I DIRITTI DI LIBERTA’
Scheda 1
I diritti di libertà nello Statuto Albertino
• La previsione e la disciplina dei diritti di libertà costituiscono due aspetti
significativi nella definizione della forma di Stato. La scelta di riconoscere
costituzionalmente le libertà fondamentali e di predisporre strumenti di
garanzia a tutela delle stesse caratterizzano il modo in cui si articolano i
rapporti tra lo Stato e la società civile.
• L’evoluzione storica delle diverse forme di Stato coincide con una diversa
disciplina dei diritti di libertà.
• Nella forma di stato liberale i diritti di libertà erano concepiti come “libertà
dallo stato” (libertà negative) e si configuravano quali strumenti di tutela
della sfera di autonomia dei singoli dai possibili abusi da parte dei pubblici
poteri.
• La codificazione all’interno dei testi costituzionali del periodo liberale di un
elenco di diritti attribuiti ai singoli, rappresenta la garanzia della tutela della
loro sfera di autonomia e segna il definitivo superamento della forma di stato
assoluto in cui il riconoscimento, la definizione dei limiti e delle garanzie dei
diritti erano affidate esclusivamente allo Stato.
• Lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848, prevedeva un
elenco di diritti (artt. 24- 32 dello Statuto) in cui era possibile riscontrare gli
elementi e le caratteristiche proprie di una forma di Stato liberale.
L’articolo 24 dello Statuto riconosceva una dimensione meramente formale
del principio di eguaglianza sancendo che “tutti i Regnicoli, qualunque sia il
loro titolo o grado sono eguali di fronte alla legge. Tutti godono egualmente i
diritti civili e politici e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salvo le
eccezioni determinate dalle leggi”.
Lo schema formale degli articoli dello Statuto dedicati ai diritti fondamentali
risultava sostanzialmente identico e strutturato in due parti distinte: nella
prima era affermato e riconosciuto il diritto in quanto tale, nella seconda era
invece previsto il rinvio alla legge quale strumento esclusivo di definizione dei
limiti di esercizio del diritto stesso.
I Diritti fondamentali nello
Statuto Albertino
Articolo 26 La libertà individuale è guarentita.
Libertà personale Nessuno può essere arrestato o tradotto in
giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e
nelle forme che essa prescrive
Il domicilio è inviolabile.
Articolo 27 Niuna visita domiciliare può avere luogo se non
Libertà di domicilio in forza della legge, e nelle forme che essa
prescrive.
La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime
gli abusi.
Articolo 28 Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e
Libertà di stampa di preghiera non potranno essere stampati senza
il preventivo permesso del vescovo.
E’ riconosciuto il diritto di adunarsi
pacificamente e senza armi, uniformandosi alle
leggi che possono regolarne l’esercizio
nell’interesse della cosa pubblica.
Articolo 32 Questa disposizione non è applicabile alle
Libertà di riunione adunanze in luoghi pubblici, od aperti al
pubblico, i quali rimangono interamente soggetti
alle leggi di polizia..
I diritti di libertà e la Costituzione italiana
Principi generali
• L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana segna il definitivo e
formale superamento della forma di Stato liberale e l’adozione di un
modello di Stato sociale in cui il catalogo dei diritti di libertà, sino a
quel momento costituito dalle sole libertà dallo Stato /libertà negative,
si arricchisce di una nuova dimensione data dalle c.d. libertà positive/
libertà nello Stato, intese come strumenti di partecipazione attiva di
tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese.
• L’articolo 3.2 della Costituzione del 1948 costituisce il riferimento
testuale del rapporto tra forma di Stato e diritti di libertà, in quanto
aggiunge all’eguaglianza formale di cui al primo comma, l’eguaglianza
sostanziale. Questa nuova dimensione del principio di eguaglianza
attribuisce allo Stato non solo il compito di garantire il rispetto delle
sfere individuali dei singoli, come già era previsto nello Statuto
Albertino, ma anche quello di impegnarsi concretamente al fine di
assicurare a tutti i cittadini un esercizio effettivo delle libertà
costituzionali.
