Le fonti delle autonomie
Statuti regionali
Definizioni
Sono fonti dell’ordinamento regionale: lo Statuto, la legge regionale e il regolamento regionale. Per statuto regionale si intende quel tipo di fonte del diritto che, in virtù del principio di autonomia, disciplina l’organizzazione interna delle Regioni, indica i fini che l’ente intende perseguire e detta le regole fondamentali a cui essa dovrà attenersi nell’esercizio della sua attività. Tutte le Regioni hanno uno Statuto, ma gli statuti sono di tipo diverso: proprio per questa diversità si distinguono le Regioni “a statuto speciale” da quelle “a statuto ordinario”. La diversità riguarda soprattutto la funzione che gli Statuti svolgono.
- Statuti delle Regioni speciali servono a disciplinare i loro "poteri", oltre alla loro organizzazione. Infatti, mentre le Regioni ordinarie sono sottoposte ad una disciplina comune, dettata dal titolo V della Costituzione, e in particolare dall’art. 117 che ne definisce la potestà legislativa, le cinque regioni speciali (e le due Province autonome di Trento e Bolzano) hanno ciascuna una propria disciplina, derogatoria rispetto a quella comune dettata dalla Costituzione. Secondo l’art. 116 Cost. gli Statuti delle Regioni speciali sono adottati con legge costituzionale, che rinvia allo Statuto speciale la definizione di “forme e condizioni particolari di autonomia”.
- Diversa è la funzione degli Statuti delle Regioni ordinarie. Per esse le “forme e condizioni di autonomia” sono già definite dalla Costituzione. Però, dopo la riforma costituzionale del 1999 (legge cost. 1/1999), gli statuti delle Regioni ordinarie hanno acquisito una funzione molto importante. Mentre in precedenza era la stessa Costituzione a disciplinare i tratti fondamentali della “forma di governo” delle Regioni, lasciando agli Statuti uno spazio normativo molto ridotto, ora è assegnato agli Statuti di ridefinire integralmente la “forma di governo” della Regione (art. 123.1 Cost.)
In seguito, la legge cost. 2/2001, ha concesso anche alle Regioni speciali una certa autonomia, prevedendo che la Regione (o la Provincia autonoma) possa dotarsi di una propria “legge statuaria” che ridisegni la forma di governo e il sistema elettorale. Si tratta di una legge regionale “rinforzata”, perché deve essere approvata a maggioranza assoluta e può essere poi sottoposta ad un referendum approvativo se lo richiede una frazione del corpo elettorale o dell’assemblea regionale: significative differenze ci sono però per la Valle d’Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Procedimento di formazione
A) Lo Statuto delle Regioni speciali è una legge costituzionale un po’ particolare, per due ragioni:
- Innanzitutto, come si è appena detto, parte delle sue disposizioni sono derogabili attraverso una legge regionale “rinforzata”: quindi lo Statuto subisce un “depotenziamento” di alcune sue parti (quelle sulla forma di governo), nel senso che la disciplina in essa dettata può essere modificata con legge regionale, subendo un processo di “decostituzionalizzazione”, ossia di declassamento dal livello della Costituzione a quello della legislazione ordinaria;
- Anche il procedimento di revisione degli Statuti è semplificato: infatti la legge cost. 2/2001 prevede che le future modifiche degli Statuti speciali non siano sottoposti a referendum costituzionale.
B) Lo Statuto delle regioni ordinarie ha subito una radicale riforma per ciò che riguarda il processo di formazione. Il “nuovo” art. 123 Cost. dispone che lo Statuto sia approvato (e modificato) “dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi”. Il Governo può impugnarlo direttamente dinanzi la Corte costituzionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Entro 3 mesi può essere chiesto di sottoporlo a referendum approvativo a sospensivo, perché, secondo l’art. 123, “lo Statuto sottoposto a referendum non...
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