Istituzioni di diritto privato
Fonti e applicazione del diritto
Civil law: sono diffusi in Europa continentale e dominanti dal punto di vista qualitativo. La loro caratteristica fondamentale è che il diritto è di fonte legislativa. I giudici non creano il diritto ma lo applicano.
Il compito del potere giurisdizionale è quello di pronunciare il diritto applicando le sue fonti. Art. 2909: la sentenza passata in giudicato (definitiva) vincola le parti del processo e i loro eventuali eredi. La pronuncia resa dal giudice, una volta definitiva, vincola le parti del processo, ma non vincola altri e dunque non vincola neanche lo stesso giudice che in futuri casi simili può discostarsi da quanto è stato precedentemente deciso.
Da punto di vista costituzionale ciò trova riscontro nell’art. 101: stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questa norma ha una duplice portata: anzitutto serve a garantire il potere giudiziario da qualunque intromissione del potere esecutivo; la seconda portata di questa norma impedisce che i giudici siano soggetti anche a ciò che è stato deciso da altri giudici in casi identici o analoghi.
Il fatto che il giudice ogni volta che decide applichi la legge e non sia vincolato dal precedente giudiziario crea il rischio che ogni volta vi siano interpretazioni diverse della legge e quindi si crei disomogeneità dal punto di vista applicativo.
Per assicurare l’uniforme applicazione del diritto è stata istituita la Suprema Corte di Cassazione, giudice di terzo e ultimo grado che si occupa soltanto della questione di diritto: question iuris (ovvero verifica se il giudice abbia applicato correttamente la norma di legge che ha applicato).
Ciò che è deciso dalla Cassazione ovviamente è vincolante nel singolo giudizio ma costituisce un precedente che non è vincolante ma persuasivo nei futuri giudizi in cui si esamineranno casi identici o simili. In questo modo si garantisce l’uniforme applicazione del diritto, perché è probabile che in futuro i giudici di primo e secondo grado (giudici di merito) si atterranno al principio di diritto annunciato in precedenza dalla Cassazione.
Common law: in questi ordinamenti i giudici perlopiù non applicano il diritto ma lo creano. Il diritto è di matrice giudiziaria (judge made law). Ciò che è stato deciso in una singola controversia da un giudice vincola i giudici di grado inferiore o pari che in futuro giudicheranno su casi identici o simili. Dunque il precedente giudiziario è vincolante.
Dige un obbligo di stare decisis (conformarsi a ciò che è stato deciso).
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