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LE FONTI COSTITUZIONALI

La costituzione provvisoria

All’esposizione delle fonti esterne e intermedie dell’ordinamento giuridico fa seguito

quella delle fonti interne, a partire dalla Costituzione.

A questo proposito, va ricordato che l’adozione della Costituzione repubblicana da

parte dell’Assemblea Costituente deve farsi risaltare all’emanazione, durante la

vigenza dell’ordinamento transitorio di due decreti luogotenenziali (n°151/1944,

n°98/1946) mediate il quale si stabilì come determinare, una volta terminate le

operazioni belliche e liberato il territorio nazionale, il nuovo assetto costituzionale. In

ragione del loro contenuto, ai due decreti deve essere riconosciuta la natura di atti

normativi costituzionali, come evidenzia peraltro il ricorso, da parte della

costituzionalistica, all’espressione prima e seconda costituzione provvisoria ai fini della

loro qualificazione. Che tali atti rivestissero carattere costituzionale risulta altresì dalla

disposizione costituzionale secondo la quale “l’entrata in vigore della Costituzione

converte in legge il decreto legislativo luogotenenziale n°151/1944 sull’ordinamento

provvisorio dello Stato”.

Il decreto del 1944 definito anche con l’espressione “tregua istituzionale” prevedeva

che la forma istituzionale sarebbe stata scelta da un’Assemblea costituente eletta a

17

suffragio universale e diretto. Il decreto del 1946 prevedeva invece, che la scelta della

forma istituzionale dello Stato sarebbe stata fatta dal popolo mediante referendum e

contemporaneamente si sarebbe eletta un’Assemblea Costituente.

Carattere costituzionale va riconosciuto anche all’atto risultante da referendum

istituzionale, con il quale il popolo, deliberando l’adozione della forma repubblicana,

ebbe a porre un norma fondamentale dell’ordinamento costituzionale, vincolando la

stessa Assemblea Costituente. La Costituzione presuppone, dunque, la fonte-atto

risultante dal referendum istituzionale, rispetto al quale l’articolo 1 primo comma

l’Italia è una Repubblica”,

Costituzione, laddove enuncia che: “ riveste carattere

ricognitivo della norma sulla forma di Stato risultante da tale referendum.

La Costituzione

La Costituzione è la prima e fondamentale fonte dell’ordinamento interno,

condizionante tutte le altre fonti e a tutte sovraordinata, massima espressione

dell’originalità ed esclusività dell’ordinamento normativo. Ciò trova espressa conferma

la Costituzione dovrà essere fedelmente

nella disposizione costituzionale per la quale “

osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi

dello Stato”. È quindi la Costituzione stessa ad autoqualificarsi formalmente come

fonte prima dell’ordinamento giuridico. Essa si pone così come la fonte suprema dei

poteri interni di produzione normativa e come la fonte e il limite dei poteri esterni.

La Costituzione è una fonte-atto dotata di particolare efficacia. Dal lato attivo,

trattandosi della prima fonte dell’ordinamento, pone le norme destinate ad operare

fino alla loro abrogazione da parte di fonti alle quali essa demandi questo potere. Dal

lato passivo resiste all’abrogazione di tutte le fonti che non siano da essa autorizzate,

e nei limiti di forma e di sostanza in cui questo sia consentito. È nello stabilire le

condizioni di validità attinenti al procedimento e al contenuto della propria revisione

che la Costituzione manifesta la superiorità gerarchica rispetto alle altre fonti

dell’ordinamento, il suo essere, dal punto di vista formale efficacia, la Costituzione. La

Costituzione italiana è dunque rigida, ossia modificabile con un procedimento

aggravato rispetto a quello previsto per la legislazione ordinaria e, comunque, non

rivedibile in alcune delle sue norme.

Esistono infatti dei limiti alla revisione della Costituzione:

- A) Vietata la revisione della forma repubblicana, intesa nell’ampio senso di forma di

governo concretante la democrazia pluralista, involgente la sovranità popolare,

l’autonomia degli enti territoriali, l’elezione della rappresentanza politica, la libertà di

pensiero, associazione, di voto. L’irrivedibilità della forma repubblicana è un limite

sostanziale alla revisione costituzionale, risalente al referendum istituzionale, ossia ad

un atto di esercizio diretto della sovranità popolare. Le fonti costituzionali non sono

assoggettabili a referendum abrogativo, in quanto il referendum istituzionale è

ritenuto come una consultazione straordinaria e irripetibile. Una parte della dottrina, in

passato, riteneva che la forma repubblicana potesse essere modificata attraverso una

doppia revisione della Costituzione. In particolare, una legge di revisione diretta ad

abrogare l’articolo 139 Costituzione, la seconda volta a reintrodurre la forma

monarchica. All’interno di questo pensiero dottrinale, altri, sostenevano che tale

risultato si potesse raggiungere con una sola legge di revisione.

