LE OBBLIGAZIONI
Obligatio
: vincolo giuridico (non materiale) per cui un soggetto, detto debitore, è tenuto a
un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto, detto creditore. Il
comportamento cui è tenuto il debitore, e che il creditore può pretendere, è la
“prestazione” .Il dovere giuridico del debitore è il debito, il corrispondente diritto soggettivo
del creditore è il credito. L’azione concessa sarà pertanto un actio in personam
.
Il debitore
inadempiente incorre in responsabilità.La responsabilità è il vincolo di chi deve tener conto,
ed è perciò esposto al rischio di dovere subire una sanzione.
Nascita del concetto di obligatio
L’idea di obligatio nasce a Roma nell’ambito degli atti leciti,ma ad assumere rilievo furono
dapprima,assai verosimilmente, gli atti illeciti. Vendetta la situazione dell’ offensore
⇒
esposto a vendetta dell’offeso può essere raffigurata come mera responsabilità .
Ma l’offeso
poteva rinunciare alla vendetta se l’offensore si offriva di pagare una composizione
pecuniaria .La somma di denaro riscossa fu detta poena
.
Nexum
: al pari della mancipatio sappiamo essere stato un negozio per aes et libram
➢
= negozi formali che prevedevano la pesatura del metallo. Il nexus
=obbligato non
risultava liberato nei confronti del creditore nemmeno dopo aver adempiuto la
prestazione pattuita .Il creditore lo poteva tenere sotto controllo (simile al dominus
sullo schiavo) fino a che non ci fosse stato un atto uguale e contrario per lo
scioglimento del vincolo obbligatorio =
solutio per aes et libram il debitore si poteva
⇒
considerare sciolto dal vincolo.Il creditore avrebbe potuto legare ai ceppi della casa il
debitore. Il nexum dava luogo ad un vincolo attuale (potere diretto e immediato sulla
persona) ,materiale e non soltanto giuridico e potenziale come l’ obligatio
.
Riconducibilità in capo alla stessa persona del debito e responsabilità : per i
➢ romani era normale pensare che queste due figure fossero separate.Figure dei
praedes nelle legis actio sacramenti in rem per custodire temporaneamente il
⇒
bene e dei vades comparsa del convenuto in giudizio quando l’udienza era
⇒
rimandata al giorno dopo = ruolo di garanzia di fronte all’inadempimento non ne
⇒
avrebbe risposto il debitore stesso debito e responsabilità facevano capo a
⇒
persone diverse .
La sponsio
: prototipo della stipulatio
.
Partecipavano un interrogante ed un
➢
promittente che era responsabile in caso di mancato adempimento + vincolato
dalla promessa = prestazione futura .
La stessa struttura della sponsio si andò estendendo ad altri rapporti nascenti da atto
➢
lecito obligatio nel significato tecnico che sappiamo.Dagli inizi del principato il
⇒
termine obligatio fu usato anche in riferimento a rapporti nascenti da atto illecito
(autore illecito = debitore , vittima = creditore).
Responsabilità : nelle legis actio = esposto al rischio dell’assoggettamento del
➢
creditore. Dopo le legis actio = addictio del debitore o bonorum venditio
. L’ obligatio si
andò sempre più caratterizzando come vincolo relativo al patrimonio.
Caratteristica di vincolo materiale e non ideale : per la fase arcaica e per la parte
➢ dell’epoca repubblicana il vincolo obbligatorio sarebbe stato concepito dai romani
come un vincolo materiale perchè la procedura esecutiva nell’ambito del processo
legis actiones il soggetto che subiva la manus iniectio veniva addictus in favore del
creditore = considerato in una posizione di assoggettamento personale rispetto al
creditore. Il vincolo lo si ricollega al discorso della manus iniectio
. Parlando di atti
negoziali obbligatori es: sponsio (formale tipico di ius civile attraverso la quale una
parte prometteva un determinato comportamento), stipulatio
.
Classificazioni rispetto a obbligazioni:
civile e onoraria : un obbligo poteva trovare fondamento nel ius civile oppure
❏
nello ius honorarium (diritto pretorio).Il verbo “
oportere
”=civile
,
“ teneri
”=onoraria .
