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LE ALTRE FONTI EUROPEE RILEVANTI X L’ORDINAMENTO ITALIANO sono:
− Le decisioni: sono atti a portata individuale (rivolti, cioè, a sogg determinati), obbligatori in
tutti gli elementi per i destinatari dalle stesse designati. Le decisioni che hanno cm
destinatari gli Stati sono equiparate, quanto alla loro efficacia, alle direttive. Esse richiedono
che lo Stato membro provveda a dare loro esecuzione nel proprio ordinamento. Alle
decisioni che pongono in capo agli Stati obblighi precisi, chiari e incondizionati è stata
riconosciuta il carattere dell’immediata applicabilità.
− Gli accordi internazionali conclusi dalla CE con stati terzi e organizzazioni
internazionali: producono effetti vincolanti x gli Stati membri.
LA LEGGE COMUNITARIA ANNUALE
Essa pone norme modificative o abrogative delle norme interne contrastanti con gli obblighi
conseguenti all’emanazione dei regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni che vincolino
l’Italia ad adottare provvedimenti interni di attuazione e di applicazione dei medesimi atti. Provvede
direttamente all’adeguamento dell’ordinamento interno al diritto europeo e può disporre che
l’attuazione delle direttive avvenga anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa e
potere regolamentare, laddove la materia sia già regolamentata legislativamente. Nelle materie di
competenza esclusiva dello Stato, invece, essa può disporre che le direttive siano attuate con atto
amministrativo.
5
Art 117 : “le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza
provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli atti dell’UE”. Principio di preferenza cost per
l’autonomia: lo Stato è impegnato a recedere dalle aree nelle quali si rivelino i presupposti del
riconoscimento di autonomia. Fra le “materie di competenza” regionale si inseriscono sia le
materie cost attribuite alla titolarità delle Regioni, sia quelle che, in forza dell’interposizione
integrativa del vincolo comunitario ad opera delle fonti europee, delineano ambiti di competenza
rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione partecipativa.
Le norme di procedura stabiliscono che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro
competenza, diano tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. Vi è una preferenza per la
diretta attuazione degli atti normativi europei da parte delle Regioni.
Anche le regioni si sono dotate di strumenti che assicurano il periodico recepimento del diritto
europeo, indicando le modalità di attuazione degli atti comunitari (cd “leggi regionali comunitarie”).
Il principio di preferenza cost per l’autonomia assicura alle Regioni la poss di conseguire
l’attuazione diretta degli atti normativi europei.
CAP 4
LE FONTI COSTITUZIONALI
LA COSTITUZIONE PROVVISORIA
L’adozione della Cost repubblicana da parte dell’Assemblea Costituente si fa risalire
all’emanazione di due decreti luogotenenziali (1943-1947). Con il primo, del 1944, si attribuì la
decisione in merito alla determinazione della forma istituzionale dello Stato a un’Assemblea
Costituente (eletta dal popolo a suffragio universale e diretto), chiamata a deliberare la nuova Cost
dello Stato. Con il secondo, del 1946, la decisione sulla forma istituzionale dello Stato, monarchia
o repubblica, venne conferita direttamente al popolo, il quale si sarebbe espresso mediante
referendum da celebrarsi contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente. I due
decreti vengono detti “prima e seconda cost provvisoria” ai fini della loro qualificazione.
Carattere cost deve essere riconosciuto anche all’atto risultante dal referendum istituzionale, con il
quale il popolo, deliberando l’adozione della forma repubblicana, ha vincolato la stessa Assemblea
Cost. Art 1, comma 1 Cost: “L’Italia è una Repubblica”.
La Cost e le leggi cost sono pertanto a tutti gli effetti delle fonti statali, emananti cioè dallo Stato
per il tramite degli organi cost deputati alla produzione normativa.
Si distinguono le fonti interne:
• In primo luogo, secondo il grado di efficacia gerarchica
• In secondo luogo, in base ai sogg dai quali emanano
LA COSTITUZIONE
È la prima e fondamentale fonte dell’ordinamento interno, condizionante tutte le altre fonti e
a tutte sovraordinata, massima espressione dell’originarietà-esclusività dell’ordinamento
normativo.
“La Cost dovrà essere fedelmente osservata cm legge fondamentale della Rep da tutti i cittadini e
dagli organi dello Stato”: è quindi la Cost stessa ad autoqualificarsi formalmente cm fonte prima
dell’ordinamento giuridico!
Tuttavia la Cost è a sua volta condizionata dall’atto risultante dal referendum istituzionale,
produttivo della norma fondamentale sulla forma repubblicana. Essa si pone così cm la fonte
suprema dei poteri interni di produzione normativa e cm la fonte ed il limite dei poteri esterni.
Dal lato attivo, pone delle norme destinate ad operare fino alla loro abrogazione da parte di fonti
alle quali essa demandi questo potere; dal lato passivo, resiste all’abrogazione di tutte le fonti che
nn siano da essa autorizzate.
