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2.2. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO
Le funzioni del Consiglio sono:
- Funzione legislativa
- Funzione di bilancio
- Funzioni di definizioni delle politiche e di coordinamento, è cioè compito del
Consiglio, in collegamento con il Consiglio europeo di cui prepara i lavori,
fornire all’Unione gli indirizzi politici e definire gli orientamenti generali. In
particolare, i Trattati gli attribuisono importanti funzioni di coordinamento
delle politiche degli Stati membri, soprattutto in materia di politica
economica.
- Funzioni di carattere esecutivo in casi specifici debitamente motivati (il
titolare ordinario della funzione esecutiva è la Commissione).
3. LA COMMISSIONE
3.1. NATURA E FUNZIONI
“ la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative
appropriate a tal fine”. [art.17 par.1 TUE]
“i membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al
loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di
indipendenza” [art.17, par.3 TUE]
“ i memebri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto
incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti”.
La Commissione è perciò una Istituzione indipendente, i cui membri non sono legati
da alcun vincolo di rappresentanza, la cui missione è quella di realizzare l’interesse
generale dell’Unione, interesse distinto da quello degli Stati membri.
Compiti della Commissione:
“la Commissione vigila sull’applicazione dei trattati e dalle misure adottate dalle
istituzioni in virtù dei trattati.
Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia
dell’Unione europea.
Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi.
Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni
stabilite dai trattati.
Assicura la rappresentanza esterna dell’unione, fatta eccezione della politica estera
e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.
Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere
ad acconrdi inter-istituzionali”.
La Commissione ha, inoltre, il potere di iniziativa legislativa:
“un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della
Commissione, salvo che i trattati disponagno diveramente. Gli altri atti sono
adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono”.
Di fatto, la Commissione ha un vero e proprio monopolio di iniziativa legislativa
perchè sono rari i casi in cui i Trattati conferiscano poteri di iniziativa ad altri organi.
La modifica della proposta legislativa della Commissione può avvenire ad opera del
Consiglio solo all’unaminità.
La Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase della procedura che
porta all’adozione di un atto dell’Unione. La Commissione, in caso di disaccordo
insanabile con il Consiglio, potrebbe bloccare del tutto il procedimento legislativo
mediante il ritiro della proposta.
I Trattati prevedono che sia il Consiglio che il Parlamento europeo possanochiedere
alla Commissione di presentare una proposta legislativa, quest’ultima non rimane
però obbligata a provvedervi.
3.2. COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA
La Commissione ha un mandato di 5 anni ed è composta da un cittadino di ciascuno
Stato membro , il numero dei componenti è pari al numero degli Stati membri
(compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza).
L’individuazion e di un candidato Presidente è compiuta dal Consiglio europeo, a
maggioranza qualificata e tendendo conto delle elezionid el Parlamento euroepo.
Il candidato dovrà quindi essere eletto Presidente della Commissione dal Prlamento
euroepo a maggioranza assoluta, vale a dire con la maggioranza dei suoi
componenti.
I candidati Commissari sono proposti dagli Stati membri e designati dal Consiglio,
agente a maggioranza qualificata, in accordo con il Presidente della Commissione.
(Si può notare come nel procedimento di nomina della Commissione il consiglio
europeo, che agisce usualmente per consensus, individua il Presidente della
Commissione a maggioranza qualificata e nomina, al temrine della procedura, la
Commissione sempre a maggioranza qualificata. Ciò avviene nella volotnà di favorire
la formazione della Commissione, evitando che un veto possa impeidirne il
funzionamento.)
Il presidente della Commissione, l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e i
candidati Commissari si presentano quindi davanti al Parlamento per un voto
collettivo di approvazione. In seguito a voto positivo, la Commissione è nominata dal
Consiglio europeo, agente a maggioranza qualificata.
“la Commissione è responsabile collettivamente danati al Parlamento europeo”.
La “mozione di censura” che comporta la decadenza dell’intera Commissione, e non
esercitabile contro singoli membri, esige una maggioranza palramentare molto alta:
deve essere apporvata dai 2/3 dei voti espressi e dalla maggioranza dei componenti
del Parlamento. Questo doppio requisito rende molto difficile il percorso
parlamentare di censura.
Il complesso procedimento di formazione della Commissione, il fatto che vi
partecipino sia gli Stati membri che le Istituzioni politiche dell’Unione è all’origine di
uni dei tratti tipici della Commissione: la sua disomogeneità politica.
È ben difficile che si realizzi un’omogeneità politica della Commissione rispetto alla
amggioranza degli Stati memebri visto che di fatto ciascun commissario è
espressione della maggioranza politica dello Stato cui appartiene.
