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. NON ATTIENE A REQ PRESTAZIONE.

5. essere possibile sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista giuridico ⇒

riferimento alla impossibilità iniziale non tanto a quella sopravvenuta.

6. essere lecita​ , pena la nullità.Non era lecita la prestazione contraria al diritto

oggettivo o al buon costume.

Impossibilità sopravvenuta della prestazione​ : stabilire in casi di questo genere se

tale impossibilità (⇒ inadempimento da parte del debitore) sia a lui imputabile o meno.Per

criteri di responsabilità​

stabilirlo ogni ordinamento deve individuare dei .

factum debitoris​ : nelle obbligazioni di dare cose determinate sanzionate da

❏ ​ ​ ​

ius di stretto diritto​ , il debitore rispondeva se l’inadempimento fosse

​ ​

conseguente ad un suo comportamento positivo e cosciente non importa

se voluto oppure no​ .

criterio del dolo​ : è il più vantaggioso per il debitore.​ Comportamento

❏ volontario finalizzato a produrre un danno in capo ad un’altra persona.

Significa che il debitore risponde dell’inadempimento solo quando questo

avviene volontariamente, es: nel deposito il contratto era a vantaggio del

deponente. ​

criterio della colpa​ : è intermedio.Fa riferimento ad una condotta non

❏ volontaria però considerabile negligente, imprudente o imperita.​ Si ha una

colpa che si avvicina al dolo ovvero colpa grave (culpa lata) = non intende

quel che tutti intendono, fino a una colpa parecchio onerosa quando si parla

di culpa lievissima.Per determinare se una condotta è negligente, imprudente

o imperita ci sono dei parametri: astratti=diligenza dell’uomo medio, culpa in

abstracto​ ; modello di diligenza calibrato sulla persona del debitore culpa in

concreto diligentia quam in suis per collegare la diligenza negli affari

negoziali e riportarla nell’attività del debitore standard può essere basso o

alto a seconda dei soggetti di riferimento.

custodiam praestare: dovere di protezione amplissimo quasi al livello di

❏ ​ ​ ​

responsabilità oggettiva,​ rispondere sempre dell’inadempimento tranne che

​ ​

nei casi di forza maggiore o caso fortuito​ .Significava rispondere anche

quando non si poteva constatare nessuno scostamento dallo standard di

diligenza o perizia. Quando il debitore teneva a suo vantaggio la cosa altrui.

Periculum​ : rischio che la prestazione diventi impossibile per causa non

❏ ​

imputabile al debitore in alcun modo​ , si concretizza quando la prestazione

diventa impossibile per caso fortuito o forza maggiore esula dalla

responsabilità contrattuale​ .Anche in questo caso occorre comunque accollare

in capo ad una parte la perdita patrimoniale.Il criterio generale previsto era

quello per il quale doveva accodarsi in capo al dominus della cosa.Il bene da

restituire era di solito di proprietà del creditore.​ Res perit domino

=la cosa

perisce per il padrone.Se il debitore non restituisce la cosa il debitore non

dovrà corrispondere ad una somma di denaro nel relativo processo avviato

con la relazione contrattuale.

○ Perpetuatio obligationis

: principio elaborato dai romani per risolvere un

conflitto logico che emergeva nel caso in cui la situazione fosse venuta

impossibile.Al momento della litis contestatio

,l’attore afferma una pretesa

avente carattere sempre attuale.​ L’azione è la stessa sia in caso di

inadempimento sia in caso di impossibilità sopravvenuta principio della

perpetuatio l

’obbligazione si “perpetua”.Ci sarà il criterio attraverso il quale

stabilire il valore dell’obbligazione rimasta inadempiuta.I giuristi repubblicani

sentirono necessaria l’elaborazione di tale principio: ci sarebbe stato un

conflitto logico.

La mora​ : il ritardo colpevole dell’adempimento della prestazione dava luogo a mora.Il

​ ​

​ ​ ​

ritardo poteva essere imputabile al debitore =​ mora solvendi

, creditore = mora accipiendi

.

​ ​

● Mora del debitore: si fa riferimento ad una prestazione ancora possibile ma rimasta

inadempiuta​ .Si parla di ritardo dell’adempimento,imputabile secondo i criteri di

responsabilità.(dolo ecc).​ Uno dei criteri maggiormente utilizzati era quello dell’​ utilità

dei contraenti​ : squilibrio nella considerazione nell’utilità dell’atto,colui il quale aveva

più vantaggi avrebbe avuto più probabilità di essere convenuto.Nel comodato il

contratto è tutto a vantaggio del comodatario ed in quel caso su di lui si prevede un

tipo di responsabilità​ per custodiam.

○ Nella mora poteva essere costituito il debitore in due modi​ : automaticamente

ovvero alla scadenza di un termine ove previsto nell’atto costitutivo

dell’obbligazione + tramite interpellatio da parte del creditore ossia la richiesta

formale di adempimento che il creditore poteva rivolgere al debitore mora

ex re e mora ex persona

. Negli atti illeciti non c’è bisogno dell’​ interpellatio o di

altro, l’autore dell’atto illecito è sempre in mora​ .

