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IL PAGAMENTO
Le spese del pagamento sono a carico del debitore, il quale però ha diritto di ricevere dal creditore la
quietanza (atto unilaterale del creditore che prova l'avvenuta ricezione del pagamento) dell'avvenuto
pagamento. Se il creditore rifiuta di rilasciare la quietanza, il debitore potrebbe rifiutarsi di perfezionare
l'adempimento. Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza del creditore che imputa il pagamento a uno
di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
Il creditore che riceve il pagamento deve liberare i beni dalle garanzie reali e da ogni altro vincolo che ne
limiti la disponibilità. Nel caso dell'ipoteca, il creditore soddisfatto è obbligato a prestare il consenso per la
cancellazione dell'iscrizione (tali spese sono a carico del debitore).
La prova del pagamento effettuato spetta al debitore.
Datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento)
Il debitore per pagare deve eseguire la prestazione pattuita; tuttavia il creditore può, se vuole, accettare che
il debitore esegua una prestazione diversa da quella voluta (dazione). Se accetta, il debitore è liberato non
dal momento in cui il creditore accetta la prestazione in luogo dell'adempimento ma dal momento in cui la
prestazione è effettivamente eseguita. Tale ipotesi può riguardare anche la cessione di un credito: in questo
caso, l'obbligazione si estingue nel momento in cui il credito viene riscosso.
Pagamento con surrogazione
Surrogazione --> subingresso di un terzo nei diritti del creditore in conseguenza del pagamento del debito
altrui.
Se un terzo adempie in luogo del debitore, il creditore riceve quanto gli è dovuto e il rapporto tra lui e il
vecchio debitore si estingue. Dato che però il vecchio debitore non ha adempiuto, il terzo ha azione nei suoi
confronti, in quanto i diritti del creditore passano a lui che subentra come nuovo creditore. Con la
surrogazione, quindi, l'obbligazione non si estingue ma il diritto di credito viene trasferito al terzo. Il
pagamento per surrogazione può essere:
• Per volontà del creditore --> Il creditore, ricevendo il pagamento di un terzo, può surrogarlo nei propri
diritti; in questo caso però la surrogazione deve avvenire in modo espresso e contemporaneamente al
pagamento.
• Per volontà del debitore -->il debitore può aver bisogno di ricorrere al credito per adempiere il proprio
debito. Se questo accade, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di
questi. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
o Mutuo e quietanza risultano da atto avente data certa;
o Nell'atto di mutuo deve essere indicata la specifica destinazione della somma mutuata;
o Nella quietanza deve essere menzionata la dichiarazione del debitore riguardo la provenienza
della somma impiegata nel pagamento.
• Legale --> in base alla legge la surrogazione avviene:
o A vantaggio del creditore che paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione
dei suoi privilegi;
o A vantaggio dell'acquirente di un immobile che fino alla concorrenza del prezzo di acquisto paga
uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
o A vantaggio di colui che essendo tenuto con altri al pagamento del debito aveva interesse di
soddisfarlo;
o A vantaggio dell'erede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari;
o Negli altri casi stabiliti dalla legge.
Surrogazione parziale --> se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti
del debitore proporzionalmente a quanto dovuto, salvo patto contrario.
Mezzi di pagamento
• Denaro contante -->mezzo di pagamento preferito; è la moneta di uno Stato;
• Assegno --> nel passato era largamente utilizzato perché fa prova dell'avvenuto pagamento; tuttavia,
negli ultimi anni, sta riducendo la sua importanza a causa delle frequenti contraffazioni e dall'ingresso
di nuovi strumenti come il Bancomat;
• Trasferimento elettronico di fondi --> pagamento a mezzo di un sistema automatizzato (strumenti
tradizionali vengono sostituiti da impulsi elettronici trasmessi per mezzo di terminali).
• Bancomat --> carta magnetica che permette al suo titolare di prelevare presso gli sportelli
convenzionati somme di denaro contante che vengono addebitate sul proprio conto corrente. Inoltre,
con la carta Bancomat, il titolare può, utilizzando un codice segreto, ordinare alla propria banca di
accreditare una somma di denaro sul conto corrente del titolare del P.O.S., ossia di un punto vendita
che riceve queste tipo di pagamento;
• Carta di credito --> carta magnetica che si basa sull'obbligazione che l'impresa di credito assume di
pagare i conti che il titolare della carta di credito a sua volta assume nei confronti di terzi. Ci sono 3 tipi
di carte di credito:
o Charge --> l'utilizzatore paga le spese effettuate on la carta in un'unica soluzione con addebito
mensile e senza pagamento di alcun interesse;
o Revolving --> permettono di effettuare spese nei limiti del fido rimborsabili ratealmente con
l'addebito di interessi;
o A opzione --> possono essere utilizzate in entrambi i modi precedenti;
• Accredito bancario --> ordine che il debitore dà alla propria banca di accreditare sul conto corrente del
creditore una somma di denaro, addebitandola sul suo;
Le modalità di pagamento incontrano un limite nelle c.d. norme antiriciclaggio. Le grandi organizzazioni
criminali avevano elaborato infatti delle metodologie per riciclare il denaro sporco derivante dalle attività
criminali. Per combattere tali attività, si sono predisposti dei controlli sulle transazioni di un certo livello.
MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO
Abbiamo già detto che l'esatto adempimento di un'obbligazione è il modo satisfattorio per eccellenza di
estinzione del rapporto obbligatorio. Altri metodi satisfattori sono:
• Compensazione --> estinzione corrispondente di due debiti dal giorno della loro esistenza per le
quantità corrispondenti (quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra i due debiti si
estinguono per le quantità corrispondenti). La compensazione può essere:
o Legale --> si attua automaticamente alla presenza dei seguenti requisiti:
• Omogeneità delle prestazioni --> si verifica tra due debiti che hanno per oggetto una
somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere;
• Liquidità --> è liquido il credito esistente e determinato nel suo ammontare;
• Esigibilità --> è esigibile il credito che può essere fatto valere giudizialmente con una
domanda di condanna attuale al pagamento;
o Giudiziale --> è operata dal giudice quando il credito omogeneo ed esigibile non sia liquido ma di
pronta e facile liquidazione (è ammessa solo se il giudice riconosce quest'ultima caratteristica).
La compensazione giudiziale non ha effetto retroattivo.
o Volontaria --> è operata per volontà delle parti quando i debiti/crediti reciproci non presentano
i requisiti per dar luogo alla compensazione legale o giudiziale. Tale compensazione estingue gli
opposti crediti dal giorno della loro coesistenza.
• Confusione --> riguarda il caso in cui il debitore e il creditore si riuniscono nella stessa persona.
Tuttavia, esistono altre cause, chiamate non satisfattorie, che determinano l'estinzione di un'obbligazione;
esse sono:
• Novazione --> contratto con il quale i soggetti del rapporto obbligatorio sostituiscono nuovo rapporto
a quello originario. La novazione può essere soggettiva (riguarda la persona del debitore) oppure
oggettiva (riguarda l'oggetto o il titolo). La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo
e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà e dal comune interesse delle parti si sostituire
ad un'obbligazione originaria un'obbligazione nuova
• Remissione --> manifestazione di volontà del creditore di rinunciare al credito, liberando il debitore. Il
debito si estingue quando la remissione è comunicata al debitore, il quale però può rifiutarla. La
remissione è un atto abdicativo di natura negoziale che non richiede una forma solenne e quindi può
essere anche tacita.
• Impossibilità sopravvenuta -->riguarda il caso in cui per una causa non imputabile al debitore, la
prestazione diventa impossibile da eseguirsi. Se l'impossibilità è imputabile al debitore allora
l'obbligazione non si estingue. È un rischio che grava sul creditore. L'impossibilità può essere:
o Definitiva --> estingue l'obbligazione;
o Temporanea --> esonera il debitore dalle responsabilità per il ritardo nell'inadempimento ma
non estingue l'obbligazione (al termine dell'impossibilità il debitore deve adempiere). Nel caso
in cui l'impossibilità perdura, può succedere che il creditore non abbia più interesse a conseguirla
o il debitore non possa essere ritenuto obbligato a eseguirla. Se ciò succede, l'obbligazione si
estingue.
o Parziale --> impossibilità che non riguarda l'intera obbligazione; in questo caso il debitore si libera
dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
INADEMPIMENTO E MORA DEL DEBITORE
Inadempimento --> qualsiasi discordanza tra promesso e adempiuto che non estingue l'obbligazione in
quanto il debitore è tenuto al risarcimento del danno.
Creditore e debitore devono, come abbiamo visto, devono comportarsi con diligenza e correttezza; quando
non adempiono in tal modo sono inadempienti.
Anche il ritardo costituisce inadempimento e in questo caso si parla di mora del debitore.
Mora del debitore --> ritardo nell'adempimento dell'obbligazione per causa imputabile al debitore (se il
debitore è in ritardo nell'adempimento si dice che è in mora). Si distingue tra:
• Mora ex persona --> la mora non è automatica e quindi serve un atto (scritto) del creditore che inviti il
debitore ad adempiere;
• Mora ex re --> casi in cui la mora scatta automaticamente:
o Debito deriva da fatto illecito
o Debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire la prestazione
o Termine è scaduto e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore.
Effetti della mora:
• Obbliga il debitore a risarcire il danno che deriva dal ritardo
• Perpetuatio abligationis --> sul debitore grava il rischio dell'impossibilità sopravvenuta (che