Le istituzioni dell'unione europea
Principali istituzioni
Parlamento europeo → portavoce degli interessi dei popoli degli Stati membri; provvedono alla realizzazione.
Commissione → promuove gli interessi dell'Unione salvaguardia del processo di integrazione europea.
Consiglio → promuove gli interessi degli stati membri.
Corte di Giustizia → fa osservare il principio di legalità; + Corte dei Conti (con Trattato di Amsterdam 1997) + Banca Centrale europea (con Trattato di Lisbona 2007).
Ogni istituzione deve rispettare il proprio ruolo → principio di equilibrio istituzionale. Le istituzioni devono cooperare → principio di leale cooperazione. Democrazia rappresentativa art. 10 TUE → si cerca di rafforzare il ruolo del Parlamento, che nel passato veniva escluso sia dal potere esecutivo che dal potere legislativo.
- Altri organi con competenze consultive = Comitato economico e sociale; Comitato delle Regioni
- Organi creati per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria = Sistema europeo delle banche centrali;
- Banca per gli investimenti
Le competenze
Le competenze sono esercitate in base al principio di attribuzione → solo nei limiti di quelle espressamente conferite dai Trattati per realizzare gli obiettivi stabiliti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità art. 5 TUE; qualsiasi competenza NON attribuita all'Unione resta degli Stati membri.
Il Trattato di Lisbona distingue tre tipi di competenze:
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Esclusive dell'Unione, ossia:
- Unione doganale
- Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno
- Politica monetaria per gli stati membri che abbiano adottato l'euro
- Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca
- Politica commerciale comune
- Conclusione di accordi internazionali
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Concorrenti con gli Stati membri per:
- Mercato interno
- Politica sociale
- Coesione economica sociale e territoriale
- Agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare
- Ambiente
- Protezione dei consumatori
- Trasporti
- Reti transeuropee
- Energia
- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- Problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica
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Per azioni di sostegno: l'Unione ha competenza solo per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento → gli Stati hanno competenza, ma l'Unione può apportare un valore aggiunto, senza sostituirsi alla competenza degli Stati;
- Salute umana
- Industria
- Cultura
- Turismo
- Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale
- Protezione civile
- Cooperazione amministrativa
Clausola di flessibilità
Sistema basato anche sulla clausola di flessibilità art. 352 TFUE: consente all'Unione di adottare le disposizioni necessarie per realizzare uno degli scopi istituzionali, quando il Trattato non abbia previsto i poteri di azione richiesti, o essi siano insufficienti. In questo modo si sopperisce alle lacune del sistema!
Per poter usufruire della clausola serve:
- Unanimità del Consiglio
- Previa autorizzazione del Parlamento europeo
- Correlazione dell'azione intrapresa con la realizzazione di uno degli obiettivi dell'unione
- Necessità di realizzazione di tale obiettivo
- Assenza di poteri d'azione previsti nei Trattati
- Disposizioni devono rispettare il Principio di sussidiarietà
LIMITE: le misure adottate sulla base di questa clausola NON possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i Trattati lo escludano.
Teoria dei poteri impliciti: possibilità di riconoscere all'Unione poteri non espressamente conferiti nei Trattati ma che risultino indispensabili per un esercizio efficace delle competenze attribuite.
Principi regolatori dell'esercizio delle competenze dell'Unione
I caratteri regolatori dell'esercizio delle competenze dell'Unione introdotti dal Trattato di Maastricht e poi rinforzati nel Trattato di Lisbona:
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Principio di sussidiarietà → per la ripartizione delle competenze in materia concorrente, l'Unione interviene solo se obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli stati membri. Opera come criterio di distribuzione dell'esercizio di determinate competenze tra i vari livelli in relazione alle esigenze concrete che si pongono → criterio dinamico e sostanziale che favorisce lo sviluppo dell'azione dell'Unione, ma che può portare un suo ridimensionamento o abbandono, riattribuendone la competenza ai livelli inferiori quando non trovi più giustificazione perseguire certi obiettivi a livello superiore. Funzione= mantenere nella sfera degli Stati membri il maggior numero di competenze e garantire le specificità degli enti territoriali autonomi nell'ottica del maggior decentramento possibile. Ora è configurato come LIMITE all'ampliamento delle competenze dell'Unione. PROBLEMA: individuazione di meccanismi di controllo che garantiscano una corretta applicazione del principio.
- In un protocollo del Trattato di Amsterdam si conferma l'impegno politico degli Stati membri a garantire la stretta osservanza del principio di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle istituzioni nel rispetto dell'acquis comunitario, dell'equilibrio istituzionale e dei principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto tra diritto nazionale e diritto dell'Unione. Il Trattato di Lisbona dispone che i parlamenti nazionali degli stati membri sono chiamati a vigilare sul rispetto del principio da parte delle istituzioni! (prima il controllo poteva essere svolto solo dalla Corte di Giustizia)
- Si prevede che ogni progetto di atto legislativo debba essere trasmesso, nello stesso momento in cui è inviato al legislatore europeo, anche ai parlamenti nazionali degli stati; non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio devono essere inviate ai parlamenti nazionali. La motivazione della Commissione deve essere motivata con riguardo ai due principi (suss + prop).
