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I mattoni del diritto sono le norme= parti più piccole del diritto, regole che hanno delle
caratteristiche necessarie per quanto riguarda il diritto interpretato come scienza.
Una norma deve essere generale, astratta ed efficace.
Generale= rivolta o alla generalità dei cittadini o ad un gruppo di cittadini. Non deve
essere mai rivolta ad un caso singolo o alla singola persona. Non si può fare una legge
che abbia come scopo il vantaggio o lo svantaggio di una persona o di alcune persone
specifiche.
Astratta= non deve riguardare un caso concreto, ma deve poter adattarsi a tanti casi. Un
esempio è il codice della strada. Come si collega la vita reale all’astrattezza? E’ compito
del giurista, dell’avvocato e del giudice. Questi ricollegano ciò che è capitato al caso
generale e astratto.
Efficace= una norma è veramente una norma quando è coercibile sul determinato
territorio. Quindi quando viene trasgredita, può essere messa in atto una conseguenza.
Situazione più grave: uno stato non ha potere su tutto il suo territorio. In Nigeria c’è un
gruppo di terroristi molto esteso chiamato Boko Haram che ha il potere di una parte del
territorio nigeriano; li non si possono applicare le leggi della Nigeria. In Mali una parte
del territorio era stata conquistata da gruppi radicalizzati islamici; la Francia è
intervenuta con dei bombardamenti aerei e parte del territorio è stato riconquistato dal
governo del Mali; quindi la legge del Mali non vale su tutto il Mali. In Marocco c’è un
gruppo militare che cerca di detenere le risorse; l’efficacia della legge marocchina non è
su tutto il territorio.
L’invenzione della fattispecie astratta ha dato vita al diritto come scienza ed è stato
inventato presso i romani. Quindi il nostro diritto discende direttamente dal diritto
romano. Molti dei concetti che usiamo ancora oggi, sono stati inventati da loro. Questo
dipende dal fatto che i romani erano portati a risolvere delle questioni del diritto con delle
catalogazioni; dipende anche dal fatto che hanno vissuto in democrazia, che è la culla
del diritto.
Il diritto si trova ovunque: siamo in uno stato di diritto, retto su delle norme che devono
essere rispettate da tutti, senza lasciarsi andare all’arbitrio. Il diritto è diventato una
componente essenziale della nostra vita, ma non ce ne accorgiamo perché ci siamo
abituati fin da bambini.
Prima dello stato retto dal diritto c’era la legge della giungla; questa dice che il forte
divora il debole. Il diritto è nato quindi per tutelare la collettività perché i forti si tutelano
da soli con la prepotenza. Solo tramite la via del diritto si può superare la legge della
giungla.
1 giovedì 23 febbraio 2017
I romani hanno costruito il diritto come scienza laica, cioè completamente separata dal
fenomeno religioso. Quindi il diritto può essere una scienza umana, modificabile e
migliorabile. Il fenomeno religioso deve essere staccato dal diritto altrimenti questo non
può progredire.
Il diritto islamico deriva da un diritto rivelato; non si fonda su una base laica, ma su una
rivelazione. Ritengono che il corano non sia una creazione umana, ma sia stato dettato
da Dio a Maometto. Le norme contenute nel corano non sono quindi modificabili. Il
Corano quindi non rappresenta una scienza umana, ma una scienza divina. Il nostro
diritto, invece, è modificabile.
Con l’Illuminismo si è distinto tra peccato e reato.
Grandi branche del diritto: diritto civile/privato, diritto penale (che fa parte del diritto
pubblico, di cui fa parte anche il diritto costituzionale). La Costituzione è la fonte più
elevata del diritto e tutte le altre norme si devono adattare ai principi costituzionali.
Ci sono stati, come la Gran Bretagna, che hanno una Costituzione astratta: i diritti non
sono scritti ma sono conosciuti da tutti. Ha fatto crescere delle idee condivise.
