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2.2. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Le funzioni del Consiglio sono:

- Funzione legislativa

- Funzione di bilancio

- Funzioni di definizioni delle politiche e di coordinamento, è cioè compito del

Consiglio, in collegamento con il Consiglio europeo di cui prepara i lavori,

fornire all’Unione gli indirizzi politici e definire gli orientamenti generali. In

particolare, i Trattati gli attribuisono importanti funzioni di coordinamento

delle politiche degli Stati membri, soprattutto in materia di politica

economica.

- Funzioni di carattere esecutivo in casi specifici debitamente motivati (il

titolare ordinario della funzione esecutiva è la Commissione).

3. LA COMMISSIONE

3.1. NATURA E FUNZIONI

“ la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative

appropriate a tal fine”. [art.17 par.1 TUE]

“i membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al

loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di

indipendenza” [art.17, par.3 TUE]

“ i memebri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun

governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto

incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti”.

La Commissione è perciò una Istituzione indipendente, i cui membri non sono legati

da alcun vincolo di rappresentanza, la cui missione è quella di realizzare l’interesse

generale dell’Unione, interesse distinto da quello degli Stati membri.

Compiti della Commissione:

“la Commissione vigila sull’applicazione dei trattati e dalle misure adottate dalle

istituzioni in virtù dei trattati.

Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia

dell’Unione europea.

Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi.

Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni

stabilite dai trattati.

Assicura la rappresentanza esterna dell’unione, fatta eccezione della politica estera

e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere

ad acconrdi inter-istituzionali”.

La Commissione ha, inoltre, il potere di iniziativa legislativa:

“un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della

Commissione, salvo che i trattati disponagno diveramente. Gli altri atti sono

adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono”.

Di fatto, la Commissione ha un vero e proprio monopolio di iniziativa legislativa

perchè sono rari i casi in cui i Trattati conferiscano poteri di iniziativa ad altri organi.

La modifica della proposta legislativa della Commissione può avvenire ad opera del

Consiglio solo all’unaminità.

La Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase della procedura che

porta all’adozione di un atto dell’Unione. La Commissione, in caso di disaccordo

insanabile con il Consiglio, potrebbe bloccare del tutto il procedimento legislativo

mediante il ritiro della proposta.

I Trattati prevedono che sia il Consiglio che il Parlamento europeo possanochiedere

alla Commissione di presentare una proposta legislativa, quest’ultima non rimane

però obbligata a provvedervi.

3.2. COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA

La Commissione ha un mandato di 5 anni ed è composta da un cittadino di ciascuno

Stato membro , il numero dei componenti è pari al numero degli Stati membri

(compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la

politica di sicurezza).

L’individuazion e di un candidato Presidente è compiuta dal Consiglio europeo, a

maggioranza qualificata e tendendo conto delle elezionid el Parlamento euroepo.

Il candidato dovrà quindi essere eletto Presidente della Commissione dal Prlamento

euroepo a maggioranza assoluta, vale a dire con la maggioranza dei suoi

componenti.

I candidati Commissari sono proposti dagli Stati membri e designati dal Consiglio,

agente a maggioranza qualificata, in accordo con il Presidente della Commissione.

(Si può notare come nel procedimento di nomina della Commissione il consiglio

europeo, che agisce usualmente per consensus, individua il Presidente della

Commissione a maggioranza qualificata e nomina, al temrine della procedura, la

Commissione sempre a maggioranza qualificata. Ciò avviene nella volotnà di favorire

la formazione della Commissione, evitando che un veto possa impeidirne il

funzionamento.)

Il presidente della Commissione, l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e i

candidati Commissari si presentano quindi davanti al Parlamento per un voto

collettivo di approvazione. In seguito a voto positivo, la Commissione è nominata dal

Consiglio europeo, agente a maggioranza qualificata.

“la Commissione è responsabile collettivamente danati al Parlamento europeo”.

La “mozione di censura” che comporta la decadenza dell’intera Commissione, e non

esercitabile contro singoli membri, esige una maggioranza palramentare molto alta:

deve essere apporvata dai 2/3 dei voti espressi e dalla maggioranza dei componenti

del Parlamento. Questo doppio requisito rende molto difficile il percorso

parlamentare di censura.

Il complesso procedimento di formazione della Commissione, il fatto che vi

partecipino sia gli Stati membri che le Istituzioni politiche dell’Unione è all’origine di

uni dei tratti tipici della Commissione: la sua disomogeneità politica.

È ben difficile che si realizzi un’omogeneità politica della Commissione rispetto alla

amggioranza degli Stati memebri visto che di fatto ciascun commissario è

espressione della maggioranza politica dello Stato cui appartiene.

