Le libertà fondamentali della persona (artt. 13-16)
Libertà fondamentali
Le libertà fondamentali della persona riguardano la tutela di quattro articoli: 13-16. Queste libertà comprendono la libertà personale, di domicilio, di corrispondenza e di circolazione.
Art. 14 - Libertà di domicilio
La Costituzione garantisce anche la libertà di domicilio della persona, intendendo con questa espressione l’inviolabilità di qualsiasi luogo in cui essa viva oppure svolga la sua attività professionale (quindi l’abitazione, l’ufficio ecc.). Tali luoghi non possono essere ispezionati o perquisiti, salvo che in limitate ipotesi come nel caso di provvedimenti del giudice o ispezioni della Guardia di finanza.
Art. 15 - Libertà di corrispondenza
La libertà di corrispondenza garantisce i cittadini stabilendo il divieto di controllo non solo sulle comunicazioni tramite lettera, ma anche su tutti i mezzi oggi abitualmente utilizzati per comunicare (dal telefono, al fax, alla posta elettronica). Solo in casi particolari, come, per esempio, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, il giudice può, con provvedimento motivato nei casi previsti dalla legge, autorizzare l’intercettazione delle comunicazioni.
Art. 16 - Libertà di circolazione
La libertà di circolazione garantisce a tutti i cittadini di circolare liberamente nel territorio dello Stato e di recarsi in altri Stati, di soggiornare nei luoghi preferiti e di stabilirvi liberamente la propria residenza o dimora. In alcuni casi eccezionali, ma mai per ragioni di tipo politico, ai cittadini può essere vietato di circolare o soggiornare in determinati luoghi: pensa a una fuga di sostanze inquinanti, a una pericolosa epidemia che renda rischioso avvicinarsi alle località colpite, al divieto di accedere a zone militari, radioattive ecc.