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DELL’UNIONE EUROPEA
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Parlamento europeo → portavoce degli interessi dei POPOLI degli Stati membri
① provvedono alla realizzazione e
Commissione → promuove gli interessi dell’UNIONE salvaguardia del processo di
② Consiglio → promuove gli interessi degli STATI membri
③ INTEGRAZIONE europea
Corte di Giustizia → fa osservare il principio di LEGALITA’
④ + Corte dei Conti (con Trattato di Amsterdam 1997)
+ Banca Centrale europea (con Trattato di Lisbona 2007)
Ogni istituzione deve rispettare il proprio RUOLO → principio di equilibrio istituzionale.
Le istituzioni devono COOPERARE → principio di leale cooperazione
DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA art. 10 TUE → si cerca di rafforzare il ruolo del Parlamento, che
nel passato veniva escluso sia dal potere esecutivo che dal potere legislativo.
+ altri organi con competenze CONSULTUVE = Comitato economico e sociale; Comitato delle Regioni
+ organi creati per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria = Sistema europeo delle banche centrali;
+ Banca per gli investimenti
LE COMPETENZE:
↪ esercitate in base al PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE → solo nei limiti di quelle espressamente conferite dai Trattati
per realizzare gli obiettivi stabiliti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità art. 5 TUE; qualsiasi
competenza NON attribuita all’Unione resta degli Stati membri‼
Il Trattato di Lisbona distingue TRE TIPI DI COMPETENZE:
1. ESCLUSIVE dell’Unione, ossia:
- Unione doganale
- Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno
- Politica monetaria per gli stati membri che abbiano adottato l’euro
- Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca
- Politica commerciale comune
- Conclusione di accordi internazionali
NB: solo in queste materie l’Unione può legiferare! Mentre gli stati membri necessitano dell’autorizzazione per
farlo.
2. CONCORRENTI con gli Stati membri per:
- Mercato interno
- Politica sociale
- Coesione economica sociale e territoriale
- Agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare
- Ambiente
- Protezione dei consumatori
- Trasporti
- Reti transeuropee
- Energia
- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- Problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica
NB: sia l’Unione che gli Stati possono legiferare ma gli Stati possono farlo solo nella misura in cui l’Unione
non abbia esercitato la propria competenza. ECCEZIONE per le “regole parallele” per le quali l’Unione
conduce una politica autonoma senza impedire agli Stati membri di esercitare le loro competenze.
3. PER AZIONI DI SOSTEGNO: l’unione ha competenza solo per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento
o di completamento → gli Stati hanno competenza, ma l’Unione può apportare un valore
aggiunto, senza sostituirsi alla competenza degli Stati;
- Salute umana
- Industria
- Cultura
- Turismo
- Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale
- Protezione civile
- Cooperazione amministrativa
NB: SICUREZZA NAZIONALE → espressamente riservata in via esclusiva alla competenza di ciascuno stato
membro. L’Unione può solo occuparsi della sicurezza COMUNE.
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↪ Sistema basato anche sulla CLAUSOLA DI FLESSIBILITA’ art. 352 TFUE: consente all’Unione di adottare le
disposizioni necessarie per realizzare uno degli scopi istituzionali, quando il Trattato non abbia previsto i poteri di
azione richiesti, o essi siano insufficienti. In questo modo si sopperisce alle LACUNE del sistema!
Per poter usufruire della clausola serve:
1- Unanimità del Consiglio
2- Previa autorizzazione del Parlamento europeo
3- Correlazione dell’azione intrapresa con la realizzazione di uno degli obiettivi dell’unione
4- Necessità di realizzazione ti tale obiettivo
5- Assenza di poteri d’azione previsti nei Trattati
6- Disposizioni devono rispettare il Principio di sussidiarietà
LIMITE: le misure adottate sulla base di questa clausola NON possono comportare un’armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i Trattati lo escludano.
↪ TEORIA DEI POTERI IMPLICITI: possibilità di riconoscere all’Unione poteri non espressamente conferiti nei Trattati
ma che risultino indispensabili per un esercizio efficace delle competenze attribuite.
I CARATTERI REGOLATORI DELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE introdotti dal Trattato di
Maastricht e poi rinforzati nel Trattato di Lisbona:
1) PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
↪ per la ripartizione delle competenze in materia CONCORRENTE, l’unione interviene solo se obiettivi non
possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli stati membri.
Opera come criterio di distribuzione dell’esercizio di determinate competenze tra i vari livelli in relazione alle
esigenze concrete che si pongono → criterio DINAMICO e sostanziale che favorisce lo sviluppo dell’azione
dell’Unione, ma che può portare un suo ridimensionamento o abbandono, riattribuendone la competenza ai
livelli inferiori quando non trovi più giustificazione perseguire certi obiettivi a livello superiore.
Funzione= mantenere nella sfera degli Stati membri il maggior numero di competenze e garantire le
specificità degli enti territoriali autonomi nell’ottica del maggior decentramento possibile.
