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Estratto del documento

Ceduto il debitore chi subisce la cessione il suo debito viene ceduto

Se non è informato corre rischio che paghe al creditore apparente vecchio creditore cedente

Garanzia di esistenza del credito

E’ una garanzia dovuta per legge è sempre riconosciuta al cessionario

Se uno acquista un credito e poi scopre che nel momento in cui che stato acquistato il realtà quel

credito non esisteva l’operazione può essere annullata.

Garanzia di solvibilità del debitore

Non è dovuta per legge solo se le parti la concordano

E’ la garanzia che il debitore paghi il suo credito

cessione PRO Solvendo è la garanzia che il debitore sarà adempiente

cessione PRO Soluto non ce la garanzia che il debitore sarà adempiente

Factoring sono le quelle imprese che si occupano professionalmente dell’acquisto dei crediti delle

imprese

Obbligazioni con una pluralità di soggetti

Rispetto ad‘unica obbligazione ci sono 2 criteri

Solidarietà

La solidarietà passiva è la regola la parziarietà passiva è la eccezione

Passiva se ci sono più debitore

Se ci sono più debitori il creditori può chiedere a ciascuno l’intera prestazione

Azione di regresso è la azione con cui chi ha pagato per tutti poi si rivale su gli altri debitori per

farsi dare da ciascuno la loro parte

esempio: quando si va a restaurante e si fa alla romana uno paga per tutti e poi si fa ridare il soldi

Pluralità di debitori: ciascun debitore può essere tenuto ad eseguire l’intera prestazione, liberando

anche gli altri debitori. Potrà rivalersi per ottenere la restituzione della parte altrui esercitando

l’azione di regresso. Il rischio di insolvenza di un debitore ricade sugli altri debitori

Attiva se ci sono più creditori

Un creditore può riscuotere l’intera prestazione dal debitore

Azione de regresso è l’azioni degli altri creditori per avere la loro quota

esempio: uno incassa per tutti e poi lo divide con gli altri creditori

Pluralità di creditori: ciascuno può chiedere al debitore l’esecuzione dell’intera prestazione; dovrà

poi corrispondere agli altri creditore la loro parte

Parziarietà

La parziarietà attiva è la regola solo nei casi espressamente previsti dalla legge vale la solidarietà

Attiva se ci sono più creditori

Ciascun creditore chiede la sua quota

Pluralità di creditori: ogni creditore riscuote la sua parte

Passiva se ci sono più debitori

Ciascun debitore paga la sua parte

Il creditore va a ciascun debitore e chiede la sua quota

Pluralità di debitori: ogni debitore adempie per la sua parte e non risponde per la parte altrui

Si osserva come le regole generali rispecchino il principio di favore per il creditore: in caso di

pluralità di debitori non subisce il rischio di insolvenza per uno di essi, in caso di pluralità di

creditori ognuno riscuote la sua parte.

La prestazione deve essere sempre eseguita per intero: il creditore può sempre rifiutare

un’esecuzione parziaria.

Elementi oggettivi

Il contenuto che deve avere la prestazione

Luogo d’esecuzione: la prestazione va eseguita nel luogo stabilito dalle parti. Se non ci sono

disposizioni valgono le seguenti regole:

1. Obbligazione di consegnare cosa determinata: dove si trova la cosa al momento dell’obbligazione

2. Pagare una somma di denaro: domicilio del creditore

3. Altre obbligazioni: domicilio del debitore

Luogo dell’adempimento art. 1182

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o

dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le

norme che seguono .

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si

trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta .

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il

creditore ha al tempo della scadenza . Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva

quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa

dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della

scadenza.

Tempo di esecuzione: la prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o, se

fissato un termine, alla scadenza di quest’ultimo (il creditore non può esigere la prestazione prima

dello scadere del termine, salvo che il termine non sia stato stabilito a suo unico vantaggio)

Il termine è fissato delle parti entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta

Termine a favore del debitore significa che il creditore non può pretendere la prestazione prima

della scadenza del termine

Termine a favore del creditore significa che il creditore può rifiutare il pagamento prima del

termine

Tempo dell’adempimento art.1183

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla

immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il

modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle

parti, è stabilito dal giudice.

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di

stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato

su istanza del debitore che intenda liberarsi.

Quando un termine è indicato in un periodo di tempo il giorno iniziale non si conta mentre si conta

il giorno finale

Quando i termini sono stabiliti in mesi o anni scadono nel giorno corrispondente del mese o

dell’anno a prescindere che ci siano mesi con 30 o 28 giorni

Termine art. 1184

Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non

risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

Computo il termine art. 1187

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'art.

2963

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi

sono usi diversi.

E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.

L’oggetto della prestazione

Adempimento deve essere esatto

Adempimento parziale art.1181

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile, salvo che la

legge o gli usi dispongano diversamente.

1. Il debitore sarà considerato responsabile come se non avesse pagato nulla è inadempiente

Prestazione in luogo dell’adempimento art.1197

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore

uguale o maggiore , salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando

la diversa prestazione è eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto

alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il

creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

2. Il creditore può rifiutare qualcosa di diverso anche se vale di più

Diritto del debitore alla quietanza art.1199

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e

farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

3. Quando il debitore paga ha diritto a ricevere la quietanza un documento firmato che dice che ha

pagato

Identità della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta: non è

liberato se esegue un altra prestazione, anche di pari valore. Il creditore può consentire una

prestazione diversa da quella dovuta come nel caso della prestazione in luogo di adempimento

(anziché soldi pago in natura).

Inadempimento

E’ la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta: il debitore è inadempiente se non

esegue la prestazione, o la esegue non nei tempi, nei modi, nel luogo stabilito. L’inadempimento

totale o parziale o l’adempimento tardivo o inesatto danno luogo a responsabilità per il debitore, che

è tenuto a risarcire il danno che la sua condotta abbia cagionato al creditore salvo impossibilità

sopravvenuta per cause a lui non imputabili: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione

dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato

determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile." (art 1218

cc). Cagionato: provocare causare un danno

Mora

Mora del debitore

È il ritardo del debitore nell’adempiere la prestazione dovuta. Un ritardo è già di per sé

inadempimento, essendo che la prestazione deve essere eseguita esattamente anche in termini

temporali, ma può essere sia segno di un definitivo inadempimento o può preludere una tardiva

esecuzione .

La mancata esecuzione alla scadenza del termine non basta, solitamente, per considerare il debitore

in mora.

Occorre un atto formale, detto costituzione in mora è un intimazione scritta ad adempiere rivolta al

debitore superfluo in questi casi perché si suppone che il ritardo sia tollerato dal creditore.

Se lascia passare il termine significa che accetta e non potrà chiedere il risarcimento del danno

Ritardo definitivo nel momento in cui il creditore perde l’interesse a ricevere la prestazione

Il creditore ha l’onere di contestar il ritardo del debitore

Costituzione in mora

E’ l’atto scritto con il quale il creditore contesta il ritardo del debitore

Il creditore deve intimar espressamente al debitore l’adempimento

Casi che non si deve costituire in mora

Il debitore dichiara per scritto che non intende adempiere non è ragionevole attendersi un

esecuzione tardiva

Prestazione sottoposta a termine scaduto da eseguirsi presso domicilio del creditore: l’esecuzione

della prestazione non dipende dall’iniziativa del creditore (somma di denaro)

Effetti della costituzione in mora sono:

1. Obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento

o dell’adempimento tardivo &egrav

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Erika_Celis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Nanni Luca.