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UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

1) Politica economica: ogni stato mantiene ed attua la propria politica economica nel rispetto dei principi e delle disposizioni del trattato. Il consiglio è chiamato ad elaborare gli indirizzi di massima sull'attività economica degli stati membri e della comunità.

a) Sorveglianza: il consiglio è coadiuvato dalla commissione che raccoglie tutte le informazioni dagli stati membri.

b) Intervento: nel caso in cui uno stato non persegua gli indirizzi della comunità, il consiglio ha il potere di inviargli necessarie raccomandazioni.

c) Sostegno: di parallelo con la funzione di intervento c'è anche la funzione di intervento per gli stati che lo necessitino in particolari settori.

d) Bilancio: gli stati devono contenere il più possibile il disavanzo pubblico e la commissione è chiamata a vigilare sui vari bilanci.

2) Politica monetaria: affidata completamente ad un meccanismo istituzionale.

comunitario (Banca Centrale Europea e Sistema Europeo di Banche Centrali – BCE, SEBC) al quale gli stati hanno devoluto tutte le loro funzioni in materia monetaria. Prezzi: l'obiettivo primario del SEBC risiede nella stabilità dei prezzi da conseguire in un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza. Unione monetaria: è avvenuta in tre fasi. 1 - Liberalizzazione completa e definitiva della circolazione dei capitali. 2 - Modificazioni strutturali di adeguamento all'unione economica e monetaria. 3 - Introduzione della moneta unica in affiancamento con quelle statali e del 01/01/02 in sostituzione delle stesse. a) SEBC: è l'organo cui è affidata la gestione della politica monetaria. Ovviamente non sono rare le interferenze con l'ambito politico, concretizzate nella possibilità del consiglio di fornire al SEBC orientamenti generali. Composizione: è composto dalle banche centrali nazionali e dalla BCE. I - BCE: operacome organo dirigenziale del SEBC tramite il consiglio direttivo (membri del comitato esecutivo + governatori banche centrali nazionali) e il comitato esecutivo (Presidente, Vice e 4 membri eletti dai governi degli stati membri). II - Indipendenza: aspetto fondamentale relativo al funzionamento del SEBC è la sua indipendenza e l'indipendenza delle banche centrali dai rispettivi governi. Caratteristica che si attua con la durata in carica dei dirigenti (minimo 5 anni) e le ristrette possibilità di revocazione dall'incarico. III - Regolamenti: l'adozione di regolamenti da parte della BCE è limitata a poche ipotesi espressamente previste. IV - Decisioni: la BCE adotta anche decisioni che sono dotate di effetto diretto e sono obbligatorie in ogni loro parte per gli stati membri. DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA APPLICABILE ALLE IMPRESE La sana concorrenza rappresenta uno degli obiettivi primari per la comunità ed al tempo stesso uno strumento per controllare.il mercato. L'obiettivo è quello di realizzare un regime di concorrenza unico a livello comunitario e con caratteristiche analoghe a quello dei paesi membri. Esclusione: dalla disciplina sulla concorrenza sono esclusi gli accordi collettivi sul lavoro, i prodotti agricoli (rientranti in una espressa deroga), alcune categorie di accordi interprofessionali e la difesa e sicurezza nazionale (mercato armi e munizioni). Impresa: qualsiasi entità che svolga un'attività economicamente rilevante, industriale o commerciale o di prestazione di servizi. Eccezione: fanno eccezione le attività pubbliche che riguardino settori esclusi dalle leggi di mercato. Intese vietate (art. 81): sono vietati gli accordi, le associazioni d'imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio o la concorrenza all'interno del mercato comune. 1) Caratteristiche: possono riguardare rapporti concorrenziali tra qualsiasi tipo di impresa e possono assumerequalsiasi forma, elemento necessario è solo la concertazione dell'attività.
  1. Accordo: nozione molto ampia che privilegia la sostanza alla forma. Poiché sia vietato bastache sia stata manifestata l'intenzione di comportarsi u un determinato modo.
  2. Associazioni di imprese: sono quelle, anche non vincolanti, adottate da raggruppamenti di imprese nei riguardi degli associati e che abbiano effetto sulla concorrenza.
  3. Pratica concordata: è un qualsiasi comportamento coordinato tra imprese che rappresenti una cooperazione consapevole a danno della concorrenza. Non è necessario che sia scritto né che vi sia un piano d'azione.

2) Pregiudizio: elemento fondamentale per cui un'intesa rientri nella fattispecie di quelle vietate è che rechi pregiudizio al commercio comunitario. L'entità del pregiudizio deve essere valutata da una pluralità di elementi caso per caso. Inoltre è necessario che il...

1) Oggetto: l'intesa vietata è quella che ha come scopo o effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune.

2) Effetti: l'intesa vietata può essere considerata tale se ha come conseguenza un pregiudizio effettivo alla concorrenza, anche se non si è ancora verificato (potenziale).

3) Portata territoriale: l'intesa vietata è quella che altera, restringe o falsa il mercato comune. Questo divieto deve essere valutato nel contesto di una specifica area geografica, attraverso un doppio controllo.

a) Oggetto: occorre verificare se l'intesa ha come scopo anticoncorrenziale. In caso affermativo, si procede al secondo controllo.

b) Effetti: se l'intesa ha come scopo anticoncorrenziale, si analizzano gli effetti che essa produce sul mercato. Sarà vietata se produce effetti significativi e di una certa portata.

