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Le libertà fondamentali della
persona (artt. 13-16)
Le libertà fondamentali della persona (artt. 13-16)
Gli riguardano la tutela di quattro
articoli 13-16 libertà
la libertà personale, di
fondamentali della persona:
domicilio, di corrispondenza e di circolazione.
Art.14
La Costituzione garantisce anche la libertà di domicilio
della persona, intendendo con questa espressione
l’inviolabilità di qualsiasi luogo in cui essa viva oppure
svolga la sua attività professionale (quindi l’abitazione,
l’ufficio ecc.). Tali luoghi non possono essere ispezionati o
perquisiti, salvo che in limitate ipotesi come nel caso di
provvedimenti del giudice o ispezioni della Guardia di
finanza.
Art.15
La che include anche la sua
libertà di corrispondenza, di
segretezza, garantisce i cittadini stabilendo il divieto
forme di non solo sulle comunicazioni tramite
controllo
lettera, ma anche su tutti i mezzi oggi abitualmente
utilizzati per comunicare (dal telefono, al fax, alla posta
elettronica). Solo in casi particolari, come, per esempio,
nell’ambito di un’indagine giudiziaria, il giudice può, con
provvedimento motivato nei casi previsti dalla legge,
autorizzare l’intercettazione delle comunicazioni.