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Esame da parte della Commissione permanente

La Commissione permanente è incaricata di svolgere un'istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che per ciò viene detta Commissione in sede referente). La Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti per presentare un'unica relazione e un solo testo all'Assemblea. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti. I componenti della Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza. Dopo viene

presentato all'Assemblea la quale lo vota articolo per articolo e con l'approvazione finale. Non vengono messi paletti temporali.

Abbreviato: in questi casi il Presidente della camera detta un tempo massimo, è sempre referente, con il voto, ma i tempi sono abbreviati. In alcuni casi può essere non può essere utilizzata per i ddl in materia:

  • Costituzionale;
  • Elettorale;
  • Delegazione legislativa;
  • Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
  • Approvazione di bilanci e consuntivi;
  • Legge di conversione dei decreto-legge;
  • Legge finanziaria.

Decentrato: in casi in cui il ddl parli di materie molto specifiche o di poco conto, la o commissione esamina e vota quella proposta quindi, viene saltata la parte relativa al voto in Assemblea. Ad esempio, viene fatto per gli atti di manutenzione legislativa.

Redigente: è disciplinato solo nei regolamenti parlamentari e consiste nell'affidare o alle commissioni l'analisi e il voto

articolo per articolo mentre, la votazione finale è svolta in Assemblea. È l'unione tra i primi due modi. 3-Siamo all'ultima fase, la fase integrativa: è composta dalla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dopo 15 giorni (vacatio legis) la legge entra definitivamente in vigore e da quel momento in poi ignoratia legis verrà applicato il principio non excusat. Nel caso in cui il Presidente riconosca elementi non conformi con la Costituzione può o firmare l'atto e mandare un messaggio alle Camere dove li avvisa del problema oppure può esercitare un potere di "veto" (è più un rinvio che un veto) e le Camere dovranno ridiscutere la legge in questione. Nel caso venga approvata una seconda volta il Presidente sarà obbligato a firmarla. Atti del Governo aventi forza di legge: la stessa Costituzione attribuisce anche al Governo il potere legislativo. Esso,sotto il controllo del Parlamento, può emanare due tipi di atti aventi forza di legge: Decreto legge o Decreto legislativo. "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". L'istituto della delegazione legislativa si realizza attraverso la combinazione di due procedimenti:
  1. Normale procedimento che termina con una legge del Parlamento (legge delega);
  2. Approvazione di un atto normativo deliberato dal CDM ed emanato dal Presidente della Repubblica, redatto sulla base del contenuto della legge delega e che costituisce il decreto legislativo.
Con delega si intende il trasferimento provvisorio della funzione legislativa al Governo, il Parlamento non viene indebolito dato che può approvare leggi sullo stesso oggetto anche durante il termine assegnato al Governo. Lo stesso articolochiarisce che il Parlamento deve determinare.
  1. Oggetto: si deve precisare la materia da trattare e deve essere puntuale;
  2. Principi: norme generali immediatamente riconducibili all'oggetto e le norme strumentali che guidano questo compito;
  3. Termine: deve essere posto un termine ultimo.
Se il Governo eccede dai limiti la Corte Costituzionale può dichiarare l'incostituzionale la norma creata. L'esercizio della delega avviene mediante l'adozione da parte del CDM del decreto legislativo e l'emanazione dello stesso da parte del P. della Repubblica. Il Governo prima di esercitare la funzione legislativa deve ottenere un parere dalle competenti commissioni parlamentari sullo schema del decreto. Nel caso l'oggetto riguardi le regioni deve essere convocata la Conferenza Stato Regioni. Ultimamente, nelle leggi di delega è stata inserita la clausola che consente al Governo di correggere il decreto scaduto emanato entro un dato periodo di tempo.

Nel rispetto dei limiti posti nella legge di delega. Queste tipologie sono chiamate deleghe integrative correttive che sono composte da 2 deleghe: la prima quella vecchia e la seconda quella correttiva della prima. Ci sono due tipi di materie non delegabili:

  1. Il Governo non può essere delegato a modificare o integrare la Costituzione;
  2. Non sono delegabili le materie che presuppongono logicamente entrambi gli organi. Ad esempio, la legge di bilancio necessità di entrambi perché se no il Governo autorizzerebbe e controllerebbe se stesso.

Una delle più frequenti applicazioni dell'istituto della delegazione legislativa trova luogo nel caso dei codici che contengono i testi unici. Con questa locuzione si intendono testi che raccolgono una serie di fonti di produzione in vigore con lo scopo di riunirle in un unico documento. I testi unici possono essere dei semplici mezzi di conoscenza dove non è necessaria la delega legislativa (testi meramente contemplativi).

