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Modifiche dello Statuto
Il bilancio consolidato non è assoggettato all'approvazione dell'assemblea ed è di competenza degli amministratori, tuttavia nelle società quotate i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio alle relative norme.
Costituisce modificazione dello statuto qualsiasi mutamento del contratto sociale (atto costitutivo o statuto), ed è competenza dell'assemblea straordinaria adottare le deliberazioni con le relative maggioranze. Le delibere modificative non sono più sottoposte all'omologazione da parte del tribunale ma solo al controllo da parte del notaio, ed eventualmente anche dal tribunale.
Infatti è il notaio che verifica il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, poi spetta all'ufficio del registro a verificare la regolarità formale della documentazione.
Se il notaio ritiene che non sono adempiute le condizioni imposte per legge allora deve tempestivamente avvisare gli amministratori, che entro 30gg devono convocare l'assemblea o agire tramite tribunale. Le deliberazioni hanno effetto solo dopo l'iscrizione e dopo ogni modifica del contratto sociale deve essere depositata anche una copia del testo originale per facilitarne la comprensione. In presenza di delibere di particolare gravità la minoranza è tutelata con maggioranze più elevate e con il Diritto di Recesso. Oggi le cause di recesso possono essere divise in derogabili dallo statuto, inderogabili e cause statutarie. Le cause inderogabili sono previste dall'art.2437 e permettono l'esercizio del diritto di recesso, anche per parte delle azioni, da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti per le delibere riguardanti: A) modifica dell'oggetto sociale, se consiste in un cambiamento significativo dell'attività sociale; B)trasformazione della società;
C) trasferimento della sede sociale all'estero;
D) revoca dello stato di liquidazione;
E) eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o statutarie;
F) modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso;
G) modificazioni dello statuto riguardanti i diritti di voto o di partecipazione (diritti patrimoniali).
Per quanto riguarda le cause derogabili il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti:
A) proroga della durata della società;
B) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione di azioni. In questi casi il recesso non può essere esercitato solo per una parte delle azioni.
Nelle società che non fanno appello al mercato dei capitali lo statuto può prevedere anche altre cause di recesso (cause statutarie).
Nelle società a tempo indeterminato non quotate il diritto di recesso permette ai soci di non essere "prigionieri" della società.
infatti tutti i soci possono recedere con un preavviso di almeno 180 giorni. Il diritto deve essere esercitato tramite una comunicazione con lettera raccomandata entro 15 giorni dal deposito della delibera o entro 30 giorni da quando il socio ha conosciuto il fatto (se non è una delibera). Le azioni devono essere depositate presso la sede della società che può evitarne il rimborso se entro 90 giorni revoca la delibera o i soci deliberano lo scioglimento della società. Per determinare il valore delle azioni, nelle società non quotate gli amministratori con i sindaci ed il revisore tengono conto della consistenza patrimoniale della società e dell'eventuale valore di mercato; nelle società quotate invece si tiene conto della media dei prezzi di chiusura dei 6 mesi precedenti all'assemblea. I soci hanno diritto a conoscere il suddetto valore almeno 15 giorni dell'assemblea ed in caso di contestazione esercitata insieme al diritto di recesso, il valore.sociale senza che siano state offerte tutte le azioni in opzione ai soci. AUMENTO NOMINALE: in questo caso, l'aumento del capitale sociale avviene senza richiedere alcun conferimento da parte dei soci. Le nuove azioni vengono emesse gratuitamente e assegnate ai soci in proporzione al numero di azioni già possedute. La riduzione del capitale sociale può avvenire per diverse ragioni, come ad esempio la perdita di una parte del patrimonio sociale o la volontà di ridurre il capitale per fini di semplificazione o riorganizzazione della società. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e può comportare la restituzione di parte del capitale ai soci o la cancellazione di azioni. In caso di recesso di un socio, le sue azioni devono essere offerte in opzione agli altri soci o ai possessori di obbligazioni convertibili, in proporzione al numero di azioni possedute. Se le azioni non vengono completamente acquistate, possono essere offerte sul mercato. È importante sottolineare che tutte queste operazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite dalla legge e dallo statuto della società.finché tutte le azioni precedenti sono state liberate, tuttavia la violazione di tale condizione non comporta la nullità della delibera. La facoltà di deliberare spetta all'assemblea straordinaria ma può essere previsto tramite lo statuto questo potere anche agli amministratori purché si determini l'ammontare