La Costituzione italiana è stata promulgata nel 48; ha 139 articoli perché ha voluto
dettagliatamente spiegare i principi che fondano la nostra nazione. Cambiare la nostra
Costituzione è molto complicato, quindi viene definita rigida. I primi articoli non possono
essere modificati dal Parlamento.
Diritto penale=parte del diritto che si occupa delle offese che vengono compiute nei
confronti di cittadini o di persone che si trovano su un territorio, e che hanno come
conseguenza il fatto di essere considerate un’offesa a tutta la collettività.
La sentenza porta ad una punizione, che si chiama pena. Quindi pena= punizione del
reato nell’ambito del diritto penale.
Diritto privato= non ha a che fare con la collettività. Non si parla di reato né di pena; si
può parlare magari di risarcimento. L’avvocato aiuta a capire se si parla di diritto privato
o penale. Il giudice deciderà di una diatriba tra privati. Una branca del diritto privato è il
diritto di famiglia, che non riguarda la collettività ma una famiglia.
Il diritto però è una scienza umana quindi ci possono essere delle grosse differenze. Nel
diritto romano il furto non era considerato un reato; lo è stato solo successivamente.
Oppure in Arabia Saudita l’adulterio è un reato; in Italia non lo è. Le categorie del diritto
sono liquide, si muovono e variano a seconda di come la pensano gli uomini nei vari
tempi e posti.
Grandi sistemi giuridici contemporanei: sistema di civil-law e di common-law. Il primo si
riconduce all’Europa continentale, il secondo si riconduce all’Europa insulare (isole della
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Gran Bretagna). I due sono alla pari, perché gli inglesi hanno colonizzato Stati Uniti,
Australia, India.
Civil-law: discende direttamente dal diritto romano, che è una realtà fondativa del diritto.
E’ diventato il diritto di tutto l’impero romano, ma quando questo è diventato cristiano
questo sistema è stato assorbito anche dal cristianesimo (da Costantino a Giustiniano).
L’impero romano è crollato sotto la spinta dei barbari, quello bizantino è rimasto in piedi.
I barbari erano germanici, che portavano degli usi e costumi particolari. Diritto romano +
diritto germanico= fondamenta del civil law. Caratteristiche (formanti): la più importante è
la presenza di una legge scritta.
Tre formanti: legge, dottrina e giurisprudenza. Caratterizzano ogni sistema giuridico.
Dottrina= insieme di pareri e opinioni espressi nei libri dai giuristi (professori universitari).
Influenza tutta l’educazione de futuri giuristi.
Giurisprudenza= insieme delle sentenze date nei tribunali dai giudici.
Bisogna vedere in ogni sistema se esistono tutti e tre i formanti, e che importanza
hanno.
Common-law: sviluppato in Inghilterra. Qui hanno avuto tanto peso le invasioni
barbariche (anglosassoni, normanni); il diritto barbarico ha avuto la meglio. Il formante
“legge” non ha nessuna importanza. L’importanza fondamentale era quella della
giurisprudenza, a tal punto che i precedenti delle sentenze diventano vincolanti, cioè
diventano come delle norme. Si discutono solo le cause dubbie, cioè quelle il cui
risultato non è scontato.
Il sistema di civil law è quello più razionale; quello di common law discende dalle
consuetudini. Qui non esistevano il formante “legge” né il formante “dottrina”.
Da qualche decennio è iniziata la globalizzazione, quindi dal punto di vista economico
si appartiene tutti ad una grande realtà globale di scambi e commerci. Adesso quindi i
sistemi di civl law cercano di assorbire alcuni istituti funzionali del common law (es.
leasing delle macchine); ma in realtà sono più loro che si stanno adeguando a noi, ad
esempio introducendo un codice commerciale, per capire chi ha torto e chi ha ragione
tra due aziende che commerciano.
L’osservazione dei paesi emergenti ci fa pensare che il civil law si diffonderà; la Cina per
esempio si è aperta al mondo del commercio, produce e vende, e quindi fa dei contratti.
Perciò alla Cina serve un diritto e si sta quindi dotando di una serie di codici, prendendo
esempio dal civil law.
Libro: leggere assolutamente la parte introduttiva.
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