A differenza dei diritti reali il punto di vista è quello del
convenuto debitore .
civile e naturale : naturale a differenza di quelle civili è un’obbligazione non
❏ azionabile, non dà luogo in capo al creditore al sorgere di un’azione, nel
naturale il creditore spontaneamente adempie. Attraverso il meccanismo della
soluti retentio
: permette al creditore di trattenere la prestazione. Filii familias e
schiavi.(vd resp. addietizia,era l’unico strumento di tutela per mantenere ciò
che i soggetti in iuris avevano effettuato in loro favore).
● Comportamento che potrà corrispondere a un d
are, facere o non facere,praestare
.
Quanto c’è un’obbligazione con prestazione di dare
: avere in oggetto o un c
ertum o
un incertum a seconda che il dare sia individuato in maniera determinata + di regola
sempre divisibili + per il classici trasferire proprietà o costruire un diritto reale o
possesso (se immobili bisognava fare traditio).Per quanto riguarda il facere è sempre
considerato un incertum + di regola sempre indivisibili.Ha dei riflessi sul tipo di azioni
che il debitore dovrà esperire, actio stipulatio certo (intentio simile a condictio,se non
uguale), actio stipulatio incerto
.
Praestare
, il significato non è chiaro, in relazione ad
ogni possibile prestazione .
La prestazione per essere valida doveva essere:
1. suscettibile di valutazione economica ovvero le si doveva poter attribuire una
corrispondente somma pecuniaria perchè nell’epoca formulare tutte le condanne
andavano espresse in forma pecuniaria, se non ci fosse stata una corrispondente
economica nella prestazione,l’obbligazione non sarebbe stata sanzionabile a
processo .Si pensa che in origine non fosse così, es: sponsio per le promesse
matrimoniali.
a. stipulazione penale : una parte prometteva all’altra di pagare una certa somma
di denaro (
poena
) per l’eventualità che la prestazione non venisse effettuata
come e quando convenuto actio ex stipulatu (reipersecutoria).
⇒
2. Il creditore doveva avere interesse nella prestazione richiamato il divieto del
⇒
contratto a favore di terzi. Per eludere questa regola si ricorreva alla stipulatio
poenae.
3. Avere ad oggetto un comportamento proprio del debitore, non si concepiva l’idea di
un fatto altrui debito e responsabilità del debitore .
⇒
4. Non poteva avere inizio con l’erede del debitore, pena la nullità se
l’obbligazione nasceva direttamente in capo all’erede delle parti .Potevano
essere aggirati avvalendosi di un adstipulator che facesse una stipulatio per il quale il
promittente avrebbe adempiuto in punto di morte,si ritenne valido un mandato post
mortem
. NON ATTIENE A REQ PRESTAZIONE.
5. essere possibile sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista giuridico ⇒
riferimento alla impossibilità iniziale non tanto a quella sopravvenuta.
6. essere lecita , pena la nullità.Non era lecita la prestazione contraria al diritto
oggettivo o al buon costume.
Impossibilità sopravvenuta della prestazione : stabilire in casi di questo genere se
tale impossibilità (⇒ inadempimento da parte del debitore) sia a lui imputabile o meno.Per
criteri di responsabilità
stabilirlo ogni ordinamento deve individuare dei .
factum debitoris : nelle obbligazioni di dare cose determinate sanzionate da
❏
ius di stretto diritto , il debitore rispondeva se l’inadempimento fosse
conseguente ad un suo comportamento positivo e cosciente non importa
se voluto oppure no .
criterio del dolo : è il più vantaggioso per il debitore. Comportamento
❏ volontario finalizzato a produrre un danno in capo ad un’altra persona.
