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Friuli→ tutela delle minoranze linguistiche.
Le regioni a statuto speciali sono previste dall'art. 116 e dispongono di particolari condizioni di autonomie secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Le regioni ordinarie sono più dinamiche di quelle speciali e
per questo la riforma costituzionale del 2001 ha esteso alle regioni speciali i medesimi caratteri della forma di governo
di quelle ordinarie→ elezione diretta del presidente e del consiglio e ha previsto che le norme costituzionali delle
regioni ordinarie si applicassero a quelle speciali nel caso in cui prevedevano un'autonomia maggiore di quella a loro
attribuita.
Forme di governo.
La legge costituzionale del 1999 si è attenuta al criterio per cui la determinazione dei caratteri dell'organizzazione di un
ente è elemento integrante della sua autonomia e quindi deve essere di sua competenza, inizialmente ci si riferiva solo
alle regioni ordinarie ma nel 2001 con la riforma costituzionale questo principio è stato esteso anche a quelle speciali.
L'art. 123 riserva allo statuto regionale la determinazione della forma di governo e i principi fondamentali
dell'organizzaione purché siano in armonia con la costituzione.
Sistema elettorale.
L'art. 122 attribuisce alla regione il potere di legiferare sul sistema di elezione e sui casi di incombatibilità ed
ineleggibilità del presidente, dei componenti della giunta e del consiglio, il potere deve essere esrcitato dei principi
stabiliti con legge della repubblica che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Il consiglio elegge tra i suoi
componenti un presidente e un ufficio di presidenza, nessuno può appartenere contemporaneamente a più giunte o
consigli regionali, o ad un consiglio o una giunta e al parlamento. I componenti della giunta e del consiglio godono
dell'insidacabilità, il presidente della giunta è eletto a suffraggio universale salvo che lo statuto disponga diversamente
ed esso nomica e revoca i componenti della giunta.
La legge costituzionale del 2004 ha stabilito che dei principi che limitano la podestà legislativa delle regioni in materia
elettorale.
→ Sistema dell'elezione deve garantire stabili maggioranze e la rappresentanza delle minoranze.
→ Gli organi direttamente eletti devono essere presidente e consiglio.
→ Se l'elezione del presidente avviene a suffraggio universale diretto lo stesso deve avvenire per il consiglio.
→ L'elezione del consiglio può avvenire non più di 90 giorni prima di quella del presidente.
→ Presidente e consiglio non sono soggetti al vincolo di mandato.
Organi.
Consiglio→ massimo organi rappresentativo delle regioni, il numero dei consiglieri è in proporzione alla popolazione.
Il consiglio è composto dal presidente, ufficio di presidenza, commissioni consiliari e gruppi consiliari.
Garanzie per i consiglieri→ insindacabilità, mancanza del vincolo di mandato, indennità.
Garanzie per il consiglio→ autonomia funzionale ed organizzativa, può dotarsi di personal proprio e amministra il
proprio bilancio.
Funzioni→ legislativa, di controllo, di informazione e di indirizzo.
Funzioni all'interno dello stato→ richiesta di referendum, presentazione di petizione, iniizativa legislativa, attività
consultiva in caso di creazione di nuove regioni o province, elezione presidente della repubblica.
Presidente della giunta→ determina l'indirizzo politico dell'ente, definisce il programma di governo che deve essere
discusso e approvato dal consiglio ed è responsabile della giunta.
Funzioni→ rappresenta l'ente, nomina e revoca la giunta, dirige le funzioni amministrative, ratifica intese ed accordi
internazionali.
Giunta→ è l'organo esecuti dell'ente e collabora con il presidente nell'attuazione del programma politico.
Funzioni→ gestione del bilancio, iniziativa legislativa, attività amministrativa, esecuzione delle leggi.
Consiglio autonomie locali→ organo di consultazione tra stato e regioni.
Funzioni→ di proposta, di di studio, consultiva.
Procedimento legislativo.
L'iniziativa legislativa spetta alle giunti, al consiglio, agli elettori, alcuni comuni, province, associazioni ed
organizzazioni particolarmente rappresentative in ambito regionale. Una legge deve essere apprava dal consiglio e in
seguito promulgata dal presidente della regione, viene poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione ed entra in
vigore dopo 15 giorni.
Stati federali.
Sono composti da diversi stati che vengono denominati stati membri dotati di potere costitutivo e non solo statuario,
essi partecipano all'esercizio delle funzioni sovrane e di revisione costituzionale e per una loro decisione danno vita ad
uno stato federale. Lo stato federale è caratterizzato da un bicameralismo differenziato poiché una camera rappresentata
lo stato federale mentre l'altra gli stati membri. Le ragioni che portano degli stati a decidere di unirsi dandoni unifrmità
culturale, giuridica, politica ed economica sono di tipo culturale ma soprattutto economico. Per far si che venga data
vita ad uno stato federale sono necessari due elementi la volontà dei singoli stati di unirsi rinunciando a parte della loro
sovranità e la presenza di territori collegati dalla storia, razza e tradizizione.