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Ceduto il debitore chi subisce la cessione il suo debito viene ceduto
Se non è informato corre rischio che paghe al creditore apparente vecchio creditore cedente
Garanzia di esistenza del credito
E’ una garanzia dovuta per legge è sempre riconosciuta al cessionario
Se uno acquista un credito e poi scopre che nel momento in cui che stato acquistato il realtà quel
credito non esisteva l’operazione può essere annullata.
Garanzia di solvibilità del debitore
Non è dovuta per legge solo se le parti la concordano
E’ la garanzia che il debitore paghi il suo credito
cessione PRO Solvendo è la garanzia che il debitore sarà adempiente
cessione PRO Soluto non ce la garanzia che il debitore sarà adempiente
Factoring sono le quelle imprese che si occupano professionalmente dell’acquisto dei crediti delle
imprese
Obbligazioni con una pluralità di soggetti
Rispetto ad‘unica obbligazione ci sono 2 criteri
Solidarietà
La solidarietà passiva è la regola la parziarietà passiva è la eccezione
Passiva se ci sono più debitore
Se ci sono più debitori il creditori può chiedere a ciascuno l’intera prestazione
Azione di regresso è la azione con cui chi ha pagato per tutti poi si rivale su gli altri debitori per
farsi dare da ciascuno la loro parte
esempio: quando si va a restaurante e si fa alla romana uno paga per tutti e poi si fa ridare il soldi
Pluralità di debitori: ciascun debitore può essere tenuto ad eseguire l’intera prestazione, liberando
anche gli altri debitori. Potrà rivalersi per ottenere la restituzione della parte altrui esercitando
l’azione di regresso. Il rischio di insolvenza di un debitore ricade sugli altri debitori
Attiva se ci sono più creditori
Un creditore può riscuotere l’intera prestazione dal debitore
Azione de regresso è l’azioni degli altri creditori per avere la loro quota
esempio: uno incassa per tutti e poi lo divide con gli altri creditori
Pluralità di creditori: ciascuno può chiedere al debitore l’esecuzione dell’intera prestazione; dovrà
poi corrispondere agli altri creditore la loro parte
Parziarietà
La parziarietà attiva è la regola solo nei casi espressamente previsti dalla legge vale la solidarietà
Attiva se ci sono più creditori
Ciascun creditore chiede la sua quota
Pluralità di creditori: ogni creditore riscuote la sua parte
Passiva se ci sono più debitori
Ciascun debitore paga la sua parte
Il creditore va a ciascun debitore e chiede la sua quota
Pluralità di debitori: ogni debitore adempie per la sua parte e non risponde per la parte altrui
Si osserva come le regole generali rispecchino il principio di favore per il creditore: in caso di
pluralità di debitori non subisce il rischio di insolvenza per uno di essi, in caso di pluralità di
creditori ognuno riscuote la sua parte.
La prestazione deve essere sempre eseguita per intero: il creditore può sempre rifiutare
un’esecuzione parziaria.
Elementi oggettivi
Il contenuto che deve avere la prestazione
Luogo d’esecuzione: la prestazione va eseguita nel luogo stabilito dalle parti. Se non ci sono
disposizioni valgono le seguenti regole:
1. Obbligazione di consegnare cosa determinata: dove si trova la cosa al momento dell’obbligazione
2. Pagare una somma di denaro: domicilio del creditore
3. Altre obbligazioni: domicilio del debitore
Luogo dell’adempimento art. 1182
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o
dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le
norme che seguono .
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si
trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta .
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il
creditore ha al tempo della scadenza . Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva
quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa
dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della
scadenza.
Tempo di esecuzione: la prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o, se
fissato un termine, alla scadenza di quest’ultimo (il creditore non può esigere la prestazione prima
dello scadere del termine, salvo che il termine non sia stato stabilito a suo unico vantaggio)
Il termine è fissato delle parti entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta
Termine a favore del debitore significa che il creditore non può pretendere la prestazione prima
della scadenza del termine
Termine a favore del creditore significa che il creditore può rifiutare il pagamento prima del
termine
Tempo dell’adempimento art.1183
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla
immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il
modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle
parti, è stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di
stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato
su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Quando un termine è indicato in un periodo di tempo il giorno iniziale non si conta mentre si conta
il giorno finale
Quando i termini sono stabiliti in mesi o anni scadono nel giorno corrispondente del mese o
dell’anno a prescindere che ci siano mesi con 30 o 28 giorni
Termine art. 1184
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non
risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
Computo il termine art. 1187
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'art.
2963
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi
sono usi diversi.
E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
L’oggetto della prestazione
Adempimento deve essere esatto
Adempimento parziale art.1181
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile, salvo che la
legge o gli usi dispongano diversamente.
1. Il debitore sarà considerato responsabile come se non avesse pagato nulla è inadempiente
Prestazione in luogo dell’adempimento art.1197
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore
uguale o maggiore , salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando
la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto
alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il
creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
2. Il creditore può rifiutare qualcosa di diverso anche se vale di più
Diritto del debitore alla quietanza art.1199
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e
farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
3. Quando il debitore paga ha diritto a ricevere la quietanza un documento firmato che dice che ha
pagato
Identità della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta: non è
liberato se esegue un altra prestazione, anche di pari valore. Il creditore può consentire una
prestazione diversa da quella dovuta come nel caso della prestazione in luogo di adempimento
(anziché soldi pago in natura).
Inadempimento
E’ la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta: il debitore è inadempiente se non
esegue la prestazione, o la esegue non nei tempi, nei modi, nel luogo stabilito. L’inadempimento
totale o parziale o l’adempimento tardivo o inesatto danno luogo a responsabilità per il debitore, che
è tenuto a risarcire il danno che la sua condotta abbia cagionato al creditore salvo impossibilità
sopravvenuta per cause a lui non imputabili: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile." (art 1218
cc). Cagionato: provocare causare un danno
Mora
Mora del debitore
È il ritardo del debitore nell’adempiere la prestazione dovuta. Un ritardo è già di per sé
inadempimento, essendo che la prestazione deve essere eseguita esattamente anche in termini
temporali, ma può essere sia segno di un definitivo inadempimento o può preludere una tardiva
esecuzione .
La mancata esecuzione alla scadenza del termine non basta, solitamente, per considerare il debitore
in mora.
Occorre un atto formale, detto costituzione in mora è un intimazione scritta ad adempiere rivolta al
debitore superfluo in questi casi perché si suppone che il ritardo sia tollerato dal creditore.
Se lascia passare il termine significa che accetta e non potrà chiedere il risarcimento del danno
Ritardo definitivo nel momento in cui il creditore perde l’interesse a ricevere la prestazione
Il creditore ha l’onere di contestar il ritardo del debitore
Costituzione in mora
E’ l’atto scritto con il quale il creditore contesta il ritardo del debitore
Il creditore deve intimar espressamente al debitore l’adempimento
Casi che non si deve costituire in mora
Il debitore dichiara per scritto che non intende adempiere non è ragionevole attendersi un
esecuzione tardiva
Prestazione sottoposta a termine scaduto da eseguirsi presso domicilio del creditore: l’esecuzione
della prestazione non dipende dall’iniziativa del creditore (somma di denaro)
Effetti della costituzione in mora sono:
1. Obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento
o dell’adempimento tardivo &egrav