Estratto del documento

Le obbligazioni

Obbligazione: vincolo giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a un determinato comportamento (prestazione) nei confronti di un altro soggetto (creditore).

  • Dovere giuridico del debitore: debito diritto soggettivo del creditore: credito
  • Prestazione: comportamento positivo (fare o non fare)
  • Ammissibile il caso di più debitori e/o creditori

Caratteristica dell’obbligazione: si tratta di persone determinate diritto di credito (lato attivo dell’obbligazione): diritto relativo; rispetto ad esso sono obbligate una o più persone determinate, esattamente individuate.

Azione del creditore

Azione data al creditore: Il debitore è inadempiente se l’inadempimento è a lui imputabile, incorre di responsabilità: posizione di chi deve rendere conto di chi è esposto al rischio di subire una sanzione (esposto all’azione, quindi alla procedura esecutiva).

Genesi dell'obbligazione

Pater familias

  • Atti illeciti - vendetta del nucleo familiare dell’offeso/poena: pagamento legittimazione all’assoggettamento materiale dell’offensore, ma (da un certo momento) necessaria la rinunzia se viene offerta una pena pecuniaria
  • Nexum - prestito di denaro presenti "debitore" e "creditore" questo pronuncia certa verba afferma per sé il potere che si costituisce sull’altra persona e fa atto di nexus, apprensione debitore assoggettato materialmente al creditore fino al solutio per aes et libram fide suo soddisfacimento liberazione

Con in virtù della a nexigaranzia dei lex Poetelia Papiria [abolizione con del 326 a.C.] obligationes. Vincoli materiali, NON giuridici e potenziali come nelle Praedes e vades.

Assunzione della garanzia

  • Attraverso interrogazione e (stipulatio) congrua risposta nascita aspettativa dell’interrogante ad un certo risultato (= obbligazione) [scomparsa in età preclassica]
  • Garanzia di un fatto di terzi debito e garanzia in capo a persone diverse, non alla stessa persona come nelle obbligazioni

Sponsio - interrogazione e congrua risposta del promittente sono il vincolo alla promessa, cioè ad una prestazione futura, e la responsabilità in caso di mancato adempimento sponsio.

Estensione del rapporto

Estensione del rapporto derivante dalla ad altri rapporti da atto lecito obligatio [età repubblicana] negli atti illeciti la pena pecuniaria si configura come contenuto di una prestazione, cui era tenuto l’autore dell’illecito in favore della vittima, che avrebbe potuto pretenderne il pagamento obligatio causa [inizio del Principato] in relazione a comportamenti che hanno la loro in atti illeciti fenomeni eterogenei con differenti regimi giuridici.

Responsabilità e azione esecutiva

Responsabilità: esecuzione per debiti. Legis actio per manus iniectionem.

  • I. Rischio di assoggettamento personale
  • II. Processo formulare – (meno rigorosa) / esecuzione patrimoniale (bonorum venditio) assoggettamento alla potestà del creditore della persona del patrimonio del debitore
  • III. Esecuzione personale solo contro debitori del tutto privi di mezzi

Obbligazione: vincolo potenziale che coinvolge materialmente la persona vincolo relativo al patrimonio. Sponsio "oportere" in personam obbligo giuridico espresso in termini di: nelle azioni denota l’esistenza di un vincolo civile.

Obligationes civiles: in personam in ius (intentio rapporti sottostanti ad azioni in ius concepta) ≠ "actione teneri": in factum rapporti di diritto onorario sottostanti ad azioni intentio in factum concepta) obligationes concesse dal pretore in età classica.

Obligationes naturales: rapporti non sanzionati da azioni il debitore non può essere costretto all’adempimento.

  • Effetti: soluti retentio: possibilità di trattenere quanto sia stato dato spontaneamente in condictio indebiti adempimento improponibile la (che presupponeva qualcosa di non dovuto)
  • Obbligazione come possibile oggetto di novazione
  • Obbligazione valutabile ai fini della compensazione
  • Per l’obbligazione possono essere costituite garanzie reali e personali

[Prima età classica] debiti da atto lecito assunti da schiavi in favore di persona diversa dal debitore, con negozio per il resto valido ed efficace pupillo auctoritas [età classica] obbligazioni assunte dal senza l’ del tutore, con negozio per il resto valido ed efficace [giuristi classici e scuole bizantine] situazioni da cui nascono doveri morali degni di soluti retentio considerazione a livello giuridico.

