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LEX CINCIA:
proibì le donazioni ultra modum (oltre una certa misura, solitamente molto bassa)
per soccorrere le persone socialmente piu deboli di fronte al fenomeno di
o donazioni estorte
dal divieto furono ESCLUSI: parenti entro il 6° grado e taluni affini
o era una LEX IMPERFECTA:
o vietava le donazioni ultra modum tra estranei ma non stabiliva l’invalidità di
quelle effettuate contro il divieto e neanche prevedeva sanzioni contro i
trasgressori
intervenne il pretore proponendo nel
➔ suo editto l’exceptio legis Cinciae:
mezzo di difesa
▪ giovava al donante solo se, trattandosi di donazioni in DANDO o in
▪ OBLIGANDO, alla donazione il donante non avesse dato esecuzione
Ma il DONANTE avrebbe potuto fare ricorso altri rimedi:
INTERDICTUM UTRUBI:
• Prevaleva il possessor iustus
o Il donante avrebbe recuperato il possesso della cosa (mobile) donata
o ---> e, tornato possessore, avrebbe opposto l’exceptio legis cinciae alla
rivendica
dell’ostinato donatario
Nelle donazioni IN OBLIGANDO:
Si ritenne che avesse pagato un indebito il donante che aveva adempiuto
- spontaneamente la promessa
Quando non erano vietate dalla lex Cincia / non superavano il limite legale / se
- donante e donatario erano parenti vicini
Giovava al donante, convenuto dal donatario per l’adempimento,
➔ il beneficium competentiae
Regola “morte Cincia removetur”:
con la morte del donante la donazione diveniva comunque irrevocabile non potendo piu
tornare utili agli eredi né l’exceptio legis Cinciae né eventuali rimedi che avrebbero
comportato revoca dell’atto di liberalità
Si doveva presumere che il donante aveva mostrato di perseverare nella volontà
➔ di donare
Le donazioni potevano quindi essere:
REVOCABILI ---> IMPERFECTAE
• LE ALTRE ---> PERFECTAE
• (es: quelle non vietate, quelle vietate ma eseguite o comunque non piu
revocabili)
Riforma di Costantino
La donazione divenne un tipico negozio CAUSALE -> qualificato contractus
• Alla donazione si riconobbe effetto traslativo della proprietà
• Si pretesero (pena la nullità):
• Forma scritta
o Consegna della cosa in presenza dei vicini
o Registrazione presso un ufficio pubblico
o
La donazione così effettuata si disse perfecta (non piu revocabile)
➔
La lex Cincia perdette significato
Legislazione di Giustiniano
Configurò la donazione come negozio CAUSALE
• Pretese la TRADITIO per il passaggio della proprietà
• Parlò di donazione anche con riguardo ad atti volti ad altro che al trasferimento di
• proprietà
(come stipulatio, acceptilatio, costituzione di usufrutto...)
Diede efficacia alle donazioni obbligatorie pure se realizzate, anziché col ricorso alla
• stipulatio, mediante semplice PATTO
La validità dell’atto di donazione risultò subordinata all’adozione della FORMA
• SCRITTA e alla REGISTRAZIONE solo quando si trattava di donazioni di rilevante
importo
DONAZIONI TRA CONIUGI
Erano vietate le donazioni tra marito e moglie
• I classici attribuivano questo principio ai mores
• Principio da mettere in relazione alla diffusione dei matrimoni SINE MANU:
• nei quali, non appartenendo marito e moglie alla stessa familia, una donazione tra i
coniugi avrebbe comportato spostamenti patrimoniali da una famiglia all’altra
Con questo divieto si perseguì lo scopo di tutelare gli interessi della familia
• e l’intento era anche quello di mantenere gli equilibri patrimoniali tra le grandi
famiglie che giocavano un ruolo politico e sociale di non poco momento nella Roma
medio e tardo-repubblicana
Questo divieto comportava la nullità dell’atto compiuto in violazione di esso
• Considerarono donazione ogni atto che comportasse impoverimento di un coniuge e
• conseguente arricchimento dell’altro
Dal divieto furono ESCLUSI: i doni di modico valore
• (Specie se in occasione di particolari ricorrenze)
Furono CONSENTITE la DONATIO MORTIS CAUSA
• e la DIVORTII CAUSA (compiuta in vista del divorzio)
Perchè destinate ad avere effetti definitivi una volta sciolto il matrimonio
➔
Il coniuge DONANTE ---> poteva disporre per testamento (con legato o
• fedecommesso), in favore dell’altro coniuge, di quanto gli avesse donato in vita
Il senatoconsulto stabilì la conferma delle donazioni tra coniugi non revocate in vita
• dal donante, per le quali lo stesso donante avesse mostrato in vita di non mutare
voluntatem
DONATIO MORTIS CAUSA
Prassi per cui taluno, ritenendosi per ragioni di salute in imminente pericolo di vita o
• accingendosi ad affrontare gravi rischi, donava una cosa propria trasferendone al
donatario la proprietà
Causa donandi --> si combinava così con la causa mortis
• =
“donatio mortis causa”
Si affermò il principio per cui il donante, una volta guarito / sopravvisutto al
• pericolo, potesse pretendere, con la CONDICTIO, il ritrasferimento di quanto donato,
essendo venuta a mancare la causa per la quale in precedenza si era proceduto
all’atto di alienazione