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LE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Le attività dell'Unione sono affidate a istituzioni comuni. Nei primi venti anni di vita della

Comunità Europea queste erano la Commissione, il Consiglio unico e il Parlamento, che

con ruoli diversi partecipavano ai processi decisionali; vi era poi la Corte di giustizia, con

la funzione di pronunciarsi su questioni legali o su controversie esistenti tra istituzioni co-

munitarie o tra queste ultime e gli stati membri. Con l’evolversi del processo di integrazio-

ne, mentre è cambiato il ruolo di alcune di queste istituzioni (ad esempio il Parlamento ha

acquisito nuovi poteri), se ne sono aggiunte altre: il Consiglio europeo, il Comitato econo-

mico e sociale, il Comitato delle regioni, la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado,

la Corte dei conti, il Mediatore europeo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca

centrale europea.

Le tre comunità europee rappresentano delle organizzazioni autonome in funzione di speci-

fici settori di intervento. A partire dal 1957, quindi operavano sul medesimo territorio tre

distinte organizzazioni (CECA – CEE – EURATOM) che, sebbene si proponessero la rea-

lizzazione di obiettivi diversi, non solo obbedivano alle medesime esigenze di cooperazio-

ne e si collocavano all’interno della medesima cornice politica, ma, per di più, presentava-

no alcuni punti di contatto sul piano operativo. Il problema dei rapporti tra le tre Comunità

si è posto gia da tempo, sebbene il Trattato istitutivo della CEE abbia cercato di risolvere

dall’origine i possibili conflitti, assegnando a tale organizzazione un ruolo complementare

rispetto alle altre due Comunità, come si evince dall’art. 305. Tale articolo afferma che le

disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Co-

munità Europea del Carbone e dell’Acciaio e che non derogano a quanto stipulato dal Trat-

tato che istituisce la Comunità Europea per l’Energia Atomica. In sostanza tale articolo, di-

chiarando espressamente ce le disposizioni di detto trattato non modificano quelle della

CECA e non derogano a quelle dell’Euratom, riconosceva il carattere speciale del sistema

di diritto vigente nell’ambito delle due comunità settoriali e, quindi, la sua prevalenze ri-

spetto al regime giuridico della Comunità europea. Si era dunque in presenza di un coordi-

namento normativo, inteso a tradurre in formule adeguate alla delicatezza ed alla comples-

sità delle situazioni considerate i principi generali che, nell’ordinamento internazionale,

reggono i rapporti tra norme convenzionali, o comunque, dotate di un diverso grado di ef-

ficacia. Per tali motivi gli Stati fondatori avvertirono da subito l’esigenza di giungere ad

una fusione delle tre Comunità. Solo con il Trattato di Bruxelles del 1965, si è giunti alla

stesura di un testo definitivo che ha unificato le due commissioni (CE ed Euratom) e l’Alta

Autorità della CECA da un lato, ed i tre Consigli dall’altro. Successivamente l’accordo è

stato abrogato dal Trattato di Amsterdam. Si può quindi affermare che, se da un lato

l’esigenza di un coordinamento tra le tre Comunità, sia a livello istituzionale che a livello

operativo, si è espressa in modo così marcato da favorire l’unificazione di tutte le istituzio-

ni comunitarie, dall’altro non si è potuti giungere ad una unificazione completa delle tre

Comunità, a causa della decisa resistenza opposta da alcuni Stati membri, timorosi di poter

innescare un più deciso processo di unificazione politica.

Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni

Con il Trattato di Amsterdam il diritto di accesso ha trovato una diretta collocazione nel

testo del Trattato CE, attraversi l’aggiunta di un nuovo articolo (art. 255). Per la prima vol-

ta la questione è stata disciplinata direttamente da disposizioni del trattato e si è data orga-

nicità all’intera materia invitando il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ad elabora-

re un teso organico ed a predisporre le opportune modifiche ai propri regolamenti interni.

In attuazione dell’art. 255 è stato adottato il regolamento CE n. 1049 del 2001. Tale rego-

lamento stabilisce che qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica

che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membri ha il diritto di accedere ai docu-

menti delle istituzioni; stessa possibilità può essere concessa dalle istituzioni anche alle

persone fisiche o giuridiche non appartenenti ad alcun Stato membro. L’art. 4 del regola-

mento prevede che le istituzioni possano rifiutare l’accesso ai documenti prodotti dalla

stessa istituzione quando la loro divulgazione possa arrecare un pregiudizio alla tutela:

dell’interesse pubblico, segnatamente in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle

questioni militari, alle relazioni internazionali e alla politica finanziaria, monetaria o e-

conomica della Comunità o di uno Stato membro;

la vita privata e l’integrità dell’individuo, in conformità alla legislazione comunitaria in

materia di protezione dei dati personali (la materia della tutela dei dati personali è stata

disciplinata dalla direttiva n. 95/46/CE la quale mira a conciliare le esigenze di realizza-

zione del mercato interno con quelle sottese alla protezione della privacy delle persone

fisiche, assicurando cioè che i dati personali trasmessi ad istituzioni ed organismi co-

munitari per l’adempimento dei loro compiti siano trattati in maniera tale da garantire il

rispetto di diritti e libertà fondamentali degli interessati. L’esistenza di una disciplina

valida per il trattamento dei dati personali contrastava con l’assenza di una specifica di-

sciplina applicabile alle istituzioni e gli altri organismi comunitari. Il Trattato di Am-

sterdam ha così aggiunto l’art. 286 la cui importanza risiede proprio nella volontà di

fornire l’apposita base giuridica per l’adozione di un provvedimento vincolante per la

stessa Comunità. In attuazione di tale disposizione è stato approvato il regolamento

45/2001 che rende applicabili anche alle istituzioni e agli altri organismi comunitari le

regole già in vigore per i singoli stati membri, ed istituisce anche un organo di controllo

– Garante Europeo della protezione dei dati – la cui nomina spetta di comune accordo al

Consiglio e al Parlamento);

gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, le procedure giurisdizionali e

la consulenza legale, gli obiettivi dell’attività ispettiva, di indagine e di revisione conta-

bile. In merito ai documenti dei terzi il regolamento stabilisce che l’istituzione

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Mari Luigi.
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