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Estratto del documento

E REGORIO D

azioni di una società anonima per conto della stessa società e l’art. 144 cod. comm., op.

cit., pp. 382 ss.; S C , Acquisto delle azioni proprie e diritti degli azionisti, op.

COTTI AMUZZI

cit., p. 8; D F , La circolazione delle partecipazioni azionarie, op. cit., pp. 192 ss.;

E ERRA

U B , Negozi della società sulle proprie azioni, op. cit., p. 313; S , Sulla

BERTI ONA EGRÈ

proprietà di azioni in capo alla stessa società emittente, op. cit., p. 134. 67

la durata per cui è accordata tale autorizzazione, durata che non può essere

113

superiore a 18 mesi (articolo 19 paragrafo 1 lettera a) Seconda Direttiva).

L’articolo 19 paragrafo 1 lettera b) impone inoltre un limite massimo alla

quantità di azioni proprie acquistabili, il cui valore nominale complessivo

non può eccedere il 10% del capitale sottoscritto.

Il legislatore comunitario, infine, consente agli Stati membri di far 114

iscrivere le azioni proprie all’attivo dei conti annuali (art. 22 par. 1 lett. b) .

In tal caso, è imposta la creazione di una riserva indisponibile per un valore

115

almeno pari a quello d’iscrizione delle azioni proprie all’attivo . La

funzione di questa posta dovrebbe essere quella di impedire che gli utili, con

i quali le azioni furono acquistate e che non sono scomparsi dal bilancio per

effetto dell’avvenuto acquisto, vengano successivamente distribuiti tra gli

azionisti o utilizzati per coprire le perdite, realizzandosi così

113 In aggiunta a tale regola l’articolo 22 par. 2 Seconda Direttiva specifica che «qualora la

legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o

direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale

società, essa esige che il rapporto di gestione precisi almeno: i motivi delle acquisizioni

fatte durante l’esercizio; il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale,

il valore contabile delle azioni acquisite o trasferite durante l’esercizio, nonché la quota di

capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni; nel caso di acquisizione o trasferimento a

titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni; il numero e il valore nominale o, in mancanza

di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio,

nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni».

114 C , Il bilancio di esercizio, op. cit., p. 110; S , I bilanci, op. cit., p. 129;

OLOMBO IMONETTO

S , Acquisto di azioni proprie ed iscrizione nel bilancio di esercizio della società, in

ALAFIA

Le Società, 1999, pp. 1047 ss.

115 Sulla necessità di iscrivere al passivo una posta del valore complessivo delle azioni

proprie iscritte all’attivo v. C , Il bilancio di esercizio, op. cit., p. 111; F , Delle

OLOMBO RÈ

società per azioni, op. cit., p. 260; D G , I bilanci, op. cit., pp. 291 ss.; parla di

E REGORIO

“incisiva innovazione” della norma comunitaria A , Circ. n. 85/1977, op. cit., p.

SSONIME

734; sostanzialmente conforme B , Profili soggettivi della liquidazione della quota al

ELVISO

socio uscente e interesse dei creditori nelle società di persone, in Giur. comm., 1979, I, p.

811. 68

successivamente quella occulta restituzione dei conferimenti che le

116

condizioni poste dalla norma comunitaria mirano ad evitare .

In caso di violazione delle condizioni di cui all’articolo 19, l’articolo

21 prevede l’obbligo per la società di trasferire le azioni entro un anno dalla

loro acquisizione. Nel caso in cui la società violi questo ulteriore obbligo, le

è imposto di annullare le azioni acquistate, fermo restando la validità

dell’acquisto. Tale annullamento dovrà essere accompagnato dalla riduzione

del capitale sottoscritto, nel caso in cui abbia l’effetto di ridurre l’attivo

netto al di sotto del valore del capitale sociale aumentato delle riserve

117

indistribuibili per legge o per statuto .

116 E’ contestata la natura di tale riserva, se si tratti di una posta correttiva dell’attivo o di

una componente del patrimonio netto, anche se la dottrina propende per la prima soluzione

sulla base del rilievo che, nel caso di posta facente parte del patrimonio netto, questa

dovrebbe essere obbligatoriamente imposta a livello legislativo, mentre nella fattispecie

delineata a livello comunitario si lascerebbero liberi gli Stati di imporre o meno l’iscrizione

delle azioni proprie all’attivo, con la conseguenza che la riserva da azioni proprie potrebbe

anche essere del tutto mancante, v. C , Il bilancio di esercizio, op. cit., p. 111; F ,

OLOMBO RÈ

Delle società per azioni, op. cit., p. 260; N -V , La riforma delle società per

OBILI ITALE

azioni, Milano, 1975, p. 161; C -L -N , Un progetto di attuazione, op.

OLOMBO IGUORI OBILI

cit., p. 1703.

117 Per il problema della sanzione relativa all’acquisto di azioni proprie senza il rispetto dei

limiti fissati per l’acquisto, limitatamente all’ordinamento italiano, v. D , L’invalidità

ONATI

delle deliberazioni di assemblea delle società anonime, Milano, 1937, p. 27; F , Le

ANELLI

partecipazioni sociali reciproche, op. cit., pp. 176 s.; I ., Le partecipazioni reciproche

D

dopo la miniriforma del 1974, in La disciplina dei gruppi di società nella novella del 1974,

Milano, 1978, pp. 1 ss.; F , Società per azioni, op cit., p. 265; A -M -

RÈ LESSI ANZELLA

M , Le società, II, Milano, 1976, pp. 464 s.; D G , Corso di diritto

ARINO E REGORIO

commerciale, op. cit., p. 264; B , Trattato del diritto delle società, Milano, 1948, p.

RUNETTI

131; C , Legittimazione a comprare, in Riv. dir. comm., 1935, I, p. 503;

ARNELUTTI

B , Recensione a Frè, Società per azioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, p.

UTTARO

1063; D F , La circolazione, op. cit., pp. 189 s.; C , Società per azioni, in Nov.

E ERRA OTTINO

dig., XVII, Torino, 1970, p. 608; I ., Diritto commerciale, op. cit., p. 606; G ,

D RAZIANI

Diritto delle società, op. cit., p. 302; G , Le società per azioni, op. cit., pp. 137 ss.;

ALGANO

per un’analisi della disciplina comunitaria v. A , Acquisto di azioni proprie:

NTONUCCI

dall’invalidità del contratto all’obbligo di alienazione, in La seconda direttiva CEE in

materia societaria, a cura di Buttaro e Patroni Griffi, Milano, 1984, pp. 381 ss.; C -

OLOMBO

L -N , Un progetto di attuazione della seconda direttiva CEE, op. cit., pp. 1687

IGUORI OBILI

ss. 69

Nei casi previsti dall’articolo 20 Seconda Direttiva, il legislatore

comunitario non impone l’autorizzazione assembleare per l’acquisto di

azioni proprie e consente che tale operazione abbia ad oggetto azioni non

interamente liberate. E’ inoltre consentito derogare, seppur

temporaneamente, anche al limite del 10%. Le situazioni prese in

considerazione dall’articolo 20, invero molto eterogenee, si caratterizzano

per alcuni caratteri peculiari, come ad esempio la mancanza di un esborso di

denaro da parte della società (lettere a), b) e c) dell’articolo 20), o per

l’assenza di una decisione discrezionale della società circa l’impiego di utili

e riserve disponibili (lettera d) art. 20), o per particolari finalità perseguite

con l’acquisto, che rendono opportuna l’eccezione all’ordinaria disciplina

118

(lettere e), f), g), h) articolo 20) .

E’ utile, dopo aver esaminato la fattispecie dell’acquisto, considerare

anche l’operazione di sottoscrizione di azioni proprie. L’articolo 18 della

Seconda Direttiva prevede al riguardo che «la società non può sottoscrivere

azioni proprie». La ratio di tale divieto, in conformità ad uno dei principali

fili conduttori della Seconda Direttiva, è quella di salvaguardare l’integrità

del capitale sociale. La finalità di salvaguardia del capitale sottoscritto, in

118 Su tali deroghe v. S , Deroghe alla disciplina che regola l’acquisto di azioni

ABBATELLI

proprie, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di Buttaro e Patroni

Griffi, Milano, 1984, p. 349; P , Companies Act 1980, op. cit., p. 64; F , Società

RENTICE RÈ

per azioni, op. cit., p. 263; P , L’achat de ses propres actions par une société

OULNAIS

depuis la loi du 24 juillet 1966, op. cit., pp. 21 ss.; L , Kolner Kommentar, op. cit., p.

UTTER

579; F ., Gli imprenditori, op. cit., p. 418; P , Fusione per

ERRARA JR ISTOLESI

incorporazione e acquisto di proprie azioni da parte della società incorporante, in Giur.

comm., 1977, I, pp. 965 ss.; S M , L’attuazione negli ordinamenti interni delle

ANTA ARIA

direttive comunitarie in materia di società, op. cit., p. 927. 70

questo caso, è però affiancata da uno scopo ulteriore. Se si confronta tale

disposizione, infatti, con quella sull’acquisto di azioni proprie, emerge come

entrambe le operazioni, se effettuate impiegando utili e riserve disponibili,

non ledano minimamente l’integrità del capitale sociale. Nel caso di

sottoscrizione verrebbe posta in essere una trasformazione di riserve

disponibili in capitale sociale, con un effetto anzi favorevole ai creditori

sociali. Occorre quindi spiegare la disparità di trattamento che il legislatore

riserva alle due ipotesi: l’acquisto di azioni proprie è infatti consentito,

seppur sotto determinate condizioni, mentre la sottoscrizione di azioni

proprie è radicalmente vietata. A tale riguardo, malgrado la varietà di

119 120

opinioni , può essere plausibilmente sostenuto che la società non

potrebbe sottoscrivere azioni proprie perché ciò equivarrebbe ad ammettere

una sua autonomia rispetto agli interessi negoziali dei soci. La società per

azioni (e più in generale la persona giuridica) deve, invece, operare in modo

tale che i suoi atti siano sempre funzionali ad interessi apprezzabili dei soci.

L’articolo 23 della Seconda Direttiva, avente per oggetto la

concessione, da parte di una società per azioni, di assistenza finanziaria per

119 Tra le varie opinioni può essere ricordata quella secondo cui il legislatore comunitario,

nel dettare l’articolo 18, avrebbe perseguito l’obiettivo di assicurare che alcuni strumenti,

presenti nell’ordinamento societario ed aventi per oggetto il capitale, siano utilizzati per le

finalità tipiche per cui sono stati apprestati, e quindi che istituti come la costituzione e

l’aumento effettivo di capitale realizzin

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A.A. 2007-2008
145 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher m.sansalone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Antonio.