Contenuti della prestazione

  • Dare: trasferimento della proprietà o costituzione di altro diritto reale il creditore acquisisce proprietà e possesso della cosa a lui dovuta
  • Facere: ogni comportamento diverso dal dare; attività materiale/negozio giuridico
  • Praestare: ogni possibile prestazione

Requisiti della prestazione

Stipulatio poenae:

  • Suscettibile di valutazione economica aggirabile con prestazione = pagamento, comportamento desiderato = fatto dedotto in condizione
  • Nell’interesse del creditore aggirabile con prestazione = pagamento, comportamento desiderato = fatto dedotto in condizione, riguardante un terzo stipulatio
  • Responsabilità e debito in capo alla stessa persona aggirabile con poenae: prestazione = pagamento, comportamento desiderato relativo un fatto diverso da un comportamento del debitore

Possibile nullo il negozio giuridico che prevedeva a carico del debitore una prestazione impossibile dall’inizio e in assoluto. Lecita pena la nullità. Determinata o determinabile anche con rinvio a elementi esterni rispetto al negozio da compiere.

L’obbligazione non può avere inizio dalla persona dell’erede, pena la nullità un’adstipulator. (sino a Giustiniano) aggirabile tramite Inoltre si ritengono validi sia stipulatio, la per la quale il promittente avrebbe adempiuto in punto di morte sia il post mortem mandato sostanzialmente purché in esso l’esecuzione avesse avuto inizio in vita delle parti.

Obbligazioni divisibili e indivisibili

  • Obbligazioni divisibili: prestazioni frazionabili in diverse prestazioni omogenee anche quando la cosa era una sola, essendo necessario il trasferimento di proprietà, era possibile che uno dei due condebitori adempisse alienando una quota indivisa
  • Obbligazioni indivisibili: prestazioni non frazionabili + dare (in caso di indivisibilità usus) del diritto oggetto della prestazione: servitù, usufrutto, e inadempibili parzialmente
  • La prestazione è dovuta a o da più persone: regime delle obbligazioni solidali elettive

Obbligazioni alternative e generiche

Obbligazioni alternative: aventi 2+ prestazioni e in cui il debitore viene liberato con l’adempimento di una sola, a sua scelta (modificabile sino al momento dell’adempimento), salvo risultasse spettare al creditore dall’atto costitutivo (modificabile non oltre il momento dell’esercizio dell’azione contro il debitore inadempiente) impossibilità sopravvenuta di una delle due prestazioni = esecuzione della prestazione possibile; eccezione: prestazione scelta dal creditore divenuta impossibile per opera del debitore il creditore sceglie se pretendere quella ancora possibile o la stima dell’altra.

Obbligazioni generiche: la cui prestazione ha ad oggetto cose individuabili per genus, stipulatio per l’appartenenza ad un non fungibili nascono da o legato damnationem, ma era necessario che l’oggetto fosse indicato con ragionevole determinatezza. Res della scelta: inizialmente non soggetta a limitazioni rescritto di Settimio Severo – cosa di media qualità.

N.b. la prestazione non può divenire impossibile per perimento della cosa, ma questo è vero solo se il genus è molto ampio ≠ dalle alternative: una sola obbligazione, singoli possibili oggetti di essa non individuati.

Obbligazioni specifiche e responsabilità contrattuale

Obbligazioni specifiche: la cui prestazione ha ad oggetto cose determinate, individuate nella specie.

Responsabilità contrattuale (espressione moderna): Il debitore è responsabile se la prestazione diviene impossibile per motivi a lui imputabili. Criteri stabiliti dalla giurisprudenza:

  • Dare in ius - Obbligazioni di cose determinate sanzionate da azioni di stretto diritto – impossibilità conseguente ad un suo comportamento positivo e cosciente (factum debitoris), indipendentemente dalla volontarietà custodia
  • Debitore che tiene una cosa altrui a proprio vantaggio risponde per solo per perimento della cosa/impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore
  • Depositario incaricato di custodire la cosa a vantaggio del deponente risponde per dolo (comportamento volontario dannoso)
  • Colpa: comportamento negligente o imprudente [età classica e postclassica]

Culpa lata: a. il debitore non intende quello che tutti intendono grave, equiparata al dolo.

