Le fonti delle autonomie
Statuti regionali
Sono fonti dell’ordinamento regionale lo statuto, la legge regionale e il regolamento regionale. Tutte le regioni hanno uno statuto, ma questo può essere di due tipi: statuto ordinario e statuto speciale. Lo statuto delle regioni speciali serve per disciplinare i loro poteri, oltre alla loro organizzazione. Mentre le regioni ordinarie sono sottoposte a una disciplina comune (Titolo V della Costituzione), le cinque regioni speciali hanno ciascuna una propria disciplina, derogatoria rispetto a quella comune dettata dalla Costituzione. Per esse lo statuto costituisce il fondamento stesso dell’autonomia, di cui definisce i limiti e i modi di esercizio. Gli statuti delle regioni speciali sono adottati con legge costituzionale. Diversa è la funzione degli statuti delle regioni ordinarie. Per esse le forme e le condizioni di autonomia sono già definite dalla Costituzione.
Con la L.Cost. 2/2001 anche alle regioni speciali è stata concessa una certa autonomia nello scegliersi la forma di governo. Un’unica legge costituzionale ha modificato ogni singolo statuto speciale, prevedendo che la regione possa dotarsi di una propria legge statutaria che ridisegni la forma di governo e il sistema elettorale. Si tratta di una legge regionale rinforzata, perché deve essere approvata a maggioranza assoluta e può essere poi sottoposta a un referendum approvativo se lo richiede una frazione del corpo elettorale o dell’assemblea regionale.
Statuto delle regioni speciali: è una legge costituzionale particolare:
- Parte delle sue disposizioni sono derogabili con legge regionale rafforzata. Lo statuto subisce, così, un depotenziamento di alcune sue parti.
- Il procedimento di revisione degli statuti è semplificato: le modifiche non sono sottoposte a referendum costituzionale.
Statuto delle regioni ordinarie: ha subito una radicale riforma per ciò che riguarda la procedura di formazione. Il nuovo art. 123 Cost. dispone che lo statuto sia approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non inferiore ai due mesi. Il governo ha la possibilità di impugnarlo direttamente dinanzi alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Entro tre mesi dalla pubblicazione stessa 1/50 degli elettori della regione o 1/5 dei componenti del consiglio regionale può proporre un referendum approvativo o sospensivo, poiché lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Il nuovo testo costituzionale non dice con chiarezza quale valore abbia la pubblicazione da cui decorrono i termini per l’impugnazione governativa e quelli per la richiesta di referendum. La Corte costituzionale ha detto che si tratta di una pubblicazione notiziale, a cui seguirà la promulgazione da parte del Presidente della regione e la pubblicazione sul BUR.
Gli statuti delle regioni ordinarie sono leggi regionali rinforzate. Il nuovo art. 123 Cost. riserva ad essi la disciplina di alcuni importanti aspetti: la forma di governo regionale, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, il diritto di iniziativa legislativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Si è ampliato molto anche lo spazio di scelta lasciato alle regioni: ora gli unici limiti sono quelli derivanti dal puntuale rispetto di ogni disposizione della Costituzione e del suo spirito. Lo statuto funge, quindi, da limite sia per le leggi dello Stato, che non possono invadere la competenza riservata dalla Costituzione a questa particolare legge, sia per le leggi regionali, rispetto alle quali ha una posizione di sovra ordinazione gerarchica.
Leggi regionali
La legge regionale è una legge ordinaria formale. La forma della legge è data dal procedimento, che rispecchia il procedimento di formazione delle leggi statali. La collocazione tra le fonti primarie è giustificata perché:
- La competenza della legge regionale è garantita dalla Costituzione;
- La Costituzione pone su di un piano di concorrenza e di separazione di competenza le leggi regionali e le leggi statali;
- La legge regionale è parificata alla legge statale per quanto riguarda il controllo di legittimità (riservato alla Corte Costituzionale).
Il procedimento di formazione delle leggi regionali è disciplinato in minima parte dalla Costituzione, in parte dallo statuto e per il resto dal regolamento interno del consiglio regionale.
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Diritto Pubblico
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Diritto pubblico - fonti delle Autonomie
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Diritto costituzionale - le fonti del diritto