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Il Parlamento Europeo

Ciascuno dei tre trattati prevedeva l'istituzione di una Assemblea composta di rappresentanti dei popoli riuniti nella Comunità. Al momento della firma però si optò per l'istituzione di una assemblea unica per le tre Comunità che avrebbe esercitato le competenze riconosciute da ciascuno dei tre trattati. Il Parlamento europeo, a seguito dell'allargamento, riunisce i rappresentanti dei circa 400 milioni di cittadini dell'Unione europea. Dal 1979, sulla base della decisione del Consiglio 76/787 del 1976, i parlamentari sono eletti a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni; essi non possono essere vincolati da istruzioni né sottostare a mandato imperativo. Con la decisione del Consiglio del 25 giugno e 23 settembre 2002, sono state apportate alcune sostanziali modifiche all'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo, allegato alla decisione del Consiglio 1976/787.

Tali modifiche introducono due innovazioni di fondamentale importanza all'atto del 1976:

  • l'obbligo di adozione del sistema elettorale proporzionale;
  • l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo con quella di parlamentare nazionale.

Relativamente all'adozione del sistema proporzionale, la decisione sancisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare tale sistema a partire dalle elezioni del 2004, pur consentendo di poter optare tra lo scrutinio di lista ovvero il sistema proporzionale con voto singolo trasferibile.

La decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 ha regolato anche il periodo di svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo. Esse si svolgono alla scadenza del mandato del Parlamento quasi contemporaneamente in tutti gli Stati membri in un giorno, scelto da ciascuno Stato, nell'ambito di un unico periodo che va dal giovedì alla domenica successiva.

I seggi, al 26 novembre 2004, sono nel numero di 732.

ripartiti tra gli Stati membri in funzione della consistenza delle rispettive popolazioni. Il regolamento interno del Parlamento europeo attualmente in vigore si compone di 204 articoli, cui vanno aggiunti 16 allegati; il testo normativo disciplina tutti gli aspetti dell'attività dell'istituzione. Secondo quanto stabilito dall'art. 126 del suo regolamento interno, lo svolgimento dei lavori del Parlamento europeo si articola in: - legislature, vale a dire il periodo di durata effettiva del mandato dei parlamentari europei; - sessioni, che hanno durata annuale; - tornate, vale a dire le singole riunioni del Parlamento, che di norma si tengono ogni mese. Nel protocollo n. 12 adottato ad Amsterdam e relativo alle sedi delle istituzioni di precisa a Strasburgo si tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata di bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles; - giorni di seduta, ovvero le riunioni.

quotidiane dell'istituzione. I lavori del Parlamenti europei devono, inoltre, essere resi pubblici. Secondo quanto previsto dagli artt. 172 e 173 del regolamento interno, infatti, vanno pubblicati:

  • il processo verbale della seduta, vale a dire la sommaria ricostruzione delle decisioni adottate e i nomi degli oratori;
  • il resoconto integrale della seduta, vale a dire la ricostruzione completa delle decisioni adottate e degli interventi dei deputati.

Va rilevato, tra l'altro che la maggior parte dei lavori parlamentari viene svolta all'interno delle Commissioni specializzate, suddivise a loro volta in sottocommissioni.

Vanno infine menzionate le delegazioni, costituite da soggetti scelti dal Parlamento tra i propri membri al fine della partecipazione ai lavori del Comitato Parlamentare Comune, previsto da ciascuno degli accordi di associazione.

La struttura interna del parlamento europeo si compone:

  • dell'Ufficio di presidenza: composto dal presidente, da
  • 14 vicepresidenti e da 5 questo-ri, in carica per due anni e mezzo. L'ufficio di presidenza: adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo relative ai deputati ed alla organizzazione interna; disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute; organizza la segreteria del gruppo dei non iscritti; nomina il Segretario generale; stabilisce il progetto preliminare dello stato di previsione del parlamento;

    • dalla Conferenza dei presidenti;
    • dalla Conferenza dei questori;
    • dalla Conferenza dei presidenti di commissione;
    • dalla Conferenza dei presidenti di delegazione.

    Le deliberazioni del Parlamento europeo, salvo diversa disposizione dei trattati, sono adottate a maggioranza assoluta dei suffragi espressi: le astensioni non entrano nel computo dei voti.

    Gli artt. 159 e seg. del regolamento interno prevedono differenti modalità di votazione:

    • per alzata mano. Rappresenta la procedura ordinaria di votazione, che viene

    abbando-nata nel caso in cui il risultato è incerto;

    • per appello nominale. È obbligatoria per la nomina dei membri della Commissione e per la votazione della mozione di censura alla Commissione. Si procede ad appello anche su richiesta di un gruppo politico o 37 parlamentari;
    • a scrutinio segreto. Come è prassi nei parlamenti nazionali anche per il Parlamento europeo è una procedura che si applica principalmente per le nomine. Può comunque essere esplicitamente richiesta da 1/5 dei deputati;
    • elettronica. Può essere utilizzata in qualunque momento su decisione del Presidente in sostituzione di tutte le tipologie di votazioni prima esaminate. In realtà il Parlamento adotta sempre questa procedura, anche per il notevole risparmio sui tempi che offre.