Inoltre, l’alta maggioranza parlamentare richiesta sia nel procedimento di nomina

che in quello di censura, impedisce il formarsi di uno stretto legame politico fra la

Commissione e la maggioranza parlamentare.

La disomogeneità della Commissione conferma la particolare logica politica

dell’integrazione, in queanto questa nel suo complesso, sfugge ad una

classificazione politicamente caratterizzata.

Essa rappresenza l’Istituzione che esprime al massimo grado le esigenze

dell’integrazione rispetto agli interessid ei singoli Stati memebri.

3.3. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è configurata dai Trattati come un ente collegiale nell’ambito del

quale al suo Presidente spetta un ruolo preminente.

Il Presidente ripartisce i compiti fra i singoli Commissari, tale ripartizione è però

preceduta da un negoziato tra Stati membri e Presidente della Commissione.

I memebri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite sotto l’autorità

del Presidente.

Il carattere collegiale della Commissione non impedisce però la sottoscrizione di atti

da parte dei singoli Commissari competenti per materia.

4. IL PARLAMENTO EUROEPO

Il Parlamento è una delle Istituzioni politiche e concorre con le altre nel governo

dell’Unione.

Esso non è la sede della sovranità, né l’unico rappresentante della volontà generale.

Il Parlamento svolge prevalentemente funzioni legislative. Il suo ruolo si differenzia

però da quelli propri degli organi parlamentari nei moderni sistemi costituzionali.

4.1. COMPOSIZIONE

L’antenato dell’attuale Parlamento era l’Assemblea parlamentare.

Eletto a suffragio universale diretto, il Parlamento ha la funzione di assicurare una

foma di legittimazione democratica interna al sistema dell’Unione.

La partecipazione del Parlamento al processo decisionale riflette un fondamentale

principio della democrazia secondo cui i popoli partecipano all’esercizio del potere

per il tramite di un’assemblea rappresentativa. (sentenza Roquette Frères)

Il Trattato non indica direttamente il numero dei parlamentari, esso stabilisce che

non possono superare i 750, più il presidente.

Nonostante ciascun parlamentare rappresenti “i cittadini dell’Unione”, le elezioni

del Parlamento avvengono sulla base di collegi nazionali. La ripartizione dei seggi fra

i vari collegi è stabilita sulla base di criteri politici (proporzionalità regressiva).

Le elezioni del Parlamento avvengono perciò sulla base di una legge elettorale

nazionnale e non eurpea.

I parlamentari sono organizzati in gruppi formati sulla base di un’affinità politica e

non nazionale. Attualemente ve ne sono sette.

4.2 FUNZIONI

“il Parlamento europeo esercita, congiunatamente con il Consiglio, la funzione

legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive

alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione”.

[art.14, par.1 TUE]

La circostanza che la fnzione legislativa sia congiuntamente affidata alle due

Istituzioni non implica che queste abbiano poteri equivalenti. Nella maggior parte

delle materie di competenza dell’Unione la volotà del Parlamento concorre in

maniera paritaria con quella del Consiglio, in una serie di altre materie questa è

subordinata a quella del Consiglio, in altre di carattere esclusivamente politico, in

particolare politica estera e sicurezza comune, il Parlamento è privo di poteri

decisionali.

Per quanto riguarda la procedura di bilancio i poteri del Parlamento concorrono con

quelli della Commissione, nella fase di proposta, e con quelli del Consiglio nella fase

di decisione.

Il Parlamento esercita funzioni di controllo politico sulla Commissione: i memebri

posso rivolgere a questa interrogazioni alle quali la Commissione deve rispondere.

Il Parlamento, inoltre, discute e approva atti di indirizzo sulla relazione annuale sullo

stato dell’Unione predisposta dalla Commissione.

Tali forme di controllo non sono però assistite da un potere di sfiducia ma solo da

quello, meno incisivo, della censura.

Il Parlamento possiede il potere di inchiesta, quello di ricevere petizioni da parte dei

cittadini dell’Unione, quello di eleggere il Mediatore euroepo, che dispone di una

competenza paragiudiziale per l’accertamento di casi di cattiva amministrazione da

parte dell Istituzioni politiche, degl organi o delgi organismi dell’Unione, e di

riceverne le relazioni.

4.3 LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO

Il Parlamento delibera a maggioranza dei membri presentie votanti, vale a dire a

maggioranza relativa. Tale regola si applica in assenza di disposizioni contrarie dei

Trattati. Di fato il voto a maggioranza relativa si applica raramente.

Molto più spesso il Parlamento vota a maggioranza dei

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A.A. 2014-2015
12 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silselsal di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cannizzaro Enzo.