La Cost italiana è rigida, ossia modificabile con un procedimento aggravato rispetto a quello
previsto per la legislazione ordinaria e, cmq, nn rivedibile in alcune delle sue norme. Esistono,
infatti, limiti alla revisione della Cost:
E’ espressamente vietata la revisione della forma repubblicana. Si ammette la
o rivedibilità della forma repubblicana, o mediante il ricorso a una doppia revisione della Cost
(la prima abrogativa dell’art 139 Cost e la seconda volta a reintrodurre la monarchia,
oppure attraverso un’unica legge cost con la quale conseguire entrambi i risultati.
Obiezione: l’irrivedibilità della forma repubblicana è un limite sostanziale alla revisione cost,
risalente al referendum istituzionale. L’irrivedibilità si oppone alla celebrazione di un nuovo
referendum istituzionale attraverso il quale reintrodurre la forma di stato monarchica. Ciò
sia perché le fonti cost nn sono assoggettabili a referendum abrogativo; sia perché la
celebrazione del referendum istituzionale costituisce una consultazione straordinaria e
irripetibile.
La rigidità garantita è un limite implicito alla revisione cost. Il compito di garantire la
o rigidità della Cost nei confronti del legislatore è affidato al controllo di cost delle leggi da
parte della CC.
I diritti inviolabili della persona umana.
o I principi fondamentali dell’ordinamento cost, cioè i principi supremi, i quali resistono
o anche all’interna revisione cost. Tali sono tanto i principi che la stessa Cost esplicitamente
prevede cm limiti assoluti al potere di revisione cost (es la forma rep), quanto i principi che
appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Cost italiana.
La Cost, come fonte gerarchicamente superiore a ogni altra, viene detta “supercostituzione o
cost nucleare”.
LE LEGGI COST
Leggi di revisione cost = atti normativi che pongono le norme atte ad abrogare o a modificare le
norme della cost, contenendosi nei limiti, espressi o impliciti, fissati da quest’ultima.
Accanto alle leggi di revisione, la cost contempla, nell’art 138, le altre leggi cost. Il ricorso a
distinti nomina juris da parte dell’art 138 nn è apprezzato dalla legislazione ordinaria, la quale
prescrive la pubblicazione delle leggi cost (di revisione o altre) sotto la categoria unitaria delle
“leggi cost”. Infine, la distinzione appare d’incerta applicazione nella prassi, nella quale spesso le
leggi cost hanno operato anche in revisione della cost.
Le leggi cost sono collocabili per la loro efficacia al max livello del sistema delle fonti. Possono
innovare qualunque fonte di grado cost e resistere all’abrogazione di qualunque fonte inferiore.
Sono sottratte all’abrogazione mediante referendum, perché la loro modificazione e abrogazione è
prevista nel solo modo indicato dall’art 138.
LE LEGGI COST DI VARIAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI: dispongono l’aumento o la
diminuzione del num delle regioni esistenti, mediante fusione delle stesse o creazione di regioni
nuove con un min di un milione di abitanti, purchè la variazione territoriale sia chiesta da una
frazione delle popolazioni interessate e sia decisa con referendum dalla totalità delle medesime.
Fusione = fenomeno x il quale 2 o + regioni, estinguendosi, danno luogo alla formazione di una
nuova regione, determinandone la diminuzione del numero.
Fusione x incorporazione (o annessione totale) = nella quale all’estinzione della regione
incorporata nn consegue la nascita di una nuova regione, ma la modificazione della regione
incorporata.
Creazione = fenomeno di variazione territoriale che aumenta il num delle regioni. La creazione
può conseguire al frazionamento di una regione esistente oppure al simultaneo distacco di + parti
di territorio appartenenti a regioni diverse.
Le leggi cost di variazione territoriale sono caratterizzate da varianti procedimentali:
• esse seguono un procedimento diverso da quello previsto x l’approvazione delle leggi di
revisione cost e per le altre leggi cost, sia perché l’iniziativa legislativa è riservata agli
organi rappresentativi delle comunità locali, sia perché il loro contenuto è cost vincolato
dall’atto risultante dal referendum delle popolazioni interessate alla variazione territoriale.
• Tali leggi, inoltre, nn sono adottabili con il procedimento di legislazione cost che prevede la
poss di ricorso al referendum (esclusione del referendum confermativo).
• 1
Applicabilità dell’art 132 cost alle regioni speciali. Da un lato esso sembra particolarmente
adatto alle modificazioni territoriali di queste regioni; dall’altro l’art 131 contiene un elenco
nel quale sono indicate anche le regioni speciali.
Queste circostanze concorrono a distinguere la legge cost di variazione territoriale dalle altre leggi
cost.
La fase essenziale del procedimento costitutivo di uno dei sogg del pluralismo territoriale viene
affidata al sogg stesso, che decide, senza interferenza alcuna del corpo dei rappresentanti, la
propria auto identificazione cm comunità regionale mediante approvazione con referendum da
parte della maggioranza delle popolazioni interessate alla variazione territoriale.
Nell’ipotesi di fusione, tutte le popolazioni sono direttamente interessate alla variazione, dal
momento che tutte vanno a costituire il nuovo sogg territoriale da essa prodotto. “Popolazione
interessata” è quella complessiva delle regioni della cui fusion