Ora è configurato come LIMITE all’ampliamento delle competenze dell’Unione.
PROBLEMA: individuazione di meccanismi di controllo che garantiscano una corretta applicazione del
principio.
↪ in un protocollo del Trattato di Amsterdam si conferma l’impegno politico degli Stati membri a garantire la
stretta osservanza del principio di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle istituzioni nel rispetto
dell’acquis comunitario, dell’equilibrio istituzionale e dei principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente
al rapporto tra diritto nazionale e diritto dell’Unione.
Il Trattato di Lisbona dispone che i parlamenti nazionali degli stati membri sono chiamati a vigilare sul rispetto
del principio da parte delle istituzioni! (prima il controllo poteva essere svolto solo dalla Corte di Giustizia)
↪ 1. Si prevede che ogni progetto di atto legislativo debba essere trasmesso, nello stesso momento in cui è
inviato al legislatore europeo, anche ai parlamenti nazionali degli stati; non appena adottate, le risoluzioni
legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio devono essere inviate ai parlamenti nazionali.
La motivazione della Commissione deve essere motivata con riguardo ai due principi (suss + prop).
↪ 2. Ogni parlamento nazionale può, entro 8 settimane dalla trasmissione del progetto legislativo, inviare ai
presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, un parere motivato contenente le
ragioni per le quali ritiene che quel progetto non sia conforme al principio di sussidiarietà. Ciascun parlamento
nazionale dispone di DUE VOTI: se i pareri motivati rappresentano almeno 1/3 dell’insieme di voti attribuiti ai
parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato.
↪ 3. Impugnazione ex post → uno stato membro può presentare, tramite il proprio Parlamento nazionale,
ricorso alla Corte di Giustizia per asserita violazione del principio di sussidiarietà da parte di un atto
legislativo. Tale ricorso può essere presentato anche al Comitato delle regioni quando il Trattato prevede la
sua consultazione per l’adozione di atti legislativi.
2) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ art. 5 TUE
↪ l’azione dell’Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento egli obiettivi dei Trattati. Concerne
tutte le azioni dell’Unione, regola il grado di intensità, la natura dell’azione e la scelta delle misure di
intervento, che non devono essere eccedere quanto necessario per il raggiungimento del fine prefissato.
Opera anche quando la competenza sia ESCLUSIVA (+ ampio rispetto a sussidiarietà); opera come LIMITE
ai poteri dell’Unione; riguarda atti GIA’ EMANATI (valutandone l’adeguatezza e controllandone la conformità ai
Trattati).
3) PRINCIPIO DI PROSSIMITA’ art. 10 TUE
↪ le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai CITTADINI esigenza di avvicinare i cittadini
≫
all’UE. Concerne il concreto esercizio delle competenze dell’Unione, sia ESCLUSIVE che CONDIVISE.
È volto a realizzare il decentramento nella gestione dell’azione dell’Unione, a tutelare le specificità nazionali
completa di il principio di sussidiarietà!
IL PARLAMENTO EUROPEO 3
COMPOSIZIONE:
↪ Membri eletti a suffragio universale diretto → avvicina l’istituzione ai cittadini europei; + rappresentatività.
↪ NON c’è una procedura elettorale uniforme: ogni Stato segue proprie regole circa i requisiti di eleggibilità, i modi di
scrutinio, la presentazione delle candidature, ecc. In ITALIA≫ scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale in 5
circoscrizioni regionali.
Tuttavia, nel 2002, si è stabilito che le elezioni si devono svolgere con metodo PROPORZIONALE.
↪ I deputati sono eletti per 5 ANNI;
↪ STATUS → nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere può essere apportata alla libertà di
①
movimento dei membri del Parlamento che si recano al luogo di riunione o ne ritornano.
i deputati non possono essere ricercati, detenuti, perseguiti a motivo delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio
②
delle loro funzioni. NB: l’immunità può essere REVOCATA dal Parlamento a maggioranza dei suoi membri a seguito di
richiesta avanzata dall’autorità competente di uno Stato membro.
↪ NUMERO parlamentari è garantito in modo degressivamente proporzionale, con una SOGLIA MINIMA di 6 seggi x
Stato, mentre a nessuno Stato possono essere assegnati + di 96 seggi. Il NUMERO MAX dei membri è 750 + 1 (il
Presidente).
↪ la composizione è STABILITA con una decisione adottata all’unanimità dal Consiglio europeo, su iniziativa e con
l’approvazione del Parlamento stesso.
ORGANIZZAZIONE:
↪ PRESIDENTE è eletto per 2 anni e mezzo dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei voti espressi nei primi tre
scrutini; al quarto scrutinio è eletto il candidato chi ottiene più voti.
↪ Ufficio di presidenza = Presidente + 14 VICE-PRESIDENTI + 5 QUESTORI (funzioni consultive) si occupa di
≫
questioni finanziarie, amministrative e organizzative; nomina il Segretario generale che dirige i servizi del Parlamento.
↪ Conferenza dei presidenti = Presidente