    Il quorum per la validità delle sedute è fissato in 1/3 dei membri del Parlamento.

    Le principali funzioni del Parlamento europeo sono le seguenti:

    esamina le

    proposte della Commissione ed è associato al Consiglio nel processo legislativo, anche in qualità di colegislatore, secondo modalità differenti (procedura di co-decisione, di cooperazione, parere conforme, parere semplice...); esercita un potere di controllo sulle attività dell'Unione attraverso l'investitura della Commissione europea (e la facoltà di censurarla), nonché attraverso interrogazioni scritte od orali che può rivolgere alla Commissione e al Consiglio; condivide con il Consiglio il potere di bilancio: il Parlamento vota il bilancio annuale, lo rende esecutivo attraverso la firma del Presidente del Parlamento e ne controlla l'esecuzione. Il Parlamento europeo nomina inoltre il mediatore europeo, che ha il compito di ricevere i reclami dei cittadini dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari. La nozione di cattiva amministrazione è

    La questione della cattiva amministrazione è estremamente controversa e di difficile inquadramento. Il parlamento europeo, il 6 settembre 2001, ha adottato una risoluzione con la quale è stata approvata un codice di buona condotta amministrativa che le istituzioni e gli organi comunitari dovranno rispettare nelle proprie relazioni con il pubblico. In tale documento è anche contenuta la nozione di cattiva amministrazione, intendendo per tale il caso in cui una istituzione omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima. Di propria iniziativa, ovvero sulla base delle denunce presentategli direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, il Mediatore compie le indagini necessarie e, qualora constati un caso di cattiva amministrazione, egli investe l'autorità interessata che - entro tre mesi - dovrà pronunciarsi con un parere. Il Mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo ed all'istituzione interessata, mentre

    La persona che ha sporto denuncia viene informata dei risultati delle indagini; annualmente inoltre il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle stesse.

    Il Parlamento europeo può altresì creare commissioni temporanee d'inchiesta, la cui competenza non si limita all'attività delle istituzioni comunitarie, ma può essere estesa anche all'operato degli Stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie. Scopo dell'istituzione delle commissioni temporanee di inchiesta è la redazione di una relazione sui dati oggetto di indagine; esperita tale funzione la commissione si scioglie. Il deposito della relazione deve avvenire entro il termine fissato all'atto della sua costituzione o, al più tardi, entro un anno dalla data di quest'ultima e, in ogni caso, alla fine della legislatura. È prevista la proroga di tali termini ad opera del Parlamento. I poteri della Commissione

    non inficiano le competenze attribuite alla Commissione comunitaria e alla Corte di giustizia nell'accertamento delle inadempienze degli Stati membri.

    Il trattato sull'Unione ha istituzionalizzato quello che costituiva già da tempo un diritto dei cittadini comunitari: il diritto di petizione. Contemplato all'art. 194 del Trattato CE, esso si estende a tutte le materie di interesse per la Comunità, sia che rientrino nel suo campo d'azione, sia che la riguardino direttamente. Legittimati attivi sono i cittadini dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risiede o abbia la propria sede in uno degli Stati membri: il diritto può essere esercitato sia a titolo individuale, che a titolo collettivo. Una volta ricevuta la petizione, il Parlamento la trasmette ad una Commissione specializzata (Commissione per le petizioni) che ha il compito di valutare la pertinenza della richiesta. In caso positivo, dichiarata ricevibile la richiesta,

    si passa all'esame del merito, dopodiché la Commissione deciderà le misure da adottare. Della decisione finale verranno adeguatamente informati, con debita motivazione, gli autori delle petizioni. Il trattato di Amsterdam ha semplificato le procedure legislative, arrivando quasi a sopprimere la procedura di cooperazione (che continua ad applicarsi solo a pochi casi inerenti all'Unione economica e monetaria) e prevedendo una considerevole estensione del campo di applicazione della procedura di codecisione. Anche il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha rafforzato il ruolo di co-legislatore del Parlamento, grazie all'estensione della procedura di codecisione. Il trattato ha inoltre accordato al Parlamento il diritto di presentare ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle stesse condizioni previste per le altre istituzioni. Il potere legislativo del Parlamento Europeo Il Parlamento europeo, contrariamente a

    Quanto fa pensare la sua denominazione, non è l'organo leg

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Publisher
A.A. 2012-2013
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Mari Luigi.