massimo aumentabile e la delega non può avere durata maggiore di 5 anni, pur essendo rinnovabile. La relativa delibera di aumento presenta gli stessi obblighi relativi alla modifica dello statuto (controllo notarile e iscrizione nel registro). Può capitare che l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, in tal caso l'aumento del capitale avviene parzialmente solo se previsto dallo statuto ed in mancanza i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo di conferimento e possono ottenere di nuovo le somme versate. Per i conferimenti in sede di aumento e non in costituzione i versamenti devono essere effettuati.direttamente alla società, e non presso una banca. Vale la regola del 25% dei versamenti per i conferimenti in denaro, mentre per i conferimenti in natura gli amministratori possono utilizzare metodi di stima alternativi alla stima giurata entro 30 giorni dalla data di esecuzione. Entro questo termine e dopo la stima i soci che rappresentano il 5% del capitale possono richiedere al tribunale una nuova valutazione. DIRITTO D'OPZIONE: è il diritto dei soci di essere preferiti a terzi nella sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento, serve per mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa alla formazione della volontà sociale (funzione amministrativa) e mantenere inalterato il valore reale della partecipazione azionaria in presenza di riserve accumulate (funzione patrimoniale). Questo comporta che il diritto d'opzione ha un valore economico di cui i soci possono disporre cedendolo a terzi, esso ha per oggetto le azioni di nuovaemissione e le obbligazioni convertibili ed è attribuito aisoci in base alle partecipazioni già possedute. Se le azioni sono rimaste inoptate e non è stato esercitato il dirittod’opzione gli amministratori non possono collocarle a piacimento, infattise le azioni non sono negoziate su mercati regolamentati coloroche hanno esercitato il diritto d’opzione hanno la prelazione nellasottoscrizione di azioni non optate, se le azioni sono negoziate i dirittid’opzione residui devono essere offerti sul mercato dagli amministratori. Solo se gli azionisti non hanno usufruito del diritto d’opzione perintero allora le azioni possono essere liberamente collocate. In alcuni casi il diritto d’opzione è sacrificabile: A) quando le azionidevono essere liberate mediante conferimenti in natura; B) quandol’interesse della società lo esige; C) nelle società con azioni negoziatel’opzione può essere limitata al 10% del- capitale preesistente;
- può essere escluso dall'assemblea straordinaria quando le azioni sono offerte ai dipendenti della società;
- Nei casi A e B è obbligatoria l'emissione di azioni con sovraprezzo per ridimensionare il pregiudizio nei confronti degli azionisti attuali;
- Il diritto d'opzione non si considera escluso o limitato se le azioni di nuova emissione sono sottoscritte da banche o altri intermediari finanziari, con l'obbligo di offrirle successivamente agli azionisti e nel periodo di detenzione delle azioni l'intermediario non può esercitare il diritto di voto;
- AUMENTO NOMINALE: è un'operazione che non dà luogo a nuovi conferimenti e non incrementa il patrimonio sociale, è infatti deliberato dall'assemblea straordinaria imputando a capitale le riserve o altri fondi disponibili (tranne la riserva legale fino al 20% del capitale);
- Questo implica che la società non può più disporre a favore.
dei soci quelle riserve. L'aumento può essere attuato o aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione o emettendo nuove azioni, dove queste ultime devono avere le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente in proporzione alle azioni già possedute.
RIDUZIONE REALE: può avvenire anche per cause diverse dall'esuberanza, ossia quando il capitale raccolto risulti eccessivo per il conseguimento dell'oggetto sociale. Esso non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di 50K. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità. La delibera adottata a maggioranza (prevista per le modifiche dello statuto) può essere eseguita dopo 90gg dall'iscrizione nel registro, termine per l'opposizione dei creditori che sospende la delibera fino al giudizio del tribunale.
La riduzione può avvenire tramite la liberazione
dell'obbligo di conferimenti ancora dovuti, tramite rimborso ai soci, acquisto e successivo annullamento delle azioni; basta che le modalità di attuazione assicurino la parità di trattamento fra gli azionisti (riduzione proporzionale, estrazione e annullamento con rimborso del valore nominale delle azioni). In quest'ultimo caso è obbligatoria l'emissione di azioni di godimento, dato che il valore reale è spesso maggiore del valore nominale e potrebbe verificarsi per il socio un'ingiustizia, esse partecipano agli utili solo dopo che sulle altre azioni sia stato corrisposto un interesse legale sul valore nominale. Le azioni di godimento partecipano alla ripartizione del saldo attivo solo dopo che è stato rimborsato il valore nominale. Esse non attribuiscono il diritto di voto. RIDUZIONE PER PERDITE (NOMINALE): il patrimonio della società