LE ISTITUZIONI COMUNITARIE
Le attività dell'Unione sono affidate a istituzioni comuni. Nei primi venti anni di vita della
Comunità Europea queste erano la Commissione, il Consiglio unico e il Parlamento, che
con ruoli diversi partecipavano ai processi decisionali; vi era poi la Corte di giustizia, con
la funzione di pronunciarsi su questioni legali o su controversie esistenti tra istituzioni co-
munitarie o tra queste ultime e gli stati membri. Con l’evolversi del processo di integrazio-
ne, mentre è cambiato il ruolo di alcune di queste istituzioni (ad esempio il Parlamento ha
acquisito nuovi poteri), se ne sono aggiunte altre: il Consiglio europeo, il Comitato econo-
mico e sociale, il Comitato delle regioni, la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado,
la Corte dei conti, il Mediatore europeo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca
centrale europea.
Le tre comunità europee rappresentano delle organizzazioni autonome in funzione di speci-
fici settori di intervento. A partire dal 1957, quindi operavano sul medesimo territorio tre
distinte organizzazioni (CECA – CEE – EURATOM) che, sebbene si proponessero la rea-
lizzazione di obiettivi diversi, non solo obbedivano alle medesime esigenze di cooperazio-
ne e si collocavano all’interno della medesima cornice politica, ma, per di più, presentava-
no alcuni punti di contatto sul piano operativo. Il problema dei rapporti tra le tre Comunità
si è posto gia da tempo, sebbene il Trattato istitutivo della CEE abbia cercato di risolvere
dall’origine i possibili conflitti, assegnando a tale organizzazione un ruolo complementare
rispetto alle altre due Comunità, come si evince dall’art. 305. Tale articolo afferma che le
disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Co-
munità Europea del Carbone e dell’Acciaio e che non derogano a quanto stipulato dal Trat-
tato che istituisce la Comunità Europea per l’Energia Atomica. In sostanza tale articolo, di-
chiarando espressamente ce le disposizioni di detto trattato non modificano quelle della
CECA e non derogano a quelle dell’Euratom, riconosceva il carattere speciale del sistema
di diritto vigente nell’ambito delle due comunità settoriali e, quindi, la sua prevalenze ri-
spetto al regime giuridico della Comunità europea. Si era dunque in presenza di un coordi-
namento normativo, inteso a tradurre in formule adeguate alla delicatezza ed alla comples-
sità delle situazioni considerate i principi generali che, nell’ordinamento internazionale,
reggono i rapporti tra norme convenzionali, o comunque, dotate di un diverso grado di ef-
ficacia. Per tali motivi gli Stati fondatori avvertirono da subito l’esigenza di giungere ad
una fusione delle tre Comunità. Solo con il Trattato di Bruxelles del 1965, si è giunti alla
stesura di un testo definitivo che ha unificato le due commissioni (CE ed Euratom) e l’Alta
Autorità della CECA da un lato, ed i tre Consigli dall’altro. Successivamente l’accordo è
stato abrogato dal Trattato di Amsterdam. Si può quindi affermare che, se da un lato
l’esigenza di un coordinamento tra le tre Comunità, sia a livello istituzionale che a livello
operativo, si è espressa in modo così marcato da favorire l’unificazione di tutte le istituzio-
ni comunitarie, dall’altro non si è potuti giungere ad una unificazione completa delle tre
Comunità, a causa della decisa resistenza opposta da alcuni Stati membri, timorosi di poter
innescare un più deciso processo di unificazione politica.
Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni
Con il Trattato di Amsterdam il diritto di accesso ha trovato una diretta collocazione nel
testo del Trattato CE, attraversi l’aggiunta di un nuovo articolo (art. 255). Per la prima vol-
ta la questione è stata disciplinata direttamente da disposizioni del trattato e si è data orga-
nicità all’intera materia invitando il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ad elabora-
re un teso organico ed a predisporre le opportune modifiche ai propri regolamenti interni.
In attuazione dell’art. 255 è stato adottato il regolamento CE n. 1049 del 2001. Tale rego-
lamento stabilisce che qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membri ha il diritto di accedere ai docu-
menti delle istituzioni; stessa possibilità può essere concessa dalle istituzioni anche alle
persone fisiche o giuridiche non appartenenti ad alcun Stato membro. L’art. 4 del regola-
mento prevede che le istituzioni possano rifiutare l’accesso ai documenti prodotti dalla
stessa istituzione quando la loro divulgazione possa arrecare un pregiudizio alla tutela:
dell’interesse pubblico, segnatamente in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle
questioni militari, alle relazioni internazionali e alla politica finanziaria, monetaria o e-
conomica della Comunità o di uno Stato membro;
la vita privata e l’integrità dell’individuo, in conformità alla legislazione comunitaria in
materia di protezione dei dati personali (la materia della tutela dei dati personali è stata
disciplinata dalla direttiva n. 95/46/CE la quale mira a conciliare le esigenze di realizza-
zione del mercato interno con quelle sottese alla protezione della privacy delle persone
fisiche, assicurando cioè che i dati personali trasmessi ad istituzioni ed organismi co-
munitari per l’adempimento dei loro compiti siano trattati in maniera tale da garantire il
rispetto di diritti e libertà fondamentali degli interessati. L’esistenza di una disciplina
valida per il trattamento dei dati personali contrastava con l’assenza di una specifica di-
sciplina applicabile alle istituzioni e gli altri organismi comunitari. Il Trattato di Am-
sterdam ha così aggiunto l’art. 286 la cui importanza risiede proprio nella volontà di
fornire l’apposita base giuridica per l’adozione di un provvedimento vincolante per la
stessa Comunità. In attuazione di tale disposizione è stato approvato il regolamento
45/2001 che rende applicabili anche alle istituzioni e agli altri organismi comunitari le
regole già in vigore per i singoli stati membri, ed istituisce anche un organo di controllo
– Garante Europeo della protezione dei dati – la cui nomina spetta di comune accordo al
Consiglio e al Parlamento);
gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, le procedure giurisdizionali e
la consulenza legale, gli obiettivi dell’attività ispettiva, di indagine e di revisione conta-
bile. In merito ai documenti dei terzi il regolamento stabilisce che l’istituzione
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