E "innovativi". In quest'ultimo caso si parla di testi unici normativi perché, oltre ad agevolare la conoscenza di un complesso di norme, provvedono ad armonizzare la legislazione con nuove disposizioni o con la modifica di quelle esistenti.

Decreto legge: secondo l'art 77 il fondamento del potere governativo deriva dal fatto che si sia creata una situazione straordinaria di emergenza. La Costituzione consente in questi casi di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge e questi provvedimenti hanno come responsabili solo il Governo. Quest'ultimo nello stesso giorno in cui il decreto legge è emanato ha l'obbligo di trasmetterlo alle Camere per chiedere la conversione in legge, queste si riuniscono appena possono e nel caso di scioglimento delle Camere si riuniscono entro 5 giorni. Il decreto deve essere convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e sia nel caso in cui uno dei due rami del Parlamento voti a sfavore della

La conversione è il caso in cui il termine ultimo perde di efficacia dal momento in cui è stato adottato. Quando viene adottato, diventa oggetto di un apposito ddl di conversione e viene presentato alle Camere come un allegato di un disegno di legge che contiene un unico comma. La legge di conversione ha un effetto novativo dato che ripristina il normale ordine costituzionale. La legge si sostituisce al decreto legge anche per quanto riguarda la disciplina intervenuta nei sessanta giorni di vigenza dello stesso. In ogni caso è destinato a scomparire dopo 60 giorni. L'apprezzamento sull'esistenza dei presupposti viene verificato dal Governo, poi dal P. della Repubblica in sede di emanazione e dal Parlamento in sede di conversione. Il decreto legge può essere sottoposto a giudizio dalla Corte costituzionale anche dopo la conversione. Secondo il comma 3 le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Assiste ad un tipo di legge chiamato sanatoria. Il suo compito è quello di salvare gli effetti prodotti dal decreto legge decaduto a causa della decadenza del termine per motivi di organizzazione o di troppo lavoro, in questo modo il Governo viene sollevato dalla responsabilità alla quale sarebbe tenuto. Durante la conversione sono ammessi gli emendamenti, cioè delle modifiche al testo. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Ultimamente si assiste ad un abuso del decreto legge e nonostante vari tentativi di soluzione offerti dalla Corte o del legislatore ordinario il problema persiste come testimoniano i grafici:

Dpcm: I decreti ministeriali sono atti amministrativi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e non devono essere convertiti in legge dal Parlamento. Formalmente sono atti di secondo grado, poiché nella gerarchia giuridico-istituzionale sono di rango inferiore rispetto alla legge. Vengono utilizzati

Perché è stata approvata una legge sulla protezione civile, in situazioni straordinarie il Presidente del Consiglio può emanare atti secondari che rimpiazzano la legge sin quando non termina lo stato di emergenza.

Referendum abrogativo: previsto dall'art 75 è un istituto attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi direttamente circa l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge dello Stato. Se l'esito è favorevole l'ordinamento normativo statale viene mutato. Oggetto del referendum sono le Leggi e atti aventi forza di legge con efficacia ex nunc, sono esclusi invece:

  • Leggi tributarie e di bilancio;
  • Amnistia e indulto;
  • Autorizzazione ratifica trattati internazionali;

Procedimento: 5 consigli regionali o 500 mila elettori prendono l'iniziativa. Nel secondo caso, si deve formare un comitato di 10 cittadini promotori; devono depositare la richiesta alla Corte di

cassazione entro il 30 settembre di ogni anno. La Corte effettua entro il 31 ottobre un controllo sulla legittimità, comunicando ai promotori eventuali modifiche da fare. Questi ultimi possono fare appello se non sono d’accordo.

Breve contradditorio con i promotori e decisione entro il 15 dicembre.

Entro il 10 febbraio la Corte Costituzionale ne giudica l’ammissibilità.

P. della Repubblica, su deliberazione del CDM, indice il referendum fissando la data in una domenica tra il 15 aprile e 15 giugno.

Previsti due quorum:

  • Quello di partecipazione: almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto;
  • Quello sull’esito: almeno maggioranza dei voti validi.

Se viene abrogata essa è dichiarata dal P. della Repubblica con decreto, quindi il Parlamento non può approvare una

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Publisher
A.A. 2021-2022
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cocco0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Simoncini Andrea.