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Norme sul rimborso delle spese elettorali e limiti di spesa
Previsto rimborso da fondi statali per le spese elettorali sostenute dai candidati (per le elezioni nazionali, per le elezioni suppletive e per quelle europee), nonché limiti di spesa per le campagne elettorali. Viene indicata la tipologia delle spese ammissibili e previsto un controllo successivo sulle spese effettuate sia da parte della Corte dei Conti che di un Collegio regionale di garanzia elettorale, appositamente istituito presso le Corti d'Appello. (segue...)
Legge n. 515/1993 (segue)
Previste sanzioni amministrative pecuniarie di varia entità per la violazione delle disposizioni della legge (entità delle sanzioni modificata con leggi successive).
Previste per i candidati agevolazioni postali ed agevolazioni fiscali per l'acquisto di materiale tipografico, di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi.
connessi amanifestazioni. La legge n. 515/1993: il commento
Questa legge è importante perché:
- distingue chiaramente il messaggio elettorale dalla propaganda, dall'informazione, dalla pubblicità;
- fissa il divieto di propaganda elettorale nei trenta giorni antecedentialle votazioni;
- fissa il divieto di propaganda dissimulata e di propagandaistituzionale;
- fissa limiti per la diffusione dei risultati dei sondaggi elettorali;
- dispone norme a garanzia della trasparenza.
La "discesa in campo" di Silvio Berlusconi, proprietario di tre retitelevisive, pone l'esigenza di una nuova regolamentazione dellacomunicazione politica.
In vista delle elezioni amministrative di aprile 1995, è statoapprovato il d. l. n. 83/1995, intitolato Disposizioni urgenti per laparità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagneelettorali e referendarie, che però è stato reiterato (illegittimamente)ben otto volte.
volte e mai convertito in legge (il governo Prodi, nel luglio1996, ha presentato un disegno di legge per la convalida degli effetti). Il d. l. 83/1995: il contenuto La propaganda elettorale è consentita solo nelle forme di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, presentazione dei candidati e dei loro programmi politici, confronti, relativi annunci. Forme diverse di propaganda elettorale sono sempre vietate dalla convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto. Occorre evitare anche propaganda "occulta" in programmi di intrattenimento o di altro genere. Per cui occorre prestare attenzione al contegno del conduttore, alla scelta degli ospiti, a mantenere comunque l'equilibrio fra le diverse correnti politiche. Nello stesso periodo è vietata anche propaganda di qualsiasi genere da parte delle amministrazioni pubbliche. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è consentita solo lapubblicità che contenga unicamente gli elementi necessari all'identificazione del soggetto politico (denominazione, contrassegno, forza politica di appartenenza), nella forma di inserzioni e spot recanti esplicitamente la dicitura "pubblicità elettorale". (segue ...)
Il d. l. 83/1995: il contenuto (segue)
Questa forma di pubblicità in tale periodo, però, è vietata nella concessionaria pubblica e possibile solo nelle emittenti private.
È sempre vietata la pubblicità elettorale falsa ed ingannevole.
Nei trenta giorni precedenti le elezioni è vietata ogni forma di pubblicità elettorale.
Le emittenti televisive private devono offrire a tutti i soggetti politici, con parità di trattamento, spazi per la pubblicità e la propaganda elettorali, tenendone informati la Commissione parlamentare ed il Garante.
La Commissione parlamentare ed il Garante stabiliscono i criteri cui deve uniformarsi l'informazione
elettorale nel periodo compreso fra la convocazione dei comizi e la chiusura delle operazioni di voto. Il divieto di diffusione dei risultati dei sondaggi elettorali va dai venti giorni antecedenti alle votazioni fino alla chiusura delle operazioni di voto. Non si possono effettuare comunque sondaggi sulle preferenze elettorali a partire dalla data di convocazione dei comizi. Il d. l. 83/1995: il contenuto La Commissione parlamentare ed il Garante stabiliscono le regole sulla par condicio in relazione all'informazione, alla propaganda e alla pubblicità elettorale, attribuendo tempi d'accesso alle diverse forze politiche in relazione alla quota di rappresentanza in Parlamento. Quindi, non più una distribuzione paritaria degli spazi, ma una distribuzione proporzionale, che favoriva chi era già presente in Parlamento. Tutte le trasmissioni contenenti messaggi politici devono essere registrate, per essere sottoposte al controllo del Garante.Garante può adottare vari provvedimenti (misure compensative, risarcimento, obbligo di rettifica, inibizione delle trasmissioni, sanzioni pecuniarie) in relazione al tipo di violazione commessa, contro i quali è possibile il ricorso al TAR.
