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DECRETO LEGGE

La Costituzione parla di casi straordinari di necessità e urgenza, però poi bisogna capire quali

sono questi casi. Bisogna capire qual’è la vera funzione del Decreto Legge.

La sua funzione la si può spiegare prendendo spunto da un intervista rilasciata da Giuliano Amato

al Corriere della Sera (al supplemento 7) il 16 Novembre 2012:

Gli viene chiesto nel corso dell’intervista qualcosa riguardo ad un accordo che si stava profilando

con la Svizzera a proposito dei capitali italiani collocati nelle banche di quel paese.

Amato afferma che non converrebbe più concludere l’accordo con la Svizzera, per far pagare

qualcosa agli italiani che hanno conti correnti in Svizzera.

E’ uno strumento che ha a suo vantaggio la straordinaria rapidità, serve quindi a cogliere di

sorpresa i contribuenti. Per certi procedimenti fiscali è essenziale il Decreto Legge.

Si è usata anche un espressione per far riferimento a tali Decreti legge: “Decreti Catenaccio”, i

quali servono appunto a cogliere di sorpresa il contribuente.

Il Costituente aveva previsto che il decreto legge potesse essere usato per:

Esigenze di tempestività della manovra tributaria

• Far fronte a Calamità Naturali. Situazioni che creano un’enormità di problemi e che esigono un

• intervento rapito, tempestivo.

Esso viene approvato dal Governo, poi emanato dal PDR, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel corso del tempo si è andato oltre alle 2 ipotesi previste, si sono aggiunte almeno altre 2

categorie di Decreti:

Decreti di Proroga

• Sono previste delle scadenze ma ci si rende conto che la situazione che si pensava si potesse

risolvere entro un certo periodo, non è in realtà stata risolta.

Quindi potrebbero sorgere problemi sociali gravi.

Art. 77 comma 2 Costituzione

parla dei casi straordinari di necessità e urgenza (presupposti per il Decreto Legge).

Sia Necessita sia Urgenza vanno riferite alla situazione normativa attuale, non a quella che

potendosi prevedere attualmente si produrrà in futuro.

Sui requisiti di Necessità e Urgenza viene esercitato un controllo dal PDR, dal Parlamento e dalla

Corte Costituzionale.

Riguardo alla Giurisprudenza Costituzionale, varie volte la Corte Costituzionale è intervenuta a

riguardo:

Mutando giurisprudenza, la Corte Costituzionale ha affermato la propria competenza a dichiarare

in ogni tempo l’illegittimità dei Decreti Legge e delle relative Leggi di Conversione che non

soddisfino i presupposti della necessità e dell’urgenza.

In particolare con la Sentenza 171/2007 (da alcuni definita una Sentenza Storica)

La Corte ha censurato la prassi di introdurre nei Decreti Legge disposizioni che non sono

necessarie e urgenti.

Il caso su cui si era pronunciata nello specifico la Corte Costituzionale, riguardava una norma

diretta a eliminare la causa di decadenza del Sindaco di Messina in un Decreto riguardante un

altra materia, ossia la Finanza e i Bilanci Comunali.

(Il Sindaco di Messina aveva usato un auto pubblica per uno scopo privato, condannato per il reato

di Peculato e quindi è decaduto)

In tale Decreto, riguardante l’ambito finanziario, si tendeva a rimuovere la causa di decadenza del

Sindaco di Messina.

La Corte Costituzione afferma che quando i margini di elasticità della norma costituzionale sono

superati perchè la mancanza dei presupposti è evidente Il giudice delle Leggi, se chiamato in

causa, non può non far valere il primato della Costituzione.

Se ci sono dei margini di apprezzamento la Corte Costituzionale non interviene, se invece è

evidente che non ci sono i requisiti di Necessità e Urgenza allora interviene.

La Corte Costituzione ha affermato inoltre che la conversione non sana la mancanza dei

presupposti. Pagina 16 di 42

Autore: Davide Sabella

Sentenza 22/2012 Corte Costituzione

riguarda il Decreto “mille proroghe”, la corte ha posto un importante limite alla prassi del nostro

ordinamento di approfittare della Conversione dei Decreti Legge, per far passare velocemente le

più diverse innovazioni sostanzialmente estranee al Decreto da convertire.

Il Decreto in questione si riferiva alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di

intervento urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Le disposizioni contestate pretendevano di modificare stabilmente il funzionamento della

Protezione Civile e il riparto delle spese in materia fra Stato e Regioni.

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Il Decreto Legge viene adottato dal Governo, si parla di Adozione perchè occorre una delibera del

Consiglio dei Ministri.

Il DL non è immediatamente efficace, deve essere controllato ed emanato dal PDR.

Nel nostro sistema costituzionale il Governo è un organo politico, valutare la necessità e urgenza

rientra in una sfera di discrezionalità, si tratta cioè di aspetti spesso rimessi all’apprezzamento

politico del Governo. Il PDR dovrebbe quindi poter intervenire in quei casi in cui sia fortemente

dubbio che sussistano necessità e urgenza.

