LE PROCEDURE CONCORSUALI.
LA SPECIFICITÀ DELL’ORDINAMENTO ITALIANO DELLE CRISI.
L’ordinamento italiano delle crisi si presenta frammentato rispetto sia alle fonti che agli strumenti.Possiamo individuare
quattro sezioni.
La prima è costituita dalla disciplina contenuta nella legge fallimentare e dedicata alle imprese commerciali di natura privata
‘’non piccoli’’ in quanto si collocano al di sopra delle soglie indicate all’art.1 l. fall.
La legge fallimentare regola due strumenti negoziali(accordi di ristrutturazione e il piano di risanamento attestato) e due
procedure giudiziali concorsuali(concordato preventivo e fallimento).
La seconda sezione si rivolge alle crisi di grandi imprese(più di duecento dipendenti) e delle grandissime imprese(più di
cinquecento dipendenti) regolate con la specifica procedura dell’amministrazione straordinaria.
La terza sezione riguarda la crisi delle imprese che,per l’oggetto sociale o per la funzione all’interno della collettività,sono
per questo gestite dall’Autorità amministrativa con limitati compiti attribuiti all’Autorità Giudiziaria.Si tratta della procedura di
liquidazione coatta amministrativa.
La quarta sezione contiene la disciplina dei procedimenti negoziali(accordo del debitore civile e il piano del consumatore)
e della procedura di liquidazione per comporre il sovraindebitamento del debitore non fallibile.
LA CRISI DELL’IMPRESA.FUNZIONE DEL DIRITTO DELLE CRISI D’IMPRESA.
Per crisi d’impresa deve intendersi una perturbazione o improvvisa modificazione di un’attività economica
organizzata,prodotta da molteplici cause,capaci di minarne l’esistenza o la continuità aziendale.
La crisi è un fenomeno economico a fattori variabili:può essere esogena o endogena,economica o finanziaria,reversibile o
irreversibile.
GLI OBIETTIVI DELL’ORDINAMENTO.GLI STRUMENTI.
Nel momento in cui risulta l’esistenza di una situazione di crisi,emerge una varietà di interessi da tutelare:quelli dei
creditori,del mercato,delle altre imprese e infine della collettività.
Questo è il quadro degli interessi che entrano in gioco ogni qualvolta si presenta una situazione di crisi.A seconda
dell’impostazione che il legislatore assume può essere privilegiato l’uno o l’altro polo di interessi.
Da una parte la nostra attuale legge ha come obiettivo quello di non disperdere in vendite atomistiche beni afferenti a un
capace di porsi come entità organizzata al servizio di un’impresa,e dall’altra concentra
complesso aziendale ancora
l’attenzione sulla prevenzione,offrendo la possibilità di interventi con strumenti negoziali potenzialmente idonei alla
conservazione dell’impresa o quanto meno l'unitarietà dell’azienda.
L’idea che ha mosso il nostro legislatore è che le parti ben possono individuare la soluzione della crisi.
A tal fine il legislatore ha predisposto una serie di strumenti per risolvere la crisi di un’impresa,evitando il
da una più o meno accentuata negozialità e dal controllo necessario o eventuale dell’autorità
fallimento,accomunati
giudiziaria.
Tali strumenti sono:gli accordi di ristrutturazione dei debiti,che sono dei contratti stipulati tra debitore e i creditori che
il sessanta per cento dei creditori e sottoposti all’Autorità giudiziaria per l'omologazione;il piano attestato di
rappresentino
risanamento,atto unilaterale dell’imprenditore che sarà esaminato dal giudice solo in caso di fallimento;ed infine,il
concordato preventivo,procedura concorsuale che si fonda su un accordo tra debitore e creditori che è soggetta al controllo
dell’Autorità giudiziaria.
Per le situazioni scivolate nel dissesto irreversibile rimane il fallimento,con la possibilità però di sfruttare (con un contratto
di affitto di azienda o con l’esercizio provvisorio dell’impresa) l’azienda per recuperare i residui valori attraverso la
liquidazione unitaria e per soddisfare meglio i creditori. l’acquisizione del complesso aziendale da parte
Inoltre è stato rimodellato il concordato fallimentare per rendere possibile
di un terzo,che si impegna nel contempo a pagare i creditori.
