Maria Romana Allegri - Corso a. a. 2007-2008
Lineamenti di diritto dell'informazione e della comunicazione
La disciplina della comunicazione politica
Comunicazione politica = lo scambio ed il confronto dei contenuti di interesse pubblico prodotti dal sistema politico, dal sistema dei mass-media e dal cittadino, non solamente nella sua veste di elettore. Nozione molto ampia, di cui la c. d. par condicio è solo un aspetto. Ovviamente, la TV condiziona pesantemente il processo elettorale e, in generale, la formazione dell'opinione pubblica, per cui il dibattito è stato incentrato prevalentemente sulla parità di accesso delle diverse forze politiche al mezzo radiotelevisivo.
Per questo, negli ultimi anni il dibattito politico si è basato non tanto sul confronto fra i diversi contenuti proposti, quanto sulle capacità persuasive dell'uomo politico. Anche il contenuto del messaggio è cambiato: si è passati dalla ricchezza espressiva tipica delle tribune politiche a un linguaggio più sintetico (slogan).
Il fondamento costituzionale della comunicazione politica
- Art. 3 Cost., comma 2: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 21 Cost., comma 1: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
- Art. 49 Cost.: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
- Art. 51 Cost, comma 1: Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La prima disciplina
Per molti anni, la comunicazione politica non è stata regolamentata, ad eccezione della legge n. 212/1956: Norme per la disciplina della campagna elettorale (contenente soprattutto norme sulle affissioni di manifesti elettorali).
Questa legge è ancora in vigore, con le modifiche apportate dapprima con la legge n. 130/1975 (soprattutto in relazione alla propaganda tramite altoparlante) e poi dalla legge n. 689/1981 (relativamente all'entità delle sanzioni, che sono state rese più lievi).
Legge n. 212/1956 (e successive modifiche)
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune. Questi spazi, le cui misure sono fissate dalla legge, sono definiti dalla giunta comunale fra il 33° e il 30° giorno antecedente alle elezioni e sono ripartiti equamente fra le diverse forze politiche.
Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. Nei trenta giorni precedenti le elezioni l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Sanzioni (pene pecuniarie e anche detentive) per chi viola le disposizioni della legge.
Corte costituzionale, sentenza n. 48/1964
Il giudizio della Corte ha origine dal processo a carico di persone che avevano affisso manifesti elettorali fuori dagli appositi spazi. Presunta incostituzionalità delle norme sull’affissione di manifesti elettorali con l’art. 21 Cost.?
La Corte ha ritenuto che le disposizioni impugnate non toccavano minimamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, né quello di usare liberamente dei relativi mezzi, ma che esse si limitavano a disciplinarne l'esercizio, quale estrinsecazione di un potere del legislatore ordinario pienamente legittimo. Era infatti evidente che le norme denunziate non instauravano, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di censura sulla stampa elettorale, né conferivano alcun potere di autorizzazione alla pubblica autorità.
La Corte ha anche specificato che le norme della legge n. 212/1975 erano essenzialmente volte a porre tutti in condizione di parità, in modo che in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita democratica, questa non fosse di fatto ostacolata da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza.
Corte costituzionale, sentenza n. 87/1966
Il giudizio della Corte ha origine dal processo a carico di una persona accusata di propaganda sovversiva ed antinazionale ai sensi dell’art. 272 c. p. Possibile il contrasto con l’art. 21 Cost.?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità del secondo comma dell’art. 272 c. p. che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Nel farlo, fornisce una definizione di propaganda: La propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero; essa è indubbiamente manifestazione, ma non di un pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone. Nella propaganda, la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano.
Corte costituzionale, sentenza n. 105/1972
La sentenza riguarda la presunta incostituzionalità (per contrasto con l’art. 21 Cost.) delle norme che, disponendo il riposo domenicale, impedivano la pubblicazione di quotidiani la domenica.
La Corte ha stabilito che tale rigida disciplina non era imposta dal principio costituzionale (art. 36) che tutela il diritto (irrinunciabile) dei lavoratori al riposo settimanale (oltre che alle ferie annuali), senza contenere accenni alla domenica o ad altro giorno predeterminato. Si giungeva anzi, con tale sistema, al risultato di impedire, dalle ore 13 della domenica alle 12 del lunedì, la libera diffusione e circolazione delle notizie e delle opinioni, sia a mezzo della stampa periodica, sia attraverso altri mezzi equipollenti, eccezion fatta per il mezzo radiofonico (oggi, radiotelevisivo). Quindi la Corte accoglie la censura di incostituzionalità.
Corte costituzionale, sentenza n. 225/1974
Nel dichiarare incostituzionale la riserva allo Stato dell’attività di ritrasmissione di programmi televisivi esteri, la Corte ha richiamato la necessità di emanare una nuova legge sul sistema radiotelevisivo, che garantisse, fra l’altro, che:
- I vertici Rai non siano espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo;
- I programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità;
- Siano riconosciuti adeguati poteri di indirizzo e controllo al Parlamento;
- Che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti alla maggiore obbiettività e posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale;
- Che, in attuazione di un'esigenza che discende dall'art. 21 della Costituzione, l'accesso alla radiotelevisione sia aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società.
La legge n. 212/1956 riguardava le forme tradizionali di comunicazione politica e non si occupava del mezzo radiotelevisivo. La prima Tribuna Elettorale è stata trasmessa dalla Rai il 1° ottobre 1960, per le elezioni amministrative previste in novembre (senza una specifica regolamentazione di questo tipo di programmi). Soltanto con la legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) viene considerato il problema della “spartizione della Rai” da parte delle forze politiche.
Infatti:
- Viene istituita una Commissione parlamentare bicamerale per gli indirizzi generali e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo incaricata, fra l’altro, di disciplinare direttamente le rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa, di fissare le regole sul diritto di accesso e di dirimere contenziosi in materia, di nominare a magg. 3/5 10 dei 16 membri del CdA;
- Vengono fissate norme sul diritto d’accesso.
Il diritto d'accesso ex l. 103/1975 (art. 6)
Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.
La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione Parlamentare, procede trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato allo accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile.
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Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina della stampa
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Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina delle telecomunicazioni
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Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema
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Diritto pubblico - diritto dell'informazione e della comunicazione nello Stato