Significa che il debitore risponde dell’inadempimento solo quando questo
avviene volontariamente, es: nel deposito il contratto era a vantaggio del
⇒
deponente.
criterio della colpa : è intermedio.Fa riferimento ad una condotta non
❏ volontaria però considerabile negligente, imprudente o imperita. Si ha una
colpa che si avvicina al dolo ovvero colpa grave (culpa lata) = non intende
quel che tutti intendono, fino a una colpa parecchio onerosa quando si parla
di culpa lievissima.Per determinare se una condotta è negligente, imprudente
o imperita ci sono dei parametri: astratti=diligenza dell’uomo medio, culpa in
abstracto ; modello di diligenza calibrato sulla persona del debitore culpa in
concreto diligentia quam in suis per collegare la diligenza negli affari
⇒
negoziali e riportarla nell’attività del debitore standard può essere basso o
⇒
alto a seconda dei soggetti di riferimento.
custodiam praestare: dovere di protezione amplissimo quasi al livello di
❏
responsabilità oggettiva, rispondere sempre dell’inadempimento tranne che
nei casi di forza maggiore o caso fortuito .Significava rispondere anche
quando non si poteva constatare nessuno scostamento dallo standard di
diligenza o perizia. Quando il debitore teneva a suo vantaggio la cosa altrui.
Periculum : rischio che la prestazione diventi impossibile per causa non
❏
imputabile al debitore in alcun modo , si concretizza quando la prestazione
diventa impossibile per caso fortuito o forza maggiore esula dalla
⇒
responsabilità contrattuale .Anche in questo caso occorre comunque accollare
in capo ad una parte la perdita patrimoniale.Il criterio generale previsto era
quello per il quale doveva accodarsi in capo al dominus della cosa.Il bene da
restituire era di solito di proprietà del creditore. Res perit domino
=la cosa
perisce per il padrone.Se il debitore non restituisce la cosa il debitore non
dovrà corrispondere ad una somma di denaro nel relativo processo avviato
con la relazione contrattuale.
○ Perpetuatio obligationis
: principio elaborato dai romani per risolvere un
conflitto logico che emergeva nel caso in cui la situazione fosse venuta
impossibile.Al momento della litis contestatio
,l’attore afferma una pretesa
avente carattere sempre attuale. L’azione è la stessa sia in caso di
inadempimento sia in caso di impossibilità sopravvenuta principio della
⇒
perpetuatio l
’obbligazione si “perpetua”.Ci sarà il criterio attraverso il quale
⇒
stabilire il valore dell’obbligazione rimasta inadempiuta.I giuristi repubblicani
sentirono necessaria l’elaborazione di tale principio: ci sarebbe stato un
conflitto logico.
La mora : il ritardo colpevole dell’adempimento della prestazione dava luogo a mora.Il
ritardo poteva essere imputabile al debitore = mora solvendi
, creditore = mora accipiendi
.
● Mora del debitore: si fa riferimento ad una prestazione ancora possibile ma rimasta
inadempiuta .Si parla di ritardo dell’adempimento,imputabile secondo i criteri di
responsabilità.(dolo ecc). Uno dei criteri maggiormente utilizzati era quello dell’ utilità
dei contraenti : squilibrio nella considerazione nell’utilità dell’atto,colui il quale aveva
più vantaggi avrebbe avuto più probabilità di essere convenuto.Nel comodato il
contratto è tutto a vantaggio del comodatario ed in quel caso su di lui si prevede un
tipo di responsabilità per custodiam.
○ Nella mora poteva essere costituito il debitore in due modi : automaticamente
ovvero alla scadenza di un termine ove previsto nell’atto costitutivo
dell’obbligazione + tramite interpellatio da parte del creditore ossia la richiesta
formale di adempimento che il creditore poteva rivolgere al debitore mora
⇒
ex re e mora ex persona
. Negli atti illeciti non c’è bisogno dell’ interpellatio o di
altro, l’autore dell’atto illecito è sempre in mora .
○ Effetti : vedersi accollato dall’ordinamento il periculum che normalmente stava
in capo al creditore.A meno che nell’ambito delle obbligazioni sanzionate da
azioni di buona fede a quel punto se il debitore dimostra che la cosa pur
restituita tempestivamente sarebbe perita ugualmente se si fosse trovata
verso il creditore allora il debitore è esente da qualsiasi responsabilità. Sul
valore economico si aggiungeranno delle ulteriori somme di denaro che il
debitore dovrà per ogni giorno di ritardato adempimento della prestazione ⇒
interessi moratori .
