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I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)
Oggi Ieri• Ministero degli affari esteri • Ministero degli affari esteri• Ministero dell’interno• Ministero dell’interno• Ministero della giustizia • Ministero della giustizia• Ministero della difesa • Ministero della difesa• Ministero dell’economia e • Ministero del tesoro, delle finanze, bilancio e della programmazione economica• Ministero delle finanze• Ministero delle attività • Ministero dell’industria, delle produzioni, commercio e dell’artigianato• Ministero del commercio con l’estero• Ministero delle comunicazioni • Ministero delle comunicazioni
13 Le pubbliche amministrazioni
Oggi Ieri• Ministero delle politiche agricole • Ministero delle politiche agricole e forestali• Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
- Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero della salute
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Ministero per i beni e le attività culturali
Le pubbliche amministrazioni
- Autorità di nomina
- Commissione nazionale per le società e la borsa
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
- Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali > Presidenti delle Camere• Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici > Presidenti delle Camere• Autorità per l'energia elettrica e il gas > Governo previo parere Commissioni parlamentari > Camera e Senato• Garante per la protezione dei dati personali• Autorità per le garanzie nelle comunicazioni > Governo previo parere Commissioni parlamentari (presidente), Camera e Senato (altri membri)
13 Le pubbliche amministrazioni
L'AUTORITÀ ANTITRUST
Collegio: presidente e 4 componenti
Tutela della concorrenza• Intese restrittive della libertà di concorrenza• Abuso di posizione dominante• Operazioni di concentrazione
13 Le pubbliche amministrazioni
PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Principio dell'autonomia e del decentramento• Riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione• Principio
di legalità dell'attività amministrativa
- Principio del giusto procedimento
- Principio del buon andamento
- Principio di imparzialità
- Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa
- Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari
- Diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione
13 Le pubbliche amministrazioni
LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Legge 241/1990
"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge"
- Principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa
- Individuazione del responsabile del procedimento
- Partecipazione dei soggetti interessati all'istruttoria
- Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Obbligo di provvedere nel termine
- Obbligo di motivazione dei provvedimenti
13 Le pubbliche
Amministrazioni
I vizi degli atti amministrativi:
- Incompetenza
- Violazione di legge
- Eccesso di potere
- Illogicità manifesta
- Contraddittorietà interna o fra più provvedimenti
- Insufficienza di motivazione
- Disparità di trattamento
- Travasamento dei fatti
- Non giustificata violazione della prassi
- Non rispetto del principio di ragionevolezza
- Non rispetto del principio di proporzionalità
Le pubbliche amministrazioni
La ripartizione delle giurisdizioni:
- Diritti soggettivi interessi legittimi:
- Giudice ordinario
- Disapplicazione dell'atto illegittimo
- Annullamento dell'atto illegittimo
- Competenza esclusiva del giudice amministrativo (diritti e interessi) nelle materie indicate dalla legge
I ricorsi contro gli atti amministrativi
- Ricorso amministrativo:
- Ricorso gerarchico
- Ricorso in opposizione
- Ricorso giurisdizionale
- Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica• Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario