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E REGORIO D
azioni di una società anonima per conto della stessa società e l’art. 144 cod. comm., op.
cit., pp. 382 ss.; S C , Acquisto delle azioni proprie e diritti degli azionisti, op.
COTTI AMUZZI
cit., p. 8; D F , La circolazione delle partecipazioni azionarie, op. cit., pp. 192 ss.;
E ERRA
U B , Negozi della società sulle proprie azioni, op. cit., p. 313; S , Sulla
BERTI ONA EGRÈ
proprietà di azioni in capo alla stessa società emittente, op. cit., p. 134. 67
la durata per cui è accordata tale autorizzazione, durata che non può essere
113
superiore a 18 mesi (articolo 19 paragrafo 1 lettera a) Seconda Direttiva).
L’articolo 19 paragrafo 1 lettera b) impone inoltre un limite massimo alla
quantità di azioni proprie acquistabili, il cui valore nominale complessivo
non può eccedere il 10% del capitale sottoscritto.
Il legislatore comunitario, infine, consente agli Stati membri di far 114
iscrivere le azioni proprie all’attivo dei conti annuali (art. 22 par. 1 lett. b) .
In tal caso, è imposta la creazione di una riserva indisponibile per un valore
115
almeno pari a quello d’iscrizione delle azioni proprie all’attivo . La
funzione di questa posta dovrebbe essere quella di impedire che gli utili, con
i quali le azioni furono acquistate e che non sono scomparsi dal bilancio per
effetto dell’avvenuto acquisto, vengano successivamente distribuiti tra gli
azionisti o utilizzati per coprire le perdite, realizzandosi così
113 In aggiunta a tale regola l’articolo 22 par. 2 Seconda Direttiva specifica che «qualora la
legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o
direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale
società, essa esige che il rapporto di gestione precisi almeno: i motivi delle acquisizioni
fatte durante l’esercizio; il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale,
il valore contabile delle azioni acquisite o trasferite durante l’esercizio, nonché la quota di
capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni; nel caso di acquisizione o trasferimento a
titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni; il numero e il valore nominale o, in mancanza
di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio,
nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni».
114 C , Il bilancio di esercizio, op. cit., p. 110; S , I bilanci, op. cit., p. 129;
OLOMBO IMONETTO
S , Acquisto di azioni proprie ed iscrizione nel bilancio di esercizio della società, in
ALAFIA
Le Società, 1999, pp. 1047 ss.
115 Sulla necessità di iscrivere al passivo una posta del valore complessivo delle azioni
proprie iscritte all’attivo v. C , Il bilancio di esercizio, op. cit., p. 111; F , Delle
OLOMBO RÈ
società per azioni, op. cit., p. 260; D G , I bilanci, op. cit., pp. 291 ss.; parla di
E REGORIO
“incisiva innovazione” della norma comunitaria A , Circ. n. 85/1977, op. cit., p.
SSONIME
734; sostanzialmente conforme B , Profili soggettivi della liquidazione della quota al
ELVISO
socio uscente e interesse dei creditori nelle società di persone, in Giur. comm., 1979, I, p.
811. 68
successivamente quella occulta restituzione dei conferimenti che le
116
condizioni poste dalla norma comunitaria mirano ad evitare .
In caso di violazione delle condizioni di cui all’articolo 19, l’articolo
21 prevede l’obbligo per la società di trasferire le azioni entro un anno dalla
loro acquisizione. Nel caso in cui la società violi questo ulteriore obbligo, le
è imposto di annullare le azioni acquistate, fermo restando la validità
dell’acquisto. Tale annullamento dovrà essere accompagnato dalla riduzione
del capitale sottoscritto, nel caso in cui abbia l’effetto di ridurre l’attivo
netto al di sotto del valore del capitale sociale aumentato delle riserve
117
indistribuibili per legge o per statuto .
116 E’ contestata la natura di tale riserva, se si tratti di una posta correttiva dell’attivo o di
una componente del patrimonio netto, anche se la dottrina propende per la prima soluzione
sulla base del rilievo che, nel caso di posta facente parte del patrimonio netto, questa
dovrebbe essere obbligatoriamente imposta a livello legislativo, mentre nella fattispecie
delineata a livello comunitario si lascerebbero liberi gli Stati di imporre o meno l’iscrizione
delle azioni proprie all’attivo, con la conseguenza che la riserva da azioni proprie potrebbe
anche essere del tutto mancante, v. C , Il bilancio di esercizio, op. cit., p. 111; F ,
OLOMBO RÈ
Delle società per azioni, op. cit., p. 260; N -V , La riforma delle società per
OBILI ITALE
azioni, Milano, 1975, p. 161; C -L -N , Un progetto di attuazione, op.
OLOMBO IGUORI OBILI
cit., p. 1703.
117 Per il problema della sanzione relativa all’acquisto di azioni proprie senza il rispetto dei
limiti fissati per l’acquisto, limitatamente all’ordinamento italiano, v. D , L’invalidità
ONATI
delle deliberazioni di assemblea delle società anonime, Milano, 1937, p. 27; F , Le
ANELLI
partecipazioni sociali reciproche, op. cit., pp. 176 s.; I ., Le partecipazioni reciproche
D
dopo la miniriforma del 1974, in La disciplina dei gruppi di società nella novella del 1974,
Milano, 1978, pp. 1 ss.; F , Società per azioni, op cit., p. 265; A -M -
RÈ LESSI ANZELLA
M , Le società, II, Milano, 1976, pp. 464 s.; D G , Corso di diritto
ARINO E REGORIO
commerciale, op. cit., p. 264; B , Trattato del diritto delle società, Milano, 1948, p.
