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I DIRITTI DI LIBERTA’

Scheda 1

I diritti di libertà nello Statuto Albertino

• La previsione e la disciplina dei diritti di libertà costituiscono due aspetti

significativi nella definizione della forma di Stato. La scelta di riconoscere

costituzionalmente le libertà fondamentali e di predisporre strumenti di

garanzia a tutela delle stesse caratterizzano il modo in cui si articolano i

rapporti tra lo Stato e la società civile.

• L’evoluzione storica delle diverse forme di Stato coincide con una diversa

disciplina dei diritti di libertà.

• Nella forma di stato liberale i diritti di libertà erano concepiti come “libertà

dallo stato” (libertà negative) e si configuravano quali strumenti di tutela

della sfera di autonomia dei singoli dai possibili abusi da parte dei pubblici

poteri.

• La codificazione all’interno dei testi costituzionali del periodo liberale di un

elenco di diritti attribuiti ai singoli, rappresenta la garanzia della tutela della

loro sfera di autonomia e segna il definitivo superamento della forma di stato

assoluto in cui il riconoscimento, la definizione dei limiti e delle garanzie dei

diritti erano affidate esclusivamente allo Stato.

• Lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848, prevedeva un

elenco di diritti (artt. 24- 32 dello Statuto) in cui era possibile riscontrare gli

elementi e le caratteristiche proprie di una forma di Stato liberale.

L’articolo 24 dello Statuto riconosceva una dimensione meramente formale

del principio di eguaglianza sancendo che “tutti i Regnicoli, qualunque sia il

loro titolo o grado sono eguali di fronte alla legge. Tutti godono egualmente i

diritti civili e politici e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salvo le

eccezioni determinate dalle leggi”.

Lo schema formale degli articoli dello Statuto dedicati ai diritti fondamentali

risultava sostanzialmente identico e strutturato in due parti distinte: nella

prima era affermato e riconosciuto il diritto in quanto tale, nella seconda era

invece previsto il rinvio alla legge quale strumento esclusivo di definizione dei

limiti di esercizio del diritto stesso.

I Diritti fondamentali nello

Statuto Albertino

Articolo 26 La libertà individuale è guarentita.

Libertà personale Nessuno può essere arrestato o tradotto in

giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e

nelle forme che essa prescrive

Il domicilio è inviolabile.

Articolo 27 Niuna visita domiciliare può avere luogo se non

Libertà di domicilio in forza della legge, e nelle forme che essa

prescrive.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime

gli abusi.

Articolo 28 Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e

Libertà di stampa di preghiera non potranno essere stampati senza

il preventivo permesso del vescovo.

E’ riconosciuto il diritto di adunarsi

pacificamente e senza armi, uniformandosi alle

leggi che possono regolarne l’esercizio

nell’interesse della cosa pubblica.

Articolo 32 Questa disposizione non è applicabile alle

Libertà di riunione adunanze in luoghi pubblici, od aperti al

pubblico, i quali rimangono interamente soggetti

alle leggi di polizia..

I diritti di libertà e la Costituzione italiana

Principi generali

• L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana segna il definitivo e

formale superamento della forma di Stato liberale e l’adozione di un

modello di Stato sociale in cui il catalogo dei diritti di libertà, sino a

quel momento costituito dalle sole libertà dallo Stato /libertà negative,

si arricchisce di una nuova dimensione data dalle c.d. libertà positive/

libertà nello Stato, intese come strumenti di partecipazione attiva di

tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese.

• L’articolo 3.2 della Costituzione del 1948 costituisce il riferimento

testuale del rapporto tra forma di Stato e diritti di libertà, in quanto

aggiunge all’eguaglianza formale di cui al primo comma, l’eguaglianza

sostanziale. Questa nuova dimensione del principio di eguaglianza

attribuisce allo Stato non solo il compito di garantire il rispetto delle

sfere individuali dei singoli, come già era previsto nello Statuto

Albertino, ma anche quello di impegnarsi concretamente al fine di

assicurare a tutti i cittadini un esercizio effettivo delle libertà

costituzionali.

