Donazione e negozi astratti bilaterali
La donazione fu una possibile causa di negozi astratti bilaterali, soprattutto:
- Mancipatio
- In iure cessio
- Traditio
- Stipulatio
- Acceptilatio
Essi potevano essere compiuti anche donandi causa: in modo che una parte (donante), con l’intento di compiere un atto di liberalità (donandi animo), effettuasse un’attribuzione patrimoniale in favore dell’altra parte (donatario) senza corrispettivo, e pertanto a titolo gratuito.
Causa dotis
La causa dotis era una possibile causa di negozi astratti, ma riconosciuta con una propria specificità.
Negozi non rientranti nel concetto di donazione
Non rientravano nel concetto di donazione:
- Mutuo
- Deposito
- Comodato
- Mandato
- Precario
Erano negozi causali, ciascuno con la propria causa. A seconda del negozio impiegato, la donazione aveva ogni volta effetti diversi:
Effetti della donazione
- Effetti reali -> donazioni in dando: quando il donante trasferiva la proprietà oppure costituiva o estingueva diritti reali di godimento (con mancipatio, in iure cessio, traditio).
- Effetti obbligatori -> donazioni in obligando: quando il donante prometteva una prestazione (con stipulatio).
- Effetti estintivi -> donazioni in liberando: quando il donante faceva acceptilatio del proprio credito o in altro modo rimetteva al debitore il suo debito.
Lex Cincia
La Lex Cincia proibì le donazioni ultra modum (oltre una certa misura, solitamente molto bassa) per soccorrere le persone socialmente più deboli di fronte al fenomeno di donazioni estorte. Dal divieto furono esclusi: parenti entro il 6o grado e taluni affini.
Era una lex imperfecta: vietava le donazioni ultra modum tra estranei ma non stabiliva l’invalidità di quelle effettuate contro il divieto e neanche prevedeva sanzioni contro i trasgressori. Intervenne il pretore proponendo nel suo editto l’exceptio legis Cinciae: mezzo di difesa che giovava al donante solo se, trattandosi di donazioni in dando o in obligando, alla donazione il donante non avesse dato esecuzione.
Rimedi per il donante
Il donante avrebbe potuto fare ricorso ad altri rimedi come l'interdictum utrubi: prevaleva il possessor iustus. Il donante avrebbe recuperato il possesso della cosa (mobile) donata e, tornato possessore, avrebbe opposto l’exceptio legis Cinciae alla rivendica dell’ostinato donatario.
Nelle donazioni in obligando, si ritenne che avesse pagato un indebito il donante che aveva adempiuto spontaneamente la promessa. Quando non erano vietate dalla Lex Cincia, non superavano il limite legale, o se donante e donatario erano parenti vicini, giovava al donante, convenuto dal donatario per l’adempimento.