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La cessazione dei crediti: non riconosciuta la possibilità giuridica di cedere debiti e trasferire crediti
espedienti - delegatio promittendi - Novazione soggettiva previa attiva: cedente assume il ruolo di delegante, il cessionario di delegatario, e il debitore quello di delegato cambio di persona, ma il cessionario non subentra nell'identica posizione del cedente (estinzione di garanzie e interessi); non praticabile se il debitore non è disponibile (è necessaria la sua presenza) cognitor procurator ad litem - Il cedente nomina o il cessionario, che può agire in giudizio contro il debitore con la stessa azione che spettava al cedente. cognitor in rem suam Avrebbe trattenuto quanto ricavato - litis contestatio Problema: il cessionario è garantito solo dal momento della il - debitore fino a quel momento può adempiere con il cedente e liberarsi / il cedente può estinguere in altro modo l'obbligazione e agire in giudizio contro
Il debitore può revocare la nomina al cessionarioHp. Vendita di eredità e cessione dei crediti ereditari - Antonino Pio stabilisce che alactiones utiles proprio nominecompratore cessionario, contro i debitori ereditari, il cessionario può agire come per un credito proprioSuccessive costituzioni imperiali: azioni uguali anche al cessionario di singoli crediti edenuntiatiodiffusione prassi di notifica con al debitore, da parte del cessionario,denuntiatiodell'avvenuta cessione [età classica] effettuata la il debitore non può più liberarsi pagando al cedente cessio in potentiorem422 - Teodosio e Onorio divieto di : cessione del credito a persona più potente (per il debitore un pretendente più intransigente)lex Anastasiana506, - Anastasio divieto per il cessionario di esigere dal debitore più di quanto aveva sborsato per l'acquisto del credito (scoraggia gli speculatori)TRASFERIMENTO DEI DEBITI:- Su
invito del debitore il creditore stipula con il terzo, che promette quantodelegatio promitendidovuto dal debitore novazione soggettiva previapassiva cognitor procurator- Il debitore nomina il terzo o perché sostenga il ruolo diconvenuto nella lite con il creditoreTranscriptio a persona in personam-OBBLIGAZIONI PARZIARIE: con pluralità di creditori o debitori ogni creditore hadiritto di pretendere / ciascun debitore ha il dovere di prestare una parte dell’oggetto dellaprestazione, ripartita in parti uguali o disuguali a seconda delle situazioni = più obbligazioniognuna con una prestazione corrispondente alla parte dovuta a/da ciascunoOBBLIGAZIONI SOLIDALI: più creditori hanno diritto / più debitori sono tenuti alla stessapretesa ciascun creditore può esigere / ciascun debitore deve adempiere l’intero in solidum)(prestazione Pluralità di debitori – passive Pluralità di creditori – attive1.
Cumulative: prestazione dovuta tante volte quanti sono i debitori/creditori per damnationem
1. Nei legati: solidarietà cumulativa attiva – stessa cosa legata dal testatore a più persone
delicta:
2. Nei solidarietà cumulativa passiva – più autori dell’illecito, tutti responsabili a pagare l’intera pena senza effetto liberatorio per gli altri iniuria
per anche attiva: una persona, con lo stesso atto, offende più persone, poena tutte possono esigere l’intera
1. Al principio nel cumulo in materia penale si deroga sempre più con il procedere della depenalizzazione (poche tracce nel diritto giustinianeo)
2. Elettive: prestazione dovuta una volta e basta ( adempimento di un debitore / ad un creditori = estinzione per tutti)
Stipulatio con più stipulanti e un promittente (attiva), o viceversa (passiva)
o Altri contratti in cui una delle parti contraenti sia costituita da più persone
o i contraenti stabiliscono se
Applicare il regime delle obbligazioni parziali o solidali elettive per obbligazioni indivisibili con pluralità di creditori o debitori legato o damnationem – testatore obbliga l'erede a compiere la stessa prestazione in favore di uno o altro legatari, o viceversa (più coeredi a un legatario). - Estinzione - Solutio (adempimento) - Acceptilatio - Novazione - Impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore - Capitis deminutio Confusione e solo per creditore / debitore cui esse si riferiscono Pactum de non petendo - In rem: ope exceptionis estinzione per tutti - In personam: ope exceptionis estinzione tra le parti tra cui il patto interviene Litis contestatio Iudicia stricta stipulatio: (obbligazioni da azione promossa da / contro uno con creditore estingue l'obbligazione per tutti) Iudicia bona fidei: finché il creditore, nella solidarietà passiva, non è soddisfatto l'obbligazione sussiste a carico dei condebitori non ancoraConvenuti in giudizio soluzione analoga per solidarietà attiva - [Giustiniano] estensione a tutte le obbligazioni solidali elettive le soluzioni iudicia bona fidei applicate ai:
- Rivalsa e regresso: non ci sono specifiche azioni contro il concreditore che ha esatto la prestazione, gli altri concreditori non hanno specifica azione di rivalsa per la divisione del ricavato & il condebitore che ha adempiuto non ha specifica azione di regresso contro gli altri coobbligati per il rimborso di parte di quanto prestato giovano azioni che sanzionano il rapporto intero (es. i actio pro socio) comproprietari e i soci hanno l'azione divisoria e l'nel rapporto tra concreditori può capitare che la prestazione spetti ad uno Adstipulator solo di essi: che ha esatto la prestazione deve riversare actio mandati tutto il ricavato al creditore principale contro di lui l' (e il creditore principale non gli deve nulla) situazioni simmetriche e contrarie nella solidarietà.
