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La libertà di riunione
Per riunione s'intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo. Sono da considerarsi riunioni: i cortei, manifestazioni, feste, cerimonie, processioni, assemblee, convegni, comizi ecc.
Condizioni di legittimità: l'art. 17 Cost. dispone che la riunione deve svolgersi "pacificamente e senza armi", nel caso in cui la riunione perda il carattere pacifico può essere sciolta dalle forze dell'ordine. Il fatto che qualcuno dei partecipanti sia armato non prevede lo scioglimento dellariunione, bensì l'allontanamento dell'interessato.
Tipologie e preavviso: le riunioni si distinguono in riunioni in luogo privato, riunioni in luogo pubblico e riunioni in luogo aperto al pubblico.
- Le riunioni in luogo privato si svolgono nel domicilio di una persona (anche giuridica);
- Per le riunioni in luogo pubblico l'art. 17.2 prevede l'obbligo di preavviso.
Deve essere dato in forma scritta 3 giorni prima al questore con indicazione delluogo, dell'ora e dell'oggetto della riunione e con le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola. Il preavviso NON è un'autorizzazione, di conseguenza le riunioni sono legittime anche se non c'è stato preavviso: in questo caso i promotori risponderanno penalmente per non aver dato preavviso.
Il questore può vietare la riunione solo "per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica": il divieto deve essere motivato ed è impugnabile davanti al giudice.
I luoghi aperti al pubblico sono quelli in cui l'accesso del pubblico è soggetto a modalità determinate da chi ne ha la disponibilità (cinema, teatro ecc.).
La libertà di associazione
Le associazioni sono quelle formazioni sociali che hanno base volontaria ed un minimo di organizzazione e sono disciplinate dall'art.
18 Cost.