- Ogni parlamento nazionale può, entro 8 settimane dalla trasmissione del progetto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, un parere motivato contenente le ragioni per le quali ritiene che quel progetto non sia conforme al principio di sussidiarietà. Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti: se i pareri motivati rappresentano almeno 1/3 dell'insieme di voti attribuiti ai parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato.
- Impugnazione ex post → uno stato membro può presentare, tramite il proprio Parlamento nazionale, ricorso alla Corte di Giustizia per asserita violazione del principio di sussidiarietà da parte di un atto legislativo. Tale ricorso può essere presentato anche al Comitato delle regioni quando il Trattato prevede la sua consultazione per l'adozione di atti legislativi.
- Principio di proporzionalità art. 5 TUE → l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati. Concerne tutte le azioni dell'Unione, regola il grado di intensità, la natura dell'azione e la scelta delle misure di intervento, che non devono eccedere quanto necessario per il raggiungimento del fine prefissato. Opera anche quando la competenza sia esclusiva (+ ampio rispetto a sussidiarietà); opera come LIMITE ai poteri dell'Unione; riguarda atti già emanati (valutandone l'adeguatezza e controllandone la conformità ai Trattati).
- Principio di prossimità art. 10 TUE → le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini → esigenza di avvicinare i cittadini all'UE. Concerne il concreto esercizio delle competenze dell'Unione, sia esclusive che condivise. È volto a realizzare il decentramento nella gestione dell'azione dell'Unione, a tutelare le specificità nazionali → completa il principio di sussidiarietà!
Il parlamento europeo
Composizione
Membri eletti a suffragio universale diretto → avvicina l'istituzione ai cittadini europei; + rappresentatività. NON c'è una procedura elettorale uniforme: ogni Stato segue proprie regole circa i requisiti di eleggibilità, i modi di scrutinio, la presentazione delle candidature, ecc. In Italia → scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale in 5 circoscrizioni regionali. Tuttavia, nel 2002, si è stabilito che le elezioni si devono svolgere con metodo proporzionale.
I deputati sono eletti per 5 ANNI; STATUS → nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere può essere apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento che si recano al luogo di riunione o ne ritornano. I deputati non possono essere ricercati, detenuti, perseguiti a motivo delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. NB: l'immunità può essere REVOCATA dal Parlamento a maggioranza dei suoi membri a seguito di richiesta avanzata dall'autorità competente di uno Stato membro.
Numero parlamentari è garantito in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 seggi per Stato, mentre a nessuno Stato possono essere assegnati più di 96 seggi. Il numero massimo dei membri è 750 + 1 (il Presidente). La composizione è stabilita con una decisione adottata all'unanimità dal Consiglio europeo, su iniziativa e con l'approvazione del Parlamento stesso.
Organizzazione
Presidente è eletto per 2 anni e mezzo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti espressi nei primi tre scrutini; al quarto scrutinio è eletto il candidato che ottiene più voti.
- Ufficio di presidenza = Presidente + 14 Vice-Presidenti + 5 Questori (funzioni consultive) si occupa di questioni finanziarie, amministrative e organizzative; nomina il Segretario generale che dirige i servizi del Parlamento.
- Conferenza dei presidenti = Presidente + presidenti dei gruppi politici delibera sull'organizzazione dei lavori, è competente per le relazioni con le altre istituzioni e organi dell'Unione, con i parlamenti nazionali, con i paesi terzi, è responsabile per la composizione e per le competenze delle commissioni e delle delegazioni parlamentari.
- Conferenza dei presidenti di commissione = presidenti di tutte le commissioni parlamentari fa raccomandazioni alla Conferenza dei presidenti per le attività delle commissioni e la fissazione dell'ordine del giorno dei periodi di sessione.
- Commissioni permanenti sono costituite all'interno del Parlamento; i membri sono eletti per 2 anni e mezzo durante il primo periodo di sessione del Parlamento nuovamente eletto.
- Commissioni temporanee (speciali): durata max 12 mesi.
- Commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati all'Unione o di Stati con i quali siano iniziate trattative per l'adesione.
- Delegazioni interparlamentari permanenti composte da membri designati dai gruppi politici, le cui competenze sono fissate dal Parlamento.
- I parlamentari sono organizzati in gruppi politici → un gruppo deve essere costituito da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri; occorre un minimo di 25 deputati per gruppo politico; un deputato non può partecipare a più gruppi.
Funzionamento
Legislatura dura 5 ANNI; SEDUTA ORDINARIA: si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di MARZO e la sessione dura 1 ANNO (suddivisa in periodi di sessione durante una settimana ogni mese). SEDUTA STRAORDINARIA: ogni volta che la maggioranza dei membri del Parlamento, del Consiglio, o della Commissione, lo richieda.