vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE OBBLIGAZIONI
Nell’obbligazione debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza e da ciò derivano gli obblighi di protezione
che gravano sul debitore a favore del creditore (es. obbligo di custodia del bene consegnato).
• LE VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
- Adempimento (o altre cause di estinzione diverse dall’adempimento)
- Modificazioni dell’obbligazione (soggetti attivo e passivo, oggetto)
- Inadempimento (responsabilità per inadempimento o contrattuale)
- Garanzie del credito
• L’ADEMPIMENTO
- Nell’adempimento vi è rilascio di quietanza da parte del creditore
- In caso di incapacità di agire del debitore, l’adempimento è efficace (salvo che si tratti di obbligazione naturale)
- In caso di incapacità di agire del creditore, l’adempimento è inefficace, salvo prova che la prestazione ricevuta è stata a
vantaggio dell’incapace
- L’adempimento può essere fatto da un terzo capace di agire, per una libera scelta o motivi diversi, efficace anche se il
creditore vi si oppone. L’adempimento di un terzo di regola NON libera il debitore, salvo che il creditore ratifichi
l’adempimento al terzo o ne approfitta (es. pagamento ad una persona legata al creditore, che poi consegna il dovuto allo
stesso)
- Perché l’adempimento avvenga, il creditore deve accettare e la prestazione deve essere eseguita.
- Il termine dell’adempimento è fissato dal titolo, è stabilito dalle parti o dal giudice, e se non vi è alcun termine,
l’adempimento deve essere immediato.
- Il credito è esigibile SOLO dopo la scadenza del termine fissato.
- Il luogo dell’adempimento è indicato nel titolo, desunto da natura prestazione o, in mancanza di criteri, è il domicilio del
debitore.
- In caso di mancata cooperazione del creditore si ha la sua messa in mora, con offerta solenne della prestazione (tramite
notaio o ufficiale giudiziario) o offerta secondo gli usi. Il debitore non risponde dei danni causati al creditore
dall’inadempimento e ha diritto di chiedere al creditore il risarcimento dei danni. Non deve inoltre frutti o interessi non
percepiti.
- Nelle obbligazioni pecuniarie vi è un tetto massimo ai pagamenti in contanti, con obbligo di usare moneta bancaria o
elettronica per importi più elevati.
• L’INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento radicale e definitivo, inesatto per qualità o quantità, o ritardo nell’adempimento, si hanno i seguenti rimedi:
MORA DEL DEBITORE: si applica in caso di ritardo non giustificato del debitore, e SOLO nel caso in cui la prestazione possa ancora essere
eseguita, per tutelare il creditore e fare pressione sul debitore per un corretto adempimento. La costituzione in mora è un’intimazione o
richiesta di adempimento in forma scritta. Nel caso di obbligazioni pecuniarie si applicano anche interessi moratori. Per tutte le obbligazioni,
invece, vi è il PASSAGGIO DEL RISCHIO, ovvero lo spostamento sul debitore del rischio di impossibilità sopravvenuta della prestazione
(salvo che il debitore non dimostri che l’oggetto di prestazione sarebbe stato distrutto anche se fosse stato presso il creditore). Gli effetti della
mora cessano per atto del creditore, o del debitore (es. pagamento con interessi moratori maturati fino a quel momento).
RISARCIMENTO DEL DANNO: il debitore che non esegue la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, salvo che non provi che la sua
inadempienza fosse determinata da causa di impossibilità a lui non imputabile. In quest’ultimo caso il debitore è liberato, come lo è anche nel
caso in cui al debitore sia richiesto uno sforzo superiore a ciò che è ragionevole chiedere per il tipo di prestazione. L’imputabilità avviene in
caso di responsabilità per colpa (negligenza, imperizia, imprudenza), lieve o grave, e in caso di responsabilità dolosa (ovvero in caso di
volontà e consapevolezza di danneggiare). In questo ultimo caso vi è un risarcimento maggiore. Se il comportamento è volontario ma nella
convinzione di essere nel giusto, non vi è dolo. Il creditore ha onere della prova nei confronti del debitore, ma può esserci anche inversione
dell’onere della prova.
Il danno consiste in perdita, diminuzione del patrimonio del danneggiato, oppure può essere un danno non patrimoniale.
Se l’obbligazione nasceva da contratto, il creditore può anche far valere l’eccezione di inadempimento e chiedere la risoluzione del contratto.