Le istituzioni comunitarie
Le attività dell'Unione sono affidate a istituzioni comuni. Nei primi venti anni di vita della Comunità Europea queste erano la Commissione, il Consiglio unico e il Parlamento, che con ruoli diversi partecipavano ai processi decisionali; vi era poi la Corte di giustizia, con la funzione di pronunciarsi su questioni legali o su controversie esistenti tra istituzioni comunitarie o tra queste ultime e gli stati membri. Con l’evolversi del processo di integrazione, mentre è cambiato il ruolo di alcune di queste istituzioni (ad esempio il Parlamento ha acquisito nuovi poteri), se ne sono aggiunte altre: il Consiglio europeo, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado, la Corte dei conti, il Mediatore europeo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca centrale europea.
Le tre comunità europee rappresentano delle organizzazioni autonome in funzione di specifici settori di intervento. A partire dal 1957, operavano sul medesimo territorio tre distinte organizzazioni (CECA – CEE – EURATOM) che, sebbene si proponessero la realizzazione di obiettivi diversi, non solo obbedivano alle medesime esigenze di cooperazione e si collocavano all’interno della medesima cornice politica, ma, per di più, presentavano alcuni punti di contatto sul piano operativo. Il problema dei rapporti tra le tre Comunità si è posto già da tempo, sebbene il Trattato istitutivo della CEE abbia cercato di risolvere dall’origine i possibili conflitti, assegnando a tale organizzazione un ruolo complementare rispetto alle altre due Comunità, come si evince dall’art. 305. Tale articolo afferma che le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio e non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunità Europea per l’Energia Atomica.
In sostanza, tale articolo, dichiarando espressamente che le disposizioni di detto trattato non modificano quelle della CECA e non derogano a quelle dell’EURATOM, riconosceva il carattere speciale del sistema di diritto vigente nell’ambito delle due comunità settoriali e, quindi, la sua prevalenza rispetto al regime giuridico della Comunità europea. Si era dunque in presenza di un coordinamento normativo, inteso a tradurre in formule adeguate alla delicatezza ed alla complessità delle situazioni considerate i principi generali che, nell’ordinamento internazionale, reggono i rapporti tra norme convenzionali, o comunque, dotate di un diverso grado di efficacia. Per tali motivi, gli Stati fondatori avvertirono da subito l’esigenza di giungere ad una fusione delle tre Comunità. Solo con il Trattato di Bruxelles del 1965, si è giunti alla stesura di un testo definitivo che ha unificato le due commissioni (CE ed EURATOM) e l’Alta Autorità della CECA da un lato, ed i tre Consigli dall’altro. Successivamente l’accordo è stato abrogato dal Trattato di Amsterdam.
Si può quindi affermare che, se da un lato l’esigenza di un coordinamento tra le tre Comunità, sia a livello istituzionale che a livello operativo, si è espressa in modo così marcato da favorire l’unificazione di tutte le istituzioni comunitarie, dall’altro non si è potuti giungere ad una unificazione completa delle tre Comunità, a causa della decisa resistenza opposta da alcuni Stati membri, timorosi di poter innescare un più deciso processo di unificazione politica.
Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni
Con il Trattato di Amsterdam il diritto di accesso ha trovato una diretta collocazione nel testo del Trattato CE, attraverso l’aggiunta di un nuovo articolo (art. 255). Per la prima volta la questione è stata disciplinata direttamente da disposizioni del trattato e si è data organicità all’intera materia invitando il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ad elaborare un testo organico ed a predisporre le opportune modifiche ai propri regolamenti interni.
In attuazione dell’art. 255 è stato adottato il regolamento CE n. 1049 del 2001. Tale regolamento stabilisce che qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni; stessa possibilità può essere concessa dalle istituzioni anche alle persone fisiche o giuridiche non appartenenti ad alcun Stato membro. L’art. 4 del regolamento prevede che le istituzioni possano rifiutare l’accesso ai documenti prodotti dalla stessa istituzione quando la loro divulgazione possa arrecare un pregiudizio alla tutela:
- Dell’interesse pubblico, segnatamente in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali e alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;
- La vita privata e l’integrità dell’individuo, in conformità alla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali (la materia della tutela dei dati personali è stata disciplinata dalla direttiva n. 95/46/CE la quale mira a conciliare le esigenze di realizzazione del mercato interno con quelle sottese alla protezione della privacy delle persone fisiche, assicurando cioè che i dati personali trasmessi ad istituzioni ed organismi comunitari per l’adempimento dei loro compiti siano trattati in maniera tale da garantire il rispetto di diritti e libertà fondamentali degli interessati. L’esistenza di una disciplina valida per il trattamento dei dati personali contrastava con l’assenza di una specifica disciplina applicabile alle istituzioni e gli altri organismi comunitari. Il Trattato di Amsterdam ha così aggiunto l’art. 286 la cui importanza risiede proprio nella volontà di fornire l’apposita base giuridica per l’adozione di un provvedimento vincolante per la stessa Comunità. In attuazione di tale disposizione è stato approvato il regolamento 45/2001 che rende applicabili anche alle istituzioni e agli altri organismi comunitari le regole già in vigore per i singoli stati membri, ed istituisce anche un organo di controllo – Garante Europeo della protezione dei dati – la cui nomina spetta di comune accordo al Consiglio e al Parlamento);
- Gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, gli obiettivi dell’attività ispettiva, di indagine e di revisione contabile.
In merito ai documenti dei terzi, il regolamento stabilisce che l’istituzione...
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Casolari, libro consigliato Diritto dell'Unione Europea, Tesauro
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Caggiano, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione E…
-
Diritto dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea - gli organi comunitari