Il principio di eguaglianza sostanziale ammette dunque l’esistenza di
disuguaglianze di fatto e attribuisce ai pubblici poteri il compito di
garantire a coloro che di fatto risultano diversi dagli altri, di godere
degli stessi diritti e di esercitare le stesse libertà. L’eguaglianza formale
invocata dalla Corte Costituzionale sin dalla sentenza n.3 del 1957
come “trattamento eguale di condizioni eguali e trattamento diseguale
di condizioni diseguali” deve dunque cedere il passo di fronte a
situazioni concrete, perché sia garantito a tutti i cittadini il godimento
dei propri diritti.
Attraverso la codificazione dell’eguaglianza sostanziale l’articolo 3.2
della Costituzione riconosce il fondamento costituzionale dei c.d. diritti
sociali, ossia di quei diritti che attribuiscono al cittadino la pretesa ad
una determinata prestazione d’opera nei confronti dei pubblici poteri e
al contempo impongono loro il dovere ad adempiere a quella
prestazione. Articolo 3 della Costituzione
Principio di eguaglianza
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica
economica e sociale del Paese. Articolo 3 comma 2
Articolo 3 comma 1 Eguaglianza sostanziale
Eguaglianza formale Lo Stato si impegna ad assicurare l’esercizio
Lo Stato riconosce e garantisce l’intangibilità effettivo delle libertà costituzionali e mira a
delle sfere di autonomia dei privati. promuovere il pieno sviluppo della persona
Libertà dallo Stato/Libertà negative umana e la partecipazione di tutti i cittadini
all’interno dell’organizzazione sociale del Paese.
Libertà nello Stato/Libertà positive
• L’articolo 2 contiene la disposizione che contempla in via generale i diritti di
libertà nel nostro ordinamento costituzionale. La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il disposto dell’articolo 2 assume particolare rilevanza in quanto
evidenzia, come sostenne Dossetti alla Costituente, “la precedenza
sostanziale della persona umana (intesa nella competente dei suoi valori
e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo
Stato e la destinazione di questo a servizio di quella” e segna in via
definitiva il momento del superamento del rapporto Stato-individuo che
aveva caratterizzato il regime fascista.
• L’articolo 2 assume particolare rilievo nel quadro dei principi fondamentali
contenuti all’interno della Costituzione per diversi ordini di ragioni: in primo
luogo esso impone alla Repubblica, intesa nelle sue diverse articolazioni,
istituzionale, territoriale e sociale, di riconoscere e garantire diritti a tutti gli
uomini indipendentemente dalla cittadinanza (principio personalista); in
secondo luogo l’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili non solo al
singolo, in quanto individuo, ma anche al singolo in quanto membro di
formazioni sociali, con ciò ammettendo che le formazioni sociali costituiscono
uno strumento indispensabile per lo svolgimento della persona e hanno
attribuita una posizione all’interno dell’ordinamento, analoga a quella
riconosciuta al singolo individuo (principio pluralista).
• L’articolo 2 assume una particolare rilevanza anche perché rappresenterebbe
il riferimento istituzionale di diritti non riconosciuti espressamente
all’interno della Costituzione. Il problema che sorge dalla lettura dell’articolo
2, e su cui la dottrina e la giurisprudenza da tempo dibattono, è quello se
considerare la formula in esame una disposizione a fattispecie chiusa o una
disposizione a fattispecie aperta. La prima impostazione, accolta da autorevoli
sostenitori (Pace, Barile, Caretti), si fonda sulla considerazione che la formula
contenuta nell’articolo 2 è riassuntiva di tutte le libertà espressamente
garantite nelle successive disposizioni costituzionali (articoli della
13-21
Cost.), ma soggetta a potenziale estensione attraverso un’attività
interpretativa rivolta ad ampliare il significato della normativa esistente. La
seconda impostazione, quella che considera il dettato dell’articolo 2 una
disposizione a fattispecie aperta, e sostenuta da una parte consistente della
dottrina (Barbera, Ferri, Grossi, Martines, Pizzorusso, Perlingeri) accoglie il
principio che l’articolo 2 della Costituzione non si esaurisca nelle libertà
espressamente garantite, ma sia in grado di ricomprendere tutte le nuove
domande di libertà riconosciute dalla giurisprudenza e dal legislatore
ordinario. Il disposto dell’articolo 2 riconosce, seppure implicitamente, tutti
quei nuovi diritti di cui la Costituzione materiale consente l’emersione.