Inoltre, l’alta maggioranza parlamentare richiesta sia nel procedimento di nomina
che in quello di censura, impedisce il formarsi di uno stretto legame politico fra la
Commissione e la maggioranza parlamentare.
La disomogeneità della Commissione conferma la particolare logica politica
dell’integrazione, in queanto questa nel suo complesso, sfugge ad una
classificazione politicamente caratterizzata.
Essa rappresenza l’Istituzione che esprime al massimo grado le esigenze
dell’integrazione rispetto agli interessid ei singoli Stati memebri.
3.3. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
La Commissione è configurata dai Trattati come un ente collegiale nell’ambito del
quale al suo Presidente spetta un ruolo preminente.
Il Presidente ripartisce i compiti fra i singoli Commissari, tale ripartizione è però
preceduta da un negoziato tra Stati membri e Presidente della Commissione.
I memebri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite sotto l’autorità
del Presidente.
Il carattere collegiale della Commissione non impedisce però la sottoscrizione di atti
da parte dei singoli Commissari competenti per materia.
4. IL PARLAMENTO EUROEPO
Il Parlamento è una delle Istituzioni politiche e concorre con le altre nel governo
dell’Unione.
Esso non è la sede della sovranità, né l’unico rappresentante della volontà generale.
Il Parlamento svolge prevalentemente funzioni legislative. Il suo ruolo si differenzia
però da quelli propri degli organi parlamentari nei moderni sistemi costituzionali.
4.1. COMPOSIZIONE
L’antenato dell’attuale Parlamento era l’Assemblea parlamentare.
Eletto a suffragio universale diretto, il Parlamento ha la funzione di assicurare una
foma di legittimazione democratica interna al sistema dell’Unione.
La partecipazione del Parlamento al processo decisionale riflette un fondamentale
principio della democrazia secondo cui i popoli partecipano all’esercizio del potere
per il tramite di un’assemblea rappresentativa. (sentenza Roquette Frères)
Il Trattato non indica direttamente il numero dei parlamentari, esso stabilisce che
non possono superare i 750, più il presidente.
Nonostante ciascun parlamentare rappresenti “i cittadini dell’Unione”, le elezioni
del Parlamento avvengono sulla base di collegi nazionali. La ripartizione dei seggi fra
i vari collegi è stabilita sulla base di criteri politici (proporzionalità regressiva).
Le elezioni del Parlamento avvengono perciò sulla base di una legge elettorale
nazionnale e non eurpea.
I parlamentari sono organizzati in gruppi formati sulla base di un’affinità politica e
non nazionale. Attualemente ve ne sono sette.
4.2 FUNZIONI
“il Parlamento europeo esercita, congiunatamente con il Consiglio, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive
alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione”.
[art.14, par.1 TUE]
La circostanza che la fnzione legislativa sia congiuntamente affidata alle due
Istituzioni non implica che queste abbiano poteri equivalenti. Nella maggior parte
delle materie di competenza dell’Unione la volotà del Parlamento concorre in
maniera paritaria con quella del Consiglio, in una serie di altre materie questa è
subordinata a quella del Consiglio, in altre di carattere esclusivamente politico, in
particolare politica estera e sicurezza comune, il Parlamento è privo di poteri
decisionali.
Per quanto riguarda la procedura di bilancio i poteri del Parlamento concorrono con
quelli della Commissione, nella fase di proposta, e con quelli del Consiglio nella fase
di decisione.
Il Parlamento esercita funzioni di controllo politico sulla Commissione: i memebri
posso rivolgere a questa interrogazioni alle quali la Commissione deve rispondere.
Il Parlamento, inoltre, discute e approva atti di indirizzo sulla relazione annuale sullo
stato dell’Unione predisposta dalla Commissione.
Tali forme di controllo non sono però assistite da un potere di sfiducia ma solo da
quello, meno incisivo, della censura.
Il Parlamento possiede il potere di inchiesta, quello di ricevere petizioni da parte dei
cittadini dell’Unione, quello di eleggere il Mediatore euroepo, che dispone di una
competenza paragiudiziale per l’accertamento di casi di cattiva amministrazione da
parte dell Istituzioni politiche, degl organi o delgi organismi dell’Unione, e di
riceverne le relazioni.
4.3 LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO
Il Parlamento delibera a maggioranza dei membri presentie votanti, vale a dire a
maggioranza relativa. Tale regola si applica in assenza di disposizioni contrarie dei
Trattati. Di fato il voto a maggioranza relativa si applica raramente.
Molto più spesso il Parlamento vota a maggioranza dei