Il principio di eguaglianza sostanziale ammette dunque l’esistenza di

disuguaglianze di fatto e attribuisce ai pubblici poteri il compito di

garantire a coloro che di fatto risultano diversi dagli altri, di godere

degli stessi diritti e di esercitare le stesse libertà. L’eguaglianza formale

invocata dalla Corte Costituzionale sin dalla sentenza n.3 del 1957

come “trattamento eguale di condizioni eguali e trattamento diseguale

di condizioni diseguali” deve dunque cedere il passo di fronte a

situazioni concrete, perché sia garantito a tutti i cittadini il godimento

dei propri diritti.

Attraverso la codificazione dell’eguaglianza sostanziale l’articolo 3.2

della Costituzione riconosce il fondamento costituzionale dei c.d. diritti

sociali, ossia di quei diritti che attribuiscono al cittadino la pretesa ad

una determinata prestazione d’opera nei confronti dei pubblici poteri e

al contempo impongono loro il dovere ad adempiere a quella

prestazione. Articolo 3 della Costituzione

Principio di eguaglianza

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica

economica e sociale del Paese. Articolo 3 comma 2

Articolo 3 comma 1 Eguaglianza sostanziale

Eguaglianza formale Lo Stato si impegna ad assicurare l’esercizio

Lo Stato riconosce e garantisce l’intangibilità effettivo delle libertà costituzionali e mira a

delle sfere di autonomia dei privati. promuovere il pieno sviluppo della persona

Libertà dallo Stato/Libertà negative umana e la partecipazione di tutti i cittadini

all’interno dell’organizzazione sociale del Paese.

Libertà nello Stato/Libertà positive

• L’articolo 2 contiene la disposizione che contempla in via generale i diritti di

libertà nel nostro ordinamento costituzionale. La Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il disposto dell’articolo 2 assume particolare rilevanza in quanto

evidenzia, come sostenne Dossetti alla Costituente, “la precedenza

sostanziale della persona umana (intesa nella competente dei suoi valori

e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo

Stato e la destinazione di questo a servizio di quella” e segna in via

definitiva il momento del superamento del rapporto Stato-individuo che

aveva caratterizzato il regime fascista.

• L’articolo 2 assume particolare rilievo nel quadro dei principi fondamentali

contenuti all’interno della Costituzione per diversi ordini di ragioni: in primo

luogo esso impone alla Repubblica, intesa nelle sue diverse articolazioni,

istituzionale, territoriale e sociale, di riconoscere e garantire diritti a tutti gli

uomini indipendentemente dalla cittadinanza (principio personalista); in

secondo luogo l’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili non solo al

singolo, in quanto individuo, ma anche al singolo in quanto membro di

formazioni sociali, con ciò ammettendo che le formazioni sociali costituiscono

uno strumento indispensabile per lo svolgimento della persona e hanno

attribuita una posizione all’interno dell’ordinamento, analoga a quella

riconosciuta al singolo individuo (principio pluralista).

• L’articolo 2 assume una particolare rilevanza anche perché rappresenterebbe

il riferimento istituzionale di diritti non riconosciuti espressamente

all’interno della Costituzione. Il problema che sorge dalla lettura dell’articolo

2, e su cui la dottrina e la giurisprudenza da tempo dibattono, è quello se

considerare la formula in esame una disposizione a fattispecie chiusa o una

disposizione a fattispecie aperta. La prima impostazione, accolta da autorevoli

sostenitori (Pace, Barile, Caretti), si fonda sulla considerazione che la formula

contenuta nell’articolo 2 è riassuntiva di tutte le libertà espressamente

garantite nelle successive disposizioni costituzionali (articoli della

13-21

Cost.), ma soggetta a potenziale estensione attraverso un’attività

interpretativa rivolta ad ampliare il significato della normativa esistente. La

seconda impostazione, quella che considera il dettato dell’articolo 2 una

disposizione a fattispecie aperta, e sostenuta da una parte consistente della

dottrina (Barbera, Ferri, Grossi, Martines, Pizzorusso, Perlingeri) accoglie il

principio che l’articolo 2 della Costituzione non si esaurisca nelle libertà

espressamente garantite, ma sia in grado di ricomprendere tutte le nuove

domande di libertà riconosciute dalla giurisprudenza e dal legislatore

ordinario. Il disposto dell’articolo 2 riconosce, seppure implicitamente, tutti

quei nuovi diritti di cui la Costituzione materiale consente l’emersione.