elettiva passiva: garantie debitore principale
GARANZIE PERSONALI DELLE OBBLIGAZIONI: si realizzano con l'intervento di un terzo garante che assume di adempiere la stessa obbligazione del debitore principale
garanzie reali: attribuiscono al creditore il diritto di rivalsa su una cosa altrui in caso di inadempimento
- Stipulazioni di garanzia
- Sponsio:
- verbis
- o verbis promissio
- o sponsor/sponsores ad promissores
- L'obbligazione di garanzia che si assume si estingue con la morte del loo sponsor [lex Publilia, IV - III sec. a.C.] contro il debitore, che entro 6 mesi non o sponsor sponsor rimborso allo quanto pagato al creditore, lo può legis actio per manus iniectionem pro iudicato procedere con la per ill'actio depensi al simplum rimborso poi con (se il convenuto ammette il debito) o nella
Si compie idonea a garantire solo le obbligazioni contratte
Da prestare subito dopo la del debitore principale lo/gli
intervengono quali accanto al promissor cives
Riservata ai
misura del doppioFidepromissio- [prima età preclassica]Stipulatio fidepromittere)(verbo:o sponsio, peregriniRegime giuridico della ma fruibilità estesa aio (actio depensi) lex PubliliaNon le viene estesa l’azione di regresso dellao sponsio fidepromissio lexLe leggi repubblicane si riferiscono a e [III – II sec. a.C.] Furia de sponsu (180 a.C.?): trascorsi due anni dall’assunzione della garanzia, igaranti sono liberati, e se sono più di uno, la prestazione va divisa tra loro in parti(beneficium divisionis)uguali Fideiussio- :Stipulatio fideiubere)(verbo:o civesAccessibile a e nono (actio depensi) lex Publilia,Non le viene estesa l’azione di regresso dellao lex Furiané le disposizioni dellaObbligazione trasmissibile agli eredio verbisA garanzia anche di obbligazioni non contratteo Si può derogare alla regola dell’unità di tempo e di luogo (prestabile ao distanza di tempo dall’assunzione
dell'obbligazione e in luoghi diversi) - sponsio e fidepromissio [età classica] regime esteso a [epistula divi Hadriani] riconoscimento della divisibilità della prestazione o tra più fideiussori dello stesso credito, se solvibili
Caratteristica comune: costituzione tra debitore principale e garanti da una parte e creditore dall'altra di un regime di solidarietà elettiva passiva debitore principale+garanti / creditore: regime di solidarietà elettiva passiva
Posizione del garante ≠ posizione del debitore principale: accessorietà delle stipulazioni di garanzia (presuppongono un'obbligazione principale) - importo stipulazione di garanzia > importo del debito principale nullità
- estinzione obbligazione principale = estinzione obbligazioni di garanzia
- estinzione dell'obbligazione garanzia in virtù di un fatto che investe l'intero rapporto = estinzione obbligazione principale (casi pg. 334) litis
excussionisgarante + (ad ogni garante il diritto di pretendere che si agisca prima contro il debitore principale) garanti -> tenuti non oltre la misura in cui il debitore principale non fosse stato in grado di prestare 2. Mandato di credito: mandato in funzione di garanzia delle obbligazioni da mutuo [prima età classica]- Il garante, mandante, incarica il (futuro) creditore, il mandatariocontestatio: - estinzione dell'obbligazione nei confronti ipso iure del debitore e dei garanti effetto preclusivo verso tutti - i condebitori solidali e esigenza che il creditore proponga l'azione contro il più solvibile
Sacrificio economico a carico solo del debitore principale: actio depensi sponsio - solo per la - [prima età classica] rapporto tra debitore principale e fidepromissor/fideiussos actio mandati inquadrato nel mandato - contraria (regresso) litis contestatio - [età classica] al garante che prima della si dichiara pronto a (beneficium cedendarum actionum) pagare il creditore cede l'azione contro il debitore principale cedendarum actionum sponsio fidepromissio - [età postclassica] scomparsa di e e norme e principi non fideiussio propri della litis contestatio - [età giustinianea] negato alla l'effetto estintivo di obbligazioni per tutti i condebitori solidali beneficium cedendarum actionum [Novella 4.1 del 535] - diritto del beneficium