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Estratto del documento

LEX CINCIA:

proibì le donazioni ultra modum (oltre una certa misura, solitamente molto bassa)

per soccorrere le persone socialmente piu deboli di fronte al fenomeno di

o donazioni estorte

dal divieto furono ESCLUSI: parenti entro il 6° grado e taluni affini

o era una LEX IMPERFECTA:

o vietava le donazioni ultra modum tra estranei ma non stabiliva l’invalidità di

quelle effettuate contro il divieto e neanche prevedeva sanzioni contro i

trasgressori

intervenne il pretore proponendo nel

➔ suo editto l’exceptio legis Cinciae:

mezzo di difesa

▪ giovava al donante solo se, trattandosi di donazioni in DANDO o in

▪ OBLIGANDO, alla donazione il donante non avesse dato esecuzione

Ma il DONANTE avrebbe potuto fare ricorso altri rimedi:

INTERDICTUM UTRUBI:

• Prevaleva il possessor iustus

o Il donante avrebbe recuperato il possesso della cosa (mobile) donata

o ---> e, tornato possessore, avrebbe opposto l’exceptio legis cinciae alla

rivendica

dell’ostinato donatario

Nelle donazioni IN OBLIGANDO:

Si ritenne che avesse pagato un indebito il donante che aveva adempiuto

- spontaneamente la promessa

Quando non erano vietate dalla lex Cincia / non superavano il limite legale / se

- donante e donatario erano parenti vicini

Giovava al donante, convenuto dal donatario per l’adempimento,

➔ il beneficium competentiae

Regola “morte Cincia removetur”:

con la morte del donante la donazione diveniva comunque irrevocabile non potendo piu

tornare utili agli eredi né l’exceptio legis Cinciae né eventuali rimedi che avrebbero

comportato revoca dell’atto di liberalità

Si doveva presumere che il donante aveva mostrato di perseverare nella volontà

➔ di donare

Le donazioni potevano quindi essere:

REVOCABILI ---> IMPERFECTAE

• LE ALTRE ---> PERFECTAE

• (es: quelle non vietate, quelle vietate ma eseguite o comunque non piu

revocabili)

Riforma di Costantino

La donazione divenne un tipico negozio CAUSALE -> qualificato contractus

• Alla donazione si riconobbe effetto traslativo della proprietà

• Si pretesero (pena la nullità):

• Forma scritta

o Consegna della cosa in presenza dei vicini

o Registrazione presso un ufficio pubblico

o

La donazione così effettuata si disse perfecta (non piu revocabile)

La lex Cincia perdette significato

Legislazione di Giustiniano

Configurò la donazione come negozio CAUSALE

• Pretese la TRADITIO per il passaggio della proprietà

• Parlò di donazione anche con riguardo ad atti volti ad altro che al trasferimento di

• proprietà

(come stipulatio, acceptilatio, costituzione di usufrutto...)

Diede efficacia alle donazioni obbligatorie pure se realizzate, anziché col ricorso alla

• stipulatio, mediante semplice PATTO

La validità dell’atto di donazione risultò subordinata all’adozione della FORMA

• SCRITTA e alla REGISTRAZIONE solo quando si trattava di donazioni di rilevante

importo

DONAZIONI TRA CONIUGI

Erano vietate le donazioni tra marito e moglie

• I classici attribuivano questo principio ai mores

• Principio da mettere in relazione alla diffusione dei matrimoni SINE MANU:

• nei quali, non appartenendo marito e moglie alla stessa familia, una donazione tra i

coniugi avrebbe comportato spostamenti patrimoniali da una famiglia all’altra

Con questo divieto si perseguì lo scopo di tutelare gli interessi della familia

• e l’intento era anche quello di mantenere gli equilibri patrimoniali tra le grandi

famiglie che giocavano un ruolo politico e sociale di non poco momento nella Roma

medio e tardo-repubblicana

Questo divieto comportava la nullità dell’atto compiuto in violazione di esso

• Considerarono donazione ogni atto che comportasse impoverimento di un coniuge e

• conseguente arricchimento dell’altro

Dal divieto furono ESCLUSI: i doni di modico valore

• (Specie se in occasione di particolari ricorrenze)

Furono CONSENTITE la DONATIO MORTIS CAUSA

• e la DIVORTII CAUSA (compiuta in vista del divorzio)

Perchè destinate ad avere effetti definitivi una volta sciolto il matrimonio

Il coniuge DONANTE ---> poteva disporre per testamento (con legato o

• fedecommesso), in favore dell’altro coniuge, di quanto gli avesse donato in vita

Il senatoconsulto stabilì la conferma delle donazioni tra coniugi non revocate in vita

• dal donante, per le quali lo stesso donante avesse mostrato in vita di non mutare

voluntatem

DONATIO MORTIS CAUSA

Prassi per cui taluno, ritenendosi per ragioni di salute in imminente pericolo di vita o

• accingendosi ad affrontare gravi rischi, donava una cosa propria trasferendone al

donatario la proprietà

Causa donandi --> si combinava così con la causa mortis

• =

“donatio mortis causa”

Si affermò il principio per cui il donante, una volta guarito / sopravvisutto al

• pericolo, potesse pretendere, con la CONDICTIO, il ritrasferimento di quanto donato,

essendo venuta a mancare la causa per la quale in precedenza si era proceduto

all’atto di alienazione

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A.A. 2015-2016
5 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.