L’articolo 2 consente dunque l’ingresso di diritti non espressamente previsti
all’interno della Costituzione, ma che attraverso l’attività interpretativa posta
in essere dagli operatori del diritto acquisiscono la stessa portata e il
medesimo valore di quelli espressamente prescritti.
Questa ultima lettura della Costituzione è stata recepita in modo definitivo
nella giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire dal 1987 (sent. nn.
215 e 561 del 1987), sebbene qualche apertura in tal senso si era verificata già
nel 1973 (sent. n. 38 del 1973 con la copertura del diritto sulla propria
immagine) e nel 1975 (sent. 225 del 1975 con la copertura del diritto alla
rettifica nell’informazione televisiva).
Le Garanzie costituzionali ai diritti di libertà
Riserva di legge e riserva di giurisdizione
• Le garanzie predisposte dalla Costituzione a tutela dei diritti di libertà
sono rappresentate dalla riserva di legge e dalla riserva di giurisdizione. La
riserva di legge rappresenta oggi un importante strumento predisposto dalla
Costituzione che garantisce il cittadino assicurandolo che solo il legislatore
può porre la disciplina della materia. La riserva di giurisdizione è anche esso
uno strumento di garanzia predisposto dalla Costituzione che affida
unicamente all’autorità giudiziaria la facoltà di imporre limitazioni alle sfere
di libertà dei singoli, nei modi e casi previsti dalla legge e con le garanzie che
caratterizzano il procedimento che davanti ad essa si svolge. Se la riserva di
legge (assoluta, relativa, rafforzata) è uno strumento che attribuisce
alla legge, ad esclusione di ogni altra fonte, la definizione delle singole libertà
nonché dei limiti che possono essere imposti al loro concreto esercizio, la
riserva di giurisdizione attribuisce al giudice, ad esclusione di altre
autorità, il potere di imporre nelle singole fattispecie concrete, le limitazioni
all’esercizio dei diritti di libertà previste dalla legge.
I DIRITTI DI LIBERTA’
NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Libertà individuali Libertà collettive
Sono quelle la cui titolarità spetta
comunque al singolo in quanto tale, ma
che acquistano significato solo
attraverso l’esercizio che di esse
• Libertà personale: art. 13 Cost. facciano più soggetti.
• Libertà di domicilio: art. 14 Cost.
• Libertà e segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione:
art. 15 Cost.
• Libertà di circolazione e soggiorno: art. • Libertà di riunione: art. 17 Cost.
16 Cost. • Libertà di associazione: art. 18
• Libertà di religione: art. 19 Cost. Cost.
• Libertà di manifestazione del pensiero:
art. 21 Cost. LIBERTA’ PERSONALE
Art. 13 Cost.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Oggetto di tutela
• Il concetto di libertà personale risale al periodo medioevale e trova il suo
fondamento nella garanzia del habeas corpus, un ordine impartito dal Re alla
polizia di presentare, entro un termine perentorio, il detenuto davanti alla
giurisdizione, al fine di rendere noti i motivi dell’arresto e contestualmente
sottrarre alla disponibilità del feudatario la libertà individuale del suddito.
Dall’esame dei lavori dell’Assemblea Costituente emerge che la libertà personale di
cui all’articolo 13 della Costituzione era stata concepita in chiave meramente fisica
con il conseguente divieto alle pubbliche autorità di ogni tipo di coercizione fisica.
La definizione del concetto di libertà personale risulta non del tutto univoca. La
dottrina ha mostrato a riguardo posizioni differenti: alcuni autori (Galeotti, Pace,
Amato) ritengono che la nozione di libertà personale coincida esclusivamente con
quella fisica; altri, (Mortati, Barbera) considerano le garanzie predisposte
dall’articolo 13 estendibili anche alla tutela della dignità sociale; infine (Barile,
Grossi, Guarino, Galizia) guardano all’articolo 13 come una disposizione che tutela
non soltanto l’inviolabilità della libertà fisica, ma anche di quella morale. L’oggetto
di tutela è dunque, in quest’ultima impostazione, la disponibilità del proprio essere
fisico da ogni coercizione effettiva e da ogni pressione tendente a costringere lo
stato psichico del soggetto.
Garanzie
• La garanzia dell’inviolabilità della libertà personale è contenuta nell’articolo 13
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