Autonomie regionali
Non vi è una nozione unitaria di autonomia ma essa varia a seconda di ciò a cui si riferisce. Pur nella diversità, l'autonomia presuppone la facoltà di determinarsi ed organizzarsi secondo proprie regole.
Autonomia organizzativa
L'autonomia organizzativa consiste nel riconoscere che ogni ente è in grado di prendere le proprie decisioni, di organizzarsi e di esercitare le sue funzioni. Le leggi e la costituzione individuano una pluralità di fonti che assicurano l'autonomia degli enti decentrati:
- Statuti che fissano la forma di governo e le norme fondamentali.
- Le leggi e i regolamenti che disciplinano l'organizzazione.
- Atti di ordinaria amministrazione che danno attuazione alle previsioni dello statuto e dei regolamenti.
L'autonomia è effettiva solo se il soggetto che gode di tale status è dotato di strumenti riservati alla tutela della stessa. Questi strumenti sono i seguenti:
- Principio dispositivo: possibilità di individuare i confini entro cui possono essere esercitati i poteri derivanti dall'autonomia.
- Principio partecipativo: necessità di coinvolgere gli enti espressione di autonomia nel processo decisionale dello stato. In Italia, questo non viene attuato.
- Principio di garanzia: possibilità di difendere l'autonomia anche nei confronti dello stesso legislatore, come previsto nell'art. 127, attraverso la questione di legittimità costituzionale davanti alla corte costituzionale.
Inoltre, è necessario che l'autonomia venga attuata affinché l'ente abbia risorse a sufficienza per esercitare le proprie competenze; per questo, sono soggetti anche ad autonomia finanziaria, potendo disporre in modo autonomo delle risorse.
Podestà statuaria
Gli statuti sono espressione dell'autonomia dell'ente. La podestà statuaria permette di determinare i principi di organizzazione e il funzionamento dell'ordinamento regionale.
Gli statuti delle regioni speciali sono considerati leggi costituzionali e sono approvati con il procedimento previsto dall'art. 138. Le regioni ordinarie, invece, sono obbligate a dotarsi di uno statuto in armonia con la costituzione ai sensi dell'art. 123. Lo statuto deve contenere diversi oggetti tra cui la forma di governo, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.
Esso regola l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con maggioranza assoluta con due deliberazioni con intervallo non minore di due mesi. Il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale.