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Le ricette veterinarie (normativa sul farmaci veterinari) Pag. 1
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RICETTA MINISTERIALE IN TRIPLICE COPIA (RNRT)

La ricetta ministeriale in triplice copia può essere elettronica oppure cartacea ed è obbligatoria informa cartacea in caso di prescrizione di farmaci stupefacenti contenuti nella tabella dei medicinalisezioni B, C, D ed E per animali da reddito. La ricetta RNRT ha validità di 10 giorni lavorativiesclusa la data di emissione. Questo tipo di ricetta è previsto per la prescrizione di:

  • medicinali prescritti per la terapia di animali destinaticontenenti sostanze chemioterapiche, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, fans esostanze psicotrope. Sull'etichetta di tali medicinali è indicato tale regime di fornitura;
  • medicinali veterinari ad azione tireostatica, beta-agonista, estrogena ed androgena;
  • premiscele medicate;
  • medicinali veterinari ad azione immunologica;
  • medicinale ad uso umano prescritto ad animale destinato alla

produzione di alimenti.

ADEMPIMENTI DEL MEDICO VETERINARIO

  • veterinario cioè nome, cognome, indirizzo, numero e sigla di iscrizione all'ordine;
  • dati del nome, cognome e indirizzo del proprietario dell'animale;
  • codice allevamento che è obbligatorio per allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini, caprini. Per le altre specie animali è obbligatorio indicare comunque la dislocazione territoriale dell'allevamento;
  • diagnosi;
  • medicinale con indicazione del n. di confezioni, posologia e durata del trattamento;
  • dosi e modo di somministrazione;
  • tempo di sospensione;
  • a cui è destinata la prescrizione e n. di animali da trattare. Se necessario la specie dell'animale, razza, il sesso e la categoria (se da compagnia);
  • luogo di redazione della ricetta e data;
  • timbro e firma del medico veterinario.

ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

  • data di spedizione, timbro e prezzo praticato;
  • numero di lotto riportato sulla confezione;

firma del farmacista.

12. RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)

La ricetta non ripetibile ha validità di 30 giorni e può essere elettronica oppure cartacea ed è obbligatoria in forma cartacea in caso di prescrizione di stupefacenti contenute nella tabella dei medicinali in sezione B, C e D.

Questo tipo di ricetta è previsto per la prescrizione di:

  • medicinali sulla cui etichetta è previsto tale regime di fornitura;
  • per l'impiego sull'uomo, che possono essere prescritti per gli animali solo medicinali autorizzati se non esistono medicinali corrispondenti per uso veterinario. La loro prescrizione, compresi i SOP e OTC, richiedono sempre una ricetta non ripetibile da rinnovare volta per volta;
  • formule magistrali che possono essere prescritte solo se non esistono medicinali per uso veterinario e per uso umano;
  • autorizzati con procedura semplificata in quanto "destinati ad animali da compagnia o a specie esotiche la cui
carne o i cui prodotti non sono destinati al consumo umano;  medicinali veterinari autorizzati per un’altra specie o registrati per la stessa specie ma per un’altra indicazione. Il farmacista in caso di prescrizione cartacea con farmaci stupefacenti deve controllare che siano indicati:  nome, cognome e domicilio del proprietario dell’animale;  dose del medicinale prescritto e modo di somministrazione o applicazione;  indicazione della specie animale a cui è destinato il medicinale;  data di compilazione della ricetta;  firma del medico veterinario. 3. RICETTA RIPETIBILE La ricetta ripetibile può essere elettronica oppure cartacea ed è obbligatoria in forma cartacea in caso di prescrizione di stupefacenti contenuti nella tabella dei medicinali in sezione E. La RR normalmente è richiesta per le prescrizioni di medicinali per animali da compagnia. La RR è valida 3 mesi ed è spedibile per 5 volte (in caso di prescrizione di

un n. di confezioni superiore all'unità si perde la ripetibilità), nel caso di sostanze stupefacenti la validità è ridotta a 30 giorni ed è spedibile per massimo 3 volte.

ADEMPIMENTI DEL MEDICO VETERINARIO

Nel caso di RR cartacea contenenti stupefacenti il medico veterinario deve:

  • del proprietario dell'animale; nome, cognome e indirizzo
  • indicare la specie animale a cui è destinato il medicinale;
  • data di prescrizione
  • firma del medico

ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

apporre data, prezzo praticato e timbro ad ogni dispensazione;

al termine del periodo di validità o quando è esaurita la ricetta il farmacista deve ritirare la ricetta che può essere distrutta.

24. RICETTA LIMITATIVA

La ricetta limitativa può essere elettronica oppure cartacea ed è obbligatoria in forma cartacea in caso di prescrizione di stupefacenti.

5. RICETTA MINISTERIALE A RICALCO (RMR)

La ricetta ministeriale a ricalco è

La prescrizione deve essere cartacea e deve essere utilizzata per la prescrizione di medicinali stupefacenti contenuti nella tabella dei medicinali in sezione A (sia per uso umano che per uso veterinario).

ADEMPIMENTI DEL MEDICO VETERINARIO

Il medico veterinario deve indicare sulla RMR:

  • specie, razza e sesso dell'animale;
  • nome del proprietario;
  • prescrizione;
  • l'indicazione "uso veterinario" sugli spazi dedicati alle fustelle;
  • posologia;
  • la prescrizione che può essere di 1 medicinale per massimo 30 giorni di terapia. Nel caso di sostanze dell'allegato III-bis per TDL è possibile prescrivere 2 medicinali diversi o uno stesso medicinale in due dosaggi diversi per un n. di confezioni per 30 gg di terapia.
  • nel caso si tratti di animali da reddito si deve indicare il n. del lotto e l'indirizzo del proprietario dell'animale;
  • timbro e firma per esteso del medico veterinario.

ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

Il farmacista deve consegnare il medicinale solo a persone maggiori di 18 anni.

di età annotare nome, cognome ed estremi di un documento di riconoscimento valido dell’acquirente; registrare sul registro di carico e scarico entro 48 ore dalla dispensazione e conservare la ricettaper 2 anni dall’ultima registrazione; consegnare la copia all’acquirente.

RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REV)

REV è stata introdotta nel 2019 (Legge n. 167 del 2017) con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica attraverso la tutela della salute dell’animale, soprattutto per quelli da reddito, in modo da garantire l’offerta di alimenti sani e sicuri e la tutela dell’ambiente. La REV è uno strumento che permette di favorire l’uso corretto dei medicinali veterinari, migliorare il sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari e rafforzare la lotta all’antibiotico-resistenza.

La REV sostituisce la forma cartacea delle seguenti tipologie di ricette veterinarie:

  • Ricetta Rossa in Triplice copia (RNRT);
  • Ricetta bianca Non Ripetibile (RNR)- Ricetta bianca Ripetibile (RR)- Prescrizione veterinaria di mangimi medicati o prodotti intermedi.

    La REV può essere usata sia per i medicinali destinati agli animali e sia al rifornimento di scorte per Medici Veterinari o per le aziende o impianti in cui essi vengono custoditi e curati.

    La REV sostituisce il modello cartaceo e al momento della compilazione il veterinario fornisce al proprietario dell'animale il NUMERO IDENTIFICATIVO (o il CF) e il PIN attraverso i quali la ricetta viene individuata su sistema (oppure può stampare il promemoria cartaceo della ricetta).

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
4 pagine
1 download
SSD Scienze chimiche CHIM/08 Chimica farmaceutica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarahlog di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Ambrogi Valeria.