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Le libertà fondamentali della

persona (artt. 13-16)

Le libertà fondamentali della persona (artt. 13-16)

Gli riguardano la tutela di quattro

articoli 13-16 libertà

la libertà personale, di

fondamentali della persona:

domicilio, di corrispondenza e di circolazione.

Art.14

La Costituzione garantisce anche la libertà di domicilio

della persona, intendendo con questa espressione

l’inviolabilità di qualsiasi luogo in cui essa viva oppure

svolga la sua attività professionale (quindi l’abitazione,

l’ufficio ecc.). Tali luoghi non possono essere ispezionati o

perquisiti, salvo che in limitate ipotesi come nel caso di

provvedimenti del giudice o ispezioni della Guardia di

finanza.

Art.15

La che include anche la sua

libertà di corrispondenza, di

segretezza, garantisce i cittadini stabilendo il divieto

forme di non solo sulle comunicazioni tramite

controllo

lettera, ma anche su tutti i mezzi oggi abitualmente

utilizzati per comunicare (dal telefono, al fax, alla posta

elettronica). Solo in casi particolari, come, per esempio,

nell’ambito di un’indagine giudiziaria, il giudice può, con

provvedimento motivato nei casi previsti dalla legge,

autorizzare l’intercettazione delle comunicazioni.

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Publisher
A.A. 2018-2019
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher darksoul98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Giurisprudenza Prof..