Le obbligazioni
Obbligazione → rapporto tra due parti in virtù della quale una di esse (debitore) è tenuta ad un determinato comportamento a favore dell'altra parte (creditore). All'obbligo giuridico che grava sul debitore corrisponde un diritto di credito (potere di esigere una prestazione da una persona determinata → relatività).
Disposizioni preliminari
1. Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. Un soggetto non può essere tenuto ad un comportamento se non in base ad una fonte legittima di obbligazione (principio della fonte legittima).
2. Soggetti del rapporto obbligatorio
- Soggetto attivo: creditore, soggetto al quale è dovuto un determinato comportamento;
- Soggetto passivo: debitore, soggetto che è obbligato a compiere un comportamento a favore del creditore.
3. Comportamento secondo correttezza
Le parti del rapporto devono comportarsi secondo correttezza, ossia devono cooperare affinché si realizzi l'interesse dell'altra parte (nessuno può coltivare una pretesa in contraddizione con il proprio comportamento).
4. La prestazione
È l'oggetto dell'obbligazione; deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Caratteristiche:
- Suscettibile di valutazione economica → contenuto patrimoniale;
- Interesse, anche non patrimoniale, del creditore → il creditore deve avere un interesse nell'adempimento della prestazione;
- Possibile → nessuno può essere tenuto ad un comportamento impossibile. Si distingue tra:
- Impossibilità oggettiva → impedisce il sorgere dell'obbligazione;
- Impossibilità soggettiva → difficoltà del debitore di adempiere;
- Lecita (liceità della prestazione) → deve rispettare la legge, l'ordine pubblico, la morale e il buon costume;
- Determinata e determinabile → le parti devono sapere l'impegno assunto (il debitore deve sapere esattamente cosa deve fare per adempiere e il creditore deve sapere esattamente cosa si aspetta e può pretendere). Per determinabilità intendiamo quella condizione per cui l'oggetto può essere determinato con processo logico.
5. Obbligazioni naturali e prestazioni di cortesia
Obbligazione naturale → adempimento di un mero dovere morale o sociale; non si è obbligati ad adempierla ma se la si adempie spontaneamente non ci si può pentire e chiedere la restituzione di ciò che è stato dato. Tale tipologia è chiamata anche imperfetta in quanto manca la caratteristica della coercibilità (il creditore può ottenere l'adempimento e il debitore ha un dovere giuridico all'adempimento; il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni) ma produce gli stessi effetti dell'obbligazione in senso tecnico. Nel caso in cui è un incapace ad adempiere un'obbligazione naturale, questo effetto viene escluso.
Prestazione di cortesia → rapporti animati da sentimenti di benevolenza o di condiscendenza che non hanno natura obbligatoria.
6. Tipi di obbligazioni
- Obbligazioni di dare → obbligo di pagare una somma di denaro, di consegna (si distingue in obbligazione di genere, cioè la cosa è determinata solo nel suo genere ossia è un bene fungibile che può essere sostituito con altri simili, e di specie, la cosa è determinata nella sua individualità) o restituzione di un bene (comporta anche obbligazione di custodire la cosa fino alla consegna);
- Obbligazione di fare → distinte in:
- Obbligazione di mezzi → il debitore si obbliga verso il creditore a compiere una determinata attività senza garantirne il risultato (es. avvocato);
- Obbligazione di risultato → il debitore si obbliga a compiere una determinata attività ma anche a raggiungere un particolare risultato;
- Obbligazioni di non fare → hanno per oggetto un comportamento negativo del debitore al fine di conservare una situazione com'è (es. patto di non concorrenza).
Esatto adempimento
I rapporti obbligatori sono temporanei e quindi destinati ad estinguersi. Il modo più tipico per estinguere un'obbligazione è l'adempimento, che consiste nell'esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione oggetto dell'obbligazione. L'esatto adempimento soddisfa il creditore, estingue l'obbligazione e libera il debitore.
1. Modalità di esecuzione della prestazione
Bisogna adempiere secondo le modalità prescritte dalla legge; le modalità di esecuzione riguardano:
- Diligenza nell'adempimento → bisogna usare la diligenza del buon padre di famiglia, fissata di volta in volta dal giudice;
- Diligenza nell'attività professionale → occorre tenere la diligenza del professionista medio;
- Adempimento parziale → occorre adempiere per intero; il creditore può rifiutare adempimento parziale (prerogativa del creditore, non è un obbligo);
- Obbligazione generica → se l'obbligazione è di genere, occorre che le cose siano di qualità non inferiore alla media;
- Obbligazione di custodire → l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include anche quella di custodirla fino alla consegna;
- Obbligo di garanzia → chi è tenuto a dare una garanzia può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero un'altra sufficiente cautela purché idonea ad assicurare il creditore.
2. Persona che esegue l'obbligazione
Per avere esatto adempimento, occorre che adempia la persona legittimata a farlo, cioè il debitore (chi si è assunto l'obbligazione). Le regole, in tale ambito, riguardano:
- Adempimento del terzo → nel caso in cui per il creditore è indifferente ricevere la prestazione dal debitore o dal terzo, allora il terzo può adempiere anche contro la volontà del creditore.
- Ipotesi in cui il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo → il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo nel caso in cui l'obbligazione fa sorgere un interesse specifico per il creditore ad ottenere l'adempimento del debitore;
- Il pagamento → adempimento dell'obbligazione dovuta; è un atto non negoziale che prescinde quindi dalla capacità del soggetto che lo compie (debitore che ha eseguito prestazione non può impugnare il pagamento a causa della sua incapacità);
- Pagamento eseguito con cose altrui → il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose altrui, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre;
- Imputazione del pagamento → nel caso in cui esistano più rapporti obbligatori tra creditore e debitore, nel caso di inadempimento parziale (non si estingue l'intero debito) può essere utile stabilire quale tra i vari debiti viene estinto. La legge attribuisce al debitore il diritto di dichiarare quale debito intende soddisfare ma in mancanza della dichiarazione la legge stabilisce quanto segue:
- Più debiti di cui uno scaduto → Debito scaduto
- Più debiti scaduti → Debito meno garantito
- Più debiti scaduti ugualmente garantiti → Debito più oneroso per il debitore
- Più debiti scaduti ugualmente garantiti e ugualmente onerosi → Debito più antico
- In mancanza → Proporzionalmente ai vari debiti
3. Persona che riceve la prestazione
Occorre che il pagamento venga fatto al creditore o alla persona da lui indicata (rappresentante).
- Pagamento al creditore incapace → non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace;
- Pagamento a chi non è legittimato a riceverlo → non libera il debitore e inoltre non muta la situazione giuridica di diritto rispetto al creditore;
- Pagamento al creditore apparente → la legge tutela la buona fede del debitore che si affida a una situazione di apparenza. Il debitore che dispone un pagamento a chi appare legittimato, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Allo stesso tempo però chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il creditore.
4. Luogo di esecuzione della prestazione
Occorre che il debitore adempia nel luogo esatto. Per luogo esatto si intende il luogo stabilito dalle parti; in mancanza di esso si intende il luogo dove si trovava la cosa nel momento in cui è sorta l'obbligazione (obbligazione di consegna), il domicilio del creditore alla scadenza (somma di denaro) oppure il domicilio del debitore alla scadenza (tutti gli altri casi).
5. Tempo dell'esecuzione della prestazione
Occorre adempiere nel momento esatto; in genere le parti fissano un termine entro il quale si può adempiere (il creditore non può chiedere l'adempimento in anticipo).