I SOGGETTI:DIFFERENZIAZIONI IN BASE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA,ALL’OGGETTO E ALLA DIMENSIONE.
sono destinati a qualsiasi debitore.La Riforma ha mantenuto l’impostazione
Sia gli strumenti preventivi che il fallimento non
tradizionale della legge,riservando gli strumenti sopra elencati all’imprenditore commerciale,individuale o collettivo.Sono
pertanto esclusi:gli imprenditori agricoli,gli enti pubblici,i professionisti intellettuali e colui che ha contratto debiti per scopi
personali(il consumatore). 1
Non tutti gli imprenditori commerciali sono comunque assoggettabili alle suddette procedure concorsuali.Sono sottratte al
fallimento le imprese che sono soggette in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa,ad es. le banche,società
assicuratrici,cooperative edilizie.
Le imprese escluse dal fallimento sono tuttavia sottoponibili al concordato preventivo.
Vi sono poi imprese che possono essere assoggettate indifferentemente ad una delle due procedure(fallimento o
liquidazione coatta amministrativa).In questo caso la procedura aperta per prima esclude l’altra.
Dal punto di vista dimensionale sono altresì esclusi gli imprenditori commerciali che si collocano al di sotto delle soglie
indicate all’art.1 l.fall.
Un’altra area di imprese sottratte al fallimento è costituita dalle grandi e grandissime imprese,per esse il nostro ordinamento
prevede l’amministrazione straordinaria.
IL PIANO DI RISANAMENTO EX ART.67,COMMA 3°,LETT. D),L.FALL.
Il piano di risanamento costituisce il primo atto finalizzato all’avvio di una positiva risoluzione della crisi.Si tratta di un atto
unilaterale dell’imprenditore.Di fatto,però,presuppone necessariamente un accordo almeno con i principali creditori.Non è
imposta alcuna forma di pubblicità.La legge protegge l’imprenditore con l‘esenzione dall’azione di revocatoria degli
atti,pagamenti,garanzie poste in essere in esecuzione del piano, e dalle fattispecie di bancarotta.
Fondamentale è il compito del professionista attestatore (revisore contabile in possesso dei requisiti richiesti per i
da questo per l’assenza di rapporti personali o professionali
curatori)designato dallo stesso imprenditore,ma indipendente
con l’impresa o con soggetti aventi interessi nei confronti del piano di risanamento.Il professionista deve verificare la
non fissa il contenuto del piano.L’imprenditore può così inserirvi
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.La legge
operazioni di cessione di rami d’impresa,di riorganizzazione,di finanziamento da parte dei soci o di finanziamenti bancari
con la prestazione di garanzie da parte dei soci.
Non è previsto alcun controllo giudiziario e il piano non è considerato una procedura concorsuale.
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.
Dinanzi ad una massa consistente di debiti,magari anche eterogenea,l’imprenditore in crisi può ricorrere all’accordo di
dei debiti.L’imprenditore commerciale,essendo in stato di crisi,potrà promuovere un accordo con i suoi
ristrutturazione
creditori.A differenza del piano di risanamento,questo strumento è soggetto al controllo dell’Autorità giudiziaria.
Così l’imprenditore può domandare al Tribunale l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti,stipulato con i
creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del totale dei crediti,unitamente ad una relazione redatta da un
stesso.
professionista sull'attuabilità dell’accordo
L’imprenditore ha la possibilità di usufruire,già prima dell'omologazione dell’accordo,del blocco delle azioni cautelari o
esecutive.A tal fine l’imprenditore deve depositare ,presso la cancelleria del Tribunale,un’istanza contenente la proposta di
accordo, corredata da una dichiarazione che attesti la pendenza di trattative con i creditori che rappresentano almeno il
sessanta per cento dei crediti, e dall'attestazione di un professionista circa l’idoneità della proposta a soddisfare le ragioni
dei creditori.
Tale istanza deve essere pubblicata nel registro delle imprese per ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari.
Riguardo al contenuto dell’accordo,sono ammesse decurtazioni,dilazioni,rinunce agli interessi,attribuzione di strumenti
finanziari a valenza novativa,cessioni di beni,d’azienda o di rami aziendali,conversioni di crediti in capitale.