Corte costituzionale, sentenza n. 161/1995
I promotori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali hanno sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo, chiedendo l'annullamento del d. l. n. 83/1995, ritenendo irragionevole l'estensione alle campagne referendarie della rigida disciplina relativa alle elezioni politiche e amministrative e, in generale, scorretto l'utilizzo dello strumento del decreto-legge, che presupporrebbe i requisiti della necessità e dell'urgenza, per disciplinare la materia referendaria.
La Corte ha ritenuto che nel caso di specie non vi fosse alcuna evidente mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza e che pertanto
il ricorso allo strumento del decreto-legge era legittimo. Analogamente infondate apparivano le censure relative all'irragionevolezza: "Nulla vieta cioè che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa di massima regolare elezioni e referendum in termini identici, una volta constatata, rispetto al profilo della parità di trattamento cui sono tenuti i mezzi di informazione di massa nei confronti dei soggetti politici, l'unitarietà della ratio della disciplina da adottare". (segue ...) Corte costituzionale, sentenza n. 161/1995 (segue) Tuttavia, in relazione alla norma che vietava la pubblicità referendaria (come quella elettorale) nei trenta giorni antecedenti al voto, la Corte ha accolto la censura di irragionevolezza: "... mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicità può trovare giustificazione nel fattodiprivilegiare la propaganda sulla pubblicità, al fine di preservare l'elettoredalla suggestione di messaggi brevi e non motivati, eguale esigenza nonviene a prospettarsi per le campagne referendarie, dove i messaggi tendono,per la stessa struttura binaria del quesito, a risultare semplificati, così darendere sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le formedella pubblicità. Nelle campagne referendarie le forme espressive dellapropaganda vengono, invero, in larga parte a coincidere con le formeproprie della pubblicità, con la conseguenza che, per queste campagne, glieffetti delle limitazioni introdotte in materia pubblicitaria possono risultareaggravati fino a ridurre al di là della ragionevolezza gli spazi informativicomplessivamente consentiti ai soggetti interessati alla promozione o allaopposizione ai quesiti referendari».Negli anni successivi, le campagne elettorali e referendarie si sono svolte, framille polemiche, nel
Tentativo di fare in modo che i mezzi di comunicazione – soprattutto la televisione – mantenessero una linea di imparzialità e di parità di accesso fra tutti gli esponenti politici. Mancava però una disciplina adeguata: la legge 515/1993, che prescriveva il criterio della parità di accesso, era fortemente criticata e comunque non rispettata nella sostanza.
Il d. l. n. 83/1995 – che prescriveva invece il criterio dell’accesso proporzionale alla rappresentanza in Parlamento – non era stato convertito. Occorreva una nuova legge!
Legge n. 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) poi integrata dalla legge n. 313/2003 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).
Questa è la disciplina attualmente vigente. La legge n. 28/2000.
Scompare la
nozione di “propaganda”, sostituita da quella di “comunicazione politica” radiotelevisiva, con cui si intende «la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche».
L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
Le regole per l’applicazione del contenuto della legge sono
determinate dalla Commissione parlamentare e dall'Agcom. (segue ...)
La legge n. 28/2000 (segue)
La concessionaria pubblica è obbligata (e le emittente private possono farlo discrezionalmente) ad offrire spazi gratuiti per i messaggi politici autogestiti (prima del 2003, anche a pagamento) in condizioni di parità.
I messaggi politici autogestiti recano la motivata esposizione di un programma o di una opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche. Deve essere evidente l'indicazione "messaggio politico autogestito". Essi possono essere trasmessi a partire dalla data della presentazione delle candidature.
Le emittenti private che accettano di farlo hanno diritto ad un rimborso da fondi statali.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si