- B) Il compito di garantire la rigidità della Costituzione nei confronti del legislatore sia

costituzionale, sia ordinario, è affidato al controllo di costituzionalità delle leggi da

parte della Corte Costituzionale. La rigidità garantita costituisce un limite “implicito”

alla revisione costituzionale: se potesse venir infranto, verrebbe meno la sottrazione

alla revisione della forma repubblicana. 18

- C) Oltre ai limiti citati, sono da annoverare i diritti inviolabili della persona umana. Si

deve ammettere, cioè, la revisione diretta ad ampliare la garanzia dei diritti inviolabili

disposta dalle norme costituzionali che li prevedono e le disciplinano.

- D) Alla revisione costituzionale sono sottratti anche i principi fondamentali

dell’ordinamento costituzionale, i principi supremi, i quali, essendo inderogabili da

norme di ordinamenti esterni normalmente derogatrici di norme costituzionali,

resistono anche alla revisione costituzionale:

“La Corte Costituzionale ha affermato che la Costituzione italiana contiene alcuni

principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto

essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.

Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti

assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana, quanto i

principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili

al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori

supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Trattasi di quei principi ai quali la

Corte ha riconosciuto una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango

costituzionale” (sentenza n°1146/1988).

Alla fine, la Costituzione, come fonte gerarchicamente superiore ad ogni altra pare

potersi identificare nel nucleo costituzionale rappresentato dalla norma sul

procedimento di revisione e dalle norme che statuiscono i limiti espliciti o impliciti

(come la rigidità) all’operare del procedimento stesso (la c.d. costituzione nucleare).

Le leggi costituzionali

Le leggi di revisione costituzionale sono gli atti normativi che pongono le norme atte

ad abrogare o a modificare le norme della Costituzione, contenendosi nei limiti,

espressi o impliciti, fissati da quest’ultima. Accanto alle leggi di revisione la

Costituzione contempla, accomunate nell’articolo 138 dallo stesso procedimento

legislativo, le altre leggi costituzionali, delle quali non è tuttavia agevole individuare i

caratteri distintivi e soprattutto l’ambito materiale della competenza. Spesso la

Costituzione usa l’espressione “leggi costituzionali” con riferimento a leggi anche di

revisione, non sembrando voler seguire una distinzione pur da essa introdotta. Altre

volte mostra con chiarezza che deve trattarsi di leggi che aumentano la materia

costituzionale senza incidere direttamente sul testo della Costituzione, dovendosi

ammettere oltretutto che ogni norma costituzionale è idonea a modificare il significato

delle norme appartenenti al sistema costituzionale e quindi di revisionarle, ossia di

modificarne il testo e/o l’interpretazione. D’altronde non si rinvengono limiti, che non

siano quelli di revisione a che la materia costituzionale sia estesa oltre le espresse

riserve di legge costituzionale. Con la conseguenza che i rapporti fra leggi

costituzionali e quelle ordinarie sembrano essere regolati piuttosto dal principio della

concorrenza / gerarchia che non quella della riserva / competenza. Infine, si ricorda

che esiste una categoria unitaria di “leggi costituzionali” con una numerazione

progressiva e distinta rispetto alle leggi ordinarie.

Le leggi costituzionali sono collocabili per la loro efficacia al massimo livello del

sistema delle fonti. Al di fuori degli ambiti sottratti alla revisione, possono innovare

qualunque fonte di grado costituzionale e resistere all’abrogazione di qualunque fonte

inferiore. Sono sottratte all’abrogazione mediante referendum, perché la loro modifica

e abrogazione, come del resto quella delle norme della Costituzione, è prevista nel

solo modo indicato dall’articolo 138 Costituzione. Questo regime è in parte eccettuato

dalle leggi costituzionali di variazione territoriale delle regioni e dalle leggi

costituzionali di adozione degli statuti delle Regioni speciali. 19

Le leggi costituzionali di variazione territoriale delle Regioni

Le leggi costituzionali di variazione territoriale delle Regioni dispongono l’aumento o la

diminuzione del numero delle Regioni esistenti, mediante la fusione delle stesse o la

creazione di Regioni nuove con un minimo di un milione di abitanti, purché la

variazione territoriale sia chiesta da una frazione delle popolazioni interessate e sia

decisa con referendum dalla totalità delle medesime.

A) Si definisce fusione il fenomeno per il quale due o più Regioni, estinguendosi, danno

luogo alla formazione di una nuova Regione, determinandone la diminuzione del

numero. B) All’ipotesi della fusione è riconducibile la fusione per incorporazione (o

annessione totale), nella quale all’estinzione della Regione incorporata non consegue

la nascita di una nuova Regione, ma la modificazione della Regione incorporante. C) La

creazione, invece, è denotativa dei fenomeni di variazione territoriale che aumentano

il numero delle Regioni.

Le leggi costituzionali di variazione territoriale seguono un procedimento parzialmente

diverso da quello previsto per l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale e

per le altre leggi costituzionali, sia perché l’iniziativa legislativa è riservata agli org

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A.A. 2023-2024
65 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Meghan01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ferri Giampietro.