L’articolo 2 consente dunque l’ingresso di diritti non espressamente previsti

all’interno della Costituzione, ma che attraverso l’attività interpretativa posta

in essere dagli operatori del diritto acquisiscono la stessa portata e il

medesimo valore di quelli espressamente prescritti.

Questa ultima lettura della Costituzione è stata recepita in modo definitivo

nella giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire dal 1987 (sent. nn.

215 e 561 del 1987), sebbene qualche apertura in tal senso si era verificata già

nel 1973 (sent. n. 38 del 1973 con la copertura del diritto sulla propria

immagine) e nel 1975 (sent. 225 del 1975 con la copertura del diritto alla

rettifica nell’informazione televisiva).

Le Garanzie costituzionali ai diritti di libertà

Riserva di legge e riserva di giurisdizione

• Le garanzie predisposte dalla Costituzione a tutela dei diritti di libertà

sono rappresentate dalla riserva di legge e dalla riserva di giurisdizione. La

riserva di legge rappresenta oggi un importante strumento predisposto dalla

Costituzione che garantisce il cittadino assicurandolo che solo il legislatore

può porre la disciplina della materia. La riserva di giurisdizione è anche esso

uno strumento di garanzia predisposto dalla Costituzione che affida

unicamente all’autorità giudiziaria la facoltà di imporre limitazioni alle sfere

di libertà dei singoli, nei modi e casi previsti dalla legge e con le garanzie che

caratterizzano il procedimento che davanti ad essa si svolge. Se la riserva di

legge (assoluta, relativa, rafforzata) è uno strumento che attribuisce

alla legge, ad esclusione di ogni altra fonte, la definizione delle singole libertà

nonché dei limiti che possono essere imposti al loro concreto esercizio, la

riserva di giurisdizione attribuisce al giudice, ad esclusione di altre

autorità, il potere di imporre nelle singole fattispecie concrete, le limitazioni

all’esercizio dei diritti di libertà previste dalla legge.

I DIRITTI DI LIBERTA’

NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Libertà individuali Libertà collettive

Sono quelle la cui titolarità spetta

comunque al singolo in quanto tale, ma

che acquistano significato solo

attraverso l’esercizio che di esse

• Libertà personale: art. 13 Cost. facciano più soggetti.

• Libertà di domicilio: art. 14 Cost.

• Libertà e segretezza della corrispondenza

e di ogni altra forma di comunicazione:

art. 15 Cost.

• Libertà di circolazione e soggiorno: art. • Libertà di riunione: art. 17 Cost.

16 Cost. • Libertà di associazione: art. 18

• Libertà di religione: art. 19 Cost. Cost.

• Libertà di manifestazione del pensiero:

art. 21 Cost. LIBERTA’ PERSONALE

Art. 13 Cost.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,

né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,

l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere

comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle

successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a

restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Oggetto di tutela

• Il concetto di libertà personale risale al periodo medioevale e trova il suo

fondamento nella garanzia del habeas corpus, un ordine impartito dal Re alla

polizia di presentare, entro un termine perentorio, il detenuto davanti alla

giurisdizione, al fine di rendere noti i motivi dell’arresto e contestualmente

sottrarre alla disponibilità del feudatario la libertà individuale del suddito.

Dall’esame dei lavori dell’Assemblea Costituente emerge che la libertà personale di

cui all’articolo 13 della Costituzione era stata concepita in chiave meramente fisica

con il conseguente divieto alle pubbliche autorità di ogni tipo di coercizione fisica.

La definizione del concetto di libertà personale risulta non del tutto univoca. La

dottrina ha mostrato a riguardo posizioni differenti: alcuni autori (Galeotti, Pace,

Amato) ritengono che la nozione di libertà personale coincida esclusivamente con

quella fisica; altri, (Mortati, Barbera) considerano le garanzie predisposte

dall’articolo 13 estendibili anche alla tutela della dignità sociale; infine (Barile,

Grossi, Guarino, Galizia) guardano all’articolo 13 come una disposizione che tutela

non soltanto l’inviolabilità della libertà fisica, ma anche di quella morale. L’oggetto

di tutela è dunque, in quest’ultima impostazione, la disponibilità del proprio essere

fisico da ogni coercizione effettiva e da ogni pressione tendente a costringere lo

stato psichico del soggetto.

Garanzie

• La garanzia dell’inviolabilità della libertà personale è contenuta nell’articolo 13

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof D'Onofrio Francesco.
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