Non è possibile pensare ad un controllo penetrante e incisivo, se è evidente allora il PDR può

intervenire, se ci sono dei margini di apprezzamento dovrebbe emanare l’intervento.

Emanato il Decreto Legge esso viene pubblicato e l’efficacia decorre dal momento della

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dopo di che il controllo spetterà al Parlamento, nel senso

che deve essere approvato nel termine di 60gg il Disegno di Legge di Conversione del DL e il

Parlamento potrebbe benissimo bocciare il decreto, in altri termini Non approvare il Disegno di

Legge di conversione del DL perchè mancano i presupposti di Necessità e Urgenza.

E’ difficile pensare che il controllo sotto questo profilo sia un controllo incisivo, perchè in

Parlamento vi è una maggioranza che sostiene il Governo quindi difficilmente essa si metterà

contro il Governo.

Il Controllo più incisivo è esercitato dalla Corte Costituzionale.

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Sentenza 32/2014 Corte Costituzionale

richiamando il Precedente del 2012 ha bocciato la Legge “Fini-Giovanardi” del 2006 per un Vizio di

procedura derivante dall’inserimento in sede di conversione del DL di norme estranee al contenuto

dello stesso DL.

Si tratta di norme che avevano comportato un inasprimento delle sanzioni per i Reati di droga

equiparando in sostanza i reati concernenti le cosiddette “Droghe Leggere” a quelli concernenti

“Droghe Pesanti”, mentre il DL conteneva disposizioni che si riferivano al Recupero del

Tossicodipendente, quindi alla Persona del Tossicodipendente.

Vi è la stessa materia intesa in senso ampio, però vi sono 2 aspetti ben diversi:

un contro è la Disciplina di tutto ciò che riguarda il recupero del Tossicodipendente, un altro è la

Disciplina dei Reati di Droga.

La Legge Fini-Giovanardi è stata colpita dalla Corte Costituzionale in quanto ha avuto dei problemi

in sede di Conversione da DL a Legge: perchè sono state inserite delle norme estranee al DL

stesso. Pagina 17 di 42

Autore: Davide Sabella

REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte in riferimento la problema della Reiterazione.

Per Reiterazione si intende la rinnovazione del Decreto NON convertito mediante la

ripresentazione alla camere di un testo sostanzialmente identico integrato, di solito, dagli

emendamenti approvati nel corso del procedimento di conversione e da una clausola di saldatura

degli effetti prodotti dal Decreto NON Convertito con quelli del Decreto Reiterato.

In sostanza il DL è un atto provvisorio con un efficacia limitata nel tempo (60gg), cioè entro il

termine di 60gg il Parlamento dovrebbe approvare la legge di conversione del Decreto, altrimenti il

Decreto Legge perde efficacia ex tunc. Con la reiterazione:

1. Ci si avvicina al momento della conversione.

2. Si percepisce che non ce la possibilità da parte del Parlamento di convertire il DL.

3. Quindi si presenta un nuovo decreto che riproduce sostanzialmente in contenuto di quello

precedente NON convertito e con un Clausola di Saldatura degli effetti prodotti dal DL NON

Convertito con quelli del Decreto Reiterato.

La Reiterazione ha assunto nella Prassi un grandissimo rilievo:

sia per la quantità di Decreti Reiterati sia per il numero di Reiterazioni dei singoli Decreti Legge che

portava alla formazione di catene normative.

Quando si reitera per 10 o 20 volte nella sostanza è come se il Governo utilizzasse atti normativi

che producono i loro effetti per anni.

La Corte Costituzionale è intervenuta: Sentenza 360/1996 Corte Costituzionale

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la Reiterazione perchè altera la natura

provvisoria della decretazione d’urgenza procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla

Costituzione per la conversione in legge.

La Corte ha detto che ci sono 2 eccezioni al Divieto di Reiterazione:

1) Se trascorsi inutilmente i 60 giorni previsti per la Conversione siano cambiati i presupposti

giustificativi.

2) Se fermi restando i presupposti giustificativi di partenza il contenuto del DL venga

sostanzialmente modificato.

La Corte ha anche detto nella stessa sentenza che la Reiterazione è un vizio del procedimento

sanabile con la successiva conversione in legge del Decreto.

LIMITI DEL DECRETO LEGGE

La Costituzione non pone limiti espliciti al DL, tuttavia il DL incontra dei limiti che hanno implicito

fondamento nella Costituzione e che sono esplicitati dalla Legge 400/1988, disciplina l’attività di

governo.

Art. 15 Comma 2 Legge 400/1988 dispone che:

1) il Governo NON può conferire deleghe legislative.

Per il Decreto Legislativo è richiesto un preventivo intervento del Parlamento (una Legge di

Delegazione) che autorizzi il Governo al esercizio del potere Legislativo, di conseguenza vieta

l’adozione del Decreto Legge.

2) Provvedere nelle materie indicate dall’Art. 72 comma 4 Costituzione.

L’Art. 72 comma 4 si occupa del Procedimento Legislativo, in particolare individua dei limiti per

i Procedimenti Differenziati.

(Quando si approva una legge c’è il procedim

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fuocopk di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ferri Giampietro.