIMARIA
Gli atti che si pongono sullo stesso piano di queste leggi sono:
-atti con forza e valore di legge deliberati dal governo (consiglio dei ministri) cioè il decreto legislativo
delegato (art 76) e il decreto legge (art 77) -> detti atti normativi del governo con forza di legge, sono
disciplinati dai regolamenti della camera e del senato (presenti nella Costituzione) e dalla Legge 400
del 1988 che è specifica per le previsioni degli articoli 76/77
-atti normativi provenienti da organi regionali: in Italia il governo centrale riconosce l'autonomia
locale e il potere legislativo viene attribuito anche agli enti dell'ordiname nto locale (Art.5) -> le
Regioni e i Comuni (non più le Province dal 2014) sono enti territoriali minori con organi
rappresentativi:
L'unico organo rappresentativo della Regione è il Consiglio Regionale, la Legge Regionale è lo Statuto
che ogni singola regione regola con un atto normativo (Art 117-121)
Il potere legislativo tuttavia spetta solo agli organi Statali e non Regionali, poiché dipende dal Criterio
delle Materie -> sono state stabilite delle materie concorrenti dove collaboravano Stato (indicazi one
dei principi) e Regione (discipline di dettaglio), ma in generale alle Regioni sono affidate solo materie
di interesse locale
Le fonti primarie sono a numero chiuso -> per cambiare questo si dovrebbe modificare la
Costituzione
3)Fonte SECONDARIA-> i Regolamenti (come all'epoca dello Statuto Albertino). Comprendono una
categoria molto vasta e sono a numero aperto perché ogni nuova legge può necessitare di essere
attuata con dei regolamenti. (I regolamenti parlamentari non fanno parte delle fonti secondarie.
Sono adottati da camera e senato quindi hanno la stessa posizione delle leggi ordinarie anche se non
hanno una doppia delibera. Sono legati alla costituzione perché la costituzione prevede che il
procedimento legislativo sia affidato ai regolamenti parlamentari)
CARATTERISTICHE NECESSARIE DEL SISTEMA DELLE FONTI
1-Unità -> il sistema normativo dovrebbe essere unitario poiché generato da un unico costituente
(l'unica veramente rispettata)
2-Coerenza -> non dovrebbero essere introdotte disposizioni contrastanti a quelle fatte in
precedenza
->Per risolvere i possibili contrasti tra diverse norme si utilizzano diversi criteri:
-il criterio cronologico -> istituto della abrogazione: la legge posteriore modifica la legge anteriore e
quindi prevale, ma dipende anche dalla tipologia: se la legge posteriore è generale non modifica la
legge anteriore speciale / la legge posteriore speciale modifica quella anteriore generale solo in
situazioni specifiche (per esempio sul territorio in cui c'è stato un terremoto). Anche questo criterio è
regolato dalle Disposizioni Preliminari al Codice Civile-> la legge vale solo per i comportamenti che si
verificano in futuro, dopo che è stata approvata-> non può essere retroattiva (in realtà l'Art 25 vieta
la retroattività solo per le leggi penali)
-Il criterio gerarchico -> in questo caso la fonte che occupa il gradino più basso rischia di essere
eliminata e diventare atto invalido (un atto valido è stato approvato tutte le regole del procedimento
per la sua formazione)
-Il criterio della competenza -> alcune normative sono affidate esclusivamente ad alcune fonti, che
devono essere pronunciate solo dall'organo competente (carattere esclusivo)
-il criterio delle materie -> divisione tra Regioni e Stato (es: difesa = affidata esclusivamente alla
repubblica -> le regioni non possono intervenire e creare forze armate proprie) competenza
concorrente = le materie sono affidate sia allo Stato che alle regioni: allo Stato spetta la normazione
di principio, alle regioni spetta la normazione di dettaglio
-il criterio della specialità -> la legge che disciplina uno specifico argomento prevale sulla disciplina
generale (es: in caso di terremoto come quello attuale, è adottata una legge speciale per le imposte -
> i terremotati sono sospesi temporaneamente dal pagamento anche se la legge generale dice che
ogni cittadino ha il dovere di contribuire alle spese dello Stato con le imposte)
3-Completezza -> dovrebbero esserci previsioni per qualsiasi situazione sociale e individuale
-> quando per una determinata vicenda non si trova una norma si usa il criterio di analogia-> si usano
le norme usate in casi simili. Se non si trova, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento
INTERPRETAZIONE DELLE FONTI
-letterale -> quella che si ricava dalle parole scritte nel testo della legge -> spesso non è sufficiente
-teleologica -> fa riferimento alla finalità della legge
-sistematica -> si tengono presenti tutte le leggi che sono state fatte su quell'argomento
-autentica -> si adotta un'altra legge per capire una legge oscura
ANALISI DELLE SINGOLE FONTI
La Costituzione Repubblicana
-1 gennaio 1948
-molto diversa dallo Statuto Albertino -> la nostra è una costituzione rigida
-c'è comunque una continuità perché lo Stato è rimasto una persona giuridica e alcune leggi sono
rimaste uguali
Legge ordinaria
-di carattere generale -> si occupa di tutte le materie con due limitazioni: le fonti del diritto
internazionale e quelle del diritto dell'UE, che prevalgono sull'ordinamento italiano
-esistono poi delle rise