Culpa levis o culpa in abstracto: b. il debitore non adopera la propria diligentia dell’uomo medio.

Culpa in concreto: c. il debitore non cura le cose altrui come le proprie culpa, factum debitoris custodia [età postclassica e giustinianea] assimilazione dei criteri di culpa/dolo regime della responsabilità basato sulla dicotomia.

Nelle obbligazioni da contratto, possibile derogare ai criteri di imputazione dell’inadempimento con patto contrario.

Periculum e mora

Periculum: rischio dipendente da un evento pregiudizievole per taluno e non imputabile a nessuno perimento di una.

  • A carico del proprietario
  • A carico del creditore in presenza di rapporti obbligatori
  • Contratti bilaterali – questione: una parte deve adempiere comunque se l’altra è impossibilitata all’adempimento per ragioni non imputabili a nessuno?

Debitore a cui è imputabile l’impossibilità sopravvenuta di prestare una prestazione = responsabile perpetuazione dell’obbligazione il creditore può esercitare l’azione propria del rapporto tra le parti (perché nel contratto formulare la condanna era espressa in denaro, ottiene l’equivalente in denaro).

La mora: risultato del ritardo colpevole nell’adempimento della prestazione mora solvendi:

  • Imputabile al debitore che consapevolmente e senza giustificazione non adempie il proprio debito, finalizzata a rendere manifesta la consapevolezza, diviene la regola in [età classica] e sancisce la caduta in mora.
  • Superflua in casi di:
    • Obbligazione con termine iniziale previsto nel negozio costitutivo dell’obbligazione: mora a partire dalla scadenza
    • Obbligazioni nascenti da furto (ladro tenuto con la condictio ex causa furtiva): semper in mora est periculum in ogni caso a carico del debitore e perpetuazione dell’obbligazione (perpetuatio obligationis)

Iudicia bona fidei (ma non solo) – debitore moroso liberato se prova che, in caso di adempimento tempestivo, la cosa sarebbe perita ugualmente (decisioni particolari).

Iudicia bona fidei – si afferma il principio per cui il debitore deve corrispondere al creditore anche i frutti della cosa/gli interessi (calcolati dal giudice) dovuti dal momento della caduta in mora.

Le conseguenze della mora vengono meno una volta che il debitore avesse "purgato" la mora, offrendo di eseguire la prestazione.

Mora accipiendi: imputabile al creditore, per rifiuto della prestazione offertagli dal debitore divenuta impossibile la prestazione, il debitore è responsabile solo per dolo, in caso contrario era liberato; nei giudizi di stretto diritto in forza di pecunia obsignata nelle obbligazioni pecuniarie: se il debitore deposita la in un luogo pubblico, cessa il corso di eventuali interessi. Diocleziano dispone anche la liberazione dal debito (salva al creditore la possibilità di pretendere direttamente la corresponsione del denaro depositato).

Cessa una volta che il creditore si rende disponibile a ricevere la prestazione.

Fonti delle obbligazioni

Fatti giuridici cui si riconosce l’efficacia di generare (causae) obbligazioni tipiche, come le azioni che sanzionano le obbligazioni.

  • Contractus: atti leciti con effetti obbligatori significato più ristretto nelle fonti: negozi almeno bilaterali in cui è ravvisabile un accordo* tra le parti volto a far nascere la/le obbligazione/i in modo che siano sostanzialmente le stesse tra le parti concordate
  • Delicta maleficia: atti illeciti sanzionati da azioni penali

Institutiones, Gaio, nelle sue inizialmente individua le fonti in contratti e delitti, ma nota che la solutio indebiti non può rientrare nei contratti (manca l’accordo*).