L’imprenditore può ricorrere a nuovi finanziamenti.Per favorirne il conseguimento,la legge prevede la prededuzione dei
per finanziamenti concessi per l’esecuzione dell’accordo omologato,nonché per i finanziamenti concessi dai
crediti sorti
soci(nella misura dell’ottanta per cento) per sostenere l’esecuzione dell’accordo.
Il controllo giudiziale si esplica attraverso l'omologazione da parte del Tribunale.
Non è una procedura concorsuale,bensì un contratto.Se il fallimento dovesse intervenire dopo
l'omologazione,l’art.67,comma 3°,lett. e),dispone che non sono revocabili gli atti,i pagamenti,le garanzie posti in essere in
esecuzione dell’accordo omologato.L’esenzione non può applicarsi agli atti posti in essere prima dell'omologazione ;si
applica altresì l’esenzione dai reati di bancarotta.
IL CONCORDATO PREVENTIVO.
Il concordato preventivo,disciplinato negli artt.160-186-bis l.fall.,è una procedura concorsuale,preventiva,giudiziaria che si
fonda sullo stato di crisi ed è volta prioritariamente al soddisfacimento dei creditori e ,in quanto possibile,alla conservazione
del complesso aziendale. 2
L’utilizzo della procedura è consentito a imprese che si trovino in pericolo di insolvenza,in stato di insolvenza o in
temporanea difficoltà di adempiere.
LA DOMANDA DI CONCORDATO.LA LEGITTIMAZIONE.IL PRE-CONCORDATO.
La proposta può essere presentata soltanto dall’imprenditore fallibile che si trova in stato di crisi,ma prima della
dichiarazione di fallimento.Egli potrà subire la concorrenza di uno o più creditori,legittimati ad intervenire con una propria
proposta,una volta che l’imprenditore abbia assunto l’iniziativa.
La domanda per l’ammissione alla procedura viene presentata con ricorso al Tribunale del luogo nella cui circoscrizione ha
sede principale l’impresa.
L’art.161,per evitare maliziosi spostamenti della sede allo scopo di scegliere il Tribunale(c.d. forum shopping),stabilisce che
nell’anno antecedente alla richiesta di ammissione al concordato preventivo,non
il trasferimento della sede intervenuto
rileva ai fini dell’individuazione del Tribunale competente.
L'imprenditore,insieme al ricorso al Tribunale,deve presentare un piano nel quale descrive,in dettaglio e cadenzate
temporalmente,le operazione inerenti sia (l’eventuale) continuità dell’impresa,sia ai mutamenti nella governance,sia al
soddisfacimento dei creditori.Oltre al piano,l'imprenditore deve produrre:(a)una relazione aggiornata sulla situazione
e finanziaria dell’impresa;(b)uno stato analitico ed estimativo delle attività;(c)l’elenco nominativo
patrimoniale,economica
dei creditori;(d)l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni del debitore;(e)il valore dei beni e l’indicazione dei
creditori personali degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione richiesta devono essere accompagnati dalla relazione del professionista che attesti la veridicità
dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
La domanda di concordato è comunicata al Pubblico Ministero ed è pubblicata,a cura del cancelliere,nel registro delle
imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
Il professionista è designato dall’imprenditore ma deve presentare i requisiti di indipendenza di cui all’art.67,comma
3°,lett.d),l.fall.
L’art.161,comma 6°,consente che l’imprenditore depositi soltanto il ricorso per il concordato preventivo(con il quale
demanda al Tribunale la concessione di un termine che va dai sessanta ai centoventi giorni,prorogabile una sola volta,per
giustificato motivo,di altri sessanta giorni al massimo) e i bilanci degli ultimi tre esercizi,accompagnati dall'autocertificazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
di non aver presentato nel biennio precedente domanda analoga o l'omologazione
L’imprenditore,dunque,si riserva di presentare il piano e il resto della documentazione richiesta alla scadenza del termine
concessogli dal Tribunale.
La presentazione di una domanda in bianco di concordato preventivo produce effetti dopo il deposito del ricorso di cui
all’art.161.
La pubblicazione della domanda in bianco nel registro delle imprese produce il blocco delle azioni esecutive e cautelari e
l’acquisto di diritti di prelazione non autorizzati.