○ Effetti​ : vedersi accollato dall’ordinamento il periculum che normalmente stava

in capo al creditore.A meno che nell’ambito delle obbligazioni sanzionate da

azioni di buona fede a quel punto se il debitore dimostra che la cosa pur

restituita tempestivamente sarebbe perita ugualmente se si fosse trovata

verso il creditore allora il debitore è esente da qualsiasi responsabilità. Sul

valore economico si aggiungeranno delle ulteriori somme di denaro che il

debitore dovrà per ogni giorno di ritardato adempimento della prestazione ⇒

interessi moratori​ .

● Mora del creditore: se il creditore rifiuta la prestazione offerta dal debitore.Il debitore

non sarà liberato dal vincolo obbligatorio.

​ ​

○ Effetti​ : accollo del periculum

.

Attenuazione della responsabilità del debitore

fino al dolo​ .Non continueranno a prodursi gli interessi moratori.Nel caso il

debitore segnasse una data somma di denaro contenuta in un sacchetto il

quale avrebbe dovuto depositarla presso un luogo pubblico determinato in

modo da interrompere la produzione degli interessi moratori. Alla fine dell’età

classica fu previsto che tale atto del debitore valesse come adempimento

della prestazione.

Le fonti delle obbligazioni: ​ diverse teorie succedute nel tempo dall’epoca classica all’età

giustinianea.Tre teorie circa le fonti idonee a produrre obbligazioni.​ Fatti giuridici cui si

riconosce l’efficacia di generare appunto obbligazioni.

​ ​

1. Le prime due furono elaborate da Gaio​ , che nelle istituzioni teorizzava che le

​ ​

obbligazioni nascessero da: atti leciti contrattuali = atti leciti con effetti obbligatori e

​ ​

da atti illeciti = delictae sanzionati con azioni penali.Già Gaio rifletteva come ci

fosse un caso nel quale era riscontrabile un’obbligazione similmente a quella che lui

vedeva nascere nel contratto di mutuo = pagamento dell’indebito (​ soluti indebiti

).​ Per

Gaio contractus = negozio giuridico almeno bilaterale volto a fare nascere una

obbligazione nei quali sia dato ravvisare un accordo (​ conventio

)

, le obbligazioni sono

sostanzialmente le stesse tra le parti.

2. Gaio nelle “​ res cotidiane

” elabora una tripartizione delle fonti poichè aggiunge le

​ ​

variae causarum figurae

: contenitore residuale nel quale trovano posto figure ibride

​ ​

= atti leciti con effetti obbligatori in difetto di conventio (

solutio indebiti,negotiorum

gestio

,

tutela,legati) + illeciti pretori sanzionati penalmente ma non così gravi da

essere delictae

. ​

3. Sappiamo che i commissari di giustiniano decisero di suddividere il contenitore

​ ​

residuale nei quasi contratti e nei quasi delitti​ .Per distinguere quali atti avessero

delitto di liceità e quali no.

Contratto ​

Negozio giuridico almeno bilaterale produttivo di obbligazioni a carico almeno di una

​ ​

parte​ ,

entrambe manifestano la propria volontà ai fini della formazione dell’atto​ .

Soltanto

effetti obbligatori​ . ​

● Effetti: nascita obbligazione che sorge in capo una parte o più parti​ .

Non fu la

prima definizione​ , all’inizio del principato un giurista di nome Labeone elaborò una

nozione di contratto configurata sulla ultro citroque obbligatio=da una parte e

​ ​

dall’altra

.

Richiama la concorde volontà tra le parti,rinvia alla nascita delle

obbligazioni in capo ad entrambe le parti.Per esempio il mutuo inizialmente non era

contratto poi lo è diventato (perchè prima si usava la definizione di Labeone).​ Ci vuole

sempre il requisito dell’accordo=​ conventio

.L’idea del convenire al fine di far sorgere

effetti obbligatori a questo punto in capo anche solo ad una parte.

Classificazioni​ :

● Il numero di parti obbligate dal contratto (sulle quali sorgono gli effetti obbligatori del

contratto): unilaterale (mutuo,stipulatio); bilaterale(compravendita) ; plurilaterale.

(societas). ​

○ Contratti bilaterali imperfetti​

: quei contratti dai quali sorgono obbligazioni

sicuramente in capo ad una parte ed eventualmente in capo anche

all’altra​ .Non va confusa con la classificazione dei negozi giuridici poichè tale

tipo di qualifica attiene al numero di parti che devono manifestare la propria

volontà affinchè il negozio avvenga.Nel caso del negozio=genesi​ ;nel caso del

contratto=effetti​ (obbligatori non reali).

● A titolo gratuito oppure oneroso a seconda che alla prestazione fatta da una parte

corrisponda o meno la somma di denaro​ .Oneroso:canone.Comodato: a titolo

gratuito.

requisiti necessari per la nascita del contratto,per il momento della produzione degli effetti

obbligatori: ​

● consensuali​ :occorre semplicemente il consenso in qualsivoglia modo

manifestato​ .(accordo).​ Compravendita,locazione e conduzione,mandato,​ societas

.

● reali​ : serve anche la consegna della cosa oggetto del contratto che produce effetti

​ ​ ​

obbligatori nel momento in cui la res viene consegnata​ .

La consegna della res non

attiene agli

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Publisher
A.A. 2018-2019
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.