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Le procedure concorsuali

All'interno della vita di un'impresa è possibile che si verifichino degli eventi tali da sconvolgere la situazione economica e patrimoniale dell'imprenditore. Questa situazione non determina soltanto la crisi dell'impresa ma coinvolge anche altri soggetti: innanzitutto i creditori della società che rischiano una vera crisi per il mancato recupero del credito concesso; poi tutte le persone che ruotano attorno all'impresa. I mezzi di tutela dei creditori risultano del tutto insufficienti.

Il legislatore del 1942 a tal proposito decise di affidare la sistemazione del dissesto di imprenditori agricoli e piccoli imprenditori commerciali agli strumenti di diritto comune e di introdurre per gli imprenditori commerciali non piccoli delle apposite procedure, denominate procedure concorsuali.

Tipologie di procedure concorsuali

Le procedure concorsuali sono attualmente 5: fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, introdotte dalla legge fallimentare, r.d. 267/1942, l'amministrazione straordinaria, introdotta dalla L.95/1979 e rivista dal D.lgs 270/1999, e l'amministrazione straordinaria accelerata per le imprese di maggiori dimensioni, aggiunta con il D.L.347/2003 (convertito in legge con la 39/2004).

Unici caratteri comuni a tutte le procedure concorsuali sono le generalità, in quanto esse coinvolgono tutto il patrimonio dell'imprenditore e non singoli beni, e la collettività, in forza del fatto che in tali procedure vengono coinvolti tutti i creditori, a cui si cerca di garantire di assicurare la parità di trattamento, ripartendo fra tutti le conseguenze patrimoniali del dissesto dell'imprenditore.

Le singole procedure concorsuali

Fallimento: è una procedura giudiziale volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, opportunamente reintegrato, e a ripartirne il ricavato fra i creditori, secondo i criteri ispirati dal principio di parità di trattamento. Il d.lgs.169/2007 ha apportato significative correzioni a tale procedura, tra cui:

  • Maggiore autonomia al curatore nel determinare le modalità di liquidazione del patrimonio.
  • Rafforzamento del ruolo del comitato dei creditori nel valutare la convenienza e l'opportunità degli atti del curatore.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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