● Mora del creditore: se il creditore rifiuta la prestazione offerta dal debitore.Il debitore
non sarà liberato dal vincolo obbligatorio.
○ Effetti : accollo del periculum
.
Attenuazione della responsabilità del debitore
fino al dolo .Non continueranno a prodursi gli interessi moratori.Nel caso il
debitore segnasse una data somma di denaro contenuta in un sacchetto il
quale avrebbe dovuto depositarla presso un luogo pubblico determinato in
modo da interrompere la produzione degli interessi moratori. Alla fine dell’età
classica fu previsto che tale atto del debitore valesse come adempimento
della prestazione.
Le fonti delle obbligazioni: diverse teorie succedute nel tempo dall’epoca classica all’età
giustinianea.Tre teorie circa le fonti idonee a produrre obbligazioni. Fatti giuridici cui si
riconosce l’efficacia di generare appunto obbligazioni.
1. Le prime due furono elaborate da Gaio , che nelle istituzioni teorizzava che le
obbligazioni nascessero da: atti leciti contrattuali = atti leciti con effetti obbligatori e
da atti illeciti = delictae sanzionati con azioni penali.Già Gaio rifletteva come ci
⇒
fosse un caso nel quale era riscontrabile un’obbligazione similmente a quella che lui
vedeva nascere nel contratto di mutuo = pagamento dell’indebito ( soluti indebiti
). Per
Gaio contractus = negozio giuridico almeno bilaterale volto a fare nascere una
obbligazione nei quali sia dato ravvisare un accordo ( conventio
)
, le obbligazioni sono
sostanzialmente le stesse tra le parti.
2. Gaio nelle “ res cotidiane
” elabora una tripartizione delle fonti poichè aggiunge le
variae causarum figurae
: contenitore residuale nel quale trovano posto figure ibride
= atti leciti con effetti obbligatori in difetto di conventio (
solutio indebiti,negotiorum
gestio
,
tutela,legati) + illeciti pretori sanzionati penalmente ma non così gravi da
essere delictae
.
3. Sappiamo che i commissari di giustiniano decisero di suddividere il contenitore
residuale nei quasi contratti e nei quasi delitti .Per distinguere quali atti avessero
delitto di liceità e quali no.
Contratto
Negozio giuridico almeno bilaterale produttivo di obbligazioni a carico almeno di una
parte ,
entrambe manifestano la propria volontà ai fini della formazione dell’atto .
Soltanto
effetti obbligatori .
● Effetti: nascita obbligazione che sorge in capo una parte o più parti .
Non fu la
prima definizione , all’inizio del principato un giurista di nome Labeone elaborò una
nozione di contratto configurata sulla ultro citroque obbligatio=da una parte e
dall’altra
.
Richiama la concorde volontà tra le parti,rinvia alla nascita delle
obbligazioni in capo ad entrambe le parti.Per esempio il mutuo inizialmente non era
contratto poi lo è diventato (perchè prima si usava la definizione di Labeone). Ci vuole
sempre il requisito dell’accordo= conventio
.L’idea del convenire al fine di far sorgere
effetti obbligatori a questo punto in capo anche solo ad una parte.
Classificazioni :
● Il numero di parti obbligate dal contratto (sulle quali sorgono gli effetti obbligatori del
contratto): unilaterale (mutuo,stipulatio); bilaterale(compravendita) ; plurilaterale.
(societas).
○ Contratti bilaterali imperfetti
: quei contratti dai quali sorgono obbligazioni
sicuramente in capo ad una parte ed eventualmente in capo anche
all’altra .Non va confusa con la classificazione dei negozi giuridici poichè tale
tipo di qualifica attiene al numero di parti che devono manifestare la propria
volontà affinchè il negozio avvenga.Nel caso del negozio=genesi ;nel caso del
contratto=effetti (obbligatori non reali).
● A titolo gratuito oppure oneroso a sec
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