I - Regola de minimis: gli effetti sul mercato e sulla concorrenza devono essere significativi, quindi gli effetti minimi sono esclusi dal divieto (attenzione, non significa che le piccole imprese siano escluse).

c) Ipotesi tipizzate: sono elencate una serie di intese vietate senza necessità di valutare la loro portata territoriale.

svolgere il doppio controllo.

4) Accordi vietati: gli accordi vietati sono nulli di pieno diritto ex tunc e il singolo può chiedere il risarcimento dal danno che gli sia derivato da tale accordo.

5) Esenzioni: lo stesso articolo prevede che alcuni tipi di intese siano esentati. Il potere di attribuire le esenzioni è affidato alla commissione ed ai giudici nazionali. A tal fine la commissione ha emanato delle circolari dove vengono elencate le caratteristiche principali su cui deve basarsi l'esenzione.

Commissione: avendo attribuito anche ai giudici nazionali il potere di rilasciare le esenzioni, alla commissione spetta la competenza d'ufficio e la riserva su casi di particolare importanza.

a) Esenzioni per categorie: per far fronte alla sempre crescente richiesta di esenzione, la commissione ha stipulato un elenco di determinate categorie di intese esenti senza bisogno di notifica. Rientrano in questo ambito gli accordi verticali se non viene superata la quota del 30%.

del mercato, lasciando comunque escluse le restrizioni hard core e fatto comunquesalvo il potere di revoca dell'esenzione successivo.

Abuso di posizione dominante (art. 82): lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso è stato dichiaro incompatibile con il mercato comune

  1. Caratteristiche: nello stesso articolo vengono elencate una serie di ipotesi di abuso (prezzi, condizioni di vendita, discriminazione nei rapporti, ecc...). In generale l'abuso si realizza quando un'impresa in posizione dominante mette in atto una serie di comportamenti diversi da quelli propri di un mercato concorrenziale, riducendo il livello di concorrenza a proprio favore.
  2. Posizione dominante: si identifica nella presenza di una serie di elementi quali possono essere la capacità di ostacolare la concorrenza e di condizionare consumatori e concorrenti per determinati periodi di tempo. Tale posizione rende più
restrittiva la valutazione dei comportamenti rispetto alle aziende che non siano dominanti.
  1. Collettiva: posta in essere da più imprese
  1. Mercato rilevante: è la parte di mercato in cui occorre valutare l'eventuale posizione dominante dell'impresa.
    • Geografico: è l'area in cui l'impresa interessata agisce ed in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente simili da realizzare un'area contigua.
    • Del prodotto: comprende tutti i prodotti che possono considerarsi sostituibili dal consumatore in ragione delle caratteristiche, dei prezzi e dell'uso.

Controllo sulle concentrazioni: per evitare che un'impresa, concentrandosi con altri operatori, acquisti un potere di mercato tale da pregiudicare la concorrenza, vengono posti in essere dei controlli ex ante sulle concentrazioni.

  1. Dimensione comunitaria: il regolamento riguardo le concentrazioni si applica solo alle concentrazioni con dimensione comunitaria, ed il criterio

di tale identificazione è basato sulfatturato.

Sussidiarietà: ogni concentrazione viene valutata dall'autorità più appropriata con preferenza verso il basso.

Concentrazioni: fusione tra due o più imprese prima indipendenti; controllo parziale o totale di una o più imprese da parte di soggetti che controllano già altra/e imprese; costituzione di un'impresa comune che svolge le funzioni di un'entità economica autonoma.

Procedimento: competente a emanare regolamenti in materia è il consiglio o la commissione su delega del consiglio. E spetta alla commissione il potere di decidere sui ricorsi.

Legittimati ad agire: i soggetti legittimati a presentare un esposto - denuncia alla commissione sono gli stati membri e le persone, fisiche o giuridiche, che vi abbiano interesse. La commissione può anche agire d'ufficio.

Indagine preliminare: una volta attivata la procedura la commissione procede

ad una indagine preliminare in cui raccoglie le prove che ritiene necessarie. Se le prove raccolte non evidenziano nessun comportamento scorretto, la commissione respinge la denuncia motivando in fatto ed indiritto

a) Poteri di controllo : in fase d'indagine la commissione dispone di ampi poteri d'indagine.

I - Può chiedere il rilascio delle informazioni che ritiene necessarie a qualsiasi soggetto (con l'ipotesi di sanzioni nel caso di non rilascio o di informazioni inesatte).

II - Può procedere a verifiche in loco, tramite funzionari provvisti di mandato (generico) o di una decisione (specifica) informando anche lo stato membro che deve prestare assistenza al funzionario comunitario e assicurare l'efficacia di tale azione.

3) Contraddittorio: se l'indagine preliminare dà esito positivo si entra nella seconda fase del procedimento che comincia con l'invio degli addebiti alle imprese coinvolte, e con la comunicazione degli stessi al

che ha sporto denuncia , e si svolge incontro tra la commissione e le imprese coi
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tosato Gianluigi.