Nell’opera Res cotidianae Libri Aureorum successiva o propone una tripartizione delle fonti:

  • Contractus
  • Delicta
  • Variae causarum figurae: atti leciti con effetti obbligatori NON classificabili come contratti per assenza dell’accordo* (solutio indebiti, negotiorum gestio, tutela, legati + alcuni illeciti pretori sanzionati da azioni penali ma non tanto gravi da essere classificati tra i delitti)

Institutiones compilatori delle di Giustiniano – quadripartizione delle fonti:

  • Contractus
  • Delicta
  • Quasi ex contractus: atti leciti con effetti obbligatori NON classificabili come contratti per assenza dell’accordo (previsti da Gaio + communio incidens e coeredità)
  • Quasi ex delicta: illeciti meno gravi sanzionati dal pretore con azioni penali

I contratti

Negozi almeno bilaterali (partecipazione di due o più parti al momento formativo dell’atto) in cui è ravvisabile un accordo* tra le parti volto a far nascere la/le obbligazione/i in modo che siano sostanzialmente le stesse tra le parti concordate.

  • Tipici: perché sono tipiche le fonti delle obbligazioni e le azioni che le sanzionano
  • Correttivi: tipicità nella forma, ma non nei contenuti (contratti innominati, patti aggiunti a contratti da cui derivano azioni di buona fede) [età postclassica]
  • Temperamenti, soprattutto dopo la riforma della stipulatio di Leone
  • Con effetti soltanto obbligatori

Contratti unilaterali e bilaterali

  • Consensuali: producono obbligazioni a carico di una sola parte / di entrambe le parti contratti bilaterali imperfetti: producono obbligazione a carico di una sola parte, ma eventualmente può nascere anche a carico dell’altra (deposito e comodato)
  • "Consensu contrahitur obligatio": Contratti consensuali – consenso, comunque manifesto, necessario e sufficiente per la validità (compravendita, locazione, società e mandato) fino all’esecuzione si sciolgono per mutuo dissenso
  • "Re contrahitur obligatio": Contratti reali – effetti obbligatori connessi alla consegna traditio della cosa il consenso si manifesta nella consegna – mutuo (proprietà) e fiducia, pegno (possesso), deposito e comodato (detenzione), manca la consegna, ma passa la proprietà
  • "Verbis contrahitur obligatio": certa verba) - Contratti verbali / letterali - (pronuncia di/ Litteris contrahitur obligatio (materiale registrazione per iscritto di operazioni verba scriptura contabili) consenso nelle o nella

Contratti reali

  1. Mutuo: contratto reale unilaterale per cui una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una somma di denaro o altre cose fungibili, con l’impegno del mutuatario di restituire altrettanto dello stesso genere – negozio causale che realizza un prestito di consumo (traditio).
  2. Consegna il mutuatario acquista la proprietà della/e cosa/e consegnata/e nascita di un obbligazione a carico del mutuatario di restituire l’equivalente di quanto ricevuto, di cui può disporre liberamente, con periculum a suo carico
  3. Restituzione: sottoposta ad un termine, perseguibile con condictio
  4. Istituto di ius civile, peregrini ius gentium fruibile anche dai
  5. NO interessi della condictio (nell’intento condictio datio) appare la stessa quantità di denaro/cose oggetto della contratto gratuito
  6. Gli interessi eventuali non potevano essere concordati in un patto (aggiunto a negozi da cui nascono azioni di stretto diritto, quale la condictio, sono tutelati solo in via di exceptio) necessario ricorrere ad una stipulatione a parte

Limiti ai tassi di interesse:

  • Fenus unciarium: [XII Tavole] 1/12 del capitale per ogni mese (100% all’anno)
  • [Fine età repubblicana] tasso massimo annuo fissato al 12%
  • [Giustiniano] tasso massimo annuo al 6%
  • N.b. vietato l’anatocismo: produzione di interessi su interessi non pagati

Fenus nauticum o pecunia traiecticia: prestito marittimo (in età repubblicana recepito dalla prassi commerciale mediterranea di città greche) denaro dato in prestito per operazioni commerciali d’oltre mare, con tassi di interessi anche al di sopra dei limiti legali, perché il rischio era interamente a carico del mutuante.

Deposito: contratto reale bilaterale imperfetto, per cui il deponente consegna al depositario una cosa mobile per la sua custodia gratuita, sino alla richiesta della restituzione furtum.

Consegna il depositario acquista la detenzione (viet asset)

Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 26
6 Le obbligazioni Pag. 1 6 Le obbligazioni Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
6 Le obbligazioni Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
6 Le obbligazioni Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
6 Le obbligazioni Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
6 Le obbligazioni Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
6 Le obbligazioni Pag. 26
1 su 26
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher val3ntina26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuccotti Ferdinando.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community