Ricetta veterinaria e normativa dei farmaci veterinari
La normativa dei farmaci veterinari è regolata dal D.Lgs n. 193/2006 (Codice Europeo dei medicinali veterinari) modificato con D.Lgs 143/2007. La ricetta veterinaria esiste in diverse tipologie, di seguito riportate.
Ricetta ministeriale in triplice copia (RNRT)
La ricetta ministeriale in triplice copia può essere elettronica oppure cartacea ed è obbligatoria in forma cartacea in caso di prescrizione di farmaci stupefacenti contenuti nella tabella dei medicinali sezioni B, C, D ed E per animali da reddito. La ricetta RNRT ha validità di 10 giorni lavorativi esclusa la data di emissione. Questo tipo di ricetta è previsto per la prescrizione di:
- Medicinali prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo contenenti sostanze chemioterapiche, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, fans e sostanze psicotrope. Sull’etichetta di tali medicinali è indicato tale regime di fornitura;
- Medicinali veterinari ad azione tireostatica, beta-agonista, estrogena ed androgena;
- Premiscele medicate;
- Medicinali veterinari ad azione immunologica;
- Medicinali ad uso umano prescritto ad animale destinato alla produzione di alimenti.
Adempimenti del medico veterinario
- Dati del veterinario cioè nome, cognome, indirizzo, numero e sigla di iscrizione all’ordine;
- Nome, cognome e indirizzo del proprietario dell’animale;
- Codice allevamento che è obbligatorio per allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini, caprini. Per le altre specie animali è obbligatorio indicare comunque la dislocazione territoriale dell’allevamento;
- Diagnosi;
- Medicinale con indicazione del numero di confezioni, posologia e durata del trattamento;
- Dosi e modo di somministrazione;
- Tempo di sospensione;
- Specie dell’animale a cui è destinata la prescrizione e numero di animali da trattare. Se necessario la razza, il sesso e la categoria (se da compagnia);
- Luogo di redazione della ricetta e data;
- Timbro e firma del medico veterinario.
Adempimenti del farmacista
- Data di spedizione, timbro e prezzo praticato;
- Numero di lotto riportato sulla confezione;
- Firma del farmacista.
Ricetta non ripetibile (RNR)
La ricetta non ripetibile ha validità di 30 giorni e può essere elettronica oppure cartacea ed è obbligatoria in forma cartacea in caso di prescrizione di stupefacenti contenuti nella tabella dei medicinali in sezione B, C e D. Questo tipo di ricetta è previsto per la prescrizione di:
- Medicinali sulla cui etichetta è previsto tale regime.
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