L’imprenditore che ha presentato una domanda in bianco prosegue nell’amministrazione ordinaria esclusi i pagamenti di
debiti pregressi alla presentazione della domanda ,in quanto lesivi della par condicio creditorum.
Nella gestione straordinaria il debitore incontra il limite di poter porre in essere i soli atti urgenti se autorizzati dal giudice.
I crediti di terzi,sorti sulla base di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ,saranno trattati in prededuzione
nell’eventuale successivo fallimento.
caso l'imprenditore è vincolato a fornire informazioni periodiche sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta per
In ogni
la predisposizione del piano.
Al monitoraggio del Tribunale sull’attività del debitore,si può aggiungere il controllo di un commissario giudiziale,nominato
dal Tribunale nello stesso decreto col quale si concede il termine di presentazione del piano.
L'imprenditore,alla scadenza del termine,può anziché completare la documentazione per l’accesso al concordato
preventivo,optare per un accordo di ristrutturazione.Tale percorso è stato variamente denominato dalla dottrina:concordato
‘’in bianco’’,prenotativo o con riserva.
IL PIANO CONCORDATARIO:CESSIONE DEI BENI,LIQUIDAZIONE O CONTINUITÀ.
Con il ricorso il debitore deve presentare un piano e una proposta.Il primo indica modalità e tempistiche di adempimento
della seconda,la quale in ogni caso deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti
chirografari e deve indicare l’utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 3
La previsione di soddisfacimento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari non è necessaria in
caso di domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale.
L’art.160 traccia alcuni possibili contenuti del piano che può alternativamente prevedere:(a)la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;(b)l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore.
Il legislatore del 2012 ha introdotto una disciplina ad hoc per il concordato con continuità,applicabile quando il piano prevede
la prosecuzione dell'attività d’impresa,la cessione dell’azienda in esercizio o il conferimento dell’azienda in esercizio in una
o più società,anche di nuova costituzione.
In questa ipotesi la relazione del professionista deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla
prosecuzione dell'attività d’impresa e deve attestare che la prosecuzione dell’attività sia funzionale ad un miglior
soddisfacimento dei creditori.
Alcune misure idonee a facilitare la continuità aziendale consistono nelle possibilità:1)di liquidare i beni non funzionali
all'esercizio d’impresa;2)di prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti
di privilegio,pegno o ipoteca;3)di proseguire i contratti in corso,a meno che il proponente non ne chieda la sospensione o
lo scioglimento,riconoscendo in tal caso al contraente in bonis il diritto ad un adeguato indennizzo;4)di proseguire i contratti
pubblici da parte dell’imprenditore cessionario;5)di partecipare con l'autorizzazione del Tribunale a procedure di
assegnazione di contratti pubblici e a raggruppamenti temporanei di imprese che partecipino a gare pubbliche;6)di pagare
i creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi.,con l’autorizzazione del Tribunale e con l’attestazione del professionista
circa l’essenzialità dei beni o delle prestazioni per la continuità aziendale.
facoltà è riconosciuta anche in presenza di una domanda di concordato in bianco,qualora l’imprenditore abbia
Quest’ultima
anticipato la propria volontà di proseguire l'attività d’impresa.
IL PIANO PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO DEI CREDITORI.
Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi,in questo caso il Tribunale opererà un controllo circa la
correttezza dei criteri di suddivisione.
Rispetto al trattamento dei creditori privilegiati,il legislatore sancisce la possibilità di prevederne,a certe condizioni,la falcidia.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio,pegno o ipoteca,non vengano soddisfatti integralmente,purché
il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni sui
quali si appunta il privilegio,pegno o ipoteca.
L’art.182-ter prevede che nel piano del concordato,il debitore possa proporre il pagamento,anche parziale,dei tributi e di
relativi oneri accessori gestiti ed amministrati dalle Agenzie fiscali.
FACILITAZIONI:PREDEDUZIONE PER I FI
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto commerciale - le procedure concorsuali
-
Le procedure concorsuali - diritto commerciale
-
Analisi Economica del Diritto - Le procedure concorsuali
-
Riassunto Esame Diritto Della Crisi delle Imprese, prof. Briolini, libro consigliato Diritto della crisi delle impr…