RUNETTI
131; C , Legittimazione a comprare, in Riv. dir. comm., 1935, I, p. 503;
ARNELUTTI
B , Recensione a Frè, Società per azioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, p.
UTTARO
1063; D F , La circolazione, op. cit., pp. 189 s.; C , Società per azioni, in Nov.
E ERRA OTTINO
dig., XVII, Torino, 1970, p. 608; I ., Diritto commerciale, op. cit., p. 606; G ,
D RAZIANI
Diritto delle società, op. cit., p. 302; G , Le società per azioni, op. cit., pp. 137 ss.;
ALGANO
per un’analisi della disciplina comunitaria v. A , Acquisto di azioni proprie:
NTONUCCI
dall’invalidità del contratto all’obbligo di alienazione, in La seconda direttiva CEE in
materia societaria, a cura di Buttaro e Patroni Griffi, Milano, 1984, pp. 381 ss.; C -
OLOMBO
L -N , Un progetto di attuazione della seconda direttiva CEE, op. cit., pp. 1687
IGUORI OBILI
ss. 69
Nei casi previsti dall’articolo 20 Seconda Direttiva, il legislatore
comunitario non impone l’autorizzazione assembleare per l’acquisto di
azioni proprie e consente che tale operazione abbia ad oggetto azioni non
interamente liberate. E’ inoltre consentito derogare, seppur
temporaneamente, anche al limite del 10%. Le situazioni prese in
considerazione dall’articolo 20, invero molto eterogenee, si caratterizzano
per alcuni caratteri peculiari, come ad esempio la mancanza di un esborso di
denaro da parte della società (lettere a), b) e c) dell’articolo 20), o per
l’assenza di una decisione discrezionale della società circa l’impiego di utili
e riserve disponibili (lettera d) art. 20), o per particolari finalità perseguite
con l’acquisto, che rendono opportuna l’eccezione all’ordinaria disciplina
118
(lettere e), f), g), h) articolo 20) .
E’ utile, dopo aver esaminato la fattispecie dell’acquisto, considerare
anche l’operazione di sottoscrizione di azioni proprie. L’articolo 18 della
Seconda Direttiva prevede al riguardo che «la società non può sottoscrivere
azioni proprie». La ratio di tale divieto, in conformità ad uno dei principali
fili conduttori della Seconda Direttiva, è quella di salvaguardare l’integrità
del capitale sociale. La finalità di salvaguardia del capitale sottoscritto, in
118 Su tali deroghe v. S , Deroghe alla disciplina che regola l’acquisto di azioni
ABBATELLI
proprie, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di Buttaro e Patroni
Griffi, Milano, 1984, p. 349; P , Companies Act 1980, op. cit., p. 64; F , Società
RENTICE RÈ
per azioni, op. cit., p. 263; P , L’achat de ses propres actions par une société
OULNAIS
depuis la loi du 24 juillet 1966, op. cit., pp. 21 ss.; L , Kolner Kommentar, op. cit., p.
UTTER
579; F ., Gli imprenditori, op. cit., p. 418; P , Fusione per
ERRARA JR ISTOLESI
incorporazione e acquisto di proprie azioni da parte della società incorporante, in Giur.
comm., 1977, I, pp. 965 ss.; S M , L’attuazione negli ordinamenti interni delle
ANTA ARIA
direttive comunitarie in materia di società, op. cit., p. 927. 70
questo caso, è però affiancata da uno scopo ulteriore. Se si confronta tale
disposizione, infatti, con quella sull’acquisto di azioni proprie, emerge come
entrambe le operazioni, se effettuate impiegando utili e riserve disponibili,
non ledano minimamente l’integrità del capitale sociale. Nel caso di
sottoscrizione verrebbe posta in essere una trasformazione di riserve
disponibili in capitale sociale, con un effetto anzi favorevole ai creditori
sociali. Occorre quindi spiegare la disparità di trattamento che il legislatore
riserva alle due ipotesi: l’acquisto di azioni proprie è infatti consentito,
seppur sotto determinate condizioni, mentre la sottoscrizione di azioni
proprie è radicalmente vietata. A tale riguardo, malgrado la varietà di
119 120
opinioni , può essere plausibilmente sostenuto che la società non
potrebbe sottoscrivere azioni proprie perché ciò equivarrebbe ad ammettere
una sua autonomia rispetto agli interessi negoziali dei soci. La società per
azioni (e più in generale la persona giuridica) deve, invece, operare in modo
tale che i suoi atti siano sempre funzionali ad interessi apprezzabili dei soci.
L’articolo 23 della Seconda Direttiva, avente per oggetto la
concessione, da parte di una società per azioni, di assistenza finanziaria per
119 Tra le varie opinioni può essere ricordata quella secondo cui il legislatore comunitario,
nel dettare l’articolo 18, avrebbe perseguito l’obiettivo di assicurare che alcuni strumenti,
presenti nell’ordinamento societario ed aventi per oggetto il capitale, siano utilizzati per le
finalità tipiche per cui sono stati apprestati, e quindi che istituti come la